Cenni storici Clausole campione

Cenni storici. Per ragioni di tempo, non è po ssibile rac contare la storia di un Paese c he, nelle s ue numerose ville storiche, cons erva le vestigia di un im portante passato che ha vist o l’alternarsi e il consolidarsi d i n obili fa miglie de l mila nese e della Brianz a, né le sue vicende economiche. E’ necessario, comunque, soffermarsi brevemente almeno su alcuni aspetti economici che ci aiuteranno a com prendere lo stretto rapporto tra lo svilupp o del cosiddetto “com parto agroalimentare” e il territorio del Casatese e a c hiarire quanto ho in premes sa accennato circa la necessità di conservare la “storia” dell’impresa. Mi limiterò, pertanto, a ricordare che s ino ag li iniz i del seco lo scorso l’economia di Casatenovo era essenzialmente basata sull’agricoltura, come in quasi tutta questa parte di territorio compresa tra Lecco e Monza e delimitata dai corsi del Lambro e dell’Adda. Proprio per la intensa attività agricola che metteva a dispos izione la neces saria materia prima, negli anni trenta del no vecento, prendono avvio attività di trasform azione dei prodotti agricoli e dell’allevamento che si svilupperanno con crescita esponenziale fino alla fine degli anni settanta. A partire dal 1930 con la costruzi one della prima sede dello stabilim ento in Via Verdi, la storia di Casatenovo si lega, a quella della Famiglia Vismara che da il nome alla s ocietà, creando un marchio che rimarrà per anni un riferimento nel settore alimentare. Va detto, per com pletezza, che, nello st esso periodo, inizian o la loro attività anch e un’importante industria del settore tessile (che ri xxxxx in attività sino agli inizi degli anni ottanta – “Briantea”) e alcune attività del comparto m etalmeccanico (Dante Villa e Pirovano), tuttora operanti. Ma la Vis mara, con la sua produzione di sa lumi, di prodotti farm aceutici e di m angimi, resta, in ogni periodo storico ed ancora oggi, l’ attività economica che asso rbe la m aggior quantità di m ano d’opera, arri vando, alla fine degli anni cinquanta, a superare le duemilacinquecento unità di addetti, non solo operai e im piegati m a anche m uratori, falegnami, idraulici, elettricis ti e meccanici (all’interno del quadro organico er ano in forza squadre di lavoratori c apaci di costruire interi settori degli stabilimenti). Considerando ch e nello stesso periodo il numero di fam iglie di Cas atenovo non s uperava il num ero degli addetti, è facile capire l’importanza econo mica e sociale c he questa industria ha rappresentato per il ...
Cenni storici. Le origini della Società risalgono al 6 febbraio 1974, quando viene costituita in Torino Fidia S.r.l. Tra i soci fondatori figura l'Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, che attualmente detiene l'89,75% del capitale della Società e riveste la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione. Fidia S.r.l. nasce e si sviluppa grazie all'idea dei suoi fondatori e alla capacità da essi maturata di progettare e realizzare controlli numerici basati sull’utilizzo di minicalcolatori, aventi un livello di sofisticazione tale da consentire la lavorazione di forme complesse, che in precedenza potevano essere realizzate unicamente con macchine denominate "fresatrici a copiare". Per il primo decennio Fidia S.r.l. è attiva nel mercato dei controlli numerici in Italia, producendo i controlli CNC11 Copymill e CNC12 Compact che si basano sull'utilizzo, quali unità centrali di calcolo, dei minicalcolatori Digital Equipment Corporation (DEC) della famiglia PDP11 e che resteranno in produzione per oltre 15 anni. Successivamente Fidia S.r.l. decide di ampliare la propria presenza anche su mercati esteri ritenuti di importanza strategica. In tale ottica, nel 1984 la società, nel frattempo trasformatasi in società per azioni, costituisce negli Stati Uniti d'America Fidia Co. ("Fidia Co"), con sede a Chicago e, nella Repubblica Federale Tedesca, Fidia GmbH ("Fidia GmbH"), con sede a Francoforte. A queste società viene affidato il compito di curare la distribuzione commerciale e l'assistenza tecnica dei prodotti del Gruppo Fidia rispettivamente nei mercati statunitense e canadese e nel mercato tedesco. Nel 1988 Fidia S.p.A. costituisce in Spagna Fidia Iberica S.A. ("Fidia Iberica"), anch'essa con funzioni commerciali e di assistenza tecnica. Infine, nel 1989 Fidia S.p.A. costituisce in Francia Fidia S.a.r.l. ("Fidia Sarl"), avente le medesime funzioni delle altre controllate estere. Sul finire degli anni '80 Fidia S.p.A., in linea con l'innovazione tecnologica, sviluppa due nuove famiglie di controlli numerici denominate CNC 10/20/30 ed F1, entrambe basate sull'utilizzo di microprocessori Digital Equipment Corporation (DEC) della serie J11 con CPU. Tali nuovi controlli saranno tra i primi disponibili sul mercato con architettura elettronica cosiddetta "a multiprocessore". In tale nuova architettura le diverse funzioni di calcolo sono infatti suddivise tra diversi e più economici microprocessori tra loro comunicanti e coordinati, in alternativa all’uso di un singolo, più costoso, minicalcola...
Cenni storici. Per tracciare un’evoluzione storica della tutela del diritto d’autore, occorre segnalare la sua origine relativamente recente e significativamente lontana dalla filosofia e dalle concezioni del mondo classico. Nell’antica Grecia e nell’antica Roma, infatti, le opere dell’ingegno erano liberamente appropriabili, offerte al libero godimento del pubblico, senza lasciare spazio a forme di consenso da parte dell’autore. A Roma vigeva solamente una forma di difesa dello scrittore invocata per affermare il diritto di pubblicare l’opera (una sorta di “diritto di inedito)”2 e i grandi poeti e scrittori della latinità non si sono dimostrati indifferenti alla tematica (nel “De Beneficiis” di Xxxxxx se ne rinvengono passaggi significativi); ma, comunque, nel rapporto tra autore e pubblico mancava ogni forma di intermediazione. Ed è proprio da questa intermediazione, nella specie trattasi di attività imprenditoriale, e dall’affermazione del principio della proprietà intellettuale come la più sacra e imprescrittibile delle proprietà, che nasce la concezione del diritto di autore come diritto soggettivo, da valorizzare e da tutelare contro possibili abusi, sempre dietro l’angolo in un mercato dove autori ed editori sono costretti a convivere, salvo quanto si dirà in seguito sulle nuove prospettive di self-publishing. Questa concezione del diritto d’autore, considerato come un bene oggetto di proprietà e interamente trasferibile, recepita 2 ALGARDI Z.O., La tutela dell’opera dell’ingegno e il plagio, Padova, 1978, pag. 4 nella Convenzione austro-sarda del 18403 cede il passo a una più articolata teoria che, abbandonando riferimenti all’istituto della proprietà, pone al centro l’attività personale di creazione dell’opera da parte dell’autore ed esalta il rapporto di paternità intellettuale che lega l’autore alla sua opera, rapporto che deve essere mantenuto anche al di là di atti di trasferimento di singoli diritti patrimoniali. Il diritto d’autore come diritto di utilizzazione economica, come frutto dell’interazione tra interessi solo in parte antagonisti, tra i quali quelli dell’autore a diffondere ed a godere in esclusiva dell’esito del suo lavoro e l’interesse degli intermediari nella circolazione delle opere dell’ingegno a veder remunerati i loro interessi, nasce nel XVIII secolo nell’Europa continentale, prima in Inghilterra con la legge della regina Xxxx del 1710, poi in Francia con le leggi del 1791-1793, ma la sua tutela patrimoniale si delinea ben tre secoli prim...
Cenni storici. Rileva autorevole dottrina (GALLO) come la rinegoziazione - revisione contrattuale abbia effettivamente un’origine molto antica. Già XXXXXXX da Xxxxxxxxxxxx effettuava una distinzione tra contratti qui unico momento perficiuntur e contratti qui habent tractum successivum. Tali ultimi contratti, che non si concludevano istantaneamente, correvano il rischio di vivere uno squilibrio contrattuale nelle more della sua esecuzione. Tale ultima ipotesi avrebbe giustificato una reductio ad aequitatem, tramite l’applicazione della clausola rebus sic stantibus. Questa impostazione è poi rimasta anche nell’età medievale. La crisi della reductio ad aequitatem si è avuta nel periodo moderno, dominato dal dogma della volontà e dalla rigidità del principio: pacta sunt servanda. L’autonomia contrattuale, insomma, era diventata l’espressione della libertà mercantile e della intangibilità del contenuto contrattuale, da parte di qualunque autorità statale, compresa quella giudiziaria. Nel diciannovesimo secolo, si assiste dunque ad una crisi della teoria del mutamento delle circostanze. A fronte di ciò, tuttavia, si è poi assistito ad un ritorno all’interesse circa le sopravvenienze contrattuali fra fine Ottocento e inizio Novecento, con un importantissimo studio della clausola rebus sic stantibus condotto da OSTI. Partendo da ciò, altro Autore si espresse nel 1938 a favore dell’esistenza di un generale obbligo di rinegoziazione presente nell’allora ordinamento civile (XXXXXXXX). Tale impostazione (obbligo di rinegoziazione = principio generale) però non è stata recepita nel Codice 1942 quale principio generale.
Cenni storici. Il termine franchising è derivato da una prassi sorta dopo la guerra di Secessione nel sud degli Stati Uniti d’America. La realizzazione di una rete di distribuzione basata sulle aziende meridionali, rappresentò l’unico strumento di successo per gli imprenditori degli stati del Nord. La storia evidenzia come il fine economico del contratto di franchising sia quello di creare una rete di distribuzione con caratteri organizzativi, segni distintivi e marchi omogenei che risultino facilmente individuabili dai clienti, una rete gestita da soggetti imprenditori individuali che cooperano con un unico produttore. In passato il contratto di franchising è stato classificato come un contratto atipico, più volte considerato misto perché raccoglie elementi di diversi contratti. Si possono infatti rinvenire caratteri tipici della somministrazione di beni e servizi ma anche della licenza di marchio e d’insegna per non dimenticare il patto di esclusiva. Il legislatore con la legge n. 129/2004 ha inoltre previsto una serie di obblighi. L’articolo 4 illustra quelli che riguardano l’affiliante. L’articolo 5 quelli a carico dell’affiliato. L’articolo 6 introduce gli “obbligli precontrattuali di comportamento” a carico di entrambe le parti. I primi sono rivolti a garantire una sufficiente ed adeguata conoscenza del contratto al soggetto economicamente più debole, cioè il futuro affiliato. Egli può per questo ottenere:
Cenni storici. Sul territorio del 1° Distretto [limitatamente al comprensorio inizialmente classificato ai sensi della legge per la montagna in data 25.7.1952 n° 991 (art. 16)] ha iniziato ad operare dal 1957 il Consorzio di Bonifica Montana dell’Appennino Parmense, costituito con D.P.R. del 21 giugno 1955. Con D.P.R. 27.10.1971 n° 2.754, il perimetro del Consorzio è stato ulteriormente ampliato in una zona classificata di bonifica integrale in base al D.P.R. 10.6.1968 n° 1.487. Nel suddetto territorio sono applicabili: • nella parte classificata montana, della superficie di ettari 188.040 secondo le delimitazioni stabilite dall’art. 16 della legge 25/7/1952 n. 991 e art. 2 della L.R. 17/8/1973 n. 30, le disposizioni della citata legge n. 991/1952, in quanto più favorevoli; • nella restante parte di ettari 25.138 trova applicazione la legge 13 febbraio 1933 n. 215.
Cenni storici. L’ edificio risale ai primi anni del 1900 e fa parte di un piccolo gruppo di tre costruzioni distanti fra loro alcune centinaia di metri. La scelta della loro localizzazione scaturisce dalla presenza della sorgente d’acqua che pare che sgorgasse proprio nella contrada dove nel secolo precedente le lavandaie si recavano a lavare i panni. Il progetto redatto nel 1910 dall’Ing. Xxxxxxx Xxxxxx è composto da un fabbricato rettangolare in pianta (mt. 20,00 x 7,20 mt.), con tetto a due falde e capriate in legno. Lo spazio interno a tutta altezza, si presenta suddiviso, dal muro della cisterna, che separa strutturalmente l’interno in due parti: la prima fruibile, con le vasche lapidee disposte in serie e addossate ai muri longitudinali, la seconda inaccessibile, funge soltanto da recipiente per la raccolta d’acqua. In origine l’edificio rispondeva ad un programma generale che consisteva nel miglioramento delle precarie condizioni igienico sanitarie della zona. Il progressivo abbandono della lavatura dei panni a mano nel dopoguerra, ne decretarono il disuso ed il conseguente lento abbandono. La lavanderia è un manufatto sottoposto oggi al vincolo monumentale ai sensi del D.L.490/99 ed è stata dichiarata di importante interesse etno-antropologico riconoscendo come unica e sola testimonianza in tutta la città di Palermo.
Cenni storici. Volendo fare un breve "escursus" tra le varie formulazioni intervenute nell'ambito del contratto a tempo determinato, occorre rilevare che la prima stesura è quella contenuta nella L. 18 aprile 1962 n. 230. Da rilevare immediatamente che tale legge venne pubblicata in pieno "boom economico" dell'Italia in un momento in cui vi era un maggiore sfruttamento della manodopera. Si pensi a tutte le leggi di quel periodo (v. L. 1369/1960 in materia di intermediazione ed interposizione di manodopera) che erano volte a tutelare il contraente debole del rapporto dì lavoro con la tecnica di emanare norme inderogabili generatrici di diritti indisponibili. Già da quella prima formulazione il legislatore dell'epoca aveva previsto che "il contratto di lavoro si reputa a tempo indeterminato salvo le eccezioni appresso indicate": e seguivano le cinque fattispecie 2 (portate successivamente a sette), legittimanti il ricorso a tale previsione.
Cenni storici. Negli ultimi anni il «sogno di stabilità» dei codi- ci ottocenteschi5, formati da un sistema chiaro e semplice, è sfumato e con esso è tramontato anche il modello monolitico e universalizzante del contratto che trova le sue radici nel codice napoleonico. Il diritto dei contratti è mutato per effetto di fat- tori endogeni e circostanze esterne. Al suo interno sono emerse le aree del diritto dei consumatori e dell’impresa. La tipologia contrattuale dei contratti di durata, il cui termine, precisa l’Autore, evoca un’accezione descrittiva e non una categoria ontologica dai con- torni definiti, è emersa con difficoltà nel mondo del common law , in cui il genere si confronta con quel- lo dei relational contracts. L’ordinamento italiano
Cenni storici. Il 26 giugno del 1974 alle ore 15.30 le autorità dell’allora Repubblica Federale Tedesca disposero la chiusura, e quindi il fallimento, della Bankhaus Herstatt, un istituto di credito tedesco di medie dimensioni con sede a Colonia, associato ad altre banche sia europee che americane, coinvolto in operazioni finanziarie poco chiare che aveva una particolare focalizzazione in transazioni negli Stati Uniti denominate in marchi: questa decisione innescò una reazione a catena creando gravi problemi nei sistemi di pagamento di tutto il mondo. Infatti alcune controparti europee avevano già effettuato pagamenti ingenti in marchi in favore della banca tedesca senza però aver avuto ancora la contropartita in dollari essendo i mercati americani ancora chiusi a causa del fuso orario. La banca americana che fungeva da tesoriera per i pagamenti in dollari della Bankhaus Herstatt sospese tutti i pagamenti in valuta americana a valere sul suo conto lasciando le controparti che avevano già effettuato i pagamenti scoperti per somme ingenti. Altri istituti newyorchesi a loro volta rifiutarono di eseguire pagamenti in proprio o per conto della clientela fintanto che non avessero ricevuto conferma dell’avvenuto accredito dei relativi controvalori. Queste turbative si propagarono ulteriormente attraverso il sistema di regolamento netto multilaterale usato a New York tramite la Federal Reserve che fungeva da banca “clearer”.