TERMINE DI PRESCRIZIONE Clausole campione

TERMINE DI PRESCRIZIONE. Il termine di prescrizione dei sinistri relativi alla presente Polizza è di due anni a norma dell’art. 2952 C.C..
TERMINE DI PRESCRIZIONE. Il termine di prescrizione dei sinistri relativi alla presente Polizza è di due anni a norma dell’Art. 2952 c.c. e successive modifiche.
TERMINE DI PRESCRIZIONE. Il termine entro il quale si prescrive il diritto al risarcimento del danneggiato è di due anni (art. 2947 del C.C. e art. 2952 del C.C.) dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.
TERMINE DI PRESCRIZIONE. I diritti derivanti dal Contratto, a eccezione del diritto al pagamento del premio, che si prescrive in un anno, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.
TERMINE DI PRESCRIZIONE. Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dall’Assicurazione nei Xxxx Xxxxx si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.
TERMINE DI PRESCRIZIONE. Il termine entro il quale si prescrive il diritto all’indennizzo all’assicurato e del risarcimento dei danni a terzi è di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto (art. 2947 del X.X. x xxx. 0000 xxx X.X.).
TERMINE DI PRESCRIZIONE. I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).
TERMINE DI PRESCRIZIONE. Il diritto al risarcimento del danneggiato si prescrive nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto. Nel caso in cui tale il fatto venga qualificato dalla leg- ge come reato, l’azione civile si prescrive nello stesso termine previsto dalla legge penale per la prescrizione del reato stesso.
TERMINE DI PRESCRIZIONE. Il termine entro il quale si prescrive il diritto verso il responsabile al risarcimento dei danni provocati dalla circolazione di veicoli del danneggiato è di due anni (art. 2947 del c.c.), salvo che il fatto costituisca reato, e per il reato sia stabilita una prescrizione più lunga. I diritti che derivano dal contratto di assicurazione, compreso quello al risarcimento del danno, possono essere fatti valere entro due anni dal giorno in cui il terzo danneggiato ha richiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso l’azione contro di questi e (art. 2952 del c.c.) dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.
TERMINE DI PRESCRIZIONE. Il termine di prescrizione previsto dall’art. 2952, comma 1 del cod. civ. si intende elevato a 2 anni.