Riconoscimento degli elettori Clausole campione

Riconoscimento degli elettori. Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire al Presidente del seggio un documento di riconoscimento personale. In mancanza di documento personale essi dovranno essere riconosciuti da almeno due degli scrutatori del seggio; di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le operazioni elettorali.
Riconoscimento degli elettori. Gli elettori per essere ammessi al voto, dovranno presentare un documento di riconoscimento oppure essere riconosciuti da almeno due scrutatori.
Riconoscimento degli elettori. Gli elettori, per essere ammessi, dovranno esibire un documento di riconoscimento personale, in mancanza di documento personale essi dovranno essere riconosciuti da almeno due scrutatori del seggio. Gli scrutatori faranno firmare l'elettore che ha votato, a fianco del suo nome, nell'elenco di cui al punto 10 del presente regolamento, come prova che lo stesso ha votato.
Riconoscimento degli elettori. 1. Gli aventi diritto al voto devono esibire un documento di identità in corso di validità; in mancanza devono essere riconosciuti da almeno due componenti del seggio. Di tale riconoscimento si dà conto nel verbale delle operazioni elettorali.
Riconoscimento degli elettori. Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire al Presidente del seggio un documento di r iconoscimento p ersonale. In mancan za d i d ocumento p ersonale essi dovr anno essere riconosciuti da almeno due degli scrutatori del seggio; di t ale circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le operazioni elettorali.

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  • Adeguamento dei prezzi 1. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi salvo eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, in seguito alla pubblicazione degli indici pubblicati dall’ISTAT applicabili annualmente e comunque dopo 12 mesi dalla stipula della Convenzione.

  • Risarcimento danni 1. L’azienda ha diritto di ottenere il risarcimento dei danni subiti per colpa dei suoi dipendenti, esclusi comprovati casi fortuiti o di forza maggiore, praticando trattenute rateali sul loro stipendio nella misura del 5% della retribuzione normale per ogni periodo di paga, salvo il caso di risoluzione del rapporto, nella quale ipotesi il saldo eventuale sarà ritenuto nella misura consentita su tutti i compensi ed indennità dovuti al lavoratore a qualsiasi titolo. In caso di pluralità di sinistri imputabili al medesimo lavoratore le trattenute sono cumulabili, fatto salvo il limite del quinto dello stipendio.

  • Pagamento dell’indennizzo Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando il Contraente dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall’art. 2.2 (Delimitazione dell’assicurazione - Esclusioni).

  • ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della direzione, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione Appaltante. La Stazione Appaltante si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. L'Appaltatore presenterà alla Direzione dei Lavori per l'approvazione, prima dell'inizio lavori (e anticipando tale scadenza di un lasso temporale adeguato all'espletamento degli obblighi di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.), il programma esecutivo, secondo il comma 10, art. 43 del d.P.R. n. 207/2010, in accordo col programma di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

  • Pagamento del premio e decorrenza della garanzia A parziale deroga dell’art. 1901 Codice Civile, le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 192/2012 convengono espressamente che: - il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data di ricezione del contratto da parte del broker. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento. - se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite. - i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi. Conseguentemente la Società rinuncia alle azioni di cui al citato X.Xxx 192/2012 per i suindicati periodi di comporto. Qualora ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 così come integrato dall’art. 1 della Legge 26 aprile 2012 n. 44 (c.d. “Decreto Fiscale 2012”) e smei il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino alla definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la revoca del provvedimento.

  • IMPORTO DELL’APPALTO Si fa presente che ai sensi dell’art. 35, co.4, del D.Lgs 50/2016, il valore stimato complessivo dell’appalto in oggetto è pari ad € 210.000,00 oltre IVA, tenuto conto di: • € 105.000,00 IVA esclusa, quale importo complessivo a base d’asta non superabile, per mesi 36; • € 105.000,00 IVA esclusa quale valore complessivo stimato dalla Clausola adesione successiva, a favore del Consorzio Unione ATS Insubria- Montagna; L’Azienda ha effettuato la valutazione delle possibili interferenze e ha concluso che per la fornitura in oggetto non esistono interferenze (Oneri per la sicurezza da rischi interferenziali =0,00 euro) Saranno escluse dalla gara le offerte in aumento rispetto al suddetto importo posto a base d’asta. Il totale complessivo offerto dovrà essere comprensivo di tutto quanto previsto dal presente disciplinare di gara e relativi allegati e dal Capitolato Speciale d’Appalto, e degli oneri per la sicurezza a carico della ditta offerente (oneri legati all’attività di impresa), che dovranno essere indicati specificamente ai sensi dell’art. 26, commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 81/2008, come richiesto nel modulo “Dettaglio Offerta economica”. La ASST si riserva in esito all’aggiudicazione provvisoria, di valutare la congruità del prezzo offerto dall’aggiudicatario provvisorio, sulla base degli aspetti qualitativi della fornitura offerta, in relazione ai costi di mercato. La Ditta dovrà tener conto che sono a suo carico ed in ogni modo si intendono comprese nel prezzo d’offerta, quelle eventuali forniture ed opere, anche se non espressamente richieste, ma che all’atto esecutivo si rendessero strettamente necessarie per dare compiuta a regola d’arte l’esecuzione del servizio, e perché lo stesso risulti in perfetto stato di funzionamento e pienamente rispondente ai requisiti richiesti. La Stazione Appaltante non intende, sotto nessun titolo, sostenere altra spesa oltre quella stabilita in sede di aggiudicazione.

  • Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo 1. E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.

  • Rischi esclusi dall’assicurazione L'Assicurazione non vale per i Sinistri relativi a:

  • Risoluzione per inadempimento L’ISMEA si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso l’ISMEA ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che l’ISMEA, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con PEC., nei seguenti casi:

  • SVOLGIMENTO DELLA GARA La gara avrà inizio alle ore 10:00 del giorno 14/11/2019 presso la sede comunale e si terrà in seduta pubblica. Il Responsabile del Procedimento procederà alla verifica ed apertura dei plichi pervenuti, quindi procederà all’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa. Procederà poi ad aprire le buste contenenti le offerte economiche ed a comunicare la graduatoria delle offerte. Procederà quindi all’individuazione del soggetto che avrà presentato l’offerta migliore, che sarà dichiarato aggiudicatario provvisorio. Alla gara potrà intervenire il concorrente o altra persona dallo stesso delegata se munita di regolare procura notarile. Di tutte le operazioni sarà redatto apposito verbale. VERIFICA SUCCESSIVA ALLE OPERAZIONI DI GARA Prima dell’aggiudicazione definitiva, la ditta sarà invitata a presentare, entro dieci giorni dalla ricezione di apposita richiesta a mezzo pec, pena la decadenza dall'aggiudicazione, tutta la documentazione relativa al possesso dei requisiti in precedenza dichiarati, fatti salvi quelli da acquisire da parte della stazione appaltante. Prima della stipula del contratto si provvederà ad acquisire d’ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Qualora le informazioni fornite non risultassero conformi alle dichiarazioni contenute nell'istanza di ammissione, si procederà all'esclusione dalla gara della relativa offerta, dandone comunicazione al competente Servizio Forestale Regionale, ferma restando, nel caso di false dichiarazioni, la segnalazione all'Autorità Giudiziaria. Si procederà quindi all'annullamento dell'aggiudicazione con atto motivato, riservandosi la facoltà di aggiudicare il lotto al concorrente che avrà presentato la seconda migliore offerta, seguendo la procedura per la verifica dei requisiti su esposta, e così via fino alla definitiva assegnazione.