Patto di riservato dominio Clausole campione

Patto di riservato dominio. È un Contratto di vendita con il quale l'acquisizione del diritto di proprietà è subordinata al pagamento dell'intero prezzo pattuito dalle parti in causa (art. 1523 cod. civ.)
Patto di riservato dominio. I Prodotti forniti sono di proprietà del Venditore fino al completo adempimento, da parte del Acquirente, di tutte le obbligazioni di pagamento nei termini sopra indicati. Pertanto:
Patto di riservato dominio. Nel caso di vendita a rate, fino a quando l’acquirente non avrà provveduto all’integrale pagamento del prezzo, le merci oggetto della fornitura rimarranno di proprietà della venditrice e potranno essere dalla stessa rivendicate dovunque si trovino, anche se unite od incorporate a beni di proprietà dell’acquirente o di terzi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1523 e seguenti del codice civile. Durante il periodo suddetto l’acquirente assumerà gli obblighi e le responsabilità di custode delle cose fornite e non potrà alienare, dare in uso o in pegno, muovere, lasciare sequestrare o pignorare tali prodotti senza dichiarare la proprietà della venditrice e senza darne immediato avviso alla stessa a mezzo di raccomandata con a.r. o mezzo PEC.
Patto di riservato dominio. I Prodotti oggetto di ogni singolo Contratto di Compravendita rimarranno di proprietà del Venditore fino a quando l’Acquirente non avrà provveduto all’integrale pagamento del prezzo. Fino all’integrale pagamento l’Acquirente assumerà gli obblighi e le responsabilità del custode, e non potrà alienare, dare in uso, lasciare sequestrare o pignorare i Prodotti senza dichiarare la proprietà in capo al Venditore. Di tali attività/provvedimenti l’Acquirente dovrà dare immediato avviso al Venditore a mezzo raccomandata A.R.
Patto di riservato dominio. Aspetto da non trascurare nell’attività commerciale in Germania é conoscere come il proprio credito potrà essere garantito o in quale modo il partner tedesco cercherà di garantire il proprio credito. Nella prassi commerciale non esiste la fornitura di merce, nella quale il prezzo di compravendita non sia assicurato da un patto di riservato dominio. Tale accordo risulta valido anche se non registrato oppure se la “data certa” dell’accordo non risulta da alcun documento; può essere stabilito persino verbalmente, ma solitamente risulta dalle condizioni generali di contratto del venditore. La forma più semplice prevede che l’acquirente ottenga la proprietà della merce solo al momento del pagamento del prezzo; può essere anche previsto che la proprietà venga trasferita solo con il pagamento di tutte le fatture aperte dell’acquirente. Anche nel caso di rivendita, la proprietà rimane al venditore iniziale. È vero che la buona fede del terzo acquirente viene protetta anche in Germania e che quest’ultimo, in linea di principio, potrebbe acquistare la proprietà se ritenesse in buona fede che il suo venditore sia il proprietario. Va però sottolineato che il patto di riservato dominio è talmente diffuso in Germania che, nell’ambito di un rapporto di rivendita commerciale, nessun acquirente può presumere che il venditore sia effettivamente il proprietario della merce. Tale principio viene pure confermato dalla giurisprudenza tedesca, almeno per quanto riguarda la merce della quale l’acquirente dovrebbe presumere l’acquisto da parte del rivenditore da un altro rivenditore e che essa sia venduta generalmente solo con il patto di riservato dominio. Oltre a questa riserva di proprietà “pura” sono ammissibili anche degli accordi su un tipo di riserva di proprietà “allargata”. Il venditore può farsi cedere anticipatamente dall’acquirente i crediti risultanti dalla rivendita a terzi. Tale cessione anticipata permette che il venditore iniziale diventi creditore dell’acquirente finale, non appena sia sorto il credito. Una comunicazione al terzo debitore è consigliabile per evitare che quest’ultimo paghi al proprio partner contrattuale con effetto liberatorio, ma, diversamente dall’Italia, non è necessaria ai fini dell’efficacia della cessione. Oltre a ciò, per assicurarsi contro la perdita della proprietà, nel caso in cui la merce venduta sia oggetto del patto di riservato dominio e venga inserita integralmente in un altro oggetto, in modo che diventi parte indivisibile – in ta...
Patto di riservato dominio. 11.1. Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1523 e ss. c.c., il Venditore si riserva la proprietà dei prodotti oggetto di forniture sino all'integrale ricevimento del corrispettivo convenuto. ll patto di riservato dominio trova applicazione sia in caso di vendita con corresponsione rateale del prezzo sia nel caso in cui il pagamento del corrispettivo venga interamente e/o parzialmente differito rispetto alla consegna. I rischi con- nessi alla vendita vengono assunti dall’acquirente sin dal momento della consegna, l’acquirente avrà quindi l’obbligo di custodire la merce e garantirne la conservazione e la manutenzione a favore del Venditore sino al giorno del passaggio della proprietà che avverrà ad intervenuto saldo del prezzo pattuito. In particolare, l’acquirente non potrà alienare, dare in uso o in pegno, muovere, lasciare sequestrare o pignorare i prodotti oggetto di fornitura senza dichiararne la proprietà del Venditore e senza darne immediato avviso allo stesso a mezzo di lettera raccomandata a/r ovvero di altra forma di comunicazione equipollente purché vi sia prova dell'avvenuta ricezione.
Patto di riservato dominio. (1) Tutti gli oggetti della vendita rimangono di proprietà del venditore fino al saldo completo del prezzo d’acquisto e delle imposte accessorie.
Patto di riservato dominio. 8.1. Le merci fornite rimangono di nostra proprietà fino al completo pagamento (patto di riservato dominio). Ciò vale anche per gli oggetti che incorporiamo o trasferiamo nell’ambito delle prestazioni d’opera. Il patto di riservato dominio rimane tale anche se i nostri crediti sono compensati in conto corrente.
Patto di riservato dominio. Salvo il caso in cui i prodotti siano già stati trasformati e/o incorporati in altri beni di proprietà del Cliente o di terzi, nel caso in cui il pagamento, per accordi contrattuali, debba essere effettuato - in tutto o in parte - dopo la consegna, i prodotti consegnati restano di proprietà di Venditore fino all'integrale pagamento del prezzo.
Patto di riservato dominio. 3.1. La proprietà dei beni non passa al compratore finché tutti gli importi che egli deve al venditore non risultino saldati per intero. Fino a quando il prezzo non verrà saldato, il compratore non sarà proprietario dei beni comprati e non potrà vantare su di essi alcun diritto di ritenzione.