Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità Clausole campione

Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità. AVVERTENZA: le dichiarazioni dell’Assicurato false o reticenti inerenti a circostanze che influi- scono sulla valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonchè la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità. AVVERTENZA: le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e sulla determinazione del relativo premio, possono comportare, così come previsto dall’art.1 delle condizioni di assicurazione, la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile). In questo caso il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. AVVERTENZA: il contratto è nullo, così come previsto dall’art. 1895 del Codice Civile, se il rischio per il quale il Contraente lo ha stipulato non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione dello stesso.
Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità. Avvertenza: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione, si rinvia all’articolo delle condizioni di polizza per le conseguenze.
Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità. AVVERTENZA Eventuali dichiarazioni false o reticenze sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all’indennizzo/risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile. AVVERTENZA In particolare, le dichiarazioni false o reticenze sulle circostanze del Rischio potrebbero comportare la rivalsa in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che invece si sarebbe determinato conoscendo tali circostanze. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’articolo 5 “Determinazione del Premio - comunicazioni del Contraente” delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità. SEZIONE B – CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE – Pag. 8 punto 1 del testo di xxxxxxx
Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità. Avvertenze: • le dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente e/o dell’Assicurato rese al momento della stipula del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Le previsioni di cui al primo comma e le relative conseguenze sulla perdita del diritto all’indennizzo o cessazione dell’assicurazione si riferiscono anche alle informazioni rilasciate dal Contraente e inerenti il proprietario del veicolo, così come al diritto di usufruire delle tariffe riservate alla convenzione dichiarata cui si dichiara di aderire, come specificato nell’art.5 delle Condizioni di Assicurazione cui si rinvia.
Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità. Avvertenza: eventuali dichiarazioni false o reticenze sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione assicurativa ai sensi dei seguenti articoli del codice civile: artt. 1892 (Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave), 1893 (Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave).
Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità. Avvertenza: le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato rese in sede di conclusione del contratto relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle Garanzie/Prestazioni nonché l’annullamento dell’assicurazione, ai sensi degli artt. 1892 (Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave), 1893 (Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave), 1894 (Assicurazione in nome altrui) del Codice Civile. Si rinvia per gli aspetti di Non è prevista la proposizione del questionario sanitario al Contraente prima della conclusione del contratto di assicurazione.
Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità. AVVERTENZA
Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità. AVVERTENZA: si ricorda che eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio, rese in sede di conclusione del contratto, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (Art. 3). Il contratto è assoggettato alle cause di nullità previste dalla Legge.