Osservazioni introduttive Clausole campione

Osservazioni introduttive. B Si e` autorevolmente osservato che tutti i contratti di locazione sono o divengono a tempo determinato (Mirabelli, La locazione, in Tratt. Xxxxxxxx, XXX, 0, Xxxxxx, 1972, 553 ss.) e che la distinzione, tra le locazioni a tempo determinato e quelle non a tempo determinato, riguarda solo la fonte per la determinazione del termine. In particolare, qualora la durata del rapporto locatizio sia fissata convenzionalmente: a) la locazione cessa alla scadenza senza necessita` di disdet- ta; b) si ha per rinnovata se il godimento prosegue dopo la scadenza; c) non si rinnova se, prima dello scadere del termine, viene data ‘‘licenza’’ anche se il godimento prose- gue dopo la scadenza (Mirabelli, 553 ss.). Al contrario, nel caso in cui si tratti di termine fissato ex lege, il contratto non cessa, ma si rinnova, ovvero nasce un nuovo rapporto di uguale contenuto rispetto al precedente (di contrario avviso: Xxxxxxxxxxxx, Locazione, in Comm. X’Xxxxxx, Finzi, Firenze, 1947). Se poi si condivide l’opinione di chi ritiene che vi sia un tertium genus di locazioni che ces- sano solo tramite il recesso con preavviso, fissato convenzionalmente o ex lege, ad esse si applichera` analogicamente il 3º co. dell’art. 1597 c.c.: xxxx` esclusa, pertanto, una tacita rinnovazione, ammettendosi solo un nuovo accordo fra le parti, abbia questo o meno contenuto identico a quello precedente. Nel- la locazione senza determinazione di scaden- za la mancata rinnovazione consegue ad una fattispecie complessa, derivante dalla combi- nata azione della disdetta intimata e dello spirare del termine legale per la durata del contratto (Provera, Locazione. Disposizioni generali, in Comm. Scialoja, Branca, sub artt. 1571-1606, Bologna-Roma, 1980, 400). E` argomento di vexata quaestio, negli am- bienti scientifici, il problema concernente il significato del termine ‘‘licenza’’ utilizzato nel 3º co. della norma in esame ed, in parti- colare, ci si chiede se si debba fare ricorso alla accezione di tale termine in senso pro- prio (Mirabelli, 000 x Xxxxx, La locazione- conduzione, in Tratt. Cicu, Messineo, XXV, Milano, 1972, 725 ss.). Si precisa, infatti, che a differenza della disdetta la licenza sarebbe un atto formale che richiede l’intimazione a mezzo di ufficiale giudiziario, con la quale il locatore si precostituisce un titolo esecutivo per ottenere il rilascio. Tuttavia, secondo la dottrina maggioritaria, nella norma in esame l’espressione licenza va intesa nel senso di disdetta. Contraria, invece, u...
Osservazioni introduttive. Il fondo patrimoniale nella normativa che istituisce il contratto di rete. 2. La disciplina del fondo patrimo- niale di rete, tra “statuto dell’impresa”.... 2.1. (Segue): ... e “statuto dei patrimoni separati”. 2.2. (Segue): assonanze tra il fondo patrimoniale di rete e il patrimonio destinato ad uno specifico affare. 3. La costituzione e l’alimentazione del fondo patrimoniale di rete. Strumentalità dei beni ed emersione del vincolo di scopo.
Osservazioni introduttive. Pendono davanti all’autorità giudiziaria italiana numerosissime cause concernenti asserite anomalie di ogni genere e sorta nei contratti bancari. L’usura rappresenta una delle principali patologie bancarie, e in realtà la più seria, essendo sanzionata addirit- tura a livello penale nonché in modo severo civil- mente con l’azzeramento degli interessi. La tematica dell’usura è complessa per diversi mo- tivi (1). Da un lato essa coinvolge sia il diritto pe- nale (la definizione di usura è fornita dall’art. 644 c.p.), sia il diritto civile (per le conseguenze in ter- mini di rimedi che derivano dall’essere il contratto usurario ai sensi dell’art. 1815, comma 2, c.c.) sia il diritto amministrativo (per il rilievo che hanno le Istruzioni di Banca d’Italia e i decreti ministeria- li). Il codice penale definisce l’usura, ma rinvia a una legge per l’accertamento dei tassi medi di mer- cato (si tratta della L. n. 108/1996), la quale a sua volta istituisce un procedimento amministrativo per il rilevamento dei tassi medi, procedura in cui sono coinvolti la Banca d’Italia e il Ministero. Da un altro lato, la complessità deriva dal fatto che la normativa sull’usura, di rango primario e seconda- rio, ha conosciuto numerose modifiche nel corso del tempo. Da un altro lato ancora, presupposto oggettivo del reato di usura è il superamento di un determinato tasso-soglia, che è una maggiorazione di un tasso medio di mercato e la ricostruzione di quest’ultimo tasso è alquanto complessa e contro- versa. Per fare chiarezza da subito sui diversi tassi che vanno considerati dai consulenti tecnici e dai giudici, bisogna distinguere fra:
Osservazioni introduttive. B La locazione si connota per essere un contratto sostanzialmente a termine, e que- sto elemento assume notevole rilevanza al- l’interno della struttura e della dinamica ne- goziale, se si considera che l’interesse delle parti che concludono tale contratto si soddi- sfa proprio a fronte della temporaneita` del rapporto che esse pongono in essere. Nel- l’ambito della distinzione tra locazioni a tem- po determinato e non, si deve infatti osser- vare che quest’ultima figura si caratterizza per il fatto che quando una locazione e` sti- pulata senza determinazione di tempo, la du- rata viene fissata ex lege, e non che si e` in presenza di una locazione a tempo indeter- minato.
Osservazioni introduttive. In questo scritto analizziamo le caratteristiche e i principali problemi giuridici posti dalle clausole di co-vendita di partecipazioni sociali. Dette clausole possono essere concordate fra due soli soci (tipica- mente sotto forma di patto parasociale, vincolante solo per i soci stipulanti (1)) oppure fra una plurali- tà di soci oppure anche fra tutti i soci (quest’ultimo caso si verifica, tipicamente, quando la clausola è contenuta nello statuto, vincolante per chiunque faccia parte - o entri a far parte - della compagine so- ciale). Nel corso dell’esposizione, per semplificare, faremo riferimento prevalente all’ipotesi in cui l’ac- cordo interessa due soli soci, dei quali - generalmen- te - uno è socio di maggioranza, l’altro di minoranza. In via del tutto preliminare sono necessarie alcune precisazioni terminologiche, in quanto non esiste una definizione normativa espressa di clausola di co-ven- dita di cui avvalersi (né esiste una disciplina specifica di dette clausole). Provando a dare una prima defini- zione, si può affermare che, con la clausola che preve- de l’obbligo di co-vendita (detta anche “clausola di trascinamento”, detta anche in inglese “drag-along”), i soci concordano che, nel caso in cui uno di essi in- tenderà vendere la propria partecipazione, il primo socio potrà obbligare il secondo socio a vendere con- testualmente al medesimo terzo acquirente anche la sua partecipazione a condizioni predefinite (2). Con la clausola che prevede il diritto di co-vendita (detta anche “clausola di co-vendita” senza ulteriori specifi- cazioni, detta anche in inglese “tag-along”), i soci con- cordano che, nel caso in cui uno di essi intenderà vendere la propria partecipazione, il primo socio deve consentire al secondo socio di vendere contestual- mente al medesimo terzo acquirente anche la sua par- tecipazione a condizioni predefinite (3). La differenza fondamentale è che nel primo caso vi è

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  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).