Deposito cauzionale Clausole campione

Deposito cauzionale. A copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento della gestione, il soggetto affidatario dovrà prestare una garanzia pari al 10% dell’importo contrattuale, con una delle seguenti modalità: deposito in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Ente committente. Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizza/fideiussione assicurativa/bancaria rilasciata da compagnie assicurative o istituti di credito. Detta garanzia dovrà coprire l’intero periodo di durata dell’affidamento, essere rinnovabile in caso di proroga tecnica, e sarà svincolata dal Comune solamente alla conclusione del rapporto, dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio. Per le sanzioni di cui al presente Capitolato, il Comune potrà rivalersi sulla garanzia prestata la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso di liquidazione. Le fideiussioni di cui al presente articolo, nonché le polizze di cui al precedente art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo da parte del garante di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Ente, con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.c.; contenere l’espressa rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele di cui all’art. 1957 comma 2 del c.c.; prevedere l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante Il mancato rinnovo della fideiussione e/o delle polizze assicurative, per l’ulteriore periodo di affidamento in caso di proroga tecnica, al momento della scadenza, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario e comporta la revoca dell’affidamento.
Deposito cauzionale. A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, per il risarcimento di eventuali danni e l’applicazione di penali, l’aggiudicatario dovrà presentare, prima della stipula del contratto o dell’avvio dell’esecuzione in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, la garanzia definitiva di cui all’art. 103 del predetto decreto legislativo d’importo pari al 10% del corrispettivo contrattuale offerto in sede di gara. La cauzione definitiva, se presentata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, l’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione appaltante, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c. 2 c.c.. e dovrà mantenere la sua validità per tutta la durata contrattuale (compresa la sua eventuale proroga) e comunque finché non sarà data esplicita comunicazione di svincolo, previo accertamento del regolare svolgimento delle prestazioni da parte del Comune di Terni. In caso di decurtazione dell’ammontare della cauzione a seguito dell’applicazione di penalità l’aggiudicatario è obbligato a reintegrare l’importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall’avvenuta escussione. La mancata costituzione della garanzia, determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica il servizio al soggetto che segue in graduatoria. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016.
Deposito cauzionale. A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore versa/non versa al locatore una somma di euro pari a una mensilità del canone , imputabile a scelta del locatore, in conto pigioni o per il risarcimento di eventuali danni subiti nel corso della locazione, ivi compresi i danni arrecati agli arredi, la cauzione non sarà produttiva di interessi legali . Il deposito cauzionale così costituito verrà reso dal locatore al conduttore al termine della locazione, previa verifica dello stato dei locali occupati dal conduttore, nonché all’osservanza di ogni obbligazione assunta da quest’ultimo con la firma dell’odierno documento.
Deposito cauzionale. A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti con la presente concessione il Gestore deve costituire una cauzione, mediante deposito o polizza fideiussoria, di € 2.800,00 (duemilaottocento) secondo le modalità di cui all’art. 93 commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 secondo comma del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Comune. La garanzia deve essere integrata ogni volta che il Comune proceda alla sua escussione, anche parziale, ai sensi della presente concessione. Detta cauzione rimarrà vincolata fino al termine degli effetti della presente concessione.
Deposito cauzionale. A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore versa/non versa (4) al locatore (che con la firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza) una somma di euro ………………………….. pari a n. ……… mensilità del canone (7), non imputabile in conto canoni e produttiva di interessi legali, riconosciuti al conduttore al termine di ogni periodo di locazione. Il deposito cauzionale così costituito viene reso al termine della locazione previa verifica dello stato dell'unità immobiliare e dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale. Altre forme di garanzia (4)
Deposito cauzionale. A garanzia della piena osservanza del contratto e dell'esecuzione del servizio l’ente affidatario effettuerà la costituzione del deposito cauzionale, anche in formula fideiussoria, ai sensi dall’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016. Lo svincolo della cauzione avverrà dopo la risoluzione di ogni eventuale pendenza e dopo l'avvenuta regolare esecuzione del servizio.
Deposito cauzionale. A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il CONDUTTORE versa/non versa (4) alla LOCATRICE (che con la firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza) una somma di euro ………………………………. pari a ………… mensilità del canone (6), non imputabile in conto pigioni e produttiva di interessi legali, riconosciuti al CONDUTTORE al termine di ogni periodo di locazione. Il deposito cauzionale come sopra costituito viene reso al termine della locazione, previa verifica sia dello stato dell'unità immobiliare sia dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale. Altre forme di garanzia:……………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………….. (4) La LOCATRICE dichiara che la quota di partecipazione dell'unità immobiliare locata e delle relative pertinenze al godimento delle parti e dei servizi comuni è determinata nelle misure di seguito riportate, che il CONDUTTORE approva ed espressamente accetta, in particolare per quanto concerne il riparto delle relative spese:
Deposito cauzionale. Per il noleggio di ciascun mezzo, a prescindere da durata e chilometraggio, all’atto della sottoscrizione del contratto il Cliente è obbligato a versare un deposito cauzionale stabilito in base alla tipologia del mezzo scelto. La cauzione rappresenta una somma di denaro che viene bloccata a livello precauzionale a titolo di garanzia ed allo scopo di verificare la validità della carta di credito presentata dal Cliente. Per Carta di credito si intende esclusivamente quella con i numeri stampigliati in rilievo appartenente ai principali circuiti bancari: visa, Mastercard, sono pertanto escluse le carte per uso elettronico (Postepay -bancomat). La cauzione non verrà incassata ma potrà essere utilizzata per sostenere le spese nel caso di incidenti, multe, costi amministrativi (recupero mezzo, deposito mezzo e relativi costi di noleggio durante il deposito), smarrimento delle chiavi o dei documenti di circolazione del mezzo. La cauzione potrà essere utilizzata per coprire danni a terzi. Il Cliente si obbliga a risarcire il Locatore per qualsiasi danno derivante dal furto del mezzo o di parti dello stesso non coperte dalla polizza assicurativa, nonché a corrispondere per intero il valore del danno indicata nella lettera di noleggio. In caso di furto o incidente dove il mezzo non può più essere utilizzato, salvo gli ulteriori danni, il Cliente si obbliga a risarcire il costo del noleggio per tutta la durata del contratto stipulato al ritiro della mezzo con chilometraggio illimitato; nel caso in cui dopo un incidente il Cliente volesse noleggiare un altro mezzo questi stipulerà un nuovo contratto ed a versare anche il costo di noleggio del mezzo sostitutivo. Con il presente accordo il Cliente presta il suo consenso a utilizzare la sua carta di credito per il deposito cauzionale tramite operazione di preautorizzazione. L’importo del deposito verrà restituito dal Locatore qualora, all’estinzione del rapporto contrattuale, il mezzo venga riconsegnato integro e completo di tutte le parti ed accessori, nonché a seguito dell’accertamento del corretto assolvimento degli obblighi contrattuali assunti dal Cliente. A tal proposito il Locatore precisa che lo sblocco del deposito cauzionale generalmente avviene nelle ore immediatamente successive alla chiusura del contratto di noleggio, tuttavia potrebbe accadere che la cifra sbloccata non risulti immediatamente disponibile sull’estratto conto del Cliente. Il Locatore infatti provvede a rilasciare i fondi ma non ha alcun contr...
Deposito cauzionale. A garanzia dell’osservanza degli obblighi contrattuali, si dà atto che l’Appaltatore ha stipulato, quale deposito cauzionale definitivo, polizza fideiussoria n. rilasciata da per una somma garantita di € euro ).
Deposito cauzionale. A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore versa/non versa (4) al locatore (che con la firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza) una somma di euro pari a massimo TRE mensilità del canone, non imputabile in conto canoni e produttiva - salvo che la durata contrattuale minima non sia superiore ad anni quattro, ferma la proroga del contratto per due anni - di interessi legali, riconosciuti al conduttore al termine di ogni anno di locazione. Il deposito cauzionale così costituito viene reso al termine della locazione, previa verifica sia dello stato dell'unità immobiliare sia dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale. Altre forme di garanzia (4)