Definizione di Concluso a

Concluso a. Ginevra il 1° luglio 1970 Approvato dall’Assemblea federale l’8 ottobre 19991 Ratificato con strumenti depositati dalla Svizzera il 7 aprile 2000 Entrato in vigore per la Svizzera il 4 ottobre 2000 (Stato 8 gennaio 2020) desiderose di favorire lo sviluppo e il miglioramento dei trasporti internazionali su strada di viaggiatori e di merci, convinte della necessità di accrescere la sicurezza della circolazione stradale, di regolamentare alcune condizioni delle prestazioni lavorative nel trasporti internazionali su strada conformemente ai principi dell’Orga- nizzazione internazionale del lavoro e di concordare alcune misure per assicurare il rispetto di una tale regolamentazione,
Concluso a. Marrakech il 15 aprile 1994 Approvato dall’Assemblea federale l’8 dicembre 19942 Ratificato con strumento depositato dalla Svizzera il 19 dicembre 1995 Entrato in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 1996 (Stato 1° gennaio 2021) (qui di seguito denominate le «Parti»), riconosciuta la necessità di creare un quadro multilaterale efficace per gli appalti pubblici al fine di realizzare una maggiore liberalizzazione ed espansione del com- mercio internazionale e di migliorare il quadro che lo disciplina; riconosciuto che le misure nell’ambito degli appalti pubblici non dovrebbero essere elaborate, adottate o applicate al fine di accordare una protezione agli offerenti, ai beni o alle prestazioni di servizio nazionali o di creare una discriminazione tra gli offerenti, i beni o le prestazioni di servizio esteri; riconosciuto che l’integrità e la prevedibilità dei sistemi degli appalti pubblici sono condizioni essenziali per una gestione efficiente ed efficace delle risorse pubbliche, per la performance economica delle Parti e per il funzionamento del sistema com- merciale multilaterale; riconosciuto che gli impegni procedurali del presente Accordo dovrebbero essere sufficientemente flessibili da permettere di tener conto delle circostanze specifiche di ogni Parte; riconosciuta la necessità di tener conto delle esigenze di sviluppo nonché dei bisogni finanziari e commerciali dei Paesi in sviluppo, e in particolare di quelli meno svilup- pati; riconosciuta l’importanza di misure trasparenti in materia di appalti pubblici, di eseguire appalti in modo trasparente e imparziale e di evitare conflitti d’interesse e pratiche fraudolente conformemente agli strumenti internazionali applicabili, come la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione; riconosciuta l’importanza di utilizzare e incoraggiare l’impiego di mezzi elettronici per gli appalti disciplinati dal presente Accordo; desiderose di incoraggiare i Membri dell’OMC che non sono parte al presente Ac- cordo ad accettarlo e ad aderirvi, RU 1996 609; FF 1994 IV 1 1 Nuovo testo dell’Acc. riveduto giusta il n. 1 del Prot. del 30 mar. 2012, approvato dall’AF il 21 giu. 2019, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6493 6491; FF 2017 1787).
Concluso a. Bruxelles il 12 febbraio 1981 Approvato dall’Assemblea federale il 30 settembre 19822 Ratificato con strumento depositato dalla Svizzera il 9 febbraio 1983 Entrato in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 1986 (Stato 2 luglio 2019) denominati «Stati Contraenti», «Eurocontrol», Ritenendo che gli accordi conclusi dagli Stati Europei con l’Eurocontrol per la riscossione delle tasse di rotta debbano essere sostituiti a seguito della modifica della Convenzione Internazionale «Eurocontrol» del 13 dicembre 19603, relativa alla coo- perazione per la sicurezza della Navigazione Aerea; Riconoscendo che la cooperazione per la istituzione e per la riscossione delle tasse di rotta si è dimostrata efficace per il passato; Desiderosi di continuare e di rafforzare la cooperazione che si è instaurata; Decisi a operare, tenuto conto delle indicazioni raccomandate dall’Organizzazione Internazionale dell’Aviazione Civile, per un uniforme sistema europeo di tasse di rotta che risulti il più attuabile da parte del maggior numero possibile di Stati Europei; Essendo convinti che questa uniformità faciliterà anche le consultazioni con gli utenti; Ritenendo auspicabile che gli Stati partecipanti al sistema delle tasse di rotta «Euro- control» rafforzino i poteri dell’Organizzazione riguardo al recupero delle tasse suddette; Riconoscendo che un tale sistema richiede nuove basi giuridiche; RU 1986 1588; FF 1982 I 851

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Concluso a. Marrakech il 15 aprile 1994 Approvato dall’Assemblea federale l’8 dicembre 19942 Ratificato con strumento depositato dalla Svizzera il 19 dicembre 1995 Entrato in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 1996 (Stato 1° gennaio 2013) riconosciuta la necessità di creare un quadro multilaterale efficace di diritti e obbli- ghi concernenti le leggi, i regolamenti, le procedure e le pratiche in materia di appal- ti pubblici, al fine di realizzare l’espansione e una più avanzata liberalizzazione del commercio mondiale e di migliorare il quadro internazionale che disciplina il com- mercio mondiale; riconosciuto che le leggi, i regolamenti, le procedure e le pratiche in materia di appalti pubblici non dovrebbero essere elaborati, adottati o applicati ai prodotti e ai servizi esteri o nazionali, né ai fornitori esteri o nazionali, in modo da accordare una protezione ai prodotti o ai servizi nazionali o ai fornitori nazionali e che non dovreb- bero creare discriminazioni tra i prodotti o i servizi esteri o tra fornitori esteri; riconosciuta l’opportunità di assicurare la trasparenza delle leggi, dei regolamenti, delle procedure e delle pratiche in materia di appalti pubblici; riconosciuta la necessità d’istituire procedure internazionali di notifica, consulta- zione, sorveglianza e composizione delle controversie, al fine di assicurare un’attua- zione equa, pronta ed efficace delle disposizioni internazionali concernenti gli appal- ti pubblici e di mantenere il maggior equilibrio possibile tra diritti e obblighi; riconosciuta la necessità di tener conto delle esigenze di sviluppo nonché dei bisogni finanziari e commerciali dei Paesi in sviluppo, e in particolare di quelli meno pro- grediti; desiderose, conformemente all’articolo IX, 6b) dell’Accordo sugli appalti pubblici concluso il 12 aprile 19793, nella sua versione modificata del 2 febbraio 1987, di estendere e migliorare l’Accordo su una base di reciprocità e di estendere il suo campo d’applicazione agli appalti relativi ai servizi; desiderose di incoraggiare i Governi che non sono Parte al presente Accordo ad accettarlo e ad aderirvi; avendo avviato nuovi negoziati conformemente a questi obiettivi; RU 1996 609; FF 1994 IV 1
Concluso a. Ginevra il 15 novembre 1975 Approvato dall’Assemblea federale il 1° marzo 19881 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 5 agosto 1988 Entrato in vigore per la Svizzera il 3 novembre 1988 (Stato 5 dicembre 2017) Le Parti contraenti, conscie della necessità di facilitare e sviluppare in Europa il traffico stradale internazionale, considerando che, per assicurare e sviluppare le relazioni tra i Paesi europei, è necessario prevedere un piano coordinato di costruzione e di sviluppo di strade adeguate alle esigenze del traffico internazionale futuro, Le Parti contraenti adottano il progetto di rete stradale, qui appresso indicato «Rete internazionale E» e descritto nell’allegato I2 del presente Accordo, a titolo di piano coordinato di costruzione e di sviluppo di strade di interesse internazionale che esse si propongono di seguire nel quadro dei loro programmi nazionali.
Concluso a. Ginevra il 27 giugno 1980 Approvato dall’Assemblea federale il 9 ottobre 19812 Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera Entrato in vigore per la Svizzera il 9 giugno 1989 (Stato 16 febbraio 2007) decise a promuovere la cooperazione economica e la comprensione tra tutti gli Stati, in particolare tra Paesi sviluppati e Paesi in via di sviluppo, nel rispetto dei principi di equità ed uguaglianza, e contribuire in tal modo ad instaurare un nuovo ordine economico internazionale, riconoscendo la necessità di migliorare la cooperazione internazionale nel settore dei prodotti di base quale condizione essenziale per instaurare un nuovo ordine econo- mico internazionale, mirante a promuovere lo sviluppo economico e sociale, in particolare quello dei Paesi in via di sviluppo, desiderose di promuovere un’azione globale per migliorare le strutture di mercato nel commercio internazionale dei prodotti di base che presentino un interesse per i Paesi in via di sviluppo, ricordando la risoluzione 93 (IV) relativa al programma integrato per i prodotti di base, adottata dalla Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (qui di seguito chiamata la Conferenza o UNCTAD), hanno convenuto di istituire il Fondo comune per i prodotti di base che funzionerà in conformità alle disposizioni seguenti:
Concluso a. Payerne il 26 maggio 2004 in due esemplari in lingua inglese. Per il capo del Dipartimento federale svizzero della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, per conto del Consiglio federale svizzero: Per il ministro della Difesa del Regno dei Paesi Bassi:
Concluso a. Marrakech il 15 aprile 1994 A seguire: decisione del Consiglio della UE del 2 dicembre 2013, n. 2104/115/UE che ratifica a nome dell'Unione europea la modifica l'accordo internazionale sugli appalti pubblici
Concluso a. Ginevra il 2 luglio 1999 Approvato dall’Assemblea federale l’11 giugno 20012 Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera l’11 settembre 2002 Entrato in vigore per la Svizzera il 23 dicembre 2003 (Stato 2 maggio 2007)
Concluso a. Bruxelles il 25 settembre 1991 Approvato dall’Assemblea federale il 18 dicembre 19922 Ratificato con strumento depositato dalla Svizzera il 25 febbraio 1993 Entrato in vigore per la Svizzera il 1° novembre 1994 (Stato 1° novembre 1994) riferendosi ai risultati acquisiti alle conferenze ministeriali sull’inquinamento del Reno, tenutesi l’11 ottobre 1988 a Bonn e il 30 novembre 1989 a Bruxelles, riferendosi all’Accordo del 3 dicembre 19763 concernente la protezione del Reno dall’inquinamento dovuto ai cloruri, agli scambi di lettere del 29 aprile, del 4 e del 14 maggio 19834 e alla dichiarazione dell’11 dicembre 19865 dei Capidelegazione (in seguito detto «Accordo»), desiderando migliorare la qualità delle acque del Reno in modo tale che alla frontie- ra germano-olandese i superamenti del tenore di 200 mg/l di ionicloruro vengano limitati sia per quanto concerne il valore che la durata, intendendo facilitare l’approvvigionamento in acqua potabile a partire dal Reno e dall’ljsselmeer, convinti che oltre alle riduzioni già conseguite e ai provvedimenti previsti dal pre- sente Protocollo aggiuntivo ulteriori misure per la riduzione del carico di cloruri nel Reno, da applicare sull’intero corso del Reno, non siano né necessarie sotto il profilo ecologico né giustificabili sotto il profilo tecnico ed economico, e volendo raggiungere una regolamentazione internazionale definitiva in materia di riduzione del carico di cloruri nel Reno, RU 1994 2277; FF 1992 II 532