IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI Clausole campione

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti: 1 (uno) con la funzione di Presidente, nominato dall’assemblea su designazione della parte che non esprime il Presidente del Fondo;
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. L’amministrazione dell’Ente, ivi compresa quella della Sezione Speciale di cui all’art. 12, è controllata dal Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi e tre supplenti designati dall’ABI e da ulteriori tre membri effettivi e tre sup- plenti designati dalle Organizzazioni sindacali. I Revisori dei Conti durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Il Collegio elegge nel proprio ambito un Presidente secondo il criterio di seguito indicato. Per il primo triennio seguente alla modifica statutaria dell’Ente, il Presidente viene eletto nell’ambito delle persone designate, in seno al Collegio, dalla componen- te che ha espresso il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione. Per il triennio successivo il Presidente viene eletto nell’ambito delle persone desi- gnate, in seno al collegio, dall’altra componente. Per i mandati triennali seguenti si procede in via similare e alternata. In caso di impedimento, anche temporaneo, il Presidente è sostituito dal Revisore da lui designato o, in mancanza, dal Revisore più anziano in carica o, a parità di anzianità in carica, dal Revisore più anziano di età. In caso di cessazione di un membro del Collegio nel corso del mandato, la sostitu- zione è effettuata, per il periodo residuo, su designazione delle rispettive Organizzazioni di riferimento. In caso di impedimento il membro effettivo è sostituito dal corrispondente membro supplente. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti deve assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato di Gestione – come previsto dagli artt. 7 e 8 – e sarà invitato con le stesse modalità previste per i componenti i suddetti orga- ni. I componenti del Collegio sono invitati alle riunioni del Consiglio di Amministrazione come previsto dall’art. 7. In caso di mancata partecipazione, non giustificata, di un Sindaco effettivo ad un numero di riunioni del Collegio superiore a tre, lo stesso si considera dimissionario ed il Presidente del Collegio dei Revisori è autorizzato a proporne la sostituzione, inviando la relativa comunicazione ai Soci.
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti: • 1 (uno) con la funzione di Presidente, nominato dall’Assemblea (su proposta della parte che non esprime il Presidente dell'Ente); • 1 (uno) effettivo ed 1(uno) supplente nominati dall’Assemblea (su proposta congiunta di CIU e Conflavoratori); • 1 (uno) effettivo ed 1 (uno) supplente nominati dall’Assemblea (su proposta della Confterziario). Qualora, nel periodo di carica del Collegio vengano meno uno o più componenti, subentrerà altro membro scelto secondo i criteri sopra indicati. Il componente subentrante rimane in carica sino alla scadenza del periodo di carica degli Organi.
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI x.xx Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxx x.xx Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. X.xx Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx X.xx Dott.ssa Xxxxxx Xxxx X.xx Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx Pisa, 23 settembre 2021 Periodo temporale di vigenza 01 gennaio 2021 – 31 dicembre 2021 Composizione della delegazione trattante Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx - Prorettore all’Organizzazione e al Personale - Presidente della delegazione trattante di parte pubblica. Xxx. Xxxxxxx Xx XxxxxxxDirettore Generale. Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx – Dirigente Direzione del Personale. Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): RSU FLC CGIL CISL FEDERAZIONE SCUOLA UNIVERSITÀ RICERCA FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA SNALS CONFSAL FEDERAZIONE GILDA UNAMS Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle): RSU FLC CGIL CISL FEDERAZIONE SCUOLA UNIVERSITÀ RICERCA FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA SNALS CONFSAL
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. 1. Il controllo sulla regolarità contabile e la vigilanza sulla gestione economico-finanziaria dell'Azienda sono affidati ad un Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri, nominato dal Sindaco, come previsto dall'art. 12 dello Statuto.
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri effettivi e di due supplenti, che vengono eletti dall'assemblea dei soci ogni tre anni. Il Collegio, similmente al C.D.R., può essere dichiarato decaduto ed i suoi membri sostituiti, con le stesse modalità previste dall'art.10 del presente Statuto. L'incarico dei Revisori dei Conti è incompatibile con ogni altra carica sociale del Circolo. I Revisori dei Conti possono assistere alle riunioni del C.D.R., ma non hanno diritto a voto deliberativo. Il Collegio dei revisori dei Conti esercita il controllo amministrativo di tutti gli atti di gestione compiuti dal circolo, verifica che la contabilità sia regolarmente tenuta, esamina le relazioni sui bilanci e propone eventuali modifiche. Accerta, almeno ogni tre mesi, con apposito verbale, la consistenza della cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale.
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI del Comune di Parabiago
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. 1. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo sulla correttezza amministrativo-contabile degli atti dell’Ateneo ed è disciplinato dalla Legge 30/12/2010 n. 240, dalle disposizioni dello Statuto di Ateneo e dalla normativa in materia.
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. Articolo 27 - I Consiglieri Federali