Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore Clausole campione

Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore. 1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore. 1. Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 125, del D.P.R. n. 207 del 2010, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa deve essere stipulata con primaria compagnia di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore. 0.Xx sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscri- zione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzio- ne e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La po- lizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'ob- bligo di assicurazione. 0.Xx copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di cui all’articolo 56 e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di cui all’art. 56 per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da par- te della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di cui all’art. 56. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. n. 123/2004. 0.Xx garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore. 1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.
Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore. 1. L'appaltatore è obbligato, almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell'articolo Art. 12, a costituire e consegnare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.
Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore. 1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del Nuovo Codice dei contratti l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13, a produrre una polizza assicurativa a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore. 1. Ai sensi art. 103, comma 7, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., l’appaltatore dovrà costituire almeno 10 gg. prima della consegna dei lavori una polizza assicurativa che tenga indenne la stazione appaltante da tutti rischi di esecuzione. La polizza comprenderà:
Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore. L’appaltatore è responsabile dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio, a terzi o a cose nel corso dello svolgimento delle attività e imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da irregolarità o carenze nelle prestazioni. L’appaltatore solleva il Comune da qualsiasi azione possa essere contro di essa intentata da terzi per l’inadempimento degli obblighi previsti dal Contratto o per trascuratezza o colpa nell’adempimento dei medesimi. L’appaltatore s’impegna quindi a contrarre una copertura assicurativa specifica per i servizi oggetto di appalto a copertura dei danni che possono derivare agli operatori o essere da questi causati agli utenti, a terzi, ai loro beni o alle strutture utilizzate, alle attrezzature in essa contenute, alle loro cose durante il periodo del rapporto contrattuale, esonerando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo. Nella polizza il Comune deve essere considerato “terzo a tutti gli effetti”. Le polizze assicurative R.C.T. ed R.C.O. devono prevedere almeno i seguenti massimali: R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi): - € 3.000.000 per sinistro; - € 2.000.000 per danni a persone; - € 1.000.000 per danni a cose o animali; R.C.O. (Responsabilità civile verso prestatori di lavoro): - € 3.000.000 per sinistro; - € 2.000.000 per danni a persone; I massimali assicurati non costituiscono limitazioni delle responsabilità dell’Appaltatore né nei confronti del Comune né nei confronti dei terzi danneggiati. L’appaltatore comunicherà tempestivamente il verificarsi di eventuali infortuni o incidenti verificatisi durante l’attività e/o occorsi all’utenza. Le coperture assicurative devono decorrere dalla data di avvio dell’esecuzione delle prestazioni e cessano alla data di fine delle attività. L’appaltatore deve trasmettere copia delle polizze, debitamente quietanzate, almeno cinque giorni prima dell’avvio dell’esecuzione delle prestazioni. La stazione appaltante si riserva di sottoporre le polizze consegnate al proprio consulente assicurativo per la verifica d’idoneità. L’appaltatore s’impegna a mantenere le suddette coperture assicurative per tutta l’intera durata dell’appalto e a comunicare alla stazione appaltante eventuali annullamenti o disdette delle polizze assicurative. Nelle ipotesi di disdette e annullamenti delle suddette polizze, l’appaltatore dovrà produrre nuove polizze assicurative con almeno i medesimi massimali e condizioni.
Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore. 1. L'Appaltatore svolge il servizio sotto la propria ed esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze. Tale responsabilità opera sia nei confronti dei propri addetti, che nei confronti della Società appaltante e dei terzi.
Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore. L'Appaltatore è obbligato a produrre, almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dei lavori, una polizza assicurativa che preveda una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per un massimale per sinistro e anno assicurativo non inferiore a euro 500.000,00.