Rimborso spese Clausole campione

Rimborso spese. I lavoratori che, comandati a prestare servizio fuori dal territorio comunale dove si trova l’azienda, per i quali non è previsto il rientro giornaliero ma sono costretti a consumare i pasti ed a pernottare fuori dal luogo abituale di lavoro, hanno diritto al rimborso delle spese effettuate (viaggio, vitto ed alloggio) previa presentazione di regolari giustificativi. Il tempo impiegato per il viaggio è considerato lavorativo a tutti gli effetti. I contratti provinciali potranno prevedere la forfettizzazione anziché il rimborso a piè di lista delle spese vive sostenute dal lavoratore, nonché disciplinare il rimborso spese in caso di rientro in giornata.
Rimborso spese. Al personale in forza nei magazzini, presente al lavoro nelle giornate di sabato, conformemente alle intese previste nel presente Protocollo verranno corrisposti gli importi precisati al Titolo 8) c- c1- c2 del CIA 18.06.1985. Il rimborso spese di cui al presente articolo non è computabile ai fini del trattamento di fine rapporto ai sensi e per gli effetti. dell'art. 1 della legge 297 del 29.05.1982. Ai lavoratori assenti per qualunque causa in uno o più sabati, la somma di cui sopra sarà corrisposta proporzionalmente ai sabati effettivamente lavorati, salvo recupero in altro/altri sabati. Per i lavoratori part time presenti al lavoro nelle giornate di sabato, la somma di cui al 1° capoverso del presente articolo sarà corrisposta proporzionalmente all'orario di lavoro individuale, fermo restando anche in questo caso l'applicazione dei commi precedenti. Il presente titolo non si applica al personale di nuovi magazzini. (CIA 1988) VI Orario di lavoro Fermo restando che modifiche alla distribuzione dell'orario di lavoro sono oggetto di contrattazione preventiva a livello di Magazzino tra la Direzione e CdA si conviene quanto segue: - le parti confermano la premessa generale al punto 3. c del C.I.A. 12.06.1985 UILTuCS Xxxxxx Xxxxxxx - l'Azienda si impegna a presentare a livello nazionale entro il 28.02.1989 un progetto di organizzazione del lavoro improntata sui seguenti criteri: - 38 ore settimanali - distribuzione dell'orario di lavoro su 5 giorni - presenza al sabato per ciascun dipendente, compresa tra un minimo di 1 ed un massimo di 2 sabati al mese da gennaio a novembre - apertura nei 4 sabati prenatalizi secondo le modalità previste nel Protocollo di Intesa 2.12.1983, aggiornato al 12.06.1985, recepito nel CIA del 12.06.1985 e successivi accordi in materia - eventuale aumento del monte ore dei part time, qualora compatibile - nuova turnazione e distribuzione dei nastri orari - diverso utilizzo dei part time - miglioramento dell'efficienza e dell'utilizzo degli impianti - livelli occupazionali adeguati Sulla base del progetto predisposto dall'Azienda si attiveranno confronti e contrattazioni .a livello territoriale su tutti i magazzini al fine di realizzare intese, in mancanza delle quali, resteranno in vigore le intese in atto. Si concorda che comunque, indipendentemente dall'esito dei confronti relativi al progetto, la riduzione dell'orario a 38 ore la settimana, come previsto dal vigente CCNL, verrà attuata a decorrere dal 1.07.1990, previo confronto ...
Rimborso spese. Per giustificate e verificabili necessità di carattere transitorio e di breve durata, il lavoratore può essere inviato in servizio in luoghi diversi dalle normali località di lavoro. Il lavoratore inviato temporaneamente in servizio oltre almeno dieci chilometri (o diversa distanza già prevista o da contrattarsi localmente) dai confini dei comuni considerati come normale località di lavoro e sempre che il lavoratore non venga con ciò ad essere favorito da un avvicinamento, avrà diritto al trattamento economico contrattualmente previsto per le ore di servizio effettivamente prestate e al rimborso delle spese di viaggio per il maggior percorso - con i mezzi autorizzati - rispetto alla distanza abitualmente percorsa dal lavoratore medesimo per recarsi alla sede o comando dell'Istituto o alla normale località di lavoro. Qualora il lavoratore sia inviato in missione temporanea per servizio oltre la giurisdizione dell'Istituto, avrà diritto al trattamento economico previsto per le ore di servizio effettivamente prestate, comprese le eventuali ore straordinarie richiestegli, nonché: - al rimborso delle spese effettive di viaggio con i mezzi autorizzati; - al rimborso delle spese vive di vitto regolarmente documentate, quando la durata della missione obblighi il lavoratore ad incontrare tali spese; - al rimborso delle altre eventuali spese vive documentate necessarie per l'espletamento del servizio. Qualora il lavoratore inviato in missione temporanea per servizio oltre la giurisdizione dell'Istituto non possa rientrare alla normale località di lavoro entro tre ore dalla fine del servizio stesso, avrà diritto a quanto previsto al comma precedente e, sempreché tutto il tempo di assenza dalla normale località di lavoro non sia retribuito come lavoro effettivo, al seguente trattamento di missione: - rimborso delle spese vive di alloggio, regolarmente documentate, quando la durata della missione obblighi il lavoratore ad incontrare tali spese; - indennità di trasferta pari al 30% della quota giornaliera della normale retribuzione mensile di cui all'art. 105 se la missione dura oltre l'orario contrattuale giornaliero di lavoro e sino alle 24 ore. Se la missione dura più di 24 ore l'indennità di trasferta di cui sopra verrà calcolata moltiplicando il trenta per cento della quota giornaliera della normale retribuzione mensile di cui all'art. 105 per il numero dei giorni di missione. Restano salve le condizioni di miglior favore in ordine al trattamento di trasferta. Ferm...
Rimborso spese. L'agente o rappresentante non ha diritto al rimborso delle spese occasionate dalla sua attività svolta ai sensi dell'articolo 1 del presente accordo, salvo patto contrario. Resta fermo che tutte le somme corrisposte dalla casa mandante, anche se a titolo di rimborso o concorso spese, per lo svolgimento dell’attività di agenzia e di rappresentanza commerciale sono computabili agli effetti dei vari istituti contrattuali e legali e sono soggette alla contribuzione ENASARCO.
Rimborso spese. 1. Per i servizi resi ai sensi dell’art 9, comma 1, spetta all’Agenzia un rimborso spese pari al compenso dalla stessa dovuto, attualmente nella misura di seguito indicata, agli intermediari della riscossione, compenso cui devono aggiungersi € 0,10 per ciascuna delega di versamento, a titolo di rimborso delle spese generali amministrative e in particolare:
Rimborso spese. Il mittente, il proprietario, il destinatario e\o il loro agente sono responsabili in solido per il rimborso di qualsiasi multa, spese o danni soste- xxxx dalla società a causa delle spedizioni da loro affidate.
Rimborso spese. 1. Tutte le spese sostenute per l’espletamento dell’incarico sono comprese nell’importo orario omnicomprensivo indicato all’art. 3.
Rimborso spese. 1. Le attività di cui all’articolo 1 sono fornite dall’Istituto di patronato senza scopo di lucro.
Rimborso spese. Al lavoratore chiamato quale teste in causa civile o penale per motivi inerenti al servizio, oltre alla retribuzione saranno rimborsate le eventuali spese sostenute per viaggi, vitto e alloggio.
Rimborso spese. Le spese necessarie per l'espletamento della gara da parte della stazione appaltante e le spese contrattuali, inerenti e conseguenti, nessuna esclusa, comprese le spese di registrazione, saranno a carico dell'Aggiudicatario.