Rischi esclusi dall’assicurazione Clausole campione
Rischi esclusi dall’assicurazione. L'assicurazione non comprende i danni:
a) da circolazione di veicoli e natanti soggetta all’assicurazione obbligatoria, nonché da impiego in volo di aeromobili da parte dell’Assicurato;
b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno d'età;
c) agli aeromobili ed agli altri prodotti aeronautici causati in via diretta ed esclusiva dall'esecuzione di lavorazioni dirette sugli stessi;
d) da furto;
e) a cose altrui – ad eccezione di bagagli e merci – derivanti da incendio di beni dell'Assicurato o che lo stesso detenga;
f) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività, fatta eccezione per i lavoratori parasubordinati e delle altre persone di cui l’Assicurato debba rispondere a termini di legge;
g) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate, eccezion fatta per merci e bagagli e per gli altri prodotti aeronautici;
h) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di lavorazione, quelli avvenuti dopo la riconsegna del prodotto aeronautico, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi ad eccezione dei danni derivanti dall’effettuazione dell’attività di assistenza a passeggeri, aeromobili, bagagli e/o merci e verificatisi dopo la riconsegna a terzi dei beni oggetto della suddetta attività;
i) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed altre cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
j) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali nonché mancato e/o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi quando non conseguenti a danni materiali risarcibili a termini di polizza;
k) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 Codice Civile;
l) derivanti da responsabilità contrattuali assunte dall'Assicurato e non conseguenti ad obblighi derivanti da fonti normative primarie e/o secondarie;
m) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
n) derivanti da lavori di costruzione, demolizione o modifica di edifici, piste, aree di movimento, manovra e sosta o altre infrastrutture od ...
Rischi esclusi dall’assicurazione. Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni causati:
a) dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
b) da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti ed allucinogeni;
c) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
d) da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
e) da suicidio e tentato suicidio;
f) da guerre (dichiarate e non), guerriglie ed insurrezioni, salvo quanto disposto dall'art. 1.4 “Infortuni causati da guerra guerriglia ed insurrezione” del presente contratto;
g) da trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc..);
h) da atti di terrorismo verificatisi fuori dal territorio della Repubblica Italiana, in Paesi nei quali erano già in corso, prima dell'arrivo dell'Assicurato, atti di belligeranza (come guerra, anche se non dichiarata, guerriglia, insurrezioni) e/o occupazioni militari. Sono altresì esclusi gli infortuni causati dalla pratica:
i) di sport comportanti l'uso di veicoli e di natanti a motore; si precisa che è considerata pratica di sport anche l'effettuazione di “prove libere” – amatoriali e non – all'interno di impianti sportivi appositamente attrezzati, quali, ad esempio, autodromi, nonché l'utilizzo di veicoli o natanti a motore in luoghi che per le loro caratteristiche non possono essere considerati aree o specchi d'acqua assoggettati all'obbligo di assicurazione di cui ▇.▇.▇▇. 7 settembre 2005 n.209 e sue successive modificazioni;
l) dalla pratica dello sport del paracadutismo nonché di ogni attività comportante l'utilizzo, anche come passeggero, di aeromobili o di apparecchi per il volo da diporto o sportivo (deltaplani, ultraleggeri, parapendio) salvo quanto disposto dall'art. 1.2 “Rischio volo” del presente contratto;
m) dalla pratica di qualsiasi sport costituente per l'Assicurato attività professionale (principale o secondaria) o che comunque comporti remunerazione sia diretta che indiretta; Condizioni di Assicurazione
n) dalla pratica dei seguenti sport/attività: ▇▇▇, sci estremo o acrobatico o sci alpinismo, snow-board, bike trial, bike downhill, rafting, canyoning o idros...
Rischi esclusi dall’assicurazione. Salvo quanto ammesso dalle Condizioni Speciali Scuole. L’assicurazione non è operante per: gli infortuni causati da reati dolosi commessi o tentati dall'Assicurato, dalla sua partecipazione attiva a tumulti popolari, sommosse, atti violenti in genere; gli infortuni occorsi all'Assicurato alla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se lo stesso è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo; gli infortuni occorsi all'Assicurato alla guida di aeromobili, nonché quelli occorsi in qualità di membro dell'equipaggio; gli infortuni occorsi all'Assicurato in conseguenza di: ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di sostanze stupefacenti o psicotrope ed intossicazioni da essi derivanti; le conseguenze di interventi chirurgici, di accertamenti e di cure mediche non resi necessari da infortunio indennizzabile; gli infortuni causati da guerra, insurrezione, occupazione e invasione militare, salvo quanto stabilito all’Art. 3.7 lett. e); attività specifiche del servizio militare, durante l’arruolamento per mobilitazione o motivi di carattere eccezionale; le conseguenze dirette ed indirette derivanti dallo sviluppo comunque insorto di energia nucleare o di radioattività; le conseguenze dirette e indirette derivanti da sostanze biologiche o chimiche quando non siano utilizzate per fini pacifici; gli infortuni derivanti dalla pratica dell'attività sportiva, fatto salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali Scuole art: 2/6. Ed inoltre l’assicurazione non è operante per i casi: relativi a conseguenze dirette di malattie, difetto fisico, malformazione, stati patologici insorti, diagnosticati o curati o che hanno causato sintomi anteriormente alla stipulazione del contratto; conseguenti a malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi le patologie nevrotiche, le sindromi ansiose e/o depressive; necessari alla correzione o all’eliminazione di difetti fisici congeniti; riguardanti terapie della fecondità, della sterilità e/o dell'impotenza, nonché l’aborto non terapeutico e le sue eventuali conseguenze; riguardanti malattie croniche in istituti sanitari di lunga permanenza (cronicari, case di riposo, ecc.) ancorché qualificate come Istituti di cura; necessari alle cure odontoiatriche e delle paradontopatie, salvo quanto previsto nelle Cond. Speciali Scuole; riguardanti gli stati patologici correlati all'infezione ...
Rischi esclusi dall’assicurazione. L'assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi:
a) conseguenti a morte o lesioni personali ovvero a deterioramento di cose;
b) conseguenti allo svolgimento di attività di direzione dei lavori;
c) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità;
d) relativi alla violazione di norme o vincoli in materia di ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività.
Rischi esclusi dall’assicurazione. L'Assicurazione non vale per i Sinistri relativi a:
Rischi esclusi dall’assicurazione. Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni derivanti da: ‐ la partecipazione a corse e gare (e relative prove o allenamenti) comportanti l'uso di veicoli o natanti a motore; ‐ stato di ubriachezza alla guida di qualsiasi mezzo di locomozione; ‐ abuso di alcolici, psicofarmaci non a scopo terapeutico, uso di sostanze stupefacenti o allucinogeni; ‐ contaminazioni radioattive, chimiche e biologiche dovute ad atti di terrorismo. ‐ guerra e/o insurrezioni nonché calamità naturali salvo quanto previsto nelle condizioni particolari della presente polizza; ‐ la pratica di sport aerei in genere, paracadutismo, salto dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico e bob, lotte e pugilato; ‐ l'uso o guida di mezzi di locomozione aerea (considerati come tali anche deltaplani ultraleggeri e simili) o subacquei, salvo quanto previsto nella garanzia “rischio volo”; ‐ la guida di veicoli e natanti in genere per cui l’Assicurato non sia regolarmente abilitato a norma delle disposizioni di legge; ‐ proprie azioni delittuose o per imprese temerarie o inusuali, salvo gli atti compiuti per solidarietà umana o legittima difesa; ‐ la pratica professionistica di qualsiasi sport; sono altresì escluse le conseguenze: ‐ dirette od indirette di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche o da esposizioni a radiazioni ionizzanti, non riconducibili a scopi scientifici e/o diagnostici terapeutici oggetto dell'attività della Contraente e dell’Assicurato; ‐ di operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio indennizzabile a termini di polizza; ‐ di infezioni da Sars-Cov-2 (malattia respiratoria acuta o più semplicemente malattia da covid- 19, è una malattia infettiva respiratoria causata dal virus denominato SARS-CoV-2 appartenente alla famiglia dei coronavirus).
Rischi esclusi dall’assicurazione. L’Assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi;
a) conseguenti a morte o lesioni personali ovvero a deterioramento di cose;
b) conseguenti allo svolgimento di attività di direzione lavori;
c) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità;
d) relativi alla violazione di norme o vincoli in materia di ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere; di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività.
Rischi esclusi dall’assicurazione. L’assicurazione non vale per le Perdite Patrimoniali ed i danni conseguenti a:
a) danni corporali e danni materiali di qualsiasi tipo, smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per i danni derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;
b) atti od omissioni da parte di, o danni o reclami notificati a, l’Assicurato in epoca anteriore alla data di retroattività stabilita in polizza;
c) responsabilità assunte volontariamente dall’Assicurato e non derivategli dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell’ente stesso;
d) la stipulazione, e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica, di assicurazioni, nonché ogni controversia derivante dalla ripartizione e/o dall’onere di pagare premi, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di premi;
e) azioni od omissioni imputabili a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell’autorità competente;
f) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; danno ambientale in generale; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e di amianto;
g) calunnia, ingiuria, diffamazione;
h) multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l’Assicurato;
Rischi esclusi dall’assicurazione. La Società non risponderà per i Sinistri relativi a:
a) Opere la cui realizzazione venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
b) Opere i cui lavori siano eseguiti da imprese di cui l’Assicurato, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata;
c) morte, malattia, infermità o lesioni personali determinati da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale;
d) errori od omissioni imputabili all’Assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell’autorità competente;
e) circostanze pregresse già note all’Assicurato alla data di decorrenza del Certificato;
f) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua o suolo, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, danni ambientali in generale;
g) presenza od effetti, diretti e indiretti, di amianto o di muffa tossica di qualsiasi tipo;
h) sviluppo di energia nucleare o di radioattività;
i) svolgimento di attività di progettazione o di direzione dei lavori.
Rischi esclusi dall’assicurazione. L'Assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi:
a) conseguenti a morte o lesioni personali ovvero a deterioramento di cose, salvo che derivino da vizi di progettazione non rilevati;
b) conseguenti allo svolgimento di attività di progettazione e direzione dei lavori, se svolta dall’Assicurato stesso;
c) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità, unicamente qualora tale Pubblica Autorità sia il Contraente stesso;
d) conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo;
e) conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
f) derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività.
