Risoluzione del contratto e recesso Clausole campione

Risoluzione del contratto e recesso. Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell’art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante raccomandata a/r, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione. L’Agenzia si riserverà la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto anche nei seguenti casi:
Risoluzione del contratto e recesso. Ai sensi dell’articolo 109 del D.Lgs. n. 50/2016, è in facoltà della SA, previa formale comunicazione da darsi con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, recedere dal contratto in qualunque tempo, previo il pagamento delle prestazioni eseguite, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti. Il Fornitore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese. La SA ha diritto di recedere dal contratto anche in caso si verifichino fattispecie che facciano venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto o – a titolo esemplificativo e non esaustivo – sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore. Nel caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 del Codice Civile. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà̀ cessare le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla SA. La SA avrà il diritto di risolvere il contratto, sempre che il Fornitore non abbia ottemperato alla diffida ad adempiere, che dovrà essergli notificata dalla SA con preavviso di non meno di quindici (15) giorni naturali e consecutivi, mediante PEC, o in caso di impossibilità di utilizzo della stessa, attraverso lettera raccomandata A/R, nei casi qui di seguito indicati:
Risoluzione del contratto e recesso. 24.1 Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante raccomandata A/R, entro un termine non superiore a 15 giorni dal ricevimento di tale comunicazione.
Risoluzione del contratto e recesso. Il mancato rispetto di quanto previsto nel presente Capitolato costituisce valida causa di risoluzione del contratto, salva sempre e comunque la facoltà dell’Ente Aggiudicatore di richiedere il risarcimento di tutti i danni causati dalla ditta appaltatrice. In ogni caso si dichiara la risoluzione del contratto d'appalto ai sensi dell'art. 1456 C.C. nei seguenti casi:
Risoluzione del contratto e recesso a) Si può procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:
Risoluzione del contratto e recesso. Per quanto riguarda la risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, si rinvia all’art. 108 D.Lgs. 50/2016. Ai fini della risoluzione, si considera grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo:
Risoluzione del contratto e recesso. 1. Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del codice dei contratti, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di validità dello stesso, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
Risoluzione del contratto e recesso. L’Accordo Quadro ed i Contratti Specifici potranno e sere risolti nei casi previsti dal’art.20 del Capitolato Normativo con le modalità ivi indicate. L’ESTAR o l’Azienda potranno altresì recedere dal’Accordo o dal contratto nei modi previsti dal’art.21 dal medesimo Capitolato. Entrambe le fattispecie potranno e sere meglio puntualizzate nei contratti specifici. La risoluzione o il rece so potranno riguardare anche singoli contratti o parte di e si; in tutti i casi, fermo restando il diritto del’Azienda ala risco sione del co rispettivo maturato, ne sun indennizzo èdovuto al forniture.
Risoluzione del contratto e recesso. In caso di grave o reiterato inadempimento da parte dell’appaltatore degli obblighi contrattuali definiti nel presente Capitolato e ritenuti essenziali ai fini della piena, adeguata ed efficace funzionalità dell’intervento, il contratto potrà essere risolto, ai sensi di quanto disposto dal Codice Civile. Xxxxx i casi di risoluzione obbligatoria di cui all’art. 108, comma 2 del Codice, il Comune. avrà la facoltà di risolvere il contratto con tutte le conseguenze che tale risoluzione comporta, sia di legge, sia previste dalle disposizioni del presente Capitolato, anche nelle seguenti ipotesi:
Risoluzione del contratto e recesso. 1. La cancellazione dell’Appaltatore dall’elenco di cui all’articolo 30, comma 11, del decreto-legge n. 189 del 2016 («Anagrafe»), determina, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice civile, la risoluzione di diritto del presente contratto. In tal caso, il Committente comunica all'Appaltatore la propria intenzione di avvalersi della presente clausola, a mezzo di lettera raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata, con diritto al risarcimento dei danni, in misura pari al 5% dell’importo contrattuale, fatta salva la prova dell’eventuale maggior danno.