RECESSO UNILATERALE DEL CONTRATTO Clausole campione

RECESSO UNILATERALE DEL CONTRATTO. L’Istituzione scolastica e la parte fornitrice del servizio possono recedere dal presente contratto mediante comunicazione da trasmettere con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta certificata, meglio individuata con l’acronimo P.E.C. con preavviso di almeno dieci giorni. In caso di recesso a norma del comma precedente, la Parte fornitrice del servizio corrisponderà a titolo risarcitorio all’Istituzione scolastica l’importo delle spese sostenute ed impegnate, in base al contratto, fino al momento del ricevimento della comunicazione del recesso. L’Istituto ha il diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato a mezzo comunicazione fatta con lettera raccomandata, in caso di inadempimento delle attività di cui ai precedenti articoli, in caso di risoluzione del contratto, l’Istituto ha il diritto al risarcimento del danno conseguente. Ai sensi dell’art. 2237 c.c. l’Istituto ha la facoltà di recedere dal presente contratto per qualsiasi motivo.
RECESSO UNILATERALE DEL CONTRATTO. L’Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, previo il pagamento all’esecutore del contratto delle prestazioni relative alle forniture eseguite nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino oltre al decimo delle forniture non eseguite (art 109, comma 1, del codice). Il decimo dell’importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l’importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d’asta, e l’ammontare netto dei servizi e forniture eseguite (art 109, comma 2, del codice). L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all’Appaltatore da parte del RUP, con posta elettronica certificata, da darsi con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali la Provincia prende in consegna le forniture e ne verifica la regolarità (art. 109, comma 3, del codice).
RECESSO UNILATERALE DEL CONTRATTO. L’Amministrazione, in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, avvalendosi del diritto potestativo previsto dall’articolo 1671 del C.C., potrà recedere dal contratto, tenendo indenne l’aggiudicatario delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e ritenuti correttamente e pienamente eseguiti dall’Ente appaltante. L’Amministrazione può recedere dal contratto, anche se ne è iniziata l’esecuzione, purché tenga indenne l’impresa dalle spese sostenute, dai lavori eseguiti e ritenuti correttamente e pienamente eseguiti dall’Ente appaltante.
RECESSO UNILATERALE DEL CONTRATTO. L’Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, previo il pagamento all’appaltatore delle prestazioni relative al servizio eseguito nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino oltre al decimo dell'importo dei servizi e delle forniture non eseguite (art 109, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.). Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei servizi e forniture eseguite (art 109, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.). L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'esecutore del contratto da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi o le forniture e ne verifica la regolarità (art. 109, comma 3, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).
RECESSO UNILATERALE DEL CONTRATTO. Art.28 - CAUZIONE DEFINITIVA
RECESSO UNILATERALE DEL CONTRATTO. L’Azienda Consortile “Agro solidale” potrà recedere unilateralmente dal contratto con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi all’appaltatore con Pec ,per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ai sensi del 2° comma dell’art. 1373 c.c.. In tal caso l’appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e non potrà avanzare alcuna pretesa risarcitoria, o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 codice civile.
RECESSO UNILATERALE DEL CONTRATTO. 1. L’Amministrazione, in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, avvalendosi del diritto potestativo previsto dall’articolo 1671 del C.C., potrà recedere dal contratto, tenendo indenne l’aggiudicatario delle spese sostenute, della parte di fornitura eseguita e ritenuta correttamente e pienamente eseguita dall’Ente appaltante.
RECESSO UNILATERALE DEL CONTRATTO. Si applicano la previsioni di cui all’art. 109 del D.Lgs 50/2016 e, la ditta dichiara sin da ora di non aver nulla a che pretendere in caso di recesso unilaterale dal contratto da parte dell’Amministrazione. In applicazione della Legge 10.6.1982, n. 348 e del combinato disposto degli artt. 93 comma 7 e 103 del D.Lgs. 50/2016, la Ditta contraente, a garanzia della regolare esecuzione degli obblighi derivanti dal presente atto, ha prestato cauzione conforme allo schema tipo di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico n. 31 del 19/01/2018 pubblicato sulla G.U. n. 83 del 10/04/2018, per l’importo di € ( /00), mediante polizza fidejussoria n. con sottoscrizione autenticata dal Dr. , Notaio in
RECESSO UNILATERALE DEL CONTRATTO. Art. 13 (Tutela dei lavoratori);
RECESSO UNILATERALE DEL CONTRATTO. 1. L’Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, previo il pagamento all’esecutore del contratto delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguite oltre al decimo dell'importo dei servizi e delle forniture non eseguite (art 109, comma 1, D.Lgs. 50/2016).