Esclusiva di stampa Clausole campione

Esclusiva di stampa. Il presente contratto, conforme all’originale, è edito dalle parti stipulanti, le quali ne hanno insieme l’esclusiva a tutti gli effetti. E’ vietata la riproduzione parziale o totale senza autorizzazione. In caso di controversia fanno fede i testi originali in possesso delle Organizzazioni firmatarie.
Esclusiva di stampa. Il presente testo contrattuale, predisposto dalle Parti stipulanti, è conforme all’originale ed è l’unico che abbia validità ad ogni effetto, anche al fine della soluzione di controversie, in ogni sede. Le Parti stipulanti hanno l’esclusiva di stampa del presente contratto, vietandone a chiunque la riproduzione, anche parziale, senza espressa e specifica autorizzazione.
Esclusiva di stampa. Il presente contratto, conforme all’originale, edito dalle parti stipulanti, le quali ne hanno l’esclusiva a tutti gli effetti ivi compresi quelli di cui all’art. 3 Parte Generale. E` vietata la riproduzione parziale o totale senza l’autorizzazione.
Esclusiva di stampa. Le parti concordano che sulla base del presente verbale di accordo provvederanno alla stesura del testo definitivo del contratto collettivo nazionale che xxxx’ edito a cura delle parti medesime che ne hanno la esclusiva a tutti gli effetti. Tale testo definitivo xxxx’ disponibile non prima di tre mesi dalla data di stipula dell’accordo di rinnovo al fine di procedere alle necessarie armonizzazioni. Pertanto le parti medesime impegnano le imprese ed i lavoratori a fare riferimento nel frattempo esclusivamente al presente verbale di accordo che xxxx’ trasmesso a cura delle parti stesse a tutte le proprie strutture locali evitando di utilizzare eventuali testi non predisposti e diffusi dalle parti sottoscritte. Il verbale di accordo e il testo definitivo del contratto collettivo nazionale di lavoro saranno depositati presso il Ministero del lavoro.
Esclusiva di stampa. La concordata stesura del presente contratto collettivo, integrato con il precedente C.C.P.L. del 27 novembre 2002 è edito a cura delle Parti stipulanti le quali ne hanno l’esclusiva a tutti gli effetti E’ vietata la riproduzione parziale o totale senza autorizzazione. In Roma, il giorno 27 luglio 2006 tra l’ ACER e le OO.SS.LL. di Roma e provincia Fillea/CGIL, Filca/CISL e Feneal/UIL, − Visto il d.lgs 21/4/1993, n.124 e successive modificazioni ed integrazioni; − Visto l’art.97 del C.C.N.L del 29/1/2000 e del CCNL del 20/5/2004. e, in particolare, l’accordo sindacale nazionale attuativo sulla previdenza complementare del 29/1/2000, riportato nell’allegato H del citato CCNL del 20/5/2004; − Preso atto che l’accordo nazionale di attuazione del 29/1/2000 stabilisce che l’aliquota contributiva posta a carico del datore di lavoro, per ogni operaio che aderisce al Fondo di previdenza complementare PREVEDI da versare alla locale Cassa Edile, è fissata nella misura dell’1% (uno percento) sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del T.F.R.; − Visti gli accordi nazionali del 15/1/2003 e del 10/9/2003 (riportato nell’allegato I del citato CCNL del 20 maggio 2004) e, in relazione a quest’ultimo, la possibilità demandata alla contrattazione provinciale tra le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori di settore di sottoscrivere un accordo sulla mutualizzazione degli oneri contributivi posti a carico del datore di lavoro per la previdenza complementare; − Valutata la opportunità di dare seguito all’accordo nazionale che consente, a livello territoriale, di effettuare la mutualizzazione dell’onere contributivo posto a carico del datore di lavoro, effettuando il rimborso della quota versata a tale titolo in Cassa Edile; − Affermato il principio che le aziende non devono sopportare appesantimenti per quanto riguarda il costo del lavoro; si concorda quanto segue. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo. Le Parti, nel presupposto che la Previdenza complementare resti fondata sul principio della adesione volontaria del lavoratore, concordano la mutualizzazione degli oneri contributivi del datore di lavoro relativamente al contributo dell’1%, calcolato sulla retribuzione mediante rimborso degli importi contributivi versati dall’impresa a tale titolo; La percentuale di mutualizzazione del predetto onere viene fissata, in sede di prima applicazione, nella misura contributiva dello 0,10% a carico di tutti i datori...
Esclusiva di stampa. Le parti concordano che sulla base del presente verbale di accordo provvederanno alla stesura del testo definitivo del contratto collettivo nazionale che sarà edito a cura delle parti medesime che ne hanno la esclusiva a tutti gli effetti. Tale testo definitivo sarà disponibile non prima di 2 mesi dalla data di stipula dell’accordo di rinnovo al fine di procedere alle necessarie armonizzazioni. Pertanto le parti medesime impegnano le imprese ed i lavoratori a fare riferimento nel frattempo esclusivamente al presente verbale di accordo che sarà trasmesso a cura delle parti stesse a tutte le proprie strutture locali evitando di utilizzare eventuali testi non predisposti e diffusi dalle parti sottoscritte. Il verbale di accordo e il testo definitivo del contratto collettivo nazionale di lavoro saranno depositati presso il Ministero del Lavoro ed il CNEL. 7° € 78,84 € 63,07 € 35,00 € 35,00 6° € 69,23 € 55,38 € 30,00 € 30,00 5° € 57,69 € 46,15 € 24,00 € 24,00 4° € 53,07 € 42,46 € 21,80 € 21,80 3° € 50,00 € 40,00 € 20,00 € 20,00 2° € 43,84 € 35,07 € 17,00 € 17,00 1° € 38,46 € 30,77 € 14,00 € 14,00 7° € 1.110,12 € 534,28 € 10,33 € 1.654,73 € 1.173,19 € 534,28 € 10,33 € 1.717,80 6° € 969,74 € 529,11 € 10,33 € 1.509,18 € 1.025,12 € 529,11 € 10,33 € 1.564,56 5° € 807,88 € 522,91 € 10,33 € 1.341,12 € 854,03 € 522,91 € 10,33 € 1.387,27 4° € 747,84 € 520,12 € 10,33 € 1.278,29 € 790,30 € 520,12 € 10,33 € 1.320,75 3° € 699,73 € 517,85 € 10,33 € 1.227,91 € 739,73 € 517,85 € 10,33 € 1.267,91 2° € 617,90 € 515,27 € 10,33 € 1.143,50 € 652,97 € 515,27 € 10,33 € 1.178,57 1° € 541,55 € 512,58 € 10,33 € 1.064,46 € 572,32 € 512,58 € 10,33 € 1.095,23 7° € 1.208,19 € 534,28 € 10,33 € 1.752,80 € 1.243,19 € 534,28 € 10,33 € 1.787,80 6° € 1.055,12 € 529,11 € 10,33 € 1.594,56 € 1.085,12 € 529,11 € 10,33 € 1.624,56 5° € 878,03 € 522,91 € 10,33 € 1.411,27 € 902,03 € 522,91 € 10,33 € 1.435,27 4° € 812,10 € 520,12 € 10,33 € 1.342,55 € 833,90 € 520,12 € 10,33 € 1.364,35 3° € 759,73 € 517,85 € 10,33 € 1.287,91 € 779,73 € 517,85 € 10,33 € 1.307,91 2° € 669,97 € 515,27 € 10,33 € 1.195,57 € 686,97 € 515,27 € 10,33 € 1.212,57 1° € 586,32 € 512,58 € 10,33 € 1.109,23 € 600,32 € 512,58 € 10,33 € 1.123,23 Premesso che il decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, ha introdotto una nuova disciplina di legge dell’apprendistato, prevedendo tre distinte tipologie: 1) l’apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione; 2) l’apprendistato professionalizzante; 3) l’apprendi...
Esclusiva di stampa. Il presente contratto, conforme all'originale, è edito dalle parti stipulanti, le quali ne hanno insieme l'esclusiva a tutti gli effetti, ivi compresi quelli di cui all'art. 3, Parte generale. E' vietata la riproduzione parziale o totale senza autorizzazione.
Esclusiva di stampa. Le parti concordano che sulla base del presente verbale di accordo provvederanno alla stesura del testo definitivo del contratto collettivo nazionale che sarà edito a cura delle parti medesime che ne hanno la esclusiva a tutti gli effetti. Tale testo definitivo sarà disponibile non prima di tre mesi dalla data di stipula dell’accordo di rinnovo al fine di procedere alle necessarie armonizzazioni. Pertanto le parti medesime impegnano le imprese ed i lavoratori a fare riferimento nel frattempo esclusivamente al presente verbale di accordo che sarà trasmesso a cura delle parti stesse a tutte le proprie strutture locali evitando di utilizzare eventuali testi non predisposti e diffusi dalle parti sottoscritte. Il verbale di accordo e il testo definitivo del contratto collettivo nazionale di lavoro saranno depositati presso il Ministero del lavoro. Le tabelle dei valori mensili dei minimi di paga base degli operai e degli stipendi minimi mensili per gli impiegati sono modificate come segue: 7 136,92 76,92 60,00 1.082,88 1.142,88 200 6 123,23 69,23 54,00 974,60 1.028,60 180 5 102,69 57,69 45,00 812,18 857,18 150 4 95,84 53,84 42,00 758,01 800,01 140 3 89,00 50,00 39,00 703,88 742,88 130 2 80,10 45,00 35,10 633,49 668,59 117 1 68,46 38,46 30,00 541,45 571,45 100 Le parti si danno atto che con la sottoscrizione del rinnovo contrattuale si è data continuità al processo di omogeneizzazione dei minimi tabellari con altri CCNL del settore sottoscritti. Tale processo avrà continuità nel tempo fino al completamento del percorso, tenendo conto anche dell’evoluzione di tutte le componenti salariali. Le Parti, al fine di perseguire una razionalizzazione del sistema degli enti bilaterali, concordano di promuovere l’attivazione, entro il 31 dicembre 2004, di un tavolo di confronto con tutti i soggetti costituenti il sistema delle Edilcasse con l’obiettivo di esaminare le possibilità di incremento ed omogeneizzazione delle prestazioni delle Edilcasse medesime, nonchè: - la definizione delle modalità di emissione da parte delle Edilcasse della certificazione di regolarità contributiva, in applicazione della Convenzione sul documento unico di regolarità contributiva (DURC) firmata da Inps, Inail, Associazioni imprenditoriali ed Organizzazioni sindacali nazionali il 15 Aprile 2004 e dei principi in essa stabiliti; - l’assistenza sanitaria integrativa nazionale di settore; - le contribuzioni all’Edilcassa; - lo sportello informativo al servizio di lavoratori ed imprese, quale atti...
Esclusiva di stampa. (Vedi accordo di rinnovo in nota)
Esclusiva di stampa. Il presente contratto, conforme all'originale, è edito dalle parti sti- pulanti, le quali ne hanno insieme l'esclusiva a tutti gli effetti, ivi compresi quelli di cui all'art. 5, parte Generale. E’ vietata la riproduzione parziale o totale senza autorizzazione.