Flessibilità della prestazione Clausole campione

Flessibilità della prestazione. Le parti confermano l'impegno a migliorare qualitativamente e quantitativamente il rapporto tra la prestazione contrattualmente dovuta e quella effettivamente resa, identificando nuove articolazioni e modalità di gestione flessibile delle prestazioni. Al fine di rendere più concreto l'adeguamento delle capacità aziendali, con un maggior utilizzo degli impianti, alle esigenze dell'andamento produttivo e di mercato e sulla scorta delle previsioni di vendita, l'azienda potrà ricorrere, anche per singoli reparti, tipi di lavorazioni o gruppi di lavoratori alla flessibilità settimanale o plurisettimanale dell'orario normale di lavoro (1). I regimi di flessibilità comporteranno compensazioni di orario nei dodici mesi tali da lasciare invariato mediamente il normale orario di lavoro. Questi non potranno superare il limite di 45 ore settimanali ed essere inferiori a 35 ore settimanali; le compensazioni potranno attuarsi anche tramite altre modalità equivalenti. Rimane ferma la normale retribuzione del lavoratore per 40 ore settimanali. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, tutte le aziende potranno utilizzare la flessibilità anche con un orario di lavoro settimanale da un minimo di 32 ore settimanali ad un massimo di 48 ore settimanali. Nel caso sopra indicato, qualora l'orario settimanale sia inferiore a 35 ore o superiore a 45 ore, sarà possibile effettuare un massimo di 72 ore all'anno oltre le 40 ore settimanali. Qualora, invece, l'orario di lavoro sia compreso tra le 35 ore e le 45 ore settimanali, non troverà applicazione tale limite. Per ogni ora di prestazione lavorativa, in regime di flessibilità, ulteriore rispetto alle 40 ore settimanali, verrà riconosciuta una maggiorazione retributiva onnicomprensiva, da calcolarsi sui minimi tabellari conglobati, pari al 10% per le ore prestate dal lunedì al venerdì e pari al 15% per le ore prestate di sabato. A decorrere dal 1° febbraio 2008 le suddette percentuali passeranno rispettivamente al 15% e 20%. Le parti concordano che, a livello aziendale, verranno convenute, tramite accordo, le modalità di attuazione oltreché i tempi di implementazione dell'orario settimanale di cui al presente articolo con le Rappresentanze sindacali unitarie e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del c.c.n.l. Le parti si danno atto che la contrattazione aziendale non ha carattere ostativo rispetto alle norme di cui sopra. La distribuzione della prestazione potrà essere articolata anche in giornate non cad...
Flessibilità della prestazione. La gestione del tempo di lavoro viene determinata liberamente dalle parti che possono, pertanto, stabilire in qualunque modo la misura percentuale, la ripartizione temporale dell'orario di lavoro e le relative modalità di sostituzione in caso di assenze a qualsiasi titolo. In qualsiasi momento è possibile modificare consensualmente fra i coobbligati la distribuzione dell'orario di lavoro. Ciascun lavoratore è obbligato, tuttavia, a comunicare all'azienda ogni eventuale modificazione del tempo e della ripartizione dell'orario di lavoro convenuta con gli altri coobbligati, rispetto a quelle definite contrattualmente. Per quanto non espressamente contenuto nella presente normativa si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per i lavoratori a tempo pieno.
Flessibilità della prestazione. Le parti confermano l'impegno a migliorare qualitativamente e quantitativamente il rapporto tra la prestazione contrattualmente dovuta e quella effettivamente resa, identificando nuove articolazioni e modalità di gestione flessibile delle prestazioni. Al fine di rendere più concreto l'adeguamento delle capacità aziendali, con un maggior utilizzo degli impianti, alle esigenze dell'andamento produttivo e di mercato e sulla scorta delle previsioni di vendita, l'azienda potrà ricorrere, anche per singoli reparti, tipi di lavorazioni o gruppi di lavoratori alla flessibilità settimanale o plurisettimanale dell'orario normale di lavoro (*). (*) Vedere allegato 8: "Le parti, in relazione alla flessibilità e prestazioni straordinarie, confermano che esse sono dovute dai lavoratori nell'ambito del rispetto delle norme contrattuali vigenti e ciò rappresenta interpretazione autentica e manifestazione di volontà contrattuale." I regimi di flessibilità comporteranno compensazioni d'orario nei 12 mesi tali da lasciare invariato mediamente il normale orario di lavoro. Questi non potranno superare il limite di 45 ore settimanali ed essere inferiori a 35 ore settimanali; le compensazioni potranno attuarsi anche tramite altre modalità equivalenti. Rimane ferma la normale retribuzione del lavoratore per 40 ore settimanali. Per ogni ora di prestazione lavorativa, in regime di flessibilità, ulteriore rispetto alle 40 ore settimanali, verrà riconosciuta una maggiorazione retributiva onnicomprensiva, da calcolarsi sui minimi tabellari conglobati, pari al 10% per le ore prestate dal lunedì al venerdì e pari al 15% per le ore prestate di sabato. Le parti concordano che, a livello aziendale, verranno convenute, tramite accordo, le modalità di attuazione oltreché i tempi d'implementazione dell'orario settimanale di cui al presente punto A) con le RSU e le XX.XX. dei lavoratori firmatarie del CCNL. Le parti si danno atto che la contrattazione aziendale non ha carattere ostativo rispetto alle norme di cui sopra. La distribuzione della prestazione potrà essere articolata anche in giornate non cadenti nel periodo settimanale in cui è distribuito l'orario normale di lavoro con esclusione delle domeniche e delle festività. Le parti convengono che, a seconda delle esigenze di tempestività, l'incontro avrà luogo non oltre il 3° giorno dalla comunicazione della Direzione aziendale alle RSU. Resta fermo che nei periodi in cui vengono attuati regimi di flessibilità, il lavoratore, se impiegato,...
Flessibilità della prestazione. (Vedi accordo di rinnovo in nota) (Vedi accordo di rinnovo in nota)
Flessibilità della prestazione. Si conferma l’attuale norma che prevede di poter ricorrere ad orari plurisettimana- li con il limite massimo di 45 ore e minimo di 35 ore settimanali, in tal caso senza tetti annui. Si introduce la possibilità di ricorrere a regimi di flessibilità plurisettimanali anche con un orario di lavoro settimanale da un minimo di 32 ore ad un massimo di 48 ore setti- manali, in tal caso per un massimo di 64 ore annue. Le modalità tra di loro alternative in entrambi i casi verranno convenute tramite accor- do con le Rsu e le Organizzazioni sindacali firmatarie del Ccnl. Dal 1° febbraio 2008 per le ore prestate in regime di orario plurisettimanale oltre l’ora- rio normale, dal lunedì al venerdì la maggiorazione passa dal 10% al 15%; per le ore prestate al sabato, la maggiorazione passa dal 15% al 20%.
Flessibilità della prestazione. (Vedi accordo di rinnovo in nota)
Flessibilità della prestazione. Le parti confermano l’impegno a migliorare qualitativamente e quantitativamente il rappor- to tra la prestazione contrattualmente dovuta e quella effettivamente resa, identificando nuove articolazioni e modalità di gestione flessibile delle prestazioni. Al fine di rendere più concreto l’adeguamento delle capacità aziendali, con un maggior utiliz- zo degli impianti, alle esigenze dell’andamento produttivo e di mercato e sulla scorta delle pre- visioni di vendita, l’azienda potrà ricorrere, anche per singoli reparti, tipi di lavorazioni o gruppi di lavoratori alla flessibilità settimanale o plurisettimanale dell’orario normale di lavoro (*) I regimi di flessibilità comporteranno compensazioni di orario nei dodici mesi tali da lasciare invariato mediamente il normale orario di lavoro. Questi non potranno superare il limite di 45 ore settimanali ed essere inferiori a 35 ore settimanali; le compensazioni potranno attuarsi anche tramite altre modalità equivalenti. Rimane ferma la normale retribuzione del lavoratore per 40 ore settimanali. Per ogni ora di prestazione lavorativa, in regime di flessibilità, ulteriore rispetto alle 40 ore set- timanali, verrà riconosciuta una maggiorazione retributiva onnicomprensiva, da calcolarsi sui minimi tabellari conglobati, pari al 10% per le ore prestate dal lunedì al venerdì e pari al 15% per le ore prestate di sabato. Le parti concordano che, a livello aziendale, verranno convenute, tramite accordo, le modalità di attuazione oltreché i tempi di implementazione dell’orario settimanale di cui al presente punto
Flessibilità della prestazione. 1. Le parti confermano l'impegno a migliorare qualitativamente e quantitativamente il rapporto tra la prestazione contrattualmente dovuta e quella effettivamente resa, identificando nuove articolazioni e modalità di gestione flessibile delle prestazioni.

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