Prescrizione e decadenza Clausole campione

Prescrizione e decadenza. I crediti derivanti da questo contratto d’assicurazione si prescri- vono 5 anni dopo l’insorgere della circostanza che motiva l’obbligo di prestazione.
Prescrizione e decadenza. 1. I crediti derivanti dal contratto d’assicurazione cadono in prescrizione cinque anni dopo il fatto dal quale nasce l’obbligo.
Prescrizione e decadenza. Capitolo secondo
Prescrizione e decadenza. Un aspetto ulteriore è quello concernente il regime temporale entro cui far valere le ragioni derivanti dai diritti attinenti al rapporto di lavoro. Premesso che, in termini generali, l’ordinamento giuridico ha tra i suoi principi quello della “certezza” delle situazioni giuridiche – certezza che sotto il profilo di carattere temporale è garantita mediante gli istituti della prescrizione e della decadenza - si tratta di vedere come, in ambito lavoristico, operino tali istituti. Il legislatore stabilisce che i diritti del prestatore di lavoro sono soggetti ad un periodo di prescrizione inferiore rispetto a quella ordinaria decennale (art. 2946 c.c.) e sottoposti alla prescrizione breve quinquennale (disposta dall’art. 2948, co. 4° e 5°), concernente, in genere, tutto quello che deve essere pagato periodicamente ad anno o in termini più brevi, nonché le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro, in virtù della loro tipica qualità di crediti di natura retributiva. L’operatività dunque della prescrizione ordinaria deve considerarsi situazione eccezionale, verificabile nei casi in cui dal rapporto di lavoro derivino al prestatore di lavoro diritti diversi da quello alla retribuzione (es., secondo la giurisprudenza, il diritto alla qualifica superiore); analogamente, in materia di risarcimento del danno per il mancato versamento dei contributi assicurativi il termine di prescrizione è quello decennale, previsto dall’art. 2946 c.c., con decorrenza dal verificarsi dell’evento dannoso. Ogni diritto, quindi, si estingue per prescrizione (c.d. prescrizione estintiva), quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge (art. 2934 c.c.), pur avendo la possibilità legale di farlo valere: la prescrizione, normalmente, comincia a decorrere dal giorno in cui tale astratta possibilità matura (art. 2935 c.c.). Tuttavia, quando entriamo nell’ambito dei rapporti di lavoro, la decorrenza dei termini va valutata con particolare attenzione in quanto strettamente connessa con la posizione di inferiorità socio-economica in cui versa una delle parti del rapporto. Infatti, durante il periodo in cui si trova alle dipendenze e sotto il potere direttivo del datore di lavoro, il lavoratore può essere condizionato dal timore del licenziamento, e perciò limitato nella sua libertà di agire in giudizio per far valere i propri diritti. Questo principio è stato enunciato dalla Corte Costituzionale nella fondamentale sentenza 10 giugno 1966 n. 63, con cui...
Prescrizione e decadenza. (artt. 13 e 14 D.P.R. n. Il diritto al risarcimento si prescrive in t re anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell'identità del responsabile. Tale diritto è soggetto al termine di decadenza di 1 0 anni dal giorno della messa in circolazione del prodotto.
Prescrizione e decadenza. 1. Cenni storici 715
Prescrizione e decadenza. I diritti degli obbligazionisti si prescrivono a favore della Società, per quanto concerne gli interessi, decorsi 5 anni dalla data di pagamento e, per quanto concerne il capitale, decorsi 10 anni dalla data in cui le Obbliga- zioni sono divenute rimborsabili.
Prescrizione e decadenza ll dies a quo del temine di prescrizione viene individuato nella data di avvenuta consegna dell’opera dall’appaltatore al committente: in epoca antecedente al completamento dell’opera, e dunque alla consegna, il committente non è difatti materialmente in grado di constatarvi la presenza di difformità o vizi, palesi quanto occulti. Riguardo questi ultimi, tuttavia, la giurisprudenza sembra incline a differire la decorrenza del termine di prescrizione dal giorno della scoperta o, comunque, dal momento in cui il committente raggiunga un’esaustiva conoscenza dello stato dell’opera 82 . Per la S.C. 83 i termini di prescrizione e di decadenza previsti dall'art. 1667 x.x. xxxxxxxx rilevanza ai fini delle azioni previste dal primo comma dell'art. 1668 c.c.; viceversa, nel caso in cui le difformità o i vizi dell'opera siano tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione (art. 1668, secondo comma, c.c.), poiché è fatta valere non tanto la garanzia della perfetta esecuzione, quanto il difetto funzionale della causa, l'azione non può subire limitazioni connesse al decorso del tempo diverse da quelle dell'ordinaria prescrizione, neppure quando la domanda sia stata volontariamente limitata alla diminuzione del prezzo. In un caso particolare è stato poi affermato 84 che ai fini della decorrenza dei termini di prescrizione previsti dall'art. 1667 c.c. , l'invio di una lettera da parte di uno solo dei coniugi 85 comproprietari dell'appartamento adibito ad abitazione comune, contenente una denuncia di vizi nell'esecuzione di lavori, in difetto della prova del dissenso da parte dell'altro coniuge, è 82 Corte di Cassazione, sentenza civ. 19 agosto 2009, n. 18402 83 Corte di Cassazione, II, sent. 2562 del 2-2-2009 84 Corte di Cassazione, II, sent. 15283 del 21-7-2005 85 Per una maggiore consultazione sull’istituto della comunione legale tra i coniugi aprire il seguente link La comunione legale tra i coniugi e lo scioglimento idoneo a far presumere che l'esistenza dei vizi fosse a conoscenza di entrambi. quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di 10 anni dal compimento, l’opera per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l’appaltatore, il progettista e il direttore dei lavori, sono responsabili nei confronti del committente e dei suoi avente causa, purché sia fatta senza particolare forma denunzia entro ...
Prescrizione e decadenza. Si ricorda che il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni, da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda, avuto riguardo a quanto previsto in materia di rapporti dormienti (Legge n. 266 del 23/12/2005 e successive modificazioni ed integrazioni). In particolare il D.L. 155/2008, convertito nella Legge 4 dicembre 2008 n. 190, ha stabilito che le somme dovute su polizze per le quali sia maturata la prescrizione, vengano versate al fondo che, come richiesto dalla Legge Finanziaria 2006, è stato istituito presso il Ministero delle Finanze a favore delle vittime delle frodi finanziarie. La Contraente, a pena di decadenza, è tenuta ad inoltrare all’Impresa regolare denuncia di Sinistro entro il termine massimo di 365 giorni dalla data in cui si è verificato l’evento.