RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Clausole campione

RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 1.L’amministrazione comunale ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’articolo 1456 C.C., e fatto salvo l’eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi: • sospensione o interruzione del servizio, per qualsiasi causa, esclusa la forza maggiore, per oltre 3 giorni consecutivi; • abituale deficienza e negligenza nell’espletamento del servizio, accertate dalla amministrazione comunale, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e contestate, compromettano il funzionamento del servizio medesimo o di una qualsiasi delle sue parti; • applicazione di almeno quattro penalità riferite ad altrettante infrazioni commesse in un semestre; • eventi di frode, accertati dalla competente autorità giudiziaria; • messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario; • qualsiasi variazione rispetto alle specifiche di gestione definite dal contratto di concessione non preventivamente concordata con l'Amministrazione comunale e da questa non autorizzata; • violazione del divieto di utilizzare, anche parzialmente o temporaneamente le strutture oggetto della concessione per usi o finalità diverse da quelle convenute; • gravi violazioni dell’obbligo di curare le manutenzioni delle strutture, degli impianti, nonché di tutte le parti oggetto della gestione; • mancata realizzazione degli investimenti, interventi ed opere dichiarate nell’offerta presentata in sede di gara. 0.Xx facoltà di risoluzione ipso jure è esercitata dall'amministrazione con il semplice preavviso scritto di trenta giorni, senza che il concessionario abbia nulla a pretendere. 3.Con la risoluzione del contratto sorge per l'amministrazione il diritto di affidare la concessione del servizio al secondo classificato nella procedura di gara se individuato ovvero, in via di urgenza, a trattativa privata ad altra ditta idonea che offra serie garanzie sino all’espletamento di altra gara. 0.Xx risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto dell'amministrazione al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono il concessionario dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.
RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Oltre a quanto dispone il D.lgs. n. 50/2016 all’art.109 in materia di recesso e all’art. 108 in materia di risoluzione, si ribadisce che qualora l’Appaltatore sia messo in liquidazione volontaria, sia dichiarato fallito o sia assoggettato ad altra procedura ex R.D. n. 267/1942 (concordato preventivo, liquidazione coatta etc.) o venga a trovarsi in una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante potrà recedere per giusta causa dal contratto. In tale ultimo caso, l’Impresa appaltatrice non avrà diritto ad alcun indennizzo e pertanto non si applicherà l’art. 109, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016. Le parti convengono che il presente contratto potrà essere risolto, in qualsiasi momento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., mediante comunicazione da inviarsi con lettera raccomandata A.R., nel caso in cui la Ditta Appaltatrice si rendesse inadempiente in merito ad una delle obbligazioni oggetto del contratto e non vi abbia posto rimedio decorsi 10 giorni dal ricevimento della diffida scritta inviatale dalla Stazione Appaltante. In tal caso, fermo restando il diritto della Ditta Appaltatrice a vedersi riconosciuto il pagamento della parte di servizio eseguito regolarmente, la stessa sarà tenuta al risarcimento dei danni causati alla Fondazione, in ragione della risoluzione del contratto. È fatto salvo il diritto della Fondazione di provvedere d’ufficio all’esecuzione di prestazioni non effettuate dalla Ditta Appaltatrice. L’importo delle relative prestazioni verrà detratto dal credito d’impresa o, in difetto di questo, dalla cauzione depositata o costituita. Nessuna eccezione e/o riserva potrà essere sollevata dalla Ditta Appaltatrice sull’entità e sul costo degli interventi eseguiti direttamente d’ufficio, a causa della mancata esecuzione degli stessi da parte sua; ne potrà essere sollevata alcuna eccezione sulle detrazioni conseguenti applicate. La Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto anche nel caso in cui siano state contestate gravi inosservanze rispetto a quanto previsto dal D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Nel caso in cui venisse accertata dall’Appaltante la presenza nei luoghi di lavoro di persone non dipendenti dalla Impresa Appaltatrice o da Imprese subappaltatrici autorizzate, il contratto si considererà automaticamente risolto (ex art. 1456 cod. civ.) con effetto immediato e senza compensi od indennizzi, a seguito semplice comunicazione della Stazione Appaltante. Resta salva ogni altra azione ...
RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. L’Azienda Sanitaria può procedere alla risoluzione del contratto in qualsiasi momento, avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile ed in base a quanto stabilito dall’art. 108 D.LGS. 50/2016. La stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto con le modalità previste dall’art. 109 D.Lgs. 50/2016.
RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Data la particolare natura fiduciaria dei servizi oggetto di appalto, l’ARPAS si riserva di recedere dal contratto in qualunque momento, salvo quanto disposto dall’art. 88 comma 4 ter e art. 92 comma 4 del D.Lgs. n. 159/2011, previo il pagamento delle prestazioni eseguite. Si applica l’art. 109 del Codice. Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite apposita comunicazione a mezzo raccomandata A/R. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione. In tal caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso con le modalità ritenuto opportune. Non è previsto corrispettivo a favore del Broker per il recesso. L’Amministrazione potrà richiedere la risoluzione unilaterale del contratto, mediante invio di lettera raccomandata A/R con un preavviso di almeno 15 giorni e procedere alla conseguente richiesta di risarcimento di tutti i danni arrecati, oltre che nelle ipotesi già espressamente previste nel presente Capitolato, nei seguenti casi:
RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. L’Azienda Ospedaliera può provvedere alla risoluzione o al recesso del contratto, provvedendo direttamente con l'ausilio di altra impresa al servizio in questione:
RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. In materia di recesso e risoluzione trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 108 e art. 109 del d.lgs. 50/2016. In ogni caso, l’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere in ogni tempo dal presente contratto, salvo il pagamento delle prestazioni eseguite alla data dello stesso. Ai sensi dell’art. 1456 c.c. l’Agenzia ha facoltà di risolvere, anche parzialmente, in ogni momento, il presente contratto qualora accerti l’incapacità della Società di svolgere i servizi o una evidente negligenza nell’eseguirli. L’Agenzia potrà risolvere il contratto anche se è stata iniziata l’esecuzione dei servizi. In tal caso spetteranno alla Società unicamente i corrispettivi per la parte dei servizi fino ad allora svolta. L’Agenzia potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto, ex art. 1456 Codice civile, mediante semplice comunicazione scritta, anche nei seguenti casi: a) frode e grave negligenza nella prestazione dei servizi; b) stato di inosservanza della Società riguardo a tutti i debiti contratti per l’esercizio della propria impresa e per lo svolgimento del contratto; c) manifesta incapacità nella prestazione dei servizi; d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze; e) sospensione della prestazione dei servizi da parte della Società senza giustificato motivo; f) reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti; g) mancato rispetto dell’obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all’esecuzione del presente contratto attraverso l’utilizzo dei conti correnti dedicati accesi presso le banche o la società Poste Italiane SpA, così come previsto dalla Legge 13.08.2010 n. 136; h) emanazione di provvedimenti definitivi relativi al mancato pagamento di tasse, imposte e contributi o comunque perdita dei requisiti di accesso alle pubbliche gare di cui all’art. 38 del Codice e s.m.i.; i) annullamento giurisdizionale del provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara. Con la risoluzione del contratto sorge nell’Amministrazione il diritto di affidare a terzi l’appalto, o la parte rimanente di questa, in danno della Società inadempiente. L’affidamento a terzi verrà notificato alla Società inadempiente per iscritto, anche a mezzo fax, con indicazione dei nuovi termini di prestazione dei servizi affidati e degli importi relativi. Alla Società inadempiente saranno ...
RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Il Cliente può recedere dal contratto in qualunque momento successivo alla concessione del prestito e prima dell’erogazione dello stesso, mediante comunicazione scritta indirizzata alla Banca a mezzo raccomandata a.r. o a mezzo PEC. In tal caso il Cliente dovrà corrispondere l’indennizzo di abbandono pratica indicato nella tabella delle condizioni economiche. La Banca ha la facoltà di recedere dal contratto, con effetto immediato dalla comunicazione scritta indirizzata al Cliente mediante comunicazione a mezzo PEC, raccomandata a.r., ai recapiti rilasciati dal Cliente alla Banca, nei seguenti casi, integranti esemplificazione, non esaustiva, di giusta causa e/o giustificato motivo:
RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 9.1 Nel periodo di validità del contratto il Cliente ha facoltà, ai sensi della del. AEEGSI n° 144/07 e s.m. ed integrazioni, di recedere dal contratto inviando, anche per il tramite del nuovo fornitore, una comunicazione scritta con la quale dichiara di voler recedere unilateralmente e senza oneri dal contratto, con efficacia allo scadere del primo e del terzo mese decorrente dal 1° giorno del mese successivo a quello di ricezione di detta comunicazione rispettivamente nel caso di fornitura per usi domestico e per altri usi. La comunicazione di recesso dovrà essere inoltrata in forma scritta, a mezzo raccomandata, al seguente indirizzo: è nostra – Sede operativa: Xxx Xxxxxx 00/x - 00000 Xxxxxx (XX) o, in alternativa, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx. La comunicazione di recesso potrà essere inviata anche dal nuovo fornitore, ed in tal caso, quest’ultimo dovrà giustificare i propri poteri di rappresentanza del Cliente attraverso l’invio a ènostra, contestualmente alla comunicazione di recesso, del mandato per l’esercizio del diritto di recesso sottoscritto dal Cliente fiale.
RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. FER si riserva la facoltà di recedere dal contratto secondo quanto previsto dall'art. 109 del D.Lgs 50/16. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. da 108 a 110 del D.Lgs 50/16. Qualora si verifichino le condizioni previste agli artt. 108, 109, 110 del D.Lgs 50/16, FER potrà stipulare un nuovo contratto di appalto con altri; i maggiori oneri dipendenti dalla nuova stipula sono a carico dell'IMPRESA.
RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. La stazione appaltante può recedere dal contratto ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs 50/2016, nelle modalità e nei termini in esso previste. Fatte salve le norme ed adempimenti derivanti da leggi e regolamenti vigenti ed in particolare l'art. 108 del Codice, costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, i seguenti casi: • gravi e reiterate inadempienze relativamente ai tempi di accettazione dei veicoli, esecuzione dei lavori, invio dei preventivi, tipologia di pneumatici offerti, deposito e custodia dei veicoli; • ritardo nella restituzione del mezzo ai sensi dell’art. 8 del presente Capitolato, superiore a 30 giorni; • non applicazione per cinque volte dei prezzi e degli sconti offerti ai sensi dell’art. 3; • non disponibilità, per più di cinque volte, dei pneumatici della marca di prima linea indicata nel modulo dell’offerta, salvo adeguata e documentata motivazione; • subappalto non autorizzato dal Committente, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; • mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 s e.m.i.; • violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 18 del presente Capitolato speciale; • mancato rispetto del Codice di Comportamento interno del Comune di Venezia di cui al successivo art. 23; • in tutti gli altri casi espressamente previsti dal presente Capitolato come ipotesi di risoluzione del contratto. Il contratto è altresì risolto di diritto nei casi in cui si verifichino, dopo la sottoscrizione del contratto, uno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.