Deposito cauzionale Clausole campione

Deposito cauzionale. A copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento della gestione, il soggetto affidatario dovrà prestare una garanzia pari al 10% dell’importo contrattuale, con una delle seguenti modalità: deposito in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Ente committente. Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizza/fideiussione assicurativa/bancaria rilasciata da compagnie assicurative o istituti di credito. Detta garanzia dovrà coprire l’intero periodo di durata dell’affidamento, essere rinnovabile in caso di proroga tecnica, e sarà svincolata dal Comune solamente alla conclusione del rapporto, dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio. Per le sanzioni di cui al presente Capitolato, il Comune potrà rivalersi sulla garanzia prestata la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso di liquidazione. Le fideiussioni di cui al presente articolo, nonché le polizze di cui al precedente art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo da parte del garante di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Ente, con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.c.; contenere l’espressa rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele di cui all’art. 1957 comma 2 del c.c.; prevedere l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante Il mancato rinnovo della fideiussione e/o delle polizze assicurative, per l’ulteriore periodo di affidamento in caso di proroga tecnica, al momento della scadenza, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario e comporta la revoca dell’affidamento.
Deposito cauzionale. A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore versa/non versa al locatore una somma di euro pari a una mensilità del canone , imputabile a scelta del locatore, in conto pigioni o per il risarcimento di eventuali danni subiti nel corso della locazione, ivi compresi i danni arrecati agli arredi, la cauzione non sarà produttiva di interessi legali . Il deposito cauzionale così costituito verrà reso dal locatore al conduttore al termine della locazione, previa verifica dello stato dei locali occupati dal conduttore, nonché all’osservanza di ogni obbligazione assunta da quest’ultimo con la firma dell’odierno documento.
Deposito cauzionale. A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore versa/non versa (4) al locatore (che con la firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza) una somma di euro ………………………….. pari a n. ……… mensilità del canone (7), non imputabile in conto canoni e produttiva di interessi legali, riconosciuti al conduttore al termine di ogni periodo di locazione. Il deposito cauzionale così costituito viene reso al termine della locazione previa verifica dello stato dell'unità immobiliare e dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale. Altre forme di garanzia (4)
Deposito cauzionale. A garanzia della piena osservanza del contratto e dell'esecuzione del servizio l’ente affidatario effettuerà la costituzione del deposito cauzionale, anche in formula fideiussoria, ai sensi dall’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016. Lo svincolo della cauzione avverrà dopo la risoluzione di ogni eventuale pendenza e dopo l'avvenuta regolare esecuzione del servizio.
Deposito cauzionale. A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il CONDUTTORE versa/non versa (4) alla LOCATRICE (che con la firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza) una somma di euro ………………………………. pari a ………… mensilità del canone (6), non imputabile in conto pigioni e produttiva di interessi legali, riconosciuti al CONDUTTORE al termine di ogni periodo di locazione. Il deposito cauzionale come sopra costituito viene reso al termine della locazione, previa verifica sia dello stato dell'unità immobiliare sia dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale. Altre forme di garanzia:……………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………….. (4) La LOCATRICE dichiara che la quota di partecipazione dell'unità immobiliare locata e delle relative pertinenze al godimento delle parti e dei servizi comuni è determinata nelle misure di seguito riportate, che il CONDUTTORE approva ed espressamente accetta, in particolare per quanto concerne il riparto delle relative spese:
Deposito cauzionale. A titolo di garanzia degli obblighi contrattuali assunti la Ditta, ai sensi dell’articolo 54 del Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, costituisce un deposito cauzionale per €.000.000,00 pari al 00,00% dell’importo netto del contratto, ridotto del 50% in quanto applicabile il beneficio di cui all’art.75 del D.Lgs.163/2006 mediante polizza fideiussoria / fideiussione bancaria, senza eccezioni ed oneri di preventiva escussione, giusta lettera di invito n.600.C.Eq.C/FT.1408 del XX/XX/2014. Qualora l’ammontare della cauzione dovesse ridursi per qualsiasi causa, la Ditta dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione; in caso di inottemperanza alla richiesta di integrazione della cauzione, venuta meno totalmente o parzialmente, il reintegro avviene mediante ritenuta sull’importo del prezzo da versare alla Ditta, fatte salve la facoltà, da parte dell’Amministrazione, in caso di inadempimento, di dichiarare risolto il contratto, procedere ad esecuzione in danno ed incamerare la cauzione residua, nonché la richiesta di ogni maggior danno. La garanzia fidejussoria prestata avrà efficacia fino all’integrale adempimento delle obbligazioni cui la Ditta è tenuta in virtù del presente contratto e, in ogni caso, fino al momento in cui non sia intervenuta dichiarazione liberatoria da parte dell’Amministrazione, anche in deroga all’articolo 1957 del Codice Civile. Non è in alcun modo ammessa l’eventuale richiesta, da parte della Ditta, volta ad ottenere la sospensione del provvedimento di incameramento del deposito cauzionale emesso dall’Amministrazione.
Deposito cauzionale. A garanzia dell’osservanza degli obblighi contrattuali, si dà atto che l’Appaltatore ha stipulato, quale deposito cauzionale definitivo, polizza fideiussoria n. rilasciata da per una somma garantita di € euro ).
Deposito cauzionale. Per il noleggio di ciascun veicolo, a prescindere da durata e chilometraggio, all’atto della sottoscrizione del contratto il Cliente è obbligato a versare un deposito cauzionale stabilito in base alla tipologia del veicolo e quantificato secondo quanto riportato nella sezione Condizioni particolari di noleggio alla “Tabella Franchigie e depositi”. La cauzione rappresenta una somma di denaro che viene bloccata a livello precauzionale a titolo di garanzia ed allo scopo di verificare la validità della carta di credito presentata dal Cliente. L’importo del deposito verrà restituito dal Locatore qualora, all’estinzione del rapporto contrattuale, il veicolo venga riconsegnato integro e completo di tutte le parti ed accessori, nonché a seguito dell’accertamento del corretto assolvimento degli obblighi contrattuali assunti dal Cliente. A tal proposito il Locatore precisa che lo sblocco del deposito cauzionale generalmente avviene nelle ore immediatamente successive alla chiusura del contratto di noleggio, tuttavia potrebbe accadere che la cifra sbloccata non risulti immediatamente disponibile sull’ estratto conto del Cliente. Il Locatore infatti provvede a rilasciare i fondi ma non ha alcun controllo sui tempi effettivi del ri-accredito, che sono invece determinati dalle società che gestiscono le carte di credito del Cliente e dai circuiti interbancari, in merito a cui non potrà essere addebitata alcuna responsabilità al Locatore per l’eventuale ritardo di effettivo riaccredito di detti importi dalla data di avvenuto sblocco.
Deposito cauzionale. A garanzia dell’esatta osservanza degli obblighi assunti con la sottoscrizione del contratto, e tenuto conto della particolare connotazione fiduciaria dell’appalto, avente ad oggetto la prestazione di servizi di viaggio e soggiorno di studio riferiti a minori, l’appaltatore, prima della sottoscrizione del contratto relativo alla stagione, 2009 costituirà, mediante garanzia fideiussoria bancaria o polizza cauzionale assicurativa, un deposito cauzionale in misura pari al 10 per cento dell’importo totale aggiudicatogli per l’intero biennio. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. In caso di escussione parziale della cauzione prestata, l’appaltatore dovrà procedere immediatamente alla ricostituzione della cauzione stessa riportandone il valore all’aliquota del 10 per cento di cui al comma 1; ove non provveda, la stazione appaltante provvederà in sua vece, addebita dogli i relativi costi. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di pagamento della fattura a saldo relativa al contratto della stagione 2010, sulla quale viene apposto il timbro di regolare esecuzione.
Deposito cauzionale. A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti con la presente concessione il Gestore deve costituire una cauzione, mediante deposito o polizza fideiussoria, di € 2.800,00 (duemilaottocento) secondo le modalità di cui all’art. 93 commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 secondo comma del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Comune. La garanzia deve essere integrata ogni volta che il Comune proceda alla sua escussione, anche parziale, ai sensi della presente concessione. Detta cauzione rimarrà vincolata fino al termine degli effetti della presente concessione.