Contratti di solidarietà Clausole campione

Contratti di solidarietà. 1. All'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri per (( la concessione del beneficio )) della riduzione contributiva di cui al comma 4, entro i limiti delle risorse disponibili. Il limite di spesa di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, ((n. 448, come della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dall'anno 2014, è pari ad euro 15 milioni annui.».
Contratti di solidarietà. La Regione Toscana ha approvato, con Delibera di Giunta Regionale del 20 aprile 2009, la costituzione del fondo che incentiva l'utilizzo ai contratti di solidarietà, al fine di promuovere l'utilizzo di tale tipologia di interventi per evitare il ricorso alla mobilità con conseguente dispersione di risorse umane qualificate e specializzate. Sono disponibili risorse pari a euro 1.000.000. I beneficiari sono i dipendenti di imprese individuate in seguito alla vigente normativa, comprese le imprese alberghiere, le aziende termali situate in territori colpiti da grave crisi occupazionale e le imprese artigiane che non rientrano nella CIGS. La Regione Toscana provvede ad integrare il reddito dei lavoratori soggetti ai contratti di solidarietà. Per informazioni rivolgersi a Regione Toscana - Settore Lavoro – Xxx Xxxx xxxxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxxx Info: tel. 055/0000000 email: xxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxx.xxxxxxx.xx
Contratti di solidarietà. Questi furono istituiti con la legge 863/84 (artt. 1 e 2) e possono essere:
Contratti di solidarietà. Nuovi criteri per concessione della riduzione contributiva
Contratti di solidarietà. Visto quanto previsto dall'articolo 5 del D.L. n. 57/1993 divenuto legge n. 236/1993 in tema di contributo pubblico in caso di riduzione dell'orario di lavoro fino al 30%, le parti chiedono che per le imprese artigiane, le quali non usufruiscono di altre forme di ammortizzatori sociali, tale contributo sia superiore alla misura del 50% attualmente prevista dal 6º comma del citato articolo 5, considerata altresì la condizione di partecipazione dei Fondi bilaterali istituiti tra le parti. Nel contempo si chiede di garantire l'esenzione contributiva delle somme erogate dai citati Xxxxx bilaterali (quando gli stessi intervengono nelle ipotesi su espresse), riconoscendo la loro natura non retributiva ai fini di tutti gli istituti contrattuali e legislativi, compresi gli obblighi contributivi, previdenziali ed assistenziali.
Contratti di solidarietà. Le novità introdotte con il D.L. 20.3.2014, n. 34, fatte salve eventuali possibili modifiche in sede di conversione, hanno un immediato significativo impatto sul diritto del lavoro e interessano da vicino tutti i datori di lavoro.
Contratti di solidarietà. Da ultimo, merita segnalare l’avvenuto stanziamento di 15 milioni di euro per il finanziamento dei contratti di solidarietà difensivi con erogazione del trattamento di Cassa integrazione straordinaria, per evitare che vengano adottati provvedimenti di riduzione degli organici.
Contratti di solidarietà per le aziende non rientranti normativa CIGS Imprese destinatarie
Contratti di solidarietà. Contratti di solidarietà per le imprese rientranti nel regime di CIGS ex L. n. 863/1984 – Solidarietà difensiva (art. 21,c. 5, D.Lgs. n. 148/2015) • Contratti di solidarietà per le imprese non rientranti nel regime di CIGS ex L. n. 236/1993
Contratti di solidarietà. (legge 19 luglio 1993, n. 236) Le parti individuano nei contratti di solidarietà, stipulati ai sensi della legge n. 236/1993 e secondo le procedure definite a livello interconfederale, uno strumento valido anche al fine di evitare riduzioni del personale nei casi di crisi congiunturali. N.d.R.: L'accordo 29 aprile 2008 prevede quanto segue: