La Commissione di gara Clausole campione

La Commissione di gara. La commissione di gara, salvo il caso di conflitto di interessi, è costituita dal Presidente secondo quanto stabilito all’art. 10 e da altri dipendenti purchè di categoria non inferiore alla C (ex VI° livello). La commissione di gara è di norma composta da tre membri effettivi o in casi particolari da cinque membri nominati dal Segretario-Direttore Generale. Quando, in ragione dell’evidente complessità della procedura di gara, ovvero per carenza di organico, non sussistano delle professionalità adeguate all’interno della struttura, il Segretario- Direttore Generale, con proprio atto, si avvale di esperti esterni di comprovata esperienza e professionalità. Le gare ad evidenza pubblica si svolgono in luogo aperto al pubblico in conformità alla legge. La nomina della Commissione deve avvenire dopo la scadenza del termine fissato ai concorrenti per la presentazione delle offerte. La Commissione opera come collegio perfetto.
La Commissione di gara. 1. La commissione di gara, salvo il caso di conflitto di interessi, è costituita, con atto del Presidente secondo quanto stabilito all’articolo precedente e da 2 (due) dipendenti purché di categoria non inferiore alla C.
La Commissione di gara. La commissione di aggiudicazione, salvo il caso di conflitto di interessi, è costituita dal Presidente secondo quanto stabilito all’articolo precedente e da altri dipendenti purchè di categoria non inferiore alla C. Quando, in ragione dell’evidente complessità della procedura di gara, ovvero alternativamente per carenza oggettiva di organico, non sussistano delle professionalità adeguate all’interno della struttura, il responsabile di area, con proprio atto, si avvale ove possibile, di personale proveniente da altre stazioni appaltanti omogenee, ovvero di esperti esterni di comprovata esperienza e professionalità secondo la procedura prevista dall’art. 84 del D.Lgs 163/2006. Le gare ad evidenza pubblica si svolgono in luogo aperto al pubblico in conformità alla legge. Lo stesso principio si applica anche in caso di procedura negoziata, in quanto trattandosi di attività procedimentale deve essere consentita la presenza degli offerenti alle operazioni di gara. Tutte le operazioni di affidamento sono pubbliche con eccezione della mera valutazione delle offerte c.d. tecniche, dopo comunque aver aperto in seduta pubblica la busta contenente le medesime offerte.
La Commissione di gara. 1) La commissione di aggiudicazione, salvo il caso di conflitto di interessi, è costituita dal Presidente secondo quanto stabilito all’articolo precedente e da altri dipendenti purché di categoria non inferiore alla C.
La Commissione di gara. 1. La commissione di gara, salvo il caso di incompatibilità, è costituita dal Presidente, secondo quanto stabilito all'articolo precedente, e da due dipendenti del medesimo servizio purché di categoria non inferiore alla C, scelti dal presidente in base alla relativa professionalità.
La Commissione di gara. La commissione di gara, salvo il caso di conflitto di interessi, è costituita dal Segretario Comunale o dal responsabile di area competente per materia che la presiede, e da due dipendenti designati dal presidente. I membri della commissione non devono tuttavia necessariamente appartenere alla stessa area funzionale, ma, in accordo con altro responsabile di area possono essere nominati anche dipendenti di area diversa. Quando, in ragione dell’evidente complessità della procedura di gara, ovvero per carenza di organico, non sussistano delle professionalità adeguate all’interno della struttura, il responsabile di area, con proprio atto, si avvale di esperti esterni di comprovata esperienza e professionalità, privilegiando il personale proveniente da altri enti pubblici. Alle operazioni della Commissione partecipa altresì, senza diritto di voto, anche il responsabile dell’ufficio contratti. Le gare ad evidenza pubblica si svolgono in luogo aperto al pubblico in conformità alla legge. Lo stesso principio trova applicazione anche in caso di gara ufficiosa ai sensi dell’art.12, in quanto trattandosi di attività procedimentale deve essere consentita la presenza degli offerenti alle operazioni di gara. In ogni caso in cui la commissione di gara sia tenuta ad operare una valutazione discrezionale relativa alla procedura di gara, la stessa si riunirà in seduta riservata.
La Commissione di gara. Nelle more della definizione legislativa delle indicazioni relative contenute nelle Linee Guida dell’ Anac, la Commissione di gara è nominata dal Responsabile della CUC sulla base delle indicazioni fornite nella determinazione a contrarre rispetto al tipo di appalto. Nel caso di affidamento con il criterio del prezzo più basso la Commissione di gara è composta di norma come segue:  dal Presidente: Rup o dal responsabile di area del servizio dell’ente aderente o da altro funzionario indicato dal responsabile di area del servizio ;  da min n. 2 componenti, da individuarsi tra i dipendenti in servizio presso enti diversi aderenti ed iscritti nel relativo Albo tenuto dalla CUC ;  dal segretario verbalizzante di norma indicato dal Rup dell’ente aderente ; Nel caso di affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa essa è di norma così composta:  dal Presidente: Xxx o responsabile di Area del servizio dell’ente aderente o da altro funzionario indicato dallo stesso;  da min. 2 e max 4 componenti, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’appalto da individuarsi tra i dipendenti in servizio presso diversi enti aderenti scelti tra quelli iscritti nel relativo Albo della CUC in dipendenza della specificità della gara e dell’importo;  dal segretario verbalizzante di norma indicato dal Rup dell’ente aderente; Il Rup della Cuc deciderà autonomamente nell’individuazione dei membri della commissione secondo la complessità della gara e garantendo, qualora possibile ed in dipendenza delle competenze necessarie, una rotazione degli stessi. I dipendenti comunali nominati garantiranno sotto la loro responsabilità la presenza ai lavori della commissione. I componenti della commissione dovranno, di norma, essere tutti di comuni diversi. Potrà essere richiesto dal comune proponente un proprio dipendente in aggiunta al presidente della commissione con funzioni di segretario. In caso di impossibilità accertata dovranno provvedere ad attivare azioni di sostituzione con altri funzionari del medesimo ente o di altro ente aderente alla convenzione. Ogni ente aderente può richiedere formalmente la presenza di componenti esterni alla commissione inserendo tale richiesta nella determina a contrarre. Le relative spese restano a carico dell’ente aderente, che stabilisce il compenso nella determinazione a contrarre, secondo la propria regolamentazione interna. Le sedute delle Commissioni di gara sono pubbliche e ad esse si applicano le norme che discip...
La Commissione di gara. 1. Nelle Commissioni da costituirsi per la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa la nomina dei commissari di gara e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e devono essere oggetto di apposita determinazione del Responsabile del Servizio.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

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