Regola generale Clausole campione

Regola generale. La data dell’evento, in base alla natura della vertenza, è intesa: • per il danno o presunto danno extracontrattuale subìto o causato dall’Assicurato, quella nella quale si è verificato il primo fatto che ha originato il diritto al risarcimento; • per tutte le restanti ipotesi, quella in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo ha o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.
Regola generale. L’impresa esterna/lavoratore autonomo, per quanto di sua competenza, deve comunque ed in ogni caso garantire le condizioni di sicurezza in ogni fase lavorativa connessa all’appalto assegnato, nel rispetto delle normative vigenti sia per quanto riguarda le modalità operative che le macchine/attrezzature impiegate. Tali condizioni devono essere volte alla tutela sia dei propri dipendenti che di altri soggetti che, a vario titolo e comunque motivatamente, possono trovarsi all’interno dell’area interessata dai lavori durante l’esecuzione degli stessi.
Regola generale. Non ricorrenza estremi del licenziamento Indennità risarcitoria(no soggetta a contribuzione) pari a 2 mensilità per ogni anno di servizio (min 4 max 24) Nuovo regime
Regola generale. Le Parti concordano di procedere alla chiusura di tutti gli uffici presenti sul territorio nazionale nelle giornate del 14 agosto, 24 e 31 dicembre 2018, con alcune precisazioni di seguito meglio specificate. Tale chiusura sarà coperta con un permesso retribuito a carico dell’Azienda.
Regola generale. Esente IVA art. 10, comma 1, n. 8 bis) DPR 633/72 • Imposta di registro 9% ( o 2% se prima casa) (minimo € 1000) – art. 40 DPR 131/86 – art. 1, Tariffa parte 1°, DPR 131/86 • Imposta ipotecaria € 50 • Imposta catastale € 50 E’ possibile applicare il prezzo valore se ne ricorrono le condizioni (art. 52, comma 5 bis, DPR 131/86 – art. 1, comma 497, L. 23/12/2005 n. 266) *** Cedente Impresa costruttrice/ristrutturatrice che vende entro 5 anni dal fine lavori • Per obbligo è imponibile IVA - 4% (prima casa) - 10% (non di lusso), 22% (di lusso A/1, A/8, A/9) - art. 10, comma 1, n. 8 bis) DPR 633/72 • Imposta registro € 200 – art. 40 DPR 131/86 – art. 11 Tariffa parte 1°, DPR 131/86 • Imposta ipotecaria € 200 • Imposta catastale € 200 *** • Per opzione è imponibile IVA - 4% (prima casa) - 10% (non di lusso) - 22% (di lusso A/1, A/8, A/9) - art. 10, comma 1, n. 8 bis) DPR 633/72 • Imposta registro € 200 – art. 40 DPR 131/86 – art. 11 Tariffa parte 1°, DPR 131/86 • Imposta ipotecaria € 200 • Imposta catastale € 200 Se il cedente ha optato per l’applicazione dell’IVA e se l’acquirente è soggetto passivo IVA la fattura va emessa in regime di reverse charge (art. 17, comma 6, lett. a bis) DPR 633/72) ➢ Cessione fabbricato strumentale • Esente IVA - art. 10, comma 1, n. 8 ter) DPR 633/72 • Imposta di registro fissa 200 – art. 40 DPR 131/86 • Imposta ipotecaria proporzionale 3% • Imposta catastale proporzionale 1% *** • Per obbligo è imponibile IVA – art. 10, comma 1, n. 8 ter) DPR 633/72 ✓ 10% (Tab. AIII°- art. 127 undecies – fabbricati «Tupini» ex L. 408/49; oppure Tab. A III° art. 127 quinquiesdecies fabbricati ristrutturati – tipologia intervento restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica ex art. 31, c. 1, lett. c), d) ed e) L. 457/78; ✓ 22% in tutti gli altri casi • Imposta registro fissa € 200 – art. 40 DPR 131/86 • Imposta ipotecaria proporzionale 3% • Imposta catastale proporzionale 1% *** Cedente Impresa costruttrice/ristrutturatrice che vende oltre 5 anni dal fine lavori ed opta per l’applicazione dell’IVA Oppure impresa in generale (non costruttrice/ristrtturatrice) che opta per l’applicazione dell’IVA • Per opzione è imponibile IVA – art. 10, comma 1, n. 8 ter) DPR 633/72 ✓ 10% (Tab. AIII°- art. 127 undecies – fabbricati «Tupini» ex L. 408/49; oppure Tab. A III° art. 127 quinquiesdecies fabbricati ristrutturati – tipologia intervento restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ristrutturazi...
Regola generale. In tutti i casi non espressamente previsti dal presente Regolamento, la Corte di Arbitrato e l'arbitro procedono ispirandosi al Regolamento stesso ed adoperandosi perché il lodo sia suscettibile di sanzione legale. STATUTO DELLA CORTE
Regola generale. 1. In connessione a ogni questione che non sia espressamente disciplinata dal Regolamento, il Consiglio Direttivo e il Tribunale Arbitrale agiscono nello spirito dello stesso e si adoperano affinché il lodo sia suscettibile di esecuzione.
Regola generale. (art. 2, co. 2): • procedura aperta; • procedura ristretta; • procedura competitiva con negoziazione; • dialogo competitivo. In caso di impugnazione degli atti si applica l’art. 125, co. 2, D.Lgs. n. 104/2010. Procedura negoziata senza previa pubblicazione di avviso di indizione di gara o altro atto equivalente, nel rispetto del principio di rotazione (art. 63 e art. 125)
Regola generale. Un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato. Questa persona riceve innanzitutto una informazione adeguata sullo scopo e sulla natura dell’intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi. La persona interessata può, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio consenso.
Regola generale. In tutti i casi non espressamente previsti dal presente Regolamento, la Corte e l’arbitro procedono ispirandosi al Regolamento stesso ed adoperandosi perché il lodo sia suscettibile di esecuzione legale.