Cenni introduttivi Clausole campione

Cenni introduttivi. A Per espressa disposizione normativa, il conduttore e` tenuto a restituire il bene og- getto della locazione nel medesimo stato in cui la ha ricevuta, e tale obbligazione, che sorge contestualmente all’accettazione in consegna della cosa stessa (➔ C. 72/2008), diviene attuale al momento dello scioglimen- to del rapporto di locazione, da qualsiasi causa esso dipenda.
Cenni introduttivi. L’e-commerce inteso come insieme delle relazioni negoziali, ovvero delle cc.dd. transa- zioni commerciali aventi ad oggetto beni o servizi, che si instaurano fra soggetti mediante l’uso di strumenti informatici (cc.dd. acquisti off-line) e telematici (cc.dd. acquisti on-line), va a determinare quello che è l’ampio campo degli acquisti di beni o la prestazione di servizi in modalità telematica1. I processi economici che, in questo caso, vanno a caratterizzare una contrattazione che si realizza a distanza e tra soggetti interessati, contribuiscono ad animare la società contemporanea e inevitabilmente si proiettano sul diritto e sulla scienza giuridica, mossi dal progresso tecnologico, trovando delle testimonianze emblematiche dell’evolversi dei traffici commerciali al tempo della globalizzazione sia nel commercio elettronico che nella sua variante realizzata per via telematica2. In xxx xxxxxxxxxxx xx precisato che per commercio elettronico si intende l’esercizio di attività commerciali per via elettronica, non soltanto online, basate sulla elaborazione dei dati * Dottorando di ricerca in Civil Law and Constitutional Legality presso l’Università degli Studi di Camerino. ** Contributo sottoposto positivamente al referaggio secondo le regole del double blind peer-review.
Cenni introduttivi. Interruttore di alimentazione principale
Cenni introduttivi rilievi storici ed etimologici.
Cenni introduttivi. Nella prassi gestoria dei contratti derivati Interest Rate Swap accade assai frequentemente di trovarsi in presenza di diverse rimodulazioni del contratto originario. Ciò avviene, di norma, allorquando un contratto derivato, voluto e proposto come strumento di copertura sul rischio di fluttuazione dei tassi di interesse su un sottostante indebitamente contratto a tasso variabile, nel corso del tempo sbilancia il suo Mark-to-market, ossia il suo valore rapportato alla proiezione dell’andamento del mercato finanziario fino alla scadenza del contratto, in senso decisamente negativo. In tali casi l’intermediario, per non pretendere dall’investitore la risoluzione del contratto o la sua estinzione anticipata, in assenza di idonee garanzie sul Mark-to-market negativo, o di richiedere il pagamento del suo valore, ne propone la rimodulazione con la sostituzione con un nuovo contratto che abbia un valore di mercato meno sbilanciato negativamente o addirittura positivo, controbilanciato da un finanziamento, o up-front. Sotto il profilo causale il contratto, inteso come unicum, diviene privo di causa giuridica concreta, venendo meno qualsiasi collegamento con il nozionale sottostante oggetto della funzione di copertura. Sotto il profilo finanziario, in quanto al derivato, il versamento dell’up-front avviene a copertura della predetta perdita, ossia per adempiere all’obbligo di pagamento che deriva dal Mark-to-market negativo del contratto che le parti hanno deciso di rinegoziare. Lo swap con up-front è dunque una diffusa fattispecie di swap di flussi di interessi, nella quale una parte riceve un pagamento anticipato o up-front. La rimodulazione, nella quasi totalità dei casi, è dunque slegata, nella sua funzione, da precedenti contratti derivati o da altri contratti. Una sentenza del Tribunale di Bologna del 1 dicembre 20091, correttamente, afferma che, in generale, il pagamento di un up-front non modifica la causa commutativa del contratto di swap trasformandolo in un mutuo. Si può dunque dire che lo swap viene concluso al fine di rinegoziare un precedente swap che contestualmente viene estinto con una perdita per l’investitore e con l’intermediario che esegue un pagamento (up-front) nel nuovo contratto pari alla perdita subita. Degne di nota, sul punto, le pronunce del Tribunale di Torino del 18 settembre 20072 e della Corte d’Appello di Trento del 5 marzo 20093: la prima riguarda un caso in cui il cliente ha accolto l’invito a rimodulare il contratto, alla scadenz...
Cenni introduttivi usura presunta, usura concreta e usura sopravvenuta
Cenni introduttivi. La dizione «quasi contratto»1 è stata utilizzata, nell’ambito della storia del diritto privato, quale designazione tecnica di una categoria giuridica impiegata per la risoluzione di una difficoltà rinvenibile nell’esigenza di riconoscere gli effetti generalmente ricollegati all’accordo delle parti (c.d. effetti contrattuali) in quelle circostanze nelle quali tale accordo manca. Parte della dottrina moderna2, anziché di quasi contratto, è solita parlare di faktische Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (rapporti contrattuali di fatto),
Cenni introduttivi. L’evoluzione normativa che ha interessato la disciplina dell’«azione di concerto», in relazione ai patti parasociali e alle offerte pubbliche d’acquisto, ha provato a sopperire, nel corso nel tempo, alle esigenze che man mano si manifestavano sul mercato. Nonostante i continui «aggiustamenti» e le continue modifiche apportate alla disciplina in esame dall’ordinamento italiano, e da quello comunitario, gli operatori finanziari hanno più volte provato ad eludere gli obblighi imposti ex-lege. A partire dal 1998103, numerose sono state le diatribe riguardanti casi reali che hanno coinvolto i diversi istituti e le differenti fattispecie contenute al suo interno, le quali, a seconda delle diverse situazioni, hanno indotto la Consob a fornire il proprio giudizio in merito. I primi due casi rappresentano casi in cui l’elusione degli obblighi imposti dalla legge hanno portato a un vantaggio indebito ad una delle controparti, mentre i due successivi analizzano un caso di inapplicabilità della disciplina dell’o.p.a. in seguito a un accordo interno e una situazione in cui nuovi apporti di azioni al patto avrebbero potuto far sor- xxxx, ma così, giustamente, non è stato, un obbligo di o.p.a. L’ultimo, infine, rivolge l’attenzione verso l’efficacia dei patti parasociali e, in partico- lar modo, cosa comporta la tenuta di un comportamento difforme rispetto a quello sta- bilito ex-ante dai paciscenti. 103 Decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n.58.
Cenni introduttivi. Il Libro verde della Commissione sulla comunicazione commerciale, l’obiettivo del mercato interno e la tutela del consumatore.
Cenni introduttivi. L’UNIVERSITA’ PEGASO (di seguito anche l’Ateneo), in conformità alle regole fissate nel Modello di organizzazione e di gestione cui il presente Codice etico (di seguito Codice) è allegato, si impegna a gestire la propria attività con integrità e lealtà e senza conflitti tra interessi aziendali ed interessi personali tra i soggetti che operano per conto della società medesima. Pertanto l’Ateneo impone ai propri dipendenti di osservare, nello svolgimento dei compiti ad essi affidati, gli standard di condotta stabiliti nel presente Codice. In considerazione di quanto precede, l’UNIVERSITA’ PEGASO: