Trattamento di missione Clausole campione

Trattamento di missione. Per missione si intende l’invio temporaneo della lavoratrice e del lavoratore a prestare servizio in una sede diversa da quella abituale. Se la sede di missione è ricompresa in un massimo di 10 Km. dalla sede abituale di servizio, alla lavoratrice ed al lavoratore non compete alcuna indennità aggiuntiva ad eccezione delle maggiori spese sostenute per lo spostamento. Qualora la sede di missione si trovi ad una distanza maggiore, alla lavoratrice ed al lavoratore competerà il rimborso a piè di lista delle spese sostenute per trasporto e per l’eventuale vitto ed alloggio.
Trattamento di missione. L’Istituzione ha facoltà di inviare il personale in missione temporanea fuori dalla sua sede di lavoro. In tal caso al personale compete:
Trattamento di missione. 1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022:
Trattamento di missione. 1. Quando un lavoratore, per motivi di servizio, debba sostenere spese di viaggio, di vitto o di pernottamento, queste vengono rimborsate o compensate, secondo le modalità e nei limiti che saranno definiti in sede di contrattazione aziendale. Per il rimborso al lavoratore delle spese sostenute per l’impiego di mezzo di trasporto proprio si assumeranno a riferimento le tariffe ACI. Le ore di viaggio non coincidenti con l’orario di lavoro sono compensate con una indennità commisurata alle retribuzioni orarie non maggiorate.
Trattamento di missione. Il nuovo CCNL deve assolutamente rivedere la disciplina del trattamento di missione. Appare, infatti, indispensabile prevedere un adeguamento della normativa per garantire un livello di trattamento almeno decoroso per tutto il personale che, per motivi di lavoro, viene chiamato ad attività fuori sede. Nella nuova disciplina da definire con il CCNL si dovrà anche prevedere che il tempo di viaggio per la missione è da considerare a tutti gli effetti come orario di lavoro.
Trattamento di missione. Al personale inviato in missione è riconosciuto:
Trattamento di missione. 1. Il titolare dell'assegno ha diritto al trattamento di missione ai sensi dal disciplinare missioni dell'INAF.
Trattamento di missione. A) Personale dipendente amministrativo adibito a funzioni esterne
Trattamento di missione. Al personale della Società inviato in missione 1 temporanea spetta il seguente trattamento:
Trattamento di missione. L’istituzione ha facoltà di inviare il personale in missione temporanea fuori dalla sua sede di lavoro. In tal caso al personale compete: Per le missioni di durata superiori al mese sarà corrisposta una diaria ridotta del 10%. Analogamente si procederà quando le attribuzioni del lavoratore comportino viaggi abituali. In luogo delle diarie di cui alla lett. d) del 2° comma, nonché della diaria di cui al 3° e 4° comma del presente artico- lo, il datore di lavoro ha facoltà di corrispondere il rimborso a piè di lista delle spese di vitto e alloggio. Nel caso di ser- vizi in sede diversa da quella abituale, l’istituzione ha facoltà di corrispondere il vitto e l’alloggio in natura, con tratta- mento uniforme per tutto il personale. Per brevi trasferte in località vicine verrà rimborsata la spesa effettiva del viaggio e quella di soggiorno.