Caso di morte Clausole campione

Caso di morte. Se entro due anni dall’infortunio e per conseguenza delle lesioni subite, l’Assicurato muore, la Compagnia paga la somma assicurata per il caso Morte , agli eredi dello stesso non oltre il quarto grado in parti uguali sotto deduzione dell’indennità eventualmente già pagata a causa del medesimo infortunio per Invalidità Permanente.
Caso di morte. L’Indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica - an- che successivamente alla scadenza della Polizza - entro due anni dal giorno dell’Infortunio regolarmente denunciato. Tale Indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi legittimi del conducente.
Caso di morte. L'Indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della Polizza - entro due anni dal giorno dell'Infortunio regolarmente denunciato. Tale Indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi del conducente.
Caso di morte. L’indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica – anche successi- vamente al termine della polizza – entro due anni dal giorno dell’infortunio. Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell’Assicurato in parti uguali. L’indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per l’invalidità permanen- te da infortunio; tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanen- te da infortunio, ma entro due anni dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza di que- sto, l’Assicurato muore: • gli eredi dell’Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso; • i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l’indennizzo per morte – se supe- riore – e quello già pagato per l’invalidità permanente da infortunio. La Società, inoltre, si impegna a liquidare, in caso di morte dell’Assicurato, ulteriori somme secondo quanto stabilito al successivo art. 26.
Caso di morte. In caso di morte del lavoratore il trattamento di fine rapporto e l’indennità sostitutiva del preavviso saranno corrisposte secondo le norme di cui all’Art. 2122 del Cod. Civ.
Caso di morte. Il capitale assicurato per il caso di morte è dovuto dall’Impresa soltanto se la morte derivante da infortunio, anche se successiva alla scadenza della polizza, si verifica entro 2 anni dal giorno in cui è avvenuto l’infortunio stesso. In mancanza di diversa disposizione il capitale viene liquidato agli eredi legittimi in parti uguali.
Caso di morte. In caso di infortunio che determini la morte dell'Assicurato, l'Impresa corrisponde l'indennizzo ai beneficiari designati dall'Assicurato stesso o, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali. La somma assicurata per il caso di morte è dovuta dall'Impresa soltanto se la morte derivante dall'infortunio anche se successiva alla scadenza della polizza si verifica entro 2 anni dal giorno in cui è avvenuto l'infortunio stesso.
Caso di morte. Se l’infortunio ha come conseguenza la morte, l’Impresa corrisponde la somma assicurata ai beneficiari designati, o in difetto di designazione, agli eredi dell’Assicurato in parti uguali.
Caso di morte. ART. 12 - In caso di morte dell’Assicurato, la somma garantita in suo favore per detto caso sarà corrisposta dalla Società agli aventi diritto, secondo le disposi- zioni dell‘art. 936 del Codice della Navigazione, ovvero - qualora questi non fossero applicabili - ai beneficiari designati o, in mancanza, agli eredi. Se la morte è dovuta a febbre perniciosa causata da infezione malarica, spetta ai predetti beneficiari o eredi un terzo della somma assicurata. Quando sia stato effettuato il pagamento dell‘indennità in base a dichiarazio- ne di morte presunta o di assenza dello scomparso ed in seguito questi ritorni o si abbiano di lui notizie sicure, la Società ha diritto alla restituzione delle somme pagate e dei relativi interessi e spese, e l‘Assicurato potrà far valere, limitatamente alle somme recuperate, durante le spese, i diritti che eventualmente gli sarebbero spettati, nel caso avesse subito lesioni indennizzabili a norma della presente polizza.
Caso di morte. ART. 12 - In caso di morte dellʼAssicurato, la somma garantita in suo favore per detto caso sarà corrisposta dalla Società agli aventi diritto, secondo le disposizioni dell'art. 936 del Codice della Navigazione, ovvero - qualora questi non fossero applicabili - ai beneficiari designati o, in mancanza, agli eredi. Il pagamento dell'indennità e degli interessi sulla medesima maturatisi sarà fatto agli aventi diritto, dopo che sarà divenuta eseguibile la sentenza con la quale fu dichiarata la morte presunta dello scomparso a sensi dell'art. 60, n. 3 del Codice Civile. Nel caso di semplice dichiarazione di assenza dell'Assicurato si osserveranno le norme degli artt. dal 43 al 57 dei Codice Civile. Qualora iniziato un volo o un viaggio aereo, non si abbiano più notizie dell'Assicurato per un ragionevole periodo di tempo, la società depositerà presso una banca, a favore degli aventi diritto e con il vincolo di non disponibilità del capitale senza il consenso dell'Assicuratore, l'importo della indennità stabilita dalla polizza per il caso di morte.