Inadempimento del Cliente Clausole campione

Inadempimento del Cliente. 15.1 In caso di ritardato o di omesso pagamento anche parziale dei corrispettivi do- vuti dal Cliente ai sensi del presente Contratto, fermo restando quanto previsto dall’Articolo 14 e/o della richiesta di pagamento degli importi di cui all’articolo 11.10, trascorso almeno 1 (un) giorno dalla scadenza della fattura, il Fornitore ha facoltà di inviare al Cliente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante posta elettronica certificata (PEC), nei casi in cui il Cliente abbia messo a disposizione il proprio indirizzo di posta elettronica, un preavviso di so- spensione della fornitura recante indicazione del termine ultimo per il pagamen- to (di seguito anche: comunicazione di costituzione in mora).
Inadempimento del Cliente. 15.1 In caso di ritardato o di omesso pagamento anche parziale dei corrispettivi dovuti dal Cliente ai sensi del presente Contratto, fermo restando quanto previsto dall’Articolo 14, trascorsi almeno 10 giorni dalla scadenza della fattura, il Fornitore ha facoltà di inviare al Cliente a mezzo di raccomandata oppure mediante posta elettronica certificata (PEC), nei casi in cui il Cliente abbia messo a disposizione il proprio indirizzo di posta elettronica, un preavviso di sospensione della fornitura recante indicazione del termine ultimo per il pagamento (di seguito anche: comunicazione di costituzione in mora).
Inadempimento del Cliente. Il Cliente deve adempiere puntualmente ed integralmente alle obbligazioni di carattere economico derivanti dall’attività posta in essere in ragione di questo contratto, ove ciò non avvenga, la Banca ha il diritto di diffidarlo ad adempiere a mezzo comunicazione scritta a pagare entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della lettera. Se il Cliente non adempie entro il suddetto termine all’obbligazione di pagamento, la Banca può valersi dei diritti previsti dagli artt. 2756, commi 2 e 3, e 2761, commi 3 e 4, nonché dagli altri contratti dal medesimo Cliente eventualmente sottoscritti, realizzando direttamente o a mezzo di altro intermediario abilitato un quantitativo di strumenti finanziari detenuti dalla Banca congruamente correlato al credito vantato dalla Banca stessa. Prima di realizzare gli strumenti finanziari, la Banca avverte il Cliente con comunicazione scritta del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di 15 (quindici) giorni. La Banca si soddisfa sul ricavato netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del Cliente. Se la Banca ha realizzato solo parte degli strumenti finanziari, trattiene gli altri secondo le condizioni e i termini del contratto di “deposito a custodia ed amministrazione di strumenti finanziari” o altro rapporto, ovvero nella posizione contabile in cui gli strumenti finanziari sono depositati/registrati/evidenziati.
Inadempimento del Cliente. 39.1. Se il Cliente non adempie puntualmente ed interamente alle obbligazioni scaturenti dal Contratto, la Banca lo diffida a mezzo di lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (pec) a pagare entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della lettera, fermo restando che la Banca, in tale caso può valersi dei diritti a lei spettanti ai sensi degli artt. 2756, commi 2 e 3, 2761, commi 3 e 4 c. c., realizzando direttamente o a mezzo altro intermediario abilitato un adeguato quantitativo dei Titoli depositati congruamente correlato al credito vantato dalla Banca stessa. 39.2. Prima di realizzare i Titoli, la Banca avverte il Cliente con lettera raccomandata A.R. o a mezzo posta elettronica certificata (pec) del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di 10 giorni. 39.3. La Banca si soddisfa sul ricavato netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del Cliente. 39.4. Se la Banca ha fatto vendere solo parte dei Titoli, tiene in deposito gli altri alle stesse condizioni. Art. 40
Inadempimento del Cliente. 15.1 In caso di ritardato o di omesso pagamento anche parziale dei corrispettivi dovuti dal Cliente ai sensi del presente Contratto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 14 e/o della richiesta di pagamento degli importi di cui all’articolo 11.14, xxxxxxxxx xxxxxx 00 (xxxxx) giorni dalla scadenza della fattura, il Fornitore ha facoltà di inviare
Inadempimento del Cliente. 1. Se il Cliente non adempie puntualmente ed interamente alle obbligazioni, scaturenti dal presente contratto, la Banca lo diffida a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a pagare entro il termine di 10 giorni lavorativi bancari decorrente dal ricevimento della lettera.
Inadempimento del Cliente. In caso di ritardato o di omesso pagamento anche parziale dei corrispettivi dovuti dal Cliente ai sensi del Xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx 00 (xxxxx) giorni dalla scadenza della Fattura, il Fornitore ha facoltà di inviare al Cliente a mezzo di raccomandata oppure mediante posta elettronica certificata (PEC), nei casi in cui il Cliente abbia messo a disposizione il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, un preavviso di sospensione della fornitura recante indicazione del termine ultimo per il pagamento (di seguito anche: comunicazione di costituzione in mora). Il Fornitore, trascorsi inutilmente 20 (venti) giorni dal termine ultimo per il pagamento, potrà, senza ulteriori avvisi, sospendere la fornitura. La riattivazione del servizio è subordinata alla dimostrazione del pagamento di quanto dovuto al Fornitore. In ogni caso restano a carico del Cliente, oltre alle somme dovute per gli importi fatturati, i relativi interessi e le spese sostenute per il recupero del credito, nonché tutti gli oneri relativi alle procedure di sospensione e di eventuale riattivazione della fornitura di telecalore, salvo il maggior danno. Il mancato pagamento di un importo dovuto da parte del Cliente nei termini stabiliti comporta dal giorno della scadenza fino a quello del pagamento effettivo l’obbligo per il Cliente non qualificabile consumatore ai sensi del Codice del consumo di corrispondere al Fornitore gli interessi moratori automatici calcolati sulla somma ancora dovuta in base al D.Lgs. n. 231 del 2002, mentre per il Cliente qualificabile come consumatore saranno invece addebitati i relativi interessi di mora calcolati nella misura del tasso ufficiale di riferimento (TUR) della Banca Centrale Europea maggiorato di 3,5 punti percentuali. È fatto in ogni caso salvo ogni maggior danno e ogni ulteriore diritto scaturente dal ritardo nel pagamento del Cliente.
Inadempimento del Cliente. 15.1 In caso di ritardato o di omesso pagamento anche parziale dei corrispettivi dovuti dal Cliente ai sensi del presente Contratto, fermo restando quanto previsto dall’Articolo 14 e/o della richiesta di pagamento degli importi di cui all’articolo 11.10, xxxxxxxxx xxxxxx 00 (xxxxx) giorni dalla scadenza della fattura, Amg Gas srl ha facoltà di inviare al Cliente a mezzo di raccomandata oppure mediante posta elettronica certificata (PEC), nei casi in cui il Cliente abbia messo a disposizione il proprio indirizzo di posta elettronica, un preavviso di sospensione della fornitura recante indicazione del termine ultimo per il pagamento (di seguito anche: comunicazione di costituzione in mora).
Inadempimento del Cliente. 1. Se il cliente non adempie puntualmente ed interamente alle obbligazioni scaturenti dal presente contratto, la Banca lo diffida a mezzo di lettera raccomandata A.R. a pagare entro il termine di 60 giorni lavorativi dal ricevimento della lettera.
Inadempimento del Cliente. 15.1 In caso di ritardato o di omesso pagamento anche parziale dei corrispettivi dovuti dal Cliente ai sensi del presente Contratto, fermo restando quanto previsto dall’Articolo 14, trascorsi almeno 5 (cinque) giorni dalla scadenza della fattura, il Fornitore ha facoltà di inviare al Cliente a mezzo di raccomandata oppure mediante posta elettronica certificata (PEC), nei casi in cui il Cliente abbia messo a disposizione il proprio indirizzo di posta elettronica, un preavviso di sospensione della fornitura recante indicazione del termine ultimo per il pagamento (di seguito anche: comunicazione di costituzione in mora). 15.2 Il termine di cui al comma 15.1 non sarà inferiore a 15 (quindici) giorni solari dall’invio al Cliente della raccomandata o a 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente della comunicazione di costituzione in mora mediante PEC o comunque non inferiore a 20 (venti) giorni solari dalla data di emissione della comunicazione di costituzione in mora nel caso in cui il Fornitore non sia in grado di documentare la data di invio della comunicazione tramite raccomandata. 15.3 Nel caso in cui il Fornitore invii una comunicazione di costituzione in mora nei 90 (novanta) giorni successivi alla data dell’ultima richiesta di sospensione della fornitura per morosità con riferimento a fatture non contemplate nella precedente comunicazione, i suddetti termini ultimi per il saldo dei corrispettivi dovuti potranno essere ridotti in misura comunque non inferiore a 7 (sette) giorni solari dall’invio al Cliente della raccomandata e 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente della comunicazione di costituzione in mora mediante PEC, o comunque a 10 (dieci) giorni solari dalla data di emissione della costituzione in mora nel caso in cui il Fornitore non sia in grado di documentare la data di invio della comunicazione tramite raccomandata. 15.4 La comunicazione di costituzione in mora conterrà altresì le modalità attraverso le quali il Cliente comunica l’avvenuto pagamento degli insoluti al Fornitore. 15.5 Il Fornitore, trascorsi inutilmente 3 (tre) giorni dal termine ultimo per il pagamento, potrà, senza ulteriori avvisi, richiedere al Distributore di sospendere la fornitura. In tale ipotesi, il Fornitore si riserva il diritto di chiedere al Cliente il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura nel limite dell’ammontare previsto da ARERA. 1...