LA FORMA Clausole campione
LA FORMA. L’articolo 1325 numero 4 si riferisce alla forma,quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità. Se combiniamo tale regola con l’articolo 1350 si ricava che la forma è elemento essenziale quando è richiesta. Da tale dettato normativo emergono due problemi: Qual è il significato del possibile silenzio della legge sulla forma e qual è il trattamento dei contratti per i quali la legge non prevede alcuna forma come squisito di validità. Un esemplificazione può essere utile. Nel mandato niente si dice sulla forma sicchè in caso di acquisto di cose immobili è dubbio se possa essere conferito anche con una forma orale o se sia invece necessaria la forma scritta Nel contratto preliminare la norma richiede la stessa forma del definitivo (art. 1351 ) Ma se si tratta di accertare l’esistenza di un accordo che risolva tale accordo si pone ugualmente un problema di individuare la forma richiesta per la validità del contratto. Sul punto vi sono state due sentenze della Cassazione ,a distanza di poco tempo l’una dall’altra, che hanno deciso in modo totalmente diverso l’una dall’altra. Vediamo le motivazioni. La prima sentenza, ( Cass. Sez. un.l 28 agosto 1990, n.8878.) afferma che la risoluzione consensuale di un contratto che ha ad oggetto il trasferimento,la costituzione,l’estinzione di diritti reali,è soggetta al requisito della forma scritta ab sustantiam. E ciò vale anche quando questo contratto sia non un definitivo,ma un preliminare perché, si osserva, la ragione giustificativa dell’assoggettamento del preliminare alla forma,è da ravvisarsi nella incidenza che il preliminare ha sui diritti reali immobiliari Una Sentenza di poco successiva ( Cass,20 maggio 1991 numero 5684.) segue tutta un altro orientamento. Si osserva che la risoluzione consensuale del contratto preliminare,avente ad oggetto il trasferimento di diritti reali immobiliari ,non richiede la forma scritta,in quanto non produce alcun effetto di natura reale,ma solo l’estinzione delle precedenti obbligazioni. Il ragionamento si basa sui seguenti passaggi • Il contratto preliminare obbliga a concludere il definitivo e dunque la vicenda è preordinata ad un trasferimento della res. • Nella risoluzione del contratto preliminare non si ha un effetto di natura reale ma si estingue solo un obbligo. • Ne segue che l’atto non è soggetto alla stessa forma Perché non essendo la forma scritta dell’accordo risolutorio imposta da una espressa disposizione di legge deve trovare normale esplicazione ...
LA FORMA. Sommario: 1. Libertà delle forme dell’appalto. — 2. Casi in cui è necessaria la forma scritta a pena di nullità: l’appalto pubblico. — 3. L’appalto privato avente ad oggetto la costruzione di immobili con effetti traslativi. — 4. L’appalto privato avente ad oggetto la costruzione di navi e aeromobili. — 5. L’appalto ricadente nella disciplina della subfornitura. — 6. Richiamo al capitolato generale. — 7. La forma convenzionale.
LA FORMA. Altro requisito essenziale del contratto è la forma. Alcuni contratti devono farsi in forma scritta a pena di nullità (art. 1350 c.c.). Così per es.: i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili, i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di usufrutto su beni immobili o il diritto di superficie, i contratti di locazione di durata ultranovennale, i contratti di società con cui si conferisce il godimento di un bene immobile per un tempo eccedente i nove anni, le transazioni che hanno per oggetto controversie relative ai rapporti giuridici inerenti beni immobili. In linea generale le norme sulla forma sono inderogabili e comportano la nullità del contratto in ipotesi di mancato rispetto di tale requisito. La giurisprudenza distingue tuttavia tra elementi essenziali e non essenziali del contratto al fine di limitare ai primi l’onere della forma; così per esempio si ritiene che le clausole volte a determinare le modalità esecutive della prestazione siano valide anche se pattuite oralmente. Per alcuni negozi preparatori la legge dispone espressamente che debbano farsi nella medesima forma che è prescritta per il contratto principale. Così il contratto preliminare di acquisto di bene immobile (art. 1351 cc), la promessa unilaterale, il mandato immobiliare senza rappresentanza. Quanto all’opzione la giurisprudenza ritiene che sia il patto sia la dichiarazione di esercizio del diritto debbano essere rivestiti della forma prevista dalla legge per il negozio finale. Il vincolo di forma si trasmette anche al negozio risolutorio.
LA FORMA. E’ preferibile la forma scritta dell’incarico ai fini della prova, anche se non è prevista a pena di nullità.
LA FORMA. La forma di un contratto è il modo con cui viene manifestata la volontà contrattuale. • In generale vale il principio generale della libertà della forma: le parti sono libere di concludere il contratto in qualsiasi forma.
LA FORMA di ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇
1. Il principio moderno della libertà della forma e le sue eccezioni 891
2. La forma dei negozi strumentali, preparatori, modificativi e risolutori. Il c.d. principio di simmetria negli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali. Fattispecie codificate e casi controversi 899
3. La forma volontaria o convenzionale 903
4. La scrittura privata semplice. Il “biancosegno” 907
5. La scrittura privata autenticata. La scrittura privata autenticata nel procedimento di mediazione obbligatoria di cui al d.lgs n. 28 del 4 marzo 2010 912
6. L’atto pubblico notarile. Le formalità dell’atto pubblico notarile in particolare l’in- tervento di soggetti minorati. Il verbale notarile. Il verbale notarile di constatazione. 916
7. La pubblicità nei registri italiani di documenti formati da pubblici ufficiali stranieri: il verbale di deposito presso un notaio italiano di atti negoziali stranieri previa verifica dell’equivalenza. I requisiti per l’accesso alla pubblicità nei registri immobiliari e societari degli atti formati all’estero 921
8. Forma degli atti gratuiti, delle donazioni indirette, del c.d. negotium mixtum cum donationem 925
8.1. La controversa natura dei verbali di trasferimento immobiliare sottoscritti nelle udienze di separazione e divorzio 926
9. L’atto pubblico informatico (le innovazioni risultanti dal d.lgs. 2 luglio 2010, n. 110). 929
10. La tutela penale (i reati contro la fede pubblica) 934
11. Le formalità degli atti con contraente debole e con i consumatori (rinvio) 940
LA FORMA. 1. I rapporti contrattuali del Comune, compresi gli eventuali rinnovi, se ed in quanto consentiti dalla normativa vigente, o le proroghe di contratti già stipulati, sono tutti regolati da contratti che debbono essere redatti per iscritto, a pena di nullità, in una delle seguenti forme:
a) pubblica notarile;
b) pubblica amministrativa;
c) scrittura privata;
d) firma di obbligazione in calce al capitolato;
e) atto separato di obbligazione sottoscritto dall’offerente;
f) scambio di corrispondenza secondo l'uso commerciale quando i contratti siano conclusi con ditte commerciali;
g) stipulazione digitale quando si verifichino le condizioni previste dalla normativa vigente.
2. I contratti aggiudicati con le procedure aperte o ristrette di cui al Titolo II, art. 4, comma 1, lettere a) e b), sono stipulati mediante atto pubblico amministrativo.
3. I contratti relativi alla fornitura di lavori, beni e servizi in economia mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'articolo 331, comma 2 del regolamento di esecuzione del codice dei contratti è stipulato in una delle forme di cui alle lettere c), d), e), f) e g) del precedente comma 1. In caso di appalti di fornitura di beni e servizi il cui corrispettivo è costituito in misura prevalente da imposte (a titolo esemplificativo: fornitura di carburante) il valore da considerare ai soli fini della forma contrattuale applicabile deve essere decurtato dell’ammontare delle imposte gravanti sul corrispettivo.
4. I rinnovi contrattuali, se ed in quanto consentiti dalla normativa vigente, e le proroghe seguono la forma adottata in sede di stipula del contratto originario.
5. I contratti d’opera professionale sono stipulati con la forma della scrittura privata.
LA FORMA di ▇▇▇▇ ▇’▇▇▇▇▇▇
1. Funzione ......................................................................................................... Pag. 669
2. Ad substantiam e ad probationem ............................................................... » 672
3. Forma e negozi di secondo grado ............................................................ » 676
4. Atto pubblico ................................................................................................ » 678
5. Scrittura privata ............................................................................................ » 679
6. Valore probatorio ......................................................................................... » 680
7. Documento informatico ............................................................................ » 681
8. Valore probatorio ......................................................................................... » 684
9. Regola della libertà della forma ................................................................ » 687
10. Eccezioni a tutela del consumatore .......................................................... » 688
10.1. La trasparenza bancaria ................................................................. » 691
10.1.1. Gli obblighi di trasparenza e di forma degli interme-
10.2. Contratti negoziati fuori dai locali commerciali ..................... » 702
10.3. Contratti di viaggio ........................................................................ » 704
LA FORMA. Il contratto preliminare deve avere la stessa forma prescritta dalla legge per il contratto definitivo, pena la sua nullità. Pertanto il preliminare per la compraven- dita di immobili deve essere in forma scritta: atto pub- blico o scrittura privata. Ovviamente al fine di poter procedere alla trascrizione del preliminare, il contrat- to dovrà risultare necessariamente da atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero da scrittura privata con sottoscrizione autenticata giudizialmente (5).
LA FORMA. La forma del contratto 273
