Modalità di perfezionamento del contratto Clausole campione

Modalità di perfezionamento del contratto. Si rinvia all’Art. 2 delle Condizioni di Assicurazione per le modalità di perfezionamento del contratto e la decorrenza delle coperture assicurative.
Modalità di perfezionamento del contratto. Le modalità di perfezionamento dell’adesione e la decorrenza delle Coperture assicurative sono indicate all’art. 2 e all’art. 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Modalità di perfezionamento del contratto. Si rinvia agli artt. 1.1 e 1.9 delle Condizioni di Assicurazione per le modalità di perfezionamento del contratto e la Decorrenza della copertura assicurativa.
Modalità di perfezionamento del contratto. Il contratto è concluso e produce i propri effetti dalle ore zero della data di decorrenza indicata nella proposta, sempre che sia stato pagato il premio e che la Compagnia non comunichi per iscritto, prima di detta data, il proprio rifiuto a contrarre. Nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica previsti dal Regolamento IVASS N. 5 del 21 luglio 2014, la Compagnia non potrà dare corso al perfezionamento del presente contratto. Nel termine di 30 giorni dalla data di sottoscrizione della proposta, la Compagnia farà pervenire al Contraente una comunicazione scritta di conferma dell'avvenuta stipulazione e della regolare emissione della polizza. Nel caso di mancato ricevimento della comunicazione nel termine anzidetto, il Contraente potrà richiedere informazioni a: Società Cattolica di Assicurazione – Società CooperativaServizio ClientiXxxxxxxxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx (Xxxxxx), telefono 000000000, fax 000-0000000, e-mail xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Qualora, prima della conclusione del contratto, si verifichi il decesso del Contraente ovvero si verifichi il decesso dell’Assicurato, la Compagnia rimborserà – nel primo caso agli eredi del Contraente e, nel secondo caso, al Contraente medesimo – il premio da questi corrisposto entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di decesso.
Modalità di perfezionamento del contratto. Si rinvia all’articolo 7 delle Condizioni di Assicurazione per le modalità di perfezionamento del contratto e la decor- renza delle coperture assicurative.
Modalità di perfezionamento del contratto. Per le modalità di perfezionamento del Contratto e la decorrenza delle prestazioni assicurative si rimanda agli Art. 3 “CONCLUSIONE DEL CONTRATTO” e Art.6 “ENTRATA IN VIGORE DEL CONTRATTO” delle Condizioni di Assicurazione. A seguito della conclusione del Contratto, la Società invia la polizza al Contraente.
Modalità di perfezionamento del contratto. Si rinvia agli artt. 3 e 7 delle condizioni di assicurazione per le modalità di perfezionamento del contratto e la decorrenza delle coperture assicurative.
Modalità di perfezionamento del contratto. Il contratto è concluso nel momento in cui la polizza, firmata da Poste Vita S.p.A., viene sottoscritta dal Contraente. L’assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il premio alle ore 24 della data di decorrenza indicata nella polizza.
Modalità di perfezionamento del contratto. Per le modalità di perfezionamento del contratto e la decorrenza delle coperture assicurative si rin- via all’Art. 3 “CONCLUSIONE DEL CONTRATTO ED ENTRATA IN VIGORE DEL CONTRATTO” delle Condizioni di Assicurazione.
Modalità di perfezionamento del contratto. Il contratto si intende concluso con la sottoscrizione da parte di Credemvita dell’accettazione della proposta di assicurazione formulata dal Contraente. La sottoscrizione in nome e per conto di Credemvita può essere effettuata da parte dell’incaricato per la verifica firma e poteri di Credemvita o dell’intermediario assicurativo intervenuto nella conclusione del contratto. In tal caso, l’operatore, al fine della conclusione del contratto, agisce espressamente anche in rappresentanza di Credemvita, in virtù di espressi poteri all’uopo conferiti dalla stessa. Conseguentemente il contratto si intende concluso nella data e nel luogo riportati nel modulo di proposta di assicurazione. Per ogni dettaglio sulla decorrenza delle coperture e del periodo per il quale si avrà diritto alla rivalutazione, si rimanda all’articolo 9 delle Condizione di assicurazione.