Altre disposizioni Clausole campione

Altre disposizioni. 17.1 Oracle è un contraente indipendente e le Parti riconoscono che non esistono tra le stesse relazioni di partnership, joint venture o di agenzia. 17.2 I Nostri partner commerciali e altri terzi, compresi eventuali terzi integrati con i Servizi o da Voi incaricati di fornire servizi di consulenza o implementazione oppure applicativi che interagiscono con i Servizi, sono soggetti indipendenti da Oracle e non potranno in nessun caso essere considerati agenti di Oracle. Oracle non è pertanto responsabile o vincolata per qualsiasi problema correlato ai Servizi o ai Vostri Contenuti imputabile a qualsiasi partner commerciale o terzo, a meno che detti soggetti forniscano i servizi in qualità di subappaltatore di Oracle a fronte di un espresso incarico ai sensi del Contratto e, in tal caso, solo in misura identica alla responsabilità di Oracle per le proprie risorse ai sensi dello stesso. 17.3 Qualora una condizione del presente Contratto dovesse essere ritenuta nulla o non applicabile, le restanti condizioni resteranno efficaci e la condizione affetta da nullità sarà sostituita da una nuova disposizione coerente con e conforme agli scopi ed agli intenti del Contratto. 17.4 A eccezione dei casi di inadempimento all’obbligazione di pagamento o nel caso di violazione dei diritti di proprietà intellettuale di cui Oracle è titolare, le Parti rinunciano a esperire qualsiasi azione derivante da o connessa con il Contratto, in qualsiasi forma o modalità, decorso un periodo di 2 (due) anni dal verificarsi dell’evento che ha determinato la relativa azione. 17.5 Prima di emettere un ordine nell’ambito del presente Contratto, sarà Vostra esclusiva responsabilità verificare se i Servizi rispondono ai Vostri requisiti tecnici, aziendali o normativi. Oracle collaborerà con Voi per stabilire se l’uso dei Servizi standard è in linea con tali requisiti. Potrebbero essere richiesti corrispettivi aggiuntivi per qualsiasi ulteriore attività o modifica dei Servizi effettuata da Oracle. Sarete gli unici responsabili per il rispetto della normativa per l’utilizzo dei Servizi. 17.6 Con preavviso scritto di ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ (45) giorni e non più di una volta ogni dodici (12) mesi, Oracle può verificare che l’utilizzo dei servizi da parte Vostra sia conforme alle condizioni del presente Contratto e dell’ordine. Accettate di collaborare alle verifiche di Oracle, offrire assistenza e consentire l’accesso alle informazioni. Nessuna verifica dovrà interferire irragionevolmente con le Vostre n...
Altre disposizioni. L’ultima versione di questo Accordo incorporata in un ordine governa tutti gli ordini precedenti del Cliente. Le disposizioni del presente Accordo e dei relativi ordini applicabili sostituiranno le disposizioni contenute in qualsiasi ordine d’acquisto del Cliente o altri documenti d’ordine che il Cliente generi e fornisca a MicroStrategy. Qualsiasi disposizione del Cliente indicata o citata negli ordini d’acquisto del Cliente (tranne che per nomi, quantità e indirizzi) non saranno vincolanti per MicroStrategy.. In caso di conflitto tra i termini del presente Accordo e un ordine, si applicherà il seguente ordine di precedenza: in primo luogo, l'ordine applicabile (ma solo per quanto attiene all'ordine); in secondo luogo, la sezione specifica del Prodotto o Servizio applicabile del presente Accordo; in terzo luogo, le Condizioni Generali; e quarto, qualsiasi altro documento incorporato nell'Accordo. Il presente Accordo prevarrà anche su tutte le disposizioni di licenze tramite click (“click- wrap”) che sono incluse nei Prodotti. Ciascuna delle parti ha il diritto di pubblicare un comunicato stampa che comprenda una quotazione formulata da un senior- executive dell’altra parte. Ciascuna parte garantisce all’altra il diritto d’uso del suo nome e del logo nelle comunicazioni pubbliche, nei siti web, nelle presentazioni e nell’attività e negli eventi di marketing. Nessuna delle parti sarà ritenuta responsabile per ritardi nell’adempimento delle proprie obbligazioni, che siano imputabili a cause al di fuori del loro controllo. MicroStrategy può raccogliere dati di utilizzo e di diagnostica dei Prodotti e al Servizio MCE per migliorare i propri Prodotti e Servizi, il servizio clienti e l'esperienza del cliente ("Informazioni Diagnostiche"); le Informazioni Diagnostiche non includono i Dati Riservati. I Prodotti di sicurezza MicroStrategy non sono progettati per gestire l'accesso fisico o logico a strutture o sistemi in cui ritardi o guasti di tale accesso potrebbero minacciare la salute o la sicurezza o causare danni a proprietà, ambiente o simili. Qualora una previsione del presente Accordo dovesse essere considerata nulla o inefficace, tale previsione deve intendersi, per quanto possibile, in modo da riflettere le intenzioni delle disposizioni non valide o non applicabili, e le altre disposizioni rimarranno in pieno vigore ed efficaci. Nessuna joint-venture, associazione, vincoli di società, o rapporti d’agenzia o di lavoro esiste tra le parti a seguito del pres...
Altre disposizioni. Il Responsabile deve mettere a disposizione del Titolare del Trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato. Tenendo conto della natura del trattamento, il Responsabile deve assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche ed organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III. Il Responsabile deve assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento. Fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84, se un Responsabile del trattamento viola il presente regolamento, determinando le finalità ed i mezzi del trattamento, è considerato un Titolare del trattamento in questione.
Altre disposizioni. E’ facoltà del (Dipartimento/Centro/Struttura amm.vo-gestionale) recedere anticipatamente dal contratto con preavviso di 15 giorni, ovvero di prorogarlo in caso di necessità sopravvenuta, previo atto scritto motivato. Nel caso in cui il prestatore, entro il termine di scadenza fissato, non abbia portato a termine quanto previsto dal presente contratto, il (Dipartimento/Centro/Struttura amm.vo-gestionale) avrà la facoltà di risolvere il contratto con il recupero degli importi corrisposti per il periodo della mancata prestazione, salvo il risarcimento dei danni nel caso che dalla mancata prestazione sia derivato un danno all’Amministrazione stessa, anche sottoforma di perdita di eventuali finanziamenti o contributi. Tale penale non viene applicata qualora il ritardo sia dovuto a causa di forza maggiore non imputabile al prestatore. Per eventuali controversie relative all’interpretazione e/o esecuzione del presente contratto è territorialmente competente, in via esclusiva, il Foro di Campobasso. Per quanto non espressamente disposto dal presente contratto si richiamano, in quanto compatibili, le norme del codice civile in materia di obbligazioni, contratti e di prestazione d’opera. Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 della parte II della Tariffa allegata al D.P.R. N. 131/86 relativa al T.U. sull’Imposta di Registro. L’imposta di bollo sulle eventuali quietanze dei corrispettivi è a carico del prestatore. Campobasso, IL (Responsabile Dipartimento/Centro/Struttura amm.vo-gestionale) IL PRESTATORE (Prof.________________) (Dott._________) Ai sensi dell’art. 1341 c.c. il sottoscritto approva specificamente tutto quanto previsto negli articoli 3 (disciplina del corrispettivo e liquidazione dello stesso), 5 (obblighi ed oneri accessori del prestatore) e 6 (diritto di recedere e prorogare il contratto da parte del Dipartimento/Settore_________ e Foro convenzionale) del presente contratto.
Altre disposizioni a) Ciascun bene o prestazione oggetto della specifica ordinazione non può avere un prezzo diverso da quello definito contrattualmente. Qualora il fabbisogno sia maggiore del previsto e si superi il limite di spesa contrattualmente previsto, il Dirigente scolastico con propria motivata determinazione integrativa della precedente può addivenire ad un contratto aggiuntivo. b) L’aggiudicazione provvisoria è un atto, non impugnabile davanti al TAR; ai sensi dell’art. 33 del d.lgs. 50/16 la proposta di aggiudicazione, presentata dal RUP o dal soggetto che presiede il seggio di gara al dirigente, è soggetta ad approvazione dell’organo competente (il dirigente). Decorso il termine previsto, pari a 30 giorni in assenza di previsione, la proposta si intende approvata e il Dirigente scolastico procede all’aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.lgs. 50/16, che diviene efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti. Il dirigente scolastico emana il provvedimento di aggiudicazione, comprensivo della graduatoria, dei relativi punteggi e di una adeguata motivazione nella quale si dà conto dettagliatamente del possesso, da parte dell’operatore economico selezionato, dei requisiti richiesti nella determina a contrarre e negli atti di gara, nonché della rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare. Le notifiche relative all’aggiudicazione della gara devono essere effettuate a tutti gli Operatori economici partecipanti, anche in caso di procedura espletata tramite ▇▇.▇▇. È possibile l’annullamento in autotutela prima della stipulazione ai sensi dell’art. 21 della legge 241/90. c) Informazione da offrire agli offerenti. Ai sensi dell'art. 76 comma 5 del D.lgs. 50/2016 la stazione appaltante dovrà comunicare entro un termine non superiore a cinque giorni: • l'aggiudicazione, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva; • l'esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi; • la decisione di non aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo quadro, a tutti i candidati; • la data...
Altre disposizioni. 1. Entro un periodo massimo di tre anni dalla data di adesione, in caso di difficoltà gravi di un settore di attività economica suscettibili di protrarsi, come anche in caso di difficoltà che possano arrecare grave perturbazione alla situazione economica di una data regione, la Bulgaria o la Romania possono chiedere di essere autorizzate ad adottare misure di salvaguardia che consentano di ristabilire la situazione e di adattare il settore interessato all'economia del mercato interno. Nelle stesse circostanze, qualsiasi Stato membro attuale può chiedere di essere autorizzato ad adottare misure di salvaguardia nei confronti della Bulgaria, della Romania o di entrambi gli Stati. 2. Su richiesta dello Stato interessato, la Commissione, con procedura d'urgenza, adotta i regolamenti o le decisioni europei che istituiscono le misure di salvaguardia che ritiene necessarie, precisandone le condizioni e le modalità d'applicazione. In caso di difficoltà economiche gravi e su richiesta espressa dello Stato membro interessato, la Commissione delibera entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, corredata dei pertinenti elementi di informazione. Le misure così decise sono applicabili immediatamente, tengono conto degli interessi di tutte le parti interessate e non comportano controlli alle frontiere. 3. Le misure autorizzate ai sensi del paragrafo 2 possono comportare deroghe alle norme della Costituzione e in particolare al presente protocollo, nei limiti e nei termini strettamente necessari per raggiungere gli scopi contemplati dal paragrafo 1. Nella scelta di tali misure si dovrà accordare la precedenza a quelle che turbino il meno possibile il funzionamento del mercato interno. ARTICOLO 37 Qualora la Bulgaria o la Romania non abbiano osservato gli impegni assunti nell’ambito dei negoziati di adesione, recando così un grave pregiudizio al funzionamento del mercato interno, inclusi impegni in tutte le politiche settoriali inerenti alle attività economiche con effetti transfrontalieri o qualora esista un rischio imminente di siffatto pregiudizio, la Commissione può, entro un periodo massimo di tre anni dalla data di adesione e su richiesta motivata di uno Stato membro o di propria iniziativa, adottare regolamenti o decisioni europei che stabiliscano le misure appropriate. Tali misure sono proporzionate e la precedenza è accordata a quelle che turbino il meno possibile il funzionamento del mercato interno e, se del caso, all’applicazione dei meccanis...
Altre disposizioni. Art.5.1 Attività e finanziamenti
Altre disposizioni. L’appaltatore ha l’obbligo di comunicare all’Amministrazione committente ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, fermo restando la facoltà dell’Amministrazione di risolvere in tale ipotesi il contratto. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il ritardo nei pagamenti dovuto a ritardo nella comunicazione stessa.
Altre disposizioni. 1. Nei limiti del possibile, il tribunale arbitrale di cui agli articoli 11.8 (Attuazione del rapporto finale del tribunale arbitrale) e 11.9 (Compensazione e sospensione dei vantaggi) è composto dagli stessi arbitri che hanno pubblicato il rapporto finale. Se un membro del tribunale arbitrale originario non è disponibile, la nomina di un membro sostitutivo si svolge conformemente alla procedura di selezione applicata per l’arbitro originario. 2. Ogni periodo di tempo menzionato nel presente capitolo può essere modificato di comune accordo dalle Parti in causa o, su richiesta di una di esse, dal tribunale arbitrale. 3. Se un tribunale arbitrale ritiene di non potersi attenere a un determinato periodo di tempo previsto nel presente capitolo, è tenuto a informare per scritto le Parti in causa e a indicare il periodo supplementare che considera necessario. Il periodo di tempo supplementare non dovrebbe superare i 30 giorni.
Altre disposizioni. ARTICOLO 18 Le misure elencate nell'allegato V del presente protocollo sono applicate alle condizioni previste in detto allegato. ARTICOLO 19 Una legge europea del Consiglio può effettuare gli adattamenti delle disposizioni del presente protocollo, relative alla politica agricola comune, che possono risultare necessari a seguito di una modifica del diritto dell'Unione. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.