La conclusione del contratto Clausole campione

La conclusione del contratto. La conclusione del contratto coincide con il momento della sottoscrizione della polizza, già firmata dalla Compagnia, da parte del Cliente con le modalità messe a disposizione dall’Intermediario e scelte dal Cliente. La sottoscrizione del contratto può avvenire: - presso i locali della Banca intermediaria (sotto- scrizione in sede) oppure - in luogo diverso dai locali della Banca intermedia- ria (sottoscrizione fuori sede) oppure - con tecniche di comunicazione a distanza (sotto- scrizione tramite internet banking*) tramite l’uti- lizzo della firma digitale messa a disposizione dal- la Banca intermediaria. La sottoscrizione del con- tratto avviene nell’ambito di una Proposta di inve- stimento (nel seguito “Proposta”) inviata dalla Banca intermediaria nella sezione dell’internet banking riservata al Cliente. La Proposta della Banca intermediaria può comprendere anche altre operazioni di investimento e/o di disinvestimento. La Proposta ha carattere unitario e pertanto in caso di impossibilità** da parte della Banca inter- mediaria di dar corso anche ad una sola opera- zione, il contratto si estinguerà e di conseguenza non produrrà alcun effetto. In tal caso il Cliente riceverà nella sezione riservata dell’internet ban- king apposita comunicazione. * Area del sito internet della Banca intermediaria riservata ai Clienti. ** A titolo esemplificativo ma non esaustivo, l’impossibilità di immettere sui mercati regolamentati ordini o disposizioni di investimento/disin- vestimento.
La conclusione del contratto. Per conclusione del contratto si intende il momento della sottoscrizione della polizza, già firmata dalla Compagnia, da parte del Cliente.
La conclusione del contratto. In base al principio della cognizione a norma dell’art. 1326 c.c., il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte, purché l’accettazione arrivi entro un congruo termine stabilito dal proponente o ordinariamente necessario secondo la natura dell’affare o secondo gli usi; un’accettazione tardiva non perfeziona il contratto se il proponente non la accoglie dandone immediata comunicazione alla controparte. La proposta, l’accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciuti nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia (art. 1335 c.c.). Una recente sentenza della Suprema Corte (n. 25923, del 9 dicembre 2014) ha affermato che “l’accordo è da ritenersi concluso anche con la semplice comunicazione dell’agenzia all’acquirente circa l’avvenuta accettazione della proposta irrevocabile. È sufficiente quindi che il mediatore informi di essere in possesso dell’accettazione scritta, senza dover trasmettere tale documento”. Dopo la conclusione del contratto possono verificarsi fatti nuovi, non previsti né calcolati, tali da alterare il sinallagama contrattuale (ossia il rapporto di reciprocità che lega gli obblighi assunti dalle parti, l’una nei confronti dell’altra, e che si riscontra, appunto, nei contratti a prestazioni cor- rispettive), che assumono la definizione di sopravvenienze. Diversamente dalla sopravvenienza, altro fattore capace di incidere sulle vicende contrattuali è la presupposizione, che consiste in una situazione di fatto o di diritto comune ad entrambe le parti del contratto, non esplicitata, e, quindi, non inserita nel testo dell’accordo, ma determinante del consenso manifestato, che potrebbe determinare la risoluzione del rapporto contrattuale.
La conclusione del contratto. Forma del contratto: il contratto può essere sia scritto che verbale. Un contratto verbale ha piena validità, anche se gli accordi presi fra le parti de- vono essere provati tramite testimonianze, quindi con una difficoltà maggiore rispetto ad un contratto scritto. Il contratto si intende fatto per scritto anche in caso di scambio di fax o let- tere che hanno pieno valore di prova. Circa l’uso del fax occorre fare atten- zione che i documenti che si inviano siano ricevuti in modo certo dalla con- troparte, quindi è bene farsi sempre inviare una copia firmata per accettazio- ne o per avvenuto ricevimento.
La conclusione del contratto. La conclusione del contratto coincide con il momento della sottoscrizione della polizza, già firmata dalla Compagnia, da parte del Cliente con le modalità messe a disposizione dall’Intermediario e scelte dal Cliente. decorrenza coincide con le ore 24:00 del giorno in cui viene effettuato il pagamento del premio unico da parte del Cliente. La data di decorrenza varia in funzione della moda- lità di sottoscrizione del contratto: • in caso di sottoscrizione in sede, la data di decorrenza coincide con il giorno di sottoscri- zione del contratto, a condizione che la Compa- gnia abbia incassato il premio; se la sottoscrizione avviene di sabato il pagamento del premio si intende come effettuato il primo giorno lavorativo utile successivo; • in caso di sottoscrizione fuori sede, l’efficacia del contratto è sospesa per la durata di sette giorni di calendario successivi al giorno di sottoscrizione dello stesso (periodo di sospensiva)*. La data di decorrenza in questo caso è pari al giorno lavorativo successivo al termine del periodo di sospensiva, a condizione che la Compagnia abbia incassato il premio; * Se il termine del periodo di sospensiva cade di sabato, di domenica o in un giorno di festività nazionale, tale termine viene prorogato al primo giorno lavorativo successivo. • in caso di sottoscrizione tramite internet ban- king, la data di decorrenza è il secondo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione della Proposta da parte del Cliente nella sezione riservata dell’internet banking, a con- dizione che la Compagnia abbia incassato il pre- mio. Ferme le date di decorrenza minime previste in fun- zione della modalità di sottoscrizione, è possibile posticipare la data di decorrenza del contratto: • fino a 20 giorni dopo la data di sottoscrizione del contratto, in caso di sottoscrizione in sede o di sot- toscrizione fuori sede; • fino a 20 giorni dopo la data di ricezione della Pro- posta da parte del Cliente, in caso di sottoscri- zione tramite internet banking. Gli effetti del contratto decorrono dalle ore 24:00 del giorno di pagamento del premio.
La conclusione del contratto. 5. Il preliminare di vendita (c.d. “compromesso”)
La conclusione del contratto. Ai sensi dell’articolo 1326 del codice civile, il contratto (in generale e quindi anche la vendita) è concluso, salvo il caso della contestuale sottoscrizione della scrittura privata di vendita, nel momento in cui chi ha fatto la proposta (atto con cui un soggetto esterna la propria volontà di concludere un contratto) ha conoscenza dell’accettazione (atto con il quale il destinatario della proposta dichiara di voler concludere il contratto alle condizioni determinate nella proposta) dell’altra parte. Se l’accettazione non è conforme alla proposta, per modifiche apportate dall’accettante, essa equivale a nuova proposta. Tranne il caso in cui il proponente si sia obbligato a mantenere ferma la propria proposta per un certo tempo (proposta irrevocabile), questa può essere revocata finché il contratto di vendita non sia concluso; l’accettazione può essere revocata purché la revoca giunga a conoscenza del proponente prima dell’accettazione stessa.
La conclusione del contratto. 1. Formazione istantanea e formazione ex intervallo temporis del contratto 71
La conclusione del contratto. A) Modello: Proposta - Accettazione • Il contratto può concludersi: • - in maniera simultanea • (ad esempio Xxxxxxx e Xxxxxxxx si recano innanzi ad un notaio per concludere la compravendita di un'automobile oppure Xxxxxx entra in farmacia per comprare delle caramelle balsamiche che gli vengono immediatamente consegnate); • - mediante lo scambio tra proposta ed accettazione.
La conclusione del contratto. B) Altri modelli: Accordo in mancanza di rifiuto