Risoluzione anticipata Clausole campione

Risoluzione anticipata. Il contratto si risolve di diritto qualora il contraente o l’Assicurato siano sottoposti a procedure concorsuali quali fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria/speciale. La garanzia è prestata solo per i sinistri già presi in carico dalla Società e fino alla loro definizione.
Risoluzione anticipata. Il venire meno, a seguito dell'aggiudicazione, o comunque durante l'esecuzione del Servizio, dei requisiti prescritti nel bando o nel presente capitolato, determina la risoluzione anticipata del rapporto, salva ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria del committente.
Risoluzione anticipata. Il Fornitore ha diritto di risolvere immediatamente il contratto di fornitura dei Servizi, oltre che nei casi espressamente previsti dalle presenti Condizioni Generali e dalla legge, qualora intervenga qualsiasi modificazione nelle condizioni economiche del Cliente che ne comprometta la capacità di soddisfare le proprie obbligazioni o nel caso in cui il Cliente sia posto, a titolo d’esempio, in liquidazione, sia sottoposto a fallimento o ad altre procedure concorsuali, o si trovi comunque in stato di insolvenza. In tal caso il Fornitore avrà diritto di chiedere l’intero pagamento in un’unica soluzione di quanto ancora dovuto dal Cliente.
Risoluzione anticipata. Il Locatore potrà risolvere anticipatamente il contratto di noleggio ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa semplice comunicazione a mezzo raccomandata a.r., telefax o telegramma, e-mail, nei seguenti casi:
Risoluzione anticipata. La risoluzione del presente contratto può avvenire consensualmente o, per gravi inadempienze, su iniziativa del Dirigente Scolastico. In caso di risoluzione l’Istituzione Scolastica liquiderà, previo contraddittorio, le prestazioni fino a quel momento effettivamente rese.
Risoluzione anticipata. Fatto salvo ogni altro rimedio, Eurotec avrà il diritto di risolvere anticipatamente, con effetto immediato, ciascun contratto di vendita concluso sulla base delle presenti Condizioni generali, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o in altra forma attestante comunque la ricevuta di ritorno, indirizzata all’Acquirente, in caso di violazione da parte dell’Acquirente di qualsiasi obbligazione derivante dalle presenti Condizioni generali, laddove detta violazione non venga sanata dall’Acquirente, con soddisfazione di Eurotec, entro e non oltre i venti (20) giorni successivi alla diffida scritta di Eurotec ad adempiere.
Risoluzione anticipata. Oltre che nei casi di legge, il contratto verrà risolto di diritto qualora l’evento non possa avere luogo a causa di norme, provvedimenti e/o particolari condizioni intervenuti medio tempore, salvo l’obbligo, da parte dello Sponsor, di corrispondere all’Organizzatore il corrispettivo per l’attività di sponsorizzazione posta in essere. La mancata realizzazione, o il grave ritardo, nella realizzazione delle attività di sponsorizzazione da parte dell’Organizzatore risolveranno di diritto il presente contratto, previa diffida ad adempiere da parte dello Sponsor nel termine di 15 giorni dal ricevimento della diffida.
Risoluzione anticipata. Fatto salvo ogni altro rimedio ad essa disponibile, il Fornitore avrà il diritto di risolvere anticipatamente, con effetto immediato, ciascun contratto di vendita concluso sulla base delle presenti Condizioni generali, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all’Acquirente, in caso di violazione da parte dell’Acquirente di qualsiasi obbligazione derivante dalle presenti Condizioni generali, laddove detta violazione non venga sanata o rimediata dall’Acquirente, con soddisfazione del Fornitore, entro e non oltre i 15 (quindici) giorni successivi alla diffida scritta del Fornitore ad adempiere.
Risoluzione anticipata. 7.1. Ciascuna parte può risolvere il presente contratto con effetto immediato, mediante comunicazione da effettuarsi per iscritto a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, in caso di inadempimento essenziale della controparte.
Risoluzione anticipata. La locatrice si riserva il diritto di risolvere anticipatamente il contratto di noleggio nei seguenti casi: a) mancato pagamento da parte del cliente della fattura mensile entro i termini di cui al punto 7 del presente contratto; b) sequestri giudiziari o esecuzioni forzate sui beni di proprietà del cliente; c) messa in liquidazione, dichiarazione di fallimento o sottomissione a procedure concorsuali in genere dell’impresa cliente per qualsiasi motivo; d) mancato rispetto da parte del cliente degli obblighi sanciti in tema di utilizzo e manutenzione dell’autoveicolo; f) in tutti i casi non conformi alle condizioni sancite con il presente accordo. Nei casi disciplinati dal presente articolo e previa formale comunicazione di risoluzione con effetto immediato, anche a mezzo telefax, la locatrice potrà rientrare in possesso di tutti gli autoveicoli locati, anche se in presenza di opposizione o contestazione, sia essa giudiziale o meno del cliente senza necessità di alcun preavviso. Resta inteso che per l’eventuale periodo intercorrente tra la data di risoluzione del contratto e l’effettiva riconsegna dell’autoveicolo, il cliente sarà tenuto al pagamento di una somma a titolo di risarcimento danni, pari al canone di locazione, per ogni mese o porzione di mese. Il cliente autorizza espressamente ed anticipatamente l’Autonetwork S.r.l. per mezzo dei suoi dipendenti o di terzi da essa incaricati , ad accedere nei locali ove si trovano gli autoveicoli di proprietà della stessa e rimuoverli, senza che ciò possa costituire violazione di domicilio o altro reato di qualunque specie o natura, sollevando nel contempo la locatrice da qualsiasi responsabilità per lucro cessante e/o danno emergente. Il cliente è tenuto a comunicare il luogo ove si trova l’autoveicolo. In caso di risoluzione anticipata a richiesta della locatrice il cliente dovrà pagare, dopo un minimo di 12 canoni, una penale pari ad ulteriori 6 canoni oltre al deposito cauzionale, esclusi eventuali costi aggiuntivi per ritardi, solleciti. Spese legali e quant’altro.