Trattamento fiscale Clausole campione

Trattamento fiscale. Con riguardo ai corrispettivi dovuti dal Cliente per l’utilizzo della funzionalità di pagamento, con riguardo a SAP il Cliente sarà considerato soggetto che effettua il versamento ai fini fiscali senza riguardo per i servizi di elaborazione del pagamento forniti dal soggetto incaricato dell’elaborazione del pagamento o dal soggetto incaricato dell’elaborazione del finanziamento della supply chain. Quanto sopra non comprenderà le funzionalità che saranno concordate dal Cliente ai sensi del proprio contratto con il fornitore di servizi di elaborazione del pagamento e che siano versati direttamente al fornitore di servizi di elaborazione dei pagamenti.
Trattamento fiscale. Le prestazioni oggetto del presente contratto di sponsorizzazione sono assoggettate alle vigenti disposizioni in materia fiscale. Trovano, altresì, applicazione le norme sui tributi locali, alla cui applicazione il presente contratto fa rinvio, salvo motivata deroga in relazione alla natura della prestazione resa a favore dell’autonomia scolastica.
Trattamento fiscale. A norma dell’articolo 10-ter della Legge 23 marzo 1983, n. 77 e successive modifiche, sui proventi conseguiti in Italia derivanti dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari conformi alle direttive comunitarie e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 42 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è operata una ritenuta del 26%, con aliquota ridotta del 12,50% solo per la eventuale quota dei suddetti proventi attribuibile alla parte di attività dell’OICR investita in titoli di Stato italiani e di altri Paesi indicati dall’Amministrazione finanziaria. La ritenuta è applicata dai soggetti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni:(i) sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all’organismo di investimento; (ii) sulla differenza positiva tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni e (iii) in caso di conversioni tra comparti diversi, sulla differenza tra valore delle quote o azioni del comparto di provenienza preso in considerazione per la conversione di tali quote o azioni dello stesso comparto di provenienza in quote o azioni di un altro comparto e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni del comparto di provenienza. La ritenuta è applicata anche nell’ipotesi di trasferimento delle quote o azioni a diverso intestatario. La ritenuta si applica a titolo d’acconto per i proventi derivanti dalle partecipazioni relative all’impresa e a titolo d’imposta in ogni altro caso. Sarà inoltre applicata una imposta di bollo annuale all’aliquota dello 0,20%. Il regime fiscale applicabile ai trasferimenti per successione o donazione è disciplinato dal D. L. 3 ottobre 2006, n. 262, come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 77, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007). Ai sensi del citato decreto, non è prevista alcuna imposta in caso di trasferimento di Azioni a seguito di successione mortis causa o per donazione, a condizione che (i) in caso di trasferimento a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, l’ammontare delle Azioni da trasferire, per ciascun beneficiario, sia inferiore o uguale a un milione di Euro; (ii) in caso di trasferimento a favore dei fratelli e delle sorelle, l’ammontare delle Azioni da trasferire sia inferiore o uguale a 100.000 Euro. In relazione agli altri ...
Trattamento fiscale. Il presente Contratto, le relative formalità e garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate, sono esenti dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto, ai sensi dell'articolo 5, comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni in Legge 24 novembre 2003 n. 326, in quanto relativo ad un'operazione rientrante nell'ambito della gestione separata della "Cassa depositi e prestiti società per azioni".
Trattamento fiscale. Ai fini fiscali le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa in caso d'uso ai sensi di legge. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico del Committente. L’Appaltatore dichiara a tutti gli effetti di legge che l’appalto per l’esecuzione della Prestazione di cui al presente Atto, viene effettuato nell’esercizio d’impresa, giusta l’art. 4 del D.P.R. citato, e lo stesso soggetto passivo per quanto concerne l’IVA. Torino lì Per ………………………… Per GTT SpA
Trattamento fiscale. I potenziali acquirenti e venditori degli Strumenti Finanziari devono essere a conoscenza del fatto che potrà essere loro richiesto il pagamento delle tasse o altre imposte ducumentali o altri obblighi ai sensi della normativa e della prassi del paese in cui gli Strumenti Finanziari vengono trasferiti o siano posseduti o di altre giurisdizioni rilevanti. In alcune giurisdizioni non esistono decisioni ufficiali, sentenze o altre linee guida delle autorità tributarie o dei tribunali con riferimento a strumenti finanziari innovativi quali gli Strumenti Finanziari. Ciascun potenziale possessore di Strumenti Finanziari deve determinare, in base alla propria analisi indipendente e a tale consulenza indipendente, che il proprio acquisto degli Strumenti Finanziari è pienamente coerente con le proprie necessità finanziarie, politiche di investimento, linee guida e limitazioni e che è un investimento adatto, corretto ed adeguato, nonostante i rischi sostanziali insiti nell’investimento negli o nel possesso degli Strumenti Finanziari.
Trattamento fiscale. Il presente contratto è soggetto al trattamento fiscale sostitutivo di cui dal D.P.R. n. 601 del 29 settembre 1973, artt. 15 e seguenti, il cui onere sarà sostenuto da Regione.
Trattamento fiscale. Le somme corrisposte da Credemvita in caso di morte dell’Aderente/Assicurato sono esenti da applicabile al IRPEF e dall’imposta sulle successioni. contratto I premi delle assicurazioni per i rischi di danni alla persona (garanzie danni), alla data di redazione del presente documento, sono soggetti all’imposta del 2,5% del relativo premio imponibile. Le somme eventualmente restituite all’Aderente/Assicurato in caso di risoluzione anticipata dell’assicurazione potrebbero essere oggetto di tassazione separata: l’onere di verifica e i relativi adempimenti restano in capo al solo Aderente/Assicurato.
Trattamento fiscale. Il Contratto di Anticipazione è esente dall’imposta di registro e da ogni altro tributo o diritto ai sensi dell’articolo 5, comma 24, del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 24 novembre 2003.
Trattamento fiscale. Da un punto di vista fiscale le somme corrisposte come borse di tirocinio costituiscono redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente. Tali somme potranno essere assoggettate a ritenuta fiscale d’acconto secondo il regime fiscale vigente.