Trattamento di trasferta Clausole campione

Trattamento di trasferta. 1. Il presente articolo si applica ai dirigenti comandati a prestare la propria attività lavorativa in località diversa dalla dimora abituale e distante più di 10 Km dalla ordinaria sede di servizio. Nel caso in cui il dirigente venga inviato in trasferta in luogo compreso tra la località sede di servizio e quella di dimora abituale, la distanza si computa dalla località più vicina a quella della trasferta.
Trattamento di trasferta. 1. Al personale comandato a prestare la propria attività lavorativa in località diversa dalla dimora abituale o dalla ordinaria sede di servizio, oltre alla normale retribuzione, compete:
Trattamento di trasferta. 1. Il presente articolo si applica ai dipendenti comandati a prestare la propria attività lavorativa in località diversa dalla dimora abituale e distante più di 10 KM dalla ordinaria sede di servizio. Nel caso in cui il dipendente venga inviato in trasferta in luogo compreso tra la località sede di servizio e quella di dimora abituale, la distanza si computa dalla località più vicina a quella della trasferta. Ove la località della trasferta si trovi oltre la località di dimora abituale le distanze si computano da quest’ultima località.
Trattamento di trasferta. 1. Il presente articolo si applica ai dirigenti inviati dall’Amministrazione a prestare la propria attività lavorativa in località diversa dalla dimora abituale e distante più di 10 Km. dalla sede centrale di servizio. Nel caso in cui il dirigente venga inviato in trasferta in luogo compreso tra la xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx computa dalla località più vicina a quella della trasferta. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conferimento di reggenza e di raggiungimento di sedi di lavoro individuate dall’Amministrazione per incarichi.
Trattamento di trasferta. 1. Il presente articolo si applica ai dipendenti comandati a prestare la propria attività lavorativa in località fuori dal comune sede di servizio.
Trattamento di trasferta. Al personale, in caso di trasferta temporanea fuori dal Comune sede di lavoro, per missione che richieda o meno il pernottamento, verrà riconosciuto il seguente trattamento in base alle sotto indicate specifiche: PERSONALE NON ITINERANTE
Trattamento di trasferta. Ai lavoratori comandati a prestare temporaneamente servizio fuori dall’ambito terri- toriale di competenza dell’azienda, è dovuto un trattamento di trasferta consistente nei seguenti elementi:
Trattamento di trasferta. L’Azienda può inviare il dipendente in missione temporanea fuori dal comune sede di lavoro alle condizioni previste dal vigente CCNL. In tal caso al dipendente compete il seguente trattamento :
Trattamento di trasferta. 1. Al personale inviato in missione sul territorio nazionale oltre alla normale retribuzione, compete:
Trattamento di trasferta. Le Parti stipulanti si danno atto che, in deroga a quanto previsto dall’art 3, comma 2, per la durata del presente contratto l’istituto della trasferta continuerà ad essere regolato, sia sul piano normativo sia sul piano economico, dalle discipline in proposito previste nei diversi CCNL di provenienza: in particolare, per le aziende associate alla FEDERGASACQUA vale quanto disposto dall’art. 41, lett. c) del CCNL 17.11.95; per le aziende associate all’ANIGAS dall’art. 42 del CCNL 4.5.1995; per le aziende associate all’ANFIDA dall’art. 42, lett. c) del CCNL 8.7.1996; per le aziende associate ad ASSOGAS e FEDERESTRATTIVA dall’art. 31 del CCNL 18.7.1995. Le Parti stipulanti si impegnano a definire una disciplina comune dell’istituto in oggetto entro la durata del presente contratto e comunque nell’ambito del rinnovo del medesimo.