Common use of La contribuzione Clause in Contracts

La contribuzione. L’adesione a LABORFONDS dà diritto al versamento sulla propria posizione individuale di un contributo da parte del datore di lavoro. Per i lavoratori del settore privato tale contributo spetta unicamente nel caso in cui si versi a LABORFONDS almeno il contributo minimo a proprio carico; per i lavoratori dipendenti del pubblico impiego, invece, l’adesione comporta obbligatoriamente il versamento della contribuzione a carico degli stessi e del datore di lavoro. I lavoratori del settore privato possono contribuire anche con la sola quota del TFR (trattamento di fine rapporto) e/o degli importi previsti dall’art. 7, comma 9 – undecies della L.n. 125/2015 (c.d. “contributo ex Fondo Gas”) e/o dei c.d. “contributi aggiuntivi” di cui all’art. 1, c. 171 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (c.d. Legge di Bilancio 2018). I suddetti contributi aggiuntivi sono dei contributi a carico del datore di lavoro versati in favore dei lavoratori in virtù dell’applicazione di disposizioni contenute nei contratti collettivi (quindi, ad es., il c.d. “contributo contrattuale”) o in norme di legge. Nel caso in cui il lavoratore non abbia ancora aderito alla previdenza complementare oppure aderisca a forme pensionistiche diverse dai fondi pensione negoziali (fondo aperto o PIP), detti contributi possono comportare l’attivazione di una posizione individuale alimentata dal versamento del solo contributo aggiuntivo1; tali associati, cd. “contrattuali”, sono liberi di attivare, in aggiunta alla citata contribuzione aggiuntiva, la quota ordinaria di contribuzione a carico proprio e del datore di lavoro e/o la quota contributiva di fonte TFR nella misura prevista dalla contrattazione di riferimento. Nel caso in cui il lavoratore sia già aderente a LABORFONDS o ad un fondo pensione negoziale, tali contributi vanno invece ad aggiungersi agli ordinari flussi contributivi (contributo datoriale; contributo del lavoratore; TFR), nel rispetto del principio dell’unicità della posizione individuale. La misura, la decorrenza e la periodicità della contribuzione, compresa quella aggiuntiva a quella ordinaria, sono stabilite dai singoli contratti/accordi collettivi nazionali, territoriali ed aziendali, riportati nell’Allegato alla Sezione I - “Informazioni chiave per l’aderente”. Tale allegato, nella versione più aggiornata, è inoltre pubblicato sul sito web di LABORFONDS (xxx.xxxxxxxxxx.xx) nella sezione “Documentazione - Contratti/accordi collettivi”. Il TFR maturando può essere destinato al Fondo in misura integrale o parziale, ove ciò sia previsto dalle fonti istitutive (cfr. Allegato alla Sezione I - “Informazioni chiave per l’aderente”); il lavoratore può rivedere successivamente la scelta effettuata con riguardo alla quota di TFR da destinare al Fondo. Al momento dell’adesione l’aderente potrà inoltre decidere di fissare la contribuzione a suo carico, calcolata sulla base imponibile determinata dai singoli contratti/accordi collettivi, anche in misura percentuale maggiore rispetto a quella minima da questi indicata. Successivamente, l’aderente potrà variare in aumento o in diminuzione la contribuzione scelta, comunicandola al datore di lavoro. Ogni aderente ha inoltre la facoltà di versare direttamente al Fondo contribuzione volontaria aggiuntiva rispetto alle percentuali di contribuzione minime fissate nel relativo contratto collettivo/accordo di lavoro, ovvero rispetto all’eventuale percentuale più elevata prescelta: anche tali importi fruiscono della deducibilità dal reddito. Sono associabili a LABORFONDS anche i soggetti fiscalmente a carico dei destinatari per i quali si chiede l’attivazione di una posizione previdenziale presso il Fondo. La misura della contribuzione e la periodicità dei versamenti in favore delle posizioni individuali dei soggetti fiscalmente a carico possono essere determinate autonomamente da questi o dall’aderente dei quali gli stessi sono a carico ed eseguiti tramite bonifico bancario.

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La contribuzione. L’adesione a LABORFONDS FONCHIM dà diritto al versamento sulla propria posizione individuale di a un contributo al fondo pensione da parte del tuo datore di lavoro. Per i lavoratori del settore privato tale contributo spetta unicamente nel caso in cui si versi a LABORFONDS almeno il contributo minimo a proprio carico; per i lavoratori dipendenti del pubblico impiego, invece, l’adesione comporta obbligatoriamente il versamento della contribuzione a carico degli stessi e del datore di lavoro. I lavoratori del settore privato possono contribuire anche con la sola quota del TFR (trattamento di fine rapporto) e/o degli importi previsti dall’art. 7, comma 9 – undecies della L.n. 125/2015 (c.d. “contributo ex Fondo Gas”) e/o dei c.d. “contributi aggiuntivi” di cui all’art. 1, c. 171 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (c.d. Legge di Bilancio 2018). I suddetti contributi aggiuntivi sono dei contributi a carico del datore di lavoro versati in favore dei lavoratori in virtù dell’applicazione di disposizioni contenute nei contratti collettivi (quindi, ad es., il c.d. “contributo contrattuale”) o in norme di legge. Nel caso in cui il lavoratore non abbia ancora aderito alla previdenza complementare oppure aderisca a forme pensionistiche diverse dai fondi pensione negoziali (fondo aperto o PIP), detti contributi possono comportare l’attivazione di una posizione individuale alimentata dal versamento del solo contributo aggiuntivo1; tali associati, cd. “contrattuali”, sono liberi di attivare, in aggiunta alla citata contribuzione aggiuntiva, la quota ordinaria di contribuzione a carico proprio e del datore di lavoro e/o la quota contributiva di fonte TFR nella misura prevista dalla contrattazione di riferimento. Nel caso in cui il lavoratore sia già aderente a LABORFONDS o ad un fondo pensione negoziale, tali contributi vanno invece ad aggiungersi agli ordinari flussi contributivi (contributo datoriale; contributo del lavoratore; TFR), nel rispetto del principio dell’unicità della posizione individuale. La misura, la decorrenza e la periodicità della contribuzione, compresa quella aggiuntiva a quella ordinaria, contribuzione sono stabilite dai singoli contratti/fissate dagli accordi collettivi nazionaliche prevedono l’adesione a FONCHIM. Per conoscere la misura e la periodicità della contribuzione previste in relazione al tuo rapporto di lavoro, territoriali ed aziendali, riportati nell’Allegato alla Sezione I - “Informazioni chiave per l’aderente”consulta l’Allegato sopra citato. Tale allegato, nella versione più aggiornata, è inoltre pubblicato sul sito web Hai tuttavia la possibilità di LABORFONDS (xxx.xxxxxxxxxx.xx) nella sezione “Documentazione - Contratti/accordi collettivi”. Il TFR maturando può essere destinato al Fondo in misura integrale o parziale, ove ciò sia previsto dalle fonti istitutive (cfr. Allegato alla Sezione I - “Informazioni chiave per l’aderente”); il lavoratore può rivedere successivamente la scelta effettuata con riguardo alla quota di TFR da destinare al Fondo. Al momento dell’adesione l’aderente potrà inoltre decidere di fissare determinare la contribuzione a suo carico, calcolata sulla base imponibile determinata dai singoli contratti/accordi collettivi, anche in misura percentuale maggiore rispetto a quella minima da questi indicata. Successivamente, l’aderente potrà variare in aumento o in diminuzione la contribuzione scelta, comunicandola al datore di lavoro. Ogni aderente ha inoltre la facoltà di versare direttamente al Fondo contribuzione volontaria aggiuntiva rispetto alle percentuali di contribuzione minime fissate nel relativo contratto collettivo/accordo di lavoro, ovvero rispetto all’eventuale percentuale più elevata prescelta: anche tali importi fruiscono della deducibilità dal reddito. Sono associabili a LABORFONDS anche i soggetti fiscalmente a carico dei destinatari per i quali si chiede l’attivazione di una posizione previdenziale presso il Fondosuperiore. La misura della contribuzione scelta al momento dell’adesione può essere modificata nel tempo, tuttavia con riferimento alla contribuzione derivante da quote di TFR la misura può essere unicamente innalzata ma non ridotta. Il contributo del datore di lavoro spetta unicamente nel caso in cui versi al fondo almeno il contributo minimo a tuo carico. La prestazione pensionistica complementare Dal momento del pensionamento e per tutta la periodicità durata della vita ti verrà erogata una rendita, calcolata in base al capitale che avrai accumulato e alla tua età a quel momento. Al momento dell’adesione ti è consegnato il documento “La mia pensione complementare”, versione standardizzata, utile per avere un’idea di come la rendita può variare al variare, ad esempio, della contribuzione, delle scelte di investimento e dei versamenti costi. Le tipologie di rendita e le relative condizioni che FONCHIM ti propone sono riportate nel Documento sull’erogazione delle rendite, disponibile sul sito web del fondo. Al momento del pensionamento, potrai scegliere di percepire un capitale fino a un importo pari al 50% di quanto hai accumulato. Se sei iscritto a un fondo di previdenza complementare da prima del 29 aprile 1993, oppure quando il calcolo della tua rendita vitalizia risulta di ammontare molto contenuto, puoi richiedere l’intero importo della prestazione in favore delle posizioni individuali forma di capitale. In caso di cessazione dell’attività lavorativa, di maturazione di almeno 20 anni di contribuzione nel regime pensionistico obbligatorio di appartenenza e di partecipazione di almeno 5 anni a Fonchim (i tre requisiti sussistendo contemporaneamente) potrai chiedere che il capitale accumulato ti sia erogato, in tutto o in parte, in forma di “Rendita integrativa temporanea anticipata” (XXXX), con un anticipo massimo di 5 anni rispetto alla data di maturazione dell’età prevista per la pensione di vecchiaia. Il predetto anticipo nell’erogazione della XXXX sale a 10 anni nel caso in cui, ferma restando la partecipazione di almeno 5 anni a Fonchim, dopo la cessazione dell’attività lavorativa tu sia rimasto inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi. In qualsiasi momento puoi richiedere un’anticipazione, fino al 75% di quanto hai maturato, per far fronte a spese sanitarie di particolare gravità, che possono riguardare anche il coniuge e i figli. Xxxx invece aspettare almeno otto anni per poter richiedere un’anticipazione, fino al 75% di quanto hai maturato, per l’acquisto della prima casa di abitazione, per te o per i tuoi figli, o per le spese di ristrutturazione della prima casa, oppure un’anticipazione, fino al 30%, per altre esigenze di carattere personale. Puoi trovare maggiori informazioni sulle anticipazioni della posizione individuale nel Documento sulle anticipazioni, disponibile sul sito web del fondo. Trascorsi due anni dall’adesione a FONCHIM puoi richiedere di trasferire la tua posizione individuale in un’altra forma pensionistica complementare. Prima di questo termine, il trasferimento è possibile solo in caso di perdita dei soggetti fiscalmente requisiti di partecipazione al fondo. In quest’ultimo caso, ti è consentito di riscattare, in tutto o in parte, la posizione maturata a quel momento, indipendentemente dagli anni che ancora mancano al raggiungimento della pensione. Se hai scelto di aderire al Fondo con tutte le contribuzioni previste dal CCNL, usufruirai di una copertura assicurativa in caso di morte ed invalidità permanente. Tale copertura, finanziata da un contributo interamente a carico possono essere determinate autonomamente da questi delle aziende, opera automaticamente (l’adesione è quindi obbligatoria) e prevede che, in caso di decesso o dall’aderente dei quali gli stessi sono a carico di invalidità permanente e cessazione del rapporto di lavoro, venga corrisposta al/ai beneficiario/i un indennizzo commisurato alla tua ultima retribuzione annua prima del decesso/invalidità ed eseguiti tramite bonifico bancarioalla tua età anagrafica. Puoi trovare maggiori informazioni sulle condizioni di Partecipazione, nonché sulla Contribuzione e sulle Prestazioni pensionistiche complementari nella Nota informativa e nello Statuto, disponibili sul sito web del fondo.

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La contribuzione. L’adesione a LABORFONDS dà diritto al versamento sulla propria posizione individuale di un contributo da parte del datore di lavoro. Per i lavoratori del settore privato tale contributo spetta unicamente nel caso in cui si versi a LABORFONDS almeno il contributo minimo a proprio carico; per i lavoratori dipendenti del pubblico impiego, invece, l’adesione comporta obbligatoriamente il versamento della contribuzione a carico degli stessi e del datore di lavoro. I lavoratori del settore privato possono contribuire anche con la sola quota del TFR (trattamento di fine rapporto) e/o degli importi previsti dall’art. 7, comma 9 – undecies della L.n. 125/2015 (c.d. “contributo ex Fondo Gas”) e/o dei c.d. “contributi aggiuntivi” di cui all’art. 1, c. 171 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (c.d. Legge di Bilancio 2018). I suddetti contributi aggiuntivi sono dei contributi a carico del datore di lavoro versati in favore dei lavoratori in virtù dell’applicazione di disposizioni contenute nei contratti collettivi (quindi, ad es., il c.d. “contributo contrattuale”) o in norme di legge. Nel caso in cui il lavoratore non abbia ancora aderito alla previdenza complementare oppure aderisca a forme pensionistiche diverse dai fondi pensione negoziali (fondo aperto o PIP), detti contributi possono comportare l’attivazione di una posizione individuale alimentata dal versamento del solo contributo aggiuntivo1; tali associati, cd. “contrattuali”, sono liberi di attivare, in aggiunta alla citata contribuzione aggiuntiva, negoziali: indicare che la quota ordinaria di contribuzione a carico proprio e del datore di lavoro e/o la quota contributiva di fonte TFR nella misura prevista dalla contrattazione di riferimento. Nel caso in cui il lavoratore sia già aderente a LABORFONDS o ad un fondo pensione negoziale, tali contributi vanno invece ad aggiungersi agli ordinari flussi contributivi (contributo datoriale; contributo del lavoratore; TFR), nel rispetto del principio dell’unicità della posizione individuale. La misuracontribuzione, la decorrenza e la periodicità della contribuzione, compresa quella aggiuntiva a quella ordinaria, dei versamenti sono stabilite dai singoli contratti/accordi collettivi nazionali, territoriali ed aziendali, riportati fissate dal contratto collettivo / accordo collettivo / regolamento aziendale che dispone l’adesione e riportate nell’Allegato alla Sezione I - “Informazioni chiave per l’aderente”I. Evidenziare se l’adesione al fondo dà diritto a un contributo del datore di lavoro. Tale allegato, nella versione più aggiornata, è Indicare inoltre pubblicato sul sito web di LABORFONDS (xxx.xxxxxxxxxx.xx) nella sezione “Documentazione - Contratti/accordi collettivi”. Il TFR maturando che l’aderente può essere destinato al Fondo in misura integrale o parziale, ove ciò sia previsto dalle fonti istitutive (cfr. Allegato alla Sezione I - “Informazioni chiave per l’aderente”); il lavoratore può rivedere successivamente la scelta effettuata con riguardo alla quota di TFR da destinare al Fondo. Al momento dell’adesione l’aderente potrà inoltre decidere di fissare la contribuzione a suo carico, calcolata sulla base imponibile determinata dai singoli contratti/accordi collettivi, proprio carico anche in misura percentuale maggiore rispetto a quella minima da questi indicataprevista dalle fonti istitutive. Successivamente, l’aderente potrà variare Nel caso in aumento o in diminuzione la contribuzione scelta, comunicandola al datore cui sia consentita l’adesione di lavoro. Ogni aderente ha inoltre la facoltà di versare direttamente al Fondo contribuzione volontaria aggiuntiva rispetto alle percentuali di contribuzione minime fissate nel relativo contratto collettivo/accordo di lavoro, ovvero rispetto all’eventuale percentuale più elevata prescelta: anche tali importi fruiscono della deducibilità dal reddito. Sono associabili a LABORFONDS anche i soggetti familiari fiscalmente a carico dei destinatari degli aderenti, indicare la facoltà, per i quali si chiede l’attivazione tali soggetti, di una posizione previdenziale presso il Fondo. La fissare liberamente la misura della contribuzione e riportare le modalità di versamento. ⮚ Per i fondi pensione aperti che acquisiscono adesioni di lavoratori dipendenti su base collettiva: indicare che la misura della contribuzione, la decorrenza e la periodicità dei versamenti sono fissate dal contratto collettivo / accordo collettivo / regolamento aziendale che dispone l’adesione. Evidenziare se l’adesione al fondo dà diritto a un contributo del datore di lavoro. Indicare inoltre che l’aderente può fissare la contribuzione a proprio carico anche in favore delle posizioni individuali dei soggetti misura maggiore rispetto a quella minima prevista dalle fonti istitutive. Nel caso in cui sia consentita l’adesione di familiari fiscalmente a carico degli aderenti, indicare la facoltà, per tali soggetti, di fissare liberamente la misura della contribuzione e riportare le modalità di versamento. ⮚ Per i fondi pensione aperti che acquisiscono adesioni su base individuale e per i PIP: indicare le modalità di contribuzione e richiamare la facoltà dell’aderente di fissarne liberamente la misura. Evidenziare i casi in cui, ai sensi della vigente normativa, i lavoratori dipendenti possono essere determinate autonomamente da questi o dall’aderente dei quali gli stessi sono a carico ed eseguiti tramite bonifico bancariocontribuire alla forma pensionistica complementare versando il TFR in misura non integrale.

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