Disciplina giuridica Clausole campione

Disciplina giuridica. L’analisi strutturale della permuta a catena condurrebbe, così, l’in- dagine verso l’istituto della delegazione, che, pure, si presta ad essere inquadrato nell’ambito del rapporto giuridico plurilaterale senza co- munione di scopo. Sembra, peraltro, opportuno completare l’indagine sulla permuta a catena, sotto il profilo della disciplina applicabile ed in particolare dell’analisi delle norme dettate in tema di compravendita suscettibili di applicazione analogica e sotto il profilo della possibilità di prevede- re il meccanismo della retroattività reale anche nell’ipotesi dell’unico contratto plurilaterale, oltre che in quella della permuta a favore di terzo sospensivamente condizionata al trasferimento dal terzo allo stipulante. Sotto il primo profilo, la permuta a catena può essere, sia un con- tratto ad effetti reali immediati, sia un contratto ad effetti reali, in tutto o in parte, differiti: ad esempio, A trasferisce in permuta, con patto di riservato dominio, a B l’area edificabile alfa; B trasferisce in permuta a C alcune unità dell’erigendo fabbricato; C trasferisce in permuta, con patto di riservato dominio, ad A un altro bene immo- bile di rilevante valore. La realtà dei traffici commerciali è, anzi, assai spesso fatta di ope- razioni triangolari come quella sopra esemplificata, spesso stipulate nella forma di più contratti preliminari, collegati o meno a seconda delle ipotesi; ne discende l’opportunità della presente indagine, in quanto l’individuazione certa della disciplina applicabile mette a di- sposizione dei privati uno strumento negoziale ulteriore rispetto a quelli solitamente praticati. L’analisi delle norme dettate in tema di compravendita, suscetti- bili di applicazione analogica alla permuta a catena, va condotta di- stinguendo due gruppi di norme: il primo gruppo ricomprende quel- le norme nelle quali il prezzo costituisce un presupposto essenziale: cfr. artt. 1474, 1498, 1499, 1518, 1531-1536, 1540 c.c.; in queste ipo- tesi, l’applicazione analogica è assolutamente preclusa; il secondo gruppo è costituito da quelle norme, nelle quali il prezzo non è un presupposto essenziale e può, nella disciplina della permuta a catena, essere sostituito dalla cosa, ovvero, laddove si prevede una riduzione di prezzo – cfr. artt. 1480, 1484, 1489, 1492 c.c. – da una indennità; in queste ipotesi, l’applicazione analogica è possibile, tenendo, peral- tro, sempre presente la natura di rapporto giuridico plurilaterale del- la permuta a catena. In parti...
Disciplina giuridica. La donazione è il negozio giuridico col quale una parte (donante) intenzionalmente arricchisce l’altra (donante), disponendo di un proprio diritto - o obbligandosi a disporne - senza conseguire un corrispettivo. La donazione è un contratto: pertanto, per il suo perfezionamento, serve l'incontro delle dichiara- zioni di entrambe le parti. Da un lato troviamo la manifestazione di volontà del donante di arric- chire l’altra parte senza corrispettivo, dall’altro lato troviamo la volontà del donante di accettare sif- fatto arricchimento. In tale fattispecie trova piena applicazione la regola secondo cui invito beneficium non datur, in ori- gine posta a presidio di una assoluta intangibilità della sfera giuridica di ogni individuo, ed ora - nel- l'attuale ordinamento - rilevante solo nei limiti in cui il beneficio non rechi oneri o obblighi con sé (si pensi alla donazione di un edificio e agli oneri di manutenzione ad esso connessi). Pur essendo la donazione un contratto, secondo alcune tesi, sarebbe inammissibile un “contratto preliminare” di donazione (il Contratto preliminare è un particolare contratto con il quale le parti si obbligano vicendevolmente alla stipula di un futuro contratto, il c.d. contratto definitivo), vista la necessaria spontaneità della stessa, la quale spontaneità sarebbe esclusa da un contratto volto a creare l’obbligo di con- cludere una donazione. A ciò si è obiettato che la spontaneità dell'attribuzione verrebbe solo an- ticipata dal contratto preliminare, ma non per questo annullata, così che la sequenza preliminare di donazione/atto definitivo di attribuzione continuerebbe a soddisfare i requisiti di cui all'art. 769 c.c. Eguale impedimento, al fine della nascita dell’obbligo giuridico, si applica alla “promessa di dona- zione”, assimilabile alla “lettera di intento” di seguito citata. Infatti, con la promessa unilaterale un soggetto assicura ad un altro un certo comportamento futuro. La promessa è vincolante se inse- xxxx in un contratto avente valida causa; è invece insufficiente ed inadatta a far nascere un obbligo giuridico la semplice promessa unilaterale sganciata da qualunque figura convenzionale. La donazione è regolata dall’ex articolo 769 del codice civile,.
Disciplina giuridica. Il Comodato è un negozio giuridico mediante il quale una parte (comodante), disponendo di un proprio diritto, consegna ad un’altra (comodatario) una cosa mobile o immobile, affinché se ne ser- va per un tempo e/o un uso determinato, con l’obbligo di restituzione della cosa ricevuta allo sca- dere del termine previsto.
Disciplina giuridica. Quanto alla concreta disciplina dell’articolo 36 della legge n. 392 del 1978, sembra da respin- xxxx l’equiparazione con l’arti- colo 1407 comma primo Codice civile, in quanto la comunica- zione al locatore non è richiesta per l’efficacia nei suoi confron- ti della cessione, nè per dirime- re eventuali conflitti tra più ces- sionari di azienda (27) o della locazione, ma soltanto per far decorrere il termine di trenta giorni entro il quale il locatore può opporsi per gravi motivi. Ne deriva, che il conduttore non è inadempiente per il semplice fatto di avere trasferito la dispo- nibilità dell’immobile al cessio- nario dell’azienda e del contrat- to di locazione prima di avere effettuato la comunicazione, es- sendo la cessione già perfetta ed efficace (28). Dal punto di vista formale, la prescrizione della raccomandata con avviso di ri- cevimento per la comunicazio- ne al locatore è troppo precisa per poter essere superata, sosti- tuendo la forma prescelta con altre modalità (29), mentre nes- sun onere formale viene indica- to per l’opposizione del locato- re. Per quanto riguarda la legit- timazione alla comunicazione al locatore, benchè la lettera della norma sembri attribuirla soltanto al cedente, in quanto parte del contratto ceduto, è sta- to chiarito (30), che la ratio le- gis è quella di obbligare alla co- municazione il cedente nei con- fronti del cessionario, senza escludere la legittimazione di quest’ultimo, che, peraltro, è il principale interessato al conso- lidamento degli effetti della cessione. Quanto poi ai gravi motivi, che legittimano l’oppo- sizione del locatore, si è osser- vato (31) che essi, da un lato, ri- guardano la persona del cessio- nario o del subconduttore e, dall’altro, possono essere di or- dine economico o morale. Dal primo punto di vista si è fatto l’esempio della notoria insol- venza, del fallimento o dello sfratto per morosità da altri lo- cali, a nulla rilevando che il lo- catore sarebbe, comunque, ga- rantito dalla permanente re- sponsabilità dell’originario conduttore; si può infatti osser- vare, da un lato, che la respon- sabilità di quest’ultimo digrada, in caso di cessione, da principa- le a sussidiaria, come in tutte le ipotesi di accollo cumulativo (32), diventa, cioè, subordinata, non già, alla preventiva escus-
Disciplina giuridica. La disciplina giuridica prevede: - salvo patto contrario, l’associante non può attribuire partecipazioni per la stessa impresa ad altre persone senza il consenso dei precedenti associati; - l’associante ha la libera disponibilità di quanto conferitogli dall’associato; - il contratto può determinare quale controllo l’associato possa esercitare sull’impresa. In ogni caso egli ha diritto al rendiconto dell’affare compiuto; - in caso di insolvenza dell’associante causa il fallimento, l’associato ha diritto di insinuare il suo credito per quella parte del conferimento che non è assorbita dalle perdite a suo carico.
Disciplina giuridica le obbligazioni delle parti
Disciplina giuridica. 5. Figure affini al contratto di somministrazione
Disciplina giuridica. ◽ Il contratto di noleggio è tipologicamente autonomo rispetto al contratto di trasporto.
Disciplina giuridica a) Obbligazioni del depositario Custodia art. 1768 c.c. diligenza nella custodia Avv. Xxxxxx X'Xxx Avv. Xxxxxx X'Xxx
Disciplina giuridica.  Il contratto di noleggio è tipologicamente autonomo rispetto al contratto di trasporto.