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c.
Il contratto di deposito
S t u d i o
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S a g g i o d o t t r i n a r i o e g i u r i s p r u d e n z i a l e s u l c o n t r a t t o d i d e p o s i t o
Codice civile – Libro IV delle obbligazioni – Titolo III dei singoli contratti – Capo XII 1766 – 1797
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A) DISPOSIZIONI GENERALI
art. 1766 x.x. xxxxxxx
il deposito è un contratto col quale una parte (depositario o accipiens) riceve dall’altra (depositante o tradens) una cosa mobile con l’obbligo di custodirla in natura.
Struttura:
per autorevole dottrina2 è un contratto reale ad effetti obbligatori a forma libera e ad esecuzione continuata, avente ad oggetto la custodia di una cosa mobile.
Consegna:
con una traditio brevi manu.
Non è invece configurabile una costitutm possessorium3 atteso che il possesso resti al depositante mentre il depositario ha la mera detenzione.
2 Gazzoni
3 Per un maggior approfondimento sul possesso aprire il seguente collegamento on-line xxxxx://xxxxxxxxxx.xxx/0000/00/00/xx-xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx- e-le-azioni-a-tutela-del-possesso/
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Gratuità:
salvo che da la qualità professionale del depositario o altrimenti non debba desumersi una diversa volontà de le parti; si ritiene che anche se oneroso il deposito non è mai contratto a prestazioni corrispettive
– In generale il deposito è un contratto:
Di custodia e d’opera
L’obbligo di custodia rappresenta la funzione economica sociale.
Ma tale custodia si distingue dalle altre ipotesi per l’esigenza che il
custode abbia anche la detenzione del bene.
Inoltre, il contratto di deposito è un contratto d’opera, poiché necessariamente il custode s’impegna a svolgere un’attiv ità professionale di vigilanza, talora avvalendosi di un’organizzaz ione imprenditoriale.
A causa gratuita o onerosa
art. 1767 c.c. presunzione di gratuità
il deposito si presume gratuito, salvo che de la qualità professionale del depositante o da altre circostanze si debba desumere una diversa volontà de le parti.
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Il legislatore non ha considerato più la gratuità come elemento tipico del deposito ma soltanto come elemento naturale.
Al riguardo, il codice civile del 1865 (art. 1837), riproponendo una regola propria del diritto romano, considerava il deposito "un contratto essenzialmente gratuito", ritenendo che la presenza di una controprestazione ne snaturasse le caratteristiche, trasformandolo in un contratto diverso, ed eventualmente in una locatio operis.
L'entrata in vigore del codice di commercio del 1882 e le discussion i giurisprudenziali e dottrinali circa la presunzione di onerosità come principio generale del diritto commerciale imposero, peraltro, una chiarificazione.
Pur innovando sul principio de la essenziale gratuità, in relazione ai "dati de l'esperienza de la vita economica", il codice del 1942 non ha introdotto, con l'art. 1767 (né avrebbe potuto, per la reciproca e logica incompatibilità) due regole (o presunzioni) contrapposte, poste sullo stesso piano, l'una affermante la gratuità, l'altra l'onerosità del rapporto.
All'"essenziale" gratuità è stata sostituita una semplice presunzione di gratuità, che, come ogni presunzione semplice, può essere superata, per espressa disposizione de la norma, da la diversa volontà de le parti, sia essa manifestata espressamente, ovvero desumibile "da la qualità professionale del depositario" o da "altre circostanze"4.
4 Xxxxx xx Xxxxxxxxxx 00.0.0000, x. 00; Xxxxx xx Xxxxxxxxxx 00.0.0000, n. 1495
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Il volontario mantenimento, da parte del legislatore, de la gratuità, sia pure a la stregua di una presunzione semplice, si evince chiaramente da la rubrica e da la lettera de la norma.
La presunzione che discende da la legge comporta una inversio ne de l'onere de la prova in ordine a la onerosità del contratto, la quale si pone, in conseguenza, come eccezione a la regola generale della gratuità.
Spetta quindi al depositario, che assume l'onerosità del contratto di deposito, provare l'esistenza di una volontà espressa in tal senso, ovvero la sua qualità professionale o l'esistenza di altre circostanze da le quali sia possibile desumerla.
Con la conseguenza che, in difetto di una tale prova, mantiene il suo pieno vigore la presunzione posta da la legge.
Si propone, a questo punto, il problema della individuazione delle "qualità professionali" che consentano di ritenere superata la gratuità, in merito, ad esempio, a nu la rileva la generica qualifica di commerciante5 ma è necessario che il depositario eserciti, piuttosto, "un'attività abituale di custodia".
Solo la natura abituale e professionale della custodia esclude, infatti, che la prestazione possa ritenersi gratuita, integrando l'esercizio di una attività necessariamente economica, ne l'ambito della prestazione di servizi. Una tale ratio comporta che non può ritenersi sufficiente, a lo scopo, neppure l'esercizio di una qualsiasi attività
5 Corte di Cassazione 12.5.1952, n. 1355
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economica, ne l'ambito de la quale il deposito e la custodia non assumono una rilevanza tipica, tale da far ritenerne implic ita l'onerosità, nel perseguimento dei fini propri de l'im prenditore e da farne escludere, in conseguenza, la presunta gratuità.
L'esercizio di una diversa attività, anche se vi sia eventualmente connesso un generico obbligo di custodia, rimane del tutto indifferente ai tini de la individuazione de la causa del contratto, ovvero de l'esistenza dei tanti motivi interni ed estranei, che abbiano indotto le parti a contrarre.
In sintesi, per vincere la presunzione "iuris tantum" di gratuità del deposito stabilita da l'art. 1767 c.c. non può ritenersi sufficiente l'esercizio da parte del depositario di una qualsiasi attività economica ne l'ambito de la quale il deposito e la custodia non assumono una rilevanza tipica, tale da fame ritenere implic ita l'onerosità, ma e necessario che il depositario eserciti un'attività abituale di custodia giacché solo la natura abituale e professionale de la custodia esclude che la prestazione possa ritenersi gratuita integrando l'esercizio di un attività necessariamente economica ne l'ambito de la prestazione di servizi 6.
6 Corte di Cassazione sez. 3, sentenza n. 359 del 13/01/1993. Per vincere la presunzione "iuris tantum" di gratuità del deposito stabilita dall'articolo 1767 c.c. non può ritenersi sufficiente l'esercizio da parte del depositario di una qualsiasi attività economica nell'ambito della quale il deposito e la custodia non assumono una rilevanza tipica, tale da farne ritenere implicita l'onerosità, ma é necessario che il depositario eserciti un'attività abituale di custodia giacché solo la natura abituale e professionale della custodia esclude che la prestazione possa ritenersi
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Secondo la dottrina prevalente7, ove il deposito sia gratuito, il contratto va inquadrato ne la categoria di quelli con prestazioni a carico di una sola parte; ciò perché l’obbligazione di restituzione non si trova in quel nesso d’interdipendenza con l’altra prestazione.
È utile ricordare in proposito che l’assenza di corrispettivo vale di per
sé a trasformare il deposito in un rapporto di cortesia.
Per altro autore8 nel deposito di cortesia il vincolo non nasce se il depositario ha inteso ricevere la cosa in deposito per far cosa gradita al depositante, che comporta il dovere di conservare e di non danneggiare la cosa più che custodirla, non essendo applicabile la normativa contrattuale atteso che il vincolo che nasce non ha carattere giuridico e può solo obbligare per fatto ilecito ex art. 2043 c.c.
Nell’ipotesi, invece, in cui le parti abbiano pattuito un
corrispettivo, la fattispecie;
A) secondo alcuni autori9 andrebbe inquadrata nell’ambito dei c.d. contratti bilaterali imperfetti, vale a dire di quei contratti in cui, pur sorgendo obbligazioni a carico di entrambe le parti, esse non sono legate da un rapporto d’interdipende nza (sina lagma). Secondo tale orientamento, dunque, la
gratuita integrando l'esercizio di un'attività necessariamente economica nell'ambito della prestazione di servizi (Corte di Cassazione n. 359 del 13/01/1993).
7 per tutti Messineo
8 Gazzoni
9 Trabucchi – Gazzoni
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prestazione del depositario non trova la sua causa nel compenso, essendo la fiducia elemento fondamentale del contratto; pertanto, il compenso assumerebbe carattere di prestazione accessoria e, di conseguenza, l’eventuale inadempimento non produrrebbe l’estinzione dell’obbligaz ione di custodire.
B) Altri autori10 preferibilmente, ritengono, invece, che il deposito a titolo oneroso sarebbe da annoverare nell’ambito dei contratti sinallagamtici, essendo, pertanto, ad esso applicabili tutte le norme relative ai contratti a prestazioni corrispettive e quindi, anche a que le inerenti a la risoluz ione per inadempimento.
Di fiducia (intuitu personae)
È stato da alcuni11 affermato sulla base dell’art. 1770 c.c. che il deposito sia un negozio appartenente a la categoria dei c.d. contra tti conclusi intuitu personae e quindi essenzialmente contratto di fiducia.
art. 1770 c.c. modalità della custodia
il depositario non può servirsi de la cosa depositata né darla in deposito ad altri (è vietato sia il c.d. furto d’uso sia, il subdeposito), senza il consenso del depositante.
10 Messineo – Dalmartello – Portale – Xxxxxxxxxxx – Xxxxxxx
11 per tutti De Xxxxxxx
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Tale affermazione, tuttavia, come è stato precisato da una dottrina più mediata12 , va temperata proprio da la lettura del codice con il disposto dell’art. 1776 c.c., il quale non vieta la successione nel contratto dell’erede avente causa del depositario.
art. 1776 c.c. cosa propria del depositario
l’erede del depositario, il quale ha alienato in buona fede la cosa che ignorava essere tenuta in deposito, è obbligato soltanto a restituire il corrispettivo ricevuto. Se questo non è stato ancora pagato, il depositante subentra nel diritto dell’alienante.
È, quindi, da considerarsi che il carattere di fiducia non può esser ritenuto un fattore rigidamente predeterminato o predeterminab ile, ma la cui ricorrenza deve essere accertata in rapporto al caso concreto.
Di durata
Il decorrere del tempo è essenziale e funzionale per la vita del rapporto
e per l’esecuzione della prestazione.
Non solenne
È a forma libera – le parti, quindi, possono concluderlo anche oralmente, manifestando la volontà in modo espresso o tacito.
12 Dalmartello – Portale
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Per la perfezione del contratto di deposito non è necessario il previo scambio espresso del consenso dei contraenti, potendo questi ravvisarsi anche nella consegna e nell’accettazione della cosa da parte, rispettivamente, del depositante e del depositario13.
Reale
L’art. 1766 adopera l’espressione < riceve dall’altra parte > che presuppone per l’appunto la consegna della cosa nella fase costitutiv a del rapporto.
Il deposito consensuale sarà un contratto pienamente valido ma atipico.
Nel deposito, avente natura reale, la consegna de la cosa è necessaria per il perfezionamento del contratto; tuttavia la consegna può realizzarsi con una "ficta traditio" attraverso la ritenzione de la cosa da parte del depositario, per effetto del mancato ritiro da parte de l'av ente diritto, con il conseguente sorgere per il depositario de l'obbligo di custodia e per il proprietario de l'obbligo di pagamento de le spese di custodia fino al ritiro de lo stesso14.
13 Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, sentenza 8 agosto 1997, n. 7363
14 Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, sentenza 27 marzo 2007, n. 7493
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L’accordo delle parti
Il deposito, come già scritto in precedenza, è un tipico contratto reale e si perfeziona, perciò, non solo con il semplice accordo de le parti secondo la normativa stabilita dagli artt. 1326 e seg., ma anche con la consegna de la cosa oggetto del contratto.
La consegna può essere effettuata solo da chi, anche se non proprietario, in base a la situazione possessoria, ne abbia la materiale disponibilità di fatto.
Depositario non può essere colui che è o diviene proprietario del bene.
1) nel primo caso (è) il contratto sarà nu lo per mancanza di causa;
2) nel secondo caso (diviene)
a) per alcuni15 si estingue per confusione;
b) per altri16 cessa per impossibilità sopravvenuta della prestazione;
c) secondo altri17 e l’opinione sembra preferibile, vi è mancanza sopravvenuta di causa che ne determina la nu lità.
15 Gazzoni – Xxxxxxxxxxx
00 Xx Xxxxxxx
00 Xx Xxxxxxx – Xxxxxxx
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La causa
Con riguardo a la causa, attraverso la distinzione fra deposito gratuito e oneroso, il deposito, a seconda de le circostanze, può essere a causa onerosa o gratuita e troverà, perciò applicazione la disciplina dell’una o dell’altra categoria, a seconda del contratto che in concreto sia stato concluso.
L’oggetto
Riguardo all’oggetto immediato (rectius prestazione)
A – relativamente al depositario – obbligo di custodire
B – relativamente al depositante – PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO
Riguardo all’oggetto mediato (rectius oggetto de la prestazione )
< la cosa >
Possibile – lecito – determinato o determinabile.
Ci si è chiesto se oggetto del deposito possa essere un bene immobile : la giurisprudenza e la dottrina prevalenti rifacendosi a la lettera della norma (art. 1766 c.c.) sostengono la tesi negatrice, rilevando che
A) la custodia d’immobile implica una prestazione più complessa che va piuttosto inquadrata in altre figure contrattuali quali il contratto di lavoro;
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B) qualche autore18 ha, però, rilevato che solo ragioni storiche hanno ristretto al deposito di cosa mobile la disciplina tipica di questo contratto.
In particolare si è detto che la custodia presenta un contenuto talmente elastico da poter assumere la natura di prestazione di vigilanza e che pertanto nulla osta all’ammissibilità di un contratto atipico di deposito immobiliare.
Per quanto riguarda le universitates rerum occorre distinguere tra
A) quelle che postulano un’attività di custodia assimilabile a quella che si esercita su le cose mobili (es. co lezione di libri);
appartegono a questa categoria le universalità di mobili di cui
all’art. 816 c.c.;
B) que le che non possono assimilarsi a le cose mobili;
appartiene a tale categoria l’azienda19; questa, invero, non sembra suscettibile di formare oggetto di deposito, perché si tratta di un bene che per sua natura comporta per la conservazione, un’attività di amministrazione che esula dall’attiv ità di custodia dedotta nel rapporto di deposito.
18 Xxxxx
19 Per un maggior approfondimento sull’azienda, aprire il seguente collegamento on-line xxxxx://xxxxxxxxxx.xxx/0000/00/00/xxxxxxx/
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DEPOSITO IRREGOLARE:
art. 1782 c.c. deposito irregolare
se il deposito ha per oggetto una (1 – A differenza – con il deposito in generale) quantità di denaro o di altre cose fungibili, (2 – A differenza
– con il deposito in generale) con facoltà per il depositario di servirsene, questi ne acquista la proprietà ed è tenuto a restituirne altrettante de la stessa specie e qualità.
In tal caso si osservano, in quanto applicabili, le norme relative al mutuo (1813 e ss.).
Natura: contratto reale la cui natura è discussa. Si discute se esso sia:
a) specie particolare di deposito20 – poiché in entrambe le fattispecie (deposito regolare e irregolare) sussiste il medesim o scopo, che nel deposito irregolare costituisce, comunque, il prius cronologico e logico rispetto al potere di disporre del bene. Questo potere arricchisce la funzione pratica del negozio, ma non ne determina alcuna sostanziale alterazione.
b) un vero e proprio mutuo – in base all’art. 1782, II comma, ma è stato esattamente osservato21 che il legislatore è stato mosso
20 Simonetto
21 Fiorentino – Xxxxxxx
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da esigenze pratiche connesse a la funzione economica del
rapporto, più che dallo scopo di definire la natura dell’istituto.
c) un contratto sui xxxxxxx00 – come un ane lo di congiunzione tra il deposito, con cui avrebbe in comune la causa, e il mutuo, con cui avrebbe in comune l’oggetto mediato e il trasferimento della proprietà.
Per alcuni23– in effetti, in questo caso non può parlarsi di obbligo di custodia in senso tecnico atteso che la cosa depositata passa in proprietà al depositario, cosicché la fattispecie va inquadrata tra i contratti di prestito (di credito per Xxxxxxx, ossia qui contratti con i quali una parte trasferisce la proprietà di una determinata quantita di cose all’altra parte, che si obbliga necessariamente a restituire non l’eadem res, ma il tantundem eiusdem generis), distinguendosi in particolare dal mututo perché la disponibilità de la cosa non costituisce lo scopo tipico e primario del contratto.
Disciplina: in assenza di una normativa ad hoc, applicazione delle norme sul deposito non incompatibili con l’acquisto della proprietà e di talune norme sul mutuo.
In particolare sono escluse le norme sul termine (artt. 1816 e 1817 c.c.) in base a la loro incompatibilità per chiaro contrasto con i
22 De Xxxxxxx
23 Capozzi – Gazzoni
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presupposti e le finalità del deposito; viceversa trova applicazione l’art. 1818 c.c. (sopportazione a carico del mutuatario del rischio che renda impossibile o notevolmente difficile la restituzione di cose diverse dal denaro), essendosi verificato il passaggio de la proprietà.
Saranno, altresì, inapplicabili le norme sul deposito che presuppongono il permanere de la proprietà de le cose depositate (artt. 1768, 1770 e 1775).
In linea generale per la S.C. 24 in caso di deposito irregolare di beni fungibili, che non siano stati indiv iduati al momento de la consegna, essi entrano ne la disponibilità del depositario, che acquista il diritto di servirsene e, pertanto, ne diventa proprietario, pur essendo tenuto a restituirne altrettanti de la stessa specie e qualità, salvo che al negozio sia stata apposta apposita clausola derogatoria.
Nel deposito irregolare di cui a l'art. 1782 c.c. il depositario acquista la proprietà del danaro solo se ha la facoltà di servirsene; in caso contrario la proprietà resta al depositante e l'obbligazione di restituzione del depositario si prescrive ne l'ordinario termine decennale25.
24 Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, sentenza 22 marzo 2013, n. 7262
25 Corte di Cassazione, Sezione L civile, sentenza 14 ottobre 1999, n. 11540
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La forma
LIBERTÀ DI FORME -
Gli stessi autori che ammettono il deposito immobiliare hanno sostenuto che il sueposto principio, nemmeno in tal caso, subis ce restrizioni.
Considerando la natura reale di tale contratto, taluno26 ha, invece, sostenuto che la consegna rivestirebbe la qualità di forma esclusiv a de la volontà, quasi come se esistesse tra la volontà impegnativa e la consegna stessa un rapporto inscindibile di contenuto e forma, sicché il deposito dovrebbe essere considerato contratto formale.
Secondo altri la consegna è di per sé un semplice atto esecutiv o certamente non suscettibile di assurgere ad elemento essenziale del contratto e, pertanto, il deposito è un contratto non formale.
Xxxxxx preferibile la teoria27 che pur negando a la consegna valore di forma, tuttavia la qualifica come elemento essenziale del contratto.
26 Forchielli
27 Capozzi
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a) Obbligazioni del depositario
Custodia
art. 1768 c.c. diligenza nella custodia
il depositario deve usare ne la custodia la diligenza del buon padre di famiglia.
Se il deposito è gratuito, la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore.
La norma va quindi posta in relazione sia con l’art. 1176 c.c. che con l’art. 1218 c.c. in tema di responsabilità, sicché il depositario è responsabile per colpa grave in custodendo, ma se ne libera ove fornisca la prova negativa dell’imputabilità del fatto dannoso a causa a lui non ascrivibile e, comunque, imprevedibile ed inevitabile.
Per la Corte Partenopea28 nel contratto di deposito, il concetto di imprevedibilità ed inevitabilità, che assolve il depositario da responsabilità per le cose ricevute in custodia (e che costituisce il fondamento per la configurabilità del caso fortuito), dev'essere riguardato non in assoluto, a pena di considerare prevedibili ed evitabili la maggior parte degli accadimenti, ma in relazione a le concrete
28 Corte d'Appello Napoli, Sezione 3 civile, sentenza 30 agosto 2011, n. 2756
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modalità del fatto ed al grado di diligenza richiesto a colui che ricev e la cosa in custodia. Il furto de la cosa depositata, ove commesso con modalità violente o minacciose verso la persona, integra gli estremi del caso fortuito ed esclude, perciò la responsabilità del depositario per i danni subiti dal depositante, a nu la rilevando, al fine di ritenere prevedibile l'evento, l'elevato tasso di criminalità de la zona in cui il fatto si verifica.
Non è peraltro, mancato in dottrina chi29 ha interpretato con minor rigore la norma in esame, ritenendo sufficiente, per l’esonero da ogni responsabilità, che il depositario dimostri (prova positiva) di aver impiegato ex art. 1768 c.c. l’ordinaria diligenza.
Per la S.C.30 anche nell’ipotesi di deposito gratuito, il depositario per liberarsi da ogni responsabilità deve provare l’imprevedibilità o inevitabilità della perdita della cosa, ovvero l’estraneità della perdita stessa rispetto al comportamento da lui tenuto ne la esecuzione del contratto. Infatti, primo presupposto per la liberazione del contraente inadempiente da la colpa presunta è la non imputabilità a lo stesso della causa dell’inadem pimento; ed è solo dopo che il debitore abbia provato la causa concreta de lo inadempimento che si può passare alla valutazione de la diligenza da lui prestata. Ne consegue che ove il depositario non abbia fornito la prova che la perdita de la cosa si è verificata in conseguenza di un fatto a lui non imputabile, resta
29 Xxxxx
00 Xxxxx xx Xxxxxxxxxx, Sezione 3 civile, sentenza 13 agosto 2015, n. 16783
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superflua la valutazione de la diligenza prestata da lui, non essendo essa sola sufficiente per la liberazione del depositario dall’obbligo del risarcimento del danno
Nel caso in cui la detenzione de la cosa gli fosse sottratta per fatto non imputabile, il depositario è, altresì, tenuto a darne comunicazione al depositario, sotto pena del risarcimento del danno.
Inoltre il depositario non è tenuto, pur avendone il potere ex art. 1768
c.c. ad esperire le azioni possessorie nei confronti di chi lo abbia privato de la detenzione.
La giurisprudenza di Cassazione31 ha avuto modo di precisare che l’obbligazione di custodire non è esclusiva del deposito, ma può derivare anche da altre fonti, contrattuali e non, e presentarsi come obbligo autonomo o in collegamento accessorio o strumentale ad altri obblighi.
31 Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 25 novembre 2013, n. 26353, per la lettura integrale aprire il seguente collegamento on-line xxxxx://xxxxxxxxxx.xxx/0000/00/00/xxxxx-xx-xxxxxxxxxx-xxxxxxx-xxx- sentenza-25-novembre-2013-n-26353-in-te ma-di-obbligo-di- custodia/
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Ciò che caratterizza il deposito è che l’obbligazione di custodire si inserisce nella causa32 del contratto e ne costituisce l’unica prestazione qualificatrice33.
Il che vuol dire che nel deposito la custodia è essa stessa la prestazione principale, a differenza de le ipotesi, ne le quali accede necessariamente a tale prestazione.
Si è peraltro affermato che, tanto nell’ipotesi in cui l’obbligo di custodia ha natura accessoria e strumentale rispetto all’esecuzio ne dell’obbligazione principale, quanto nell’ipotesi in cui è l’effetto tipico del contratto (art. 1766 c.c.) la diligenza da prestare è sempre quella del buon padre di famiglia.
Il relativo mode lo non è fisso, ma variabile in rapporto a le concrete modalità di custodia riferite alla natura dell’attiv ità esercitata dal custode, a la qualità de la cosa ed a le specifiche circostanze34 .
Per ottenere la liberazione il depositario è tenuto a fornire la prova che
l’inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.
La prova liberatoria verte non tanto su la diligenza quanto sul fatto che ha causato l’evento; la prova sulla diligenza può rilevare sotto il profilo dell’evitabilità del fatto mediante lo sforzo diligente esigibile secondo il mode lo del buon padre di famiglia.
32 Cfr xxx.xx 2) I REQUISITI DEL CONTRA TTO, pag. 12
33 Corte di Cassazione 23.1.1988, n. 430
34 x. xxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxxxx 00.0.0000 n. 5736; Corte di Cassazione 24.5.2007
n. 12089; Corte di Cassazione 6.7.2006 n. 15364; Corte di Cassazione 12.4.2006
n. 8629; Corte di Cassazione 1.7.2005 n. 14092; Corte di Cassazione 19.7.2004 n. 13359
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Pertanto, il depositario non si libera de la responsabilità provando di avere usato ne la custodia de la cosa la diligenza del buon padre di famiglia, ma deve, a questo fine, provare che l’inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile35.
Le cause di non imputabilità vanno individuate in base alla valutazione della diligenza usata dal depositario nell’adempimento della prestazione di custodia.
Come recepito da ultima Cassazione36, è ormai superata la risalente distinzione circa la diligenza ne la custodia ove quest'ultima costituisca obbligazione principale od accessoria37.
Piuttosto, sia nel caso in cui l'obbligo di custodia é prestazione accessoria e funzionalmente voluta da la legge per l'esecuzione della prestazione principale articolo 1177 c.c., - sia quando esso é l'effetto tipico del relativo contratto - articolo 1766 c.c., - la diligenza richiesta a l'affidatario é, comunque, que la del buon padre di famiglia38.
Con l'ulteriore specificazione che siffatto tipo di diligenza comporta anche, in esplicazione del c.d. dovere di protezione, che il depositario predisponga quanto necessario per prevenire fatti esterni, fra i quali il furto, che possano determinare la perdita de la cosa. Come afferma la dottrina più attenta e la stessa giurisprudenza de la Corte, il depositario non si libera da la responsabilità ex recepto provando solo di avere
35 fra le varie Xxxxx xx Xxxxxxxxxx 00.0.0000 n. 5736
36 Corte di Cassazione, Sezione 6 civile, Ordinanza 27 gennaio 2017, n. 2211
37 Xxxxx xx Xxxxxxxxxx 00 gennaio 1986 n. 430
38 Xxxxx xx Xxxxxxxxxx 00 dicembre 1996 n. 10986
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usato ne la custodia de la res la diligenza del buon padre di famiglia, ma deve anche provare che l'inadempimento sia derivato da causa a lui non imputabile, ovvero, per evitare di incorrere in colpa per il furto subito, deve provare di avere posto in essere tutte le attività protettiv e che l'ordinaria diligenza suggerisce. Ne la piena consapevolezza che il soddisfacimento de l'interesse creditorio non é configurabile senza la produzione di uno sforzo maggiore rispetto a que lo che ordinariamente comporterebbe la diligenza del buon padre di famiglia.
Per recente Cassazione39 ne l'ipotesi di perdita de la cosa depositata in seguito a furto, il depositario non si libera de la responsabilità ex recepto provando di avere usato ne la custodia la diligenza del buon padre di famiglia prescritta da l'art icolo 1768 c.c. e cioé di avere disposto un adeguato servizio di vigilanza, ma deve provare a mente de l'articolo 1218 c.c., che l'inadempimento sia derivato da causa a lui non imputabile. Il relativo accertamento costituisce un apprezzamento di fatto, come tale insuscettibile di esame in sede di legittim ità, se debitamente motivato.
39 Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, sentenza 9 maggio 2017, n. 11221. Per la lettura del testo integrale aprire il seguente collegamento on-line xxxxx://xxxxxxxxxx.xxx/0000/00/00/xxxxx-xx-xxxxxxxxxx-xxxxxxx-xxx- civile-sentenza-9-maggio-2017-n-11221/
Corte di Cassazione n. 5736/2009; Corte di Cassazione 26353/2013
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Ipotesi particolari di custodia.
Il depositario è tenuto a custodire la merce con la diligenza del buon padre di famiglia, con onere a suo carico, in caso di contestazione, d i fornire la prova liberatoria ex art. 1218 c.c. Nelle ipotesi di deposito di merce ad uso alimentare, oltre ad un generico obbligo di custodia, sussiste a carico del depositario uno specifico obbligo di conservazione da adempiere mediante l'utilizzo di determinate procedure che garantiscano la restituzione de la merce in natura. Tali ulteriori prestazioni, dovute da chi riceve in consegna la merce, si pongono su un piano strumentale rispetto a la realizzazione de la causa tipica del contratto di deposito. Né l'obbligo del depositario può intendersi venuto meno dopo la scadenza del termine convenuto, non essendo nemmeno sufficiente, nel caso in cui il depositante non ritir i le cose depositate, che il depositario lo abbia costituito in mora. Nella fattispecie concreta, a fronte de la prova offerta da parte attrice in ordine al deterioramento de la merce ad uso alimentare consegnata a la parte convenuta, questa non ha dato prova alcuna rispetto alle procedure utilizzate e de le ulteriori prestazioni a suo carico, di talché si impone la relativa condanna al risarcimento del danno provocato da la diminuzione del valore de la merce40.
40 Tribunale Pescara, civile, Sentenza 23 giugno 2016, n. 1116, Data udienza 25
maggio 2016
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L'acquisto di un animale e l'affidamento temporaneo in custodia dello stesso alla struttura facente capo al venditore , consente la configurabilità di un rapporto contrattuale tra le parti, successivo a la vendita, avente ad oggetto la custodia e la cura de l'animale, qualificabile come contratto atipico soggetto, per analogia, a l'applicazione de le norme sul deposito. Ne l'ambito di ta le rapporto, il responsabile de la struttura che incarica il veterinario di effettuare una visita su l'animale, per un problema esistente, agisce in nome e per conto del proprietario, spendendone il nome, pur senza preventivamente informarlo, ed anche laddove un tale potere non vuole ricomprendersi nel predetto contratto atipico di custodia de l'animale, il contratto d'opera con il veterinario deve ritenersi fatto proprio dal proprietario con il comportamento concludente costituito dal pagamento de l'opera professionale prestata ne la predetta occasione. In tale contesto, dunque, il responsabile de la struttura ospitante non può rispondere, a titolo contrattuale, dei danni subiti dal proprietario in seguito a l'infortunio de l'animale verificatosi per fatto e colpa esclusivi del terzo, incaricato di effettuare una visita veterinaria. Ne la specie, in applicazione del principio secondo il quale il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve dare la prova de la fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi a la mera a legazione de la circostanza de l'inadem pimento de la controparte, mentre il debitore convenuto è gravato de l'onere de la prova del fatto estintivo, costituito
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da l'avvenuto adempimento, a fronte de l'assolv imento de l'one re attoreo, il mancato assolvimento de l'onere gravante sul convenuto, impone l'accoglimento de la proposta domanda risarcitoria nei confronti del professionista, la cui responsabilità nemmeno può ritenersi attenuata ex art. 2236 c.c., in quanto l'attività svolta non richiedeva la soluzione di particolari problemi tecnici, essendo l'intervento usuale e di facile esecuzione. (Fattispecie avente ad oggetto la caduta di un cava lo da concorso nel corso di un normale test di contro lo da parte del veterinario, determinante la inidone ità a l'utilizzo cui era destinato e la necessaria vendita de lo stesso) 41.
art. 1769 c.c. responsabilità del depositario incapace
il depositario incapace è responsabile de la cosa nei limiti in cui può essere tenuto a rispondere per fatti ileciti. In ogni caso il depositante ha diritto di conseguire la restituzione de la cosa finché questa si trova presso il depositario; altrimenti può pretendere il rimborso di ciò che sia stato rivolto a vantaggio di quest’ultimo.
Modalità della custodia
Oltre a le modalità dettate dal codice, secondo i principi della
negotiorum gestio può anche vendere la cosa a trattativa privata se vi
41 Tribunale Modena, Sezione 1 civile, sentenza 19 ottobre 2012, n. 1589
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è urgenza e non è possibile la restituzione del depositante o la vendita
all’asta pubblica.
art. 1770 c.c. modalità della custodia
il depositario non può servirsi de la cosa depositata né darla in deposito ad altri [è vietato sia il c.d. furto d’uso (uso della cosa senza autorizzazione) sia, il subdeposito (anche se tale divieto tuttavia, non costituisce una caratteristica indefettibile del contratto, potendosi ad esso derogare con il consenso del depositante], senza il consenso del depositante.
Se circostanze urgenti lo richiedono, il depositario può esercitare la custodia in modo diverso da que lo convenuto, dandone avviso al depositante appena è possibile.
Nel deposito regolare di una somma di denaro, il depositario può anche adempiere il suo obbligo di custodia mediante il versamento de la somma nel proprio conto corrente quando sia in concreto accertato che tale forma di custodia, ancorché non concordata con il depositante, abbia realizzato meglio l'interesse del depositante, senza che ciò implichi violazione de l'art. 1770 c.c., che nega al depositario il potere di servirsi de la cosa depositata o di darla in custodia ad altri senza il consenso del depositante. In tal caso il depositario deve, però, restituire al depositante gli interessi percepiti perché l'art. 1775 c.c.,
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che obbliga il depositario a restituire al depositante i frutti de la cosa da lui percepiti a lo scopo di impedire un suo ingiustificat o arricchimento, deve ritenersi applicabile anche se i frutti siano dipesi da un uso non consentito de la cosa42.
Restituzione
art. 1771 c.c. richiesta di restituzione ed obbligo di ritirare la cosa
il depositario deve restituire la cosa appena il depositante la richiede,
salvo che sia convenuto un termine nell’interesse del depositario. Il depositario può richiedere in qualunque tempo che il depositante riprenda la cosa, salvo che sia convenuto un termine nell’interesse
del depositante. Anche se non è stato convenuto un termine il giudice può concedere al depositante un termine congruo per ricevere la cosa.
Sotto un mero profilo processulae è d’obbligo sottolineare che, l'onere di provare l'esatto adempimento de la prestazione di riconsegna della cosa depositata, nel caso in cui il depositante assuma la mancata corrispondenza tra la cosa consegnata e que la restituita, spetta al depositario43.
42 Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, sentenza 29 novembre 1994, n. 10209
43 Xxxxx xx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx 0 civile, sentenza 17 maggio 2001, n. 6765
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Modalità di restituzione
La restituzione deve essere compiuta ne le mani del tradens, del suo rappresentante44 a ciò abilitato, o a persona univocamente indicata allo scopo senza che sia necessaio fornire il titolo di proprietà de la cosa. Per autorevole dottrina45 anche al suo erede o al rappresentante o all’erede apparente;
art. 1777 c.c. persona a cui deve essere restituita la cosa il depositario deve restituire la cosa al depositante o a la persona indicata per riceverla, e non può esigere che il depositante provi di esserne proprietario.
(Ipotesi di esonero dall’obbligo di restituzione) Se è convenuto in giudizio da chi rivendica la proprietà de la cosa (94846) o pretende di avere diritti su di essa, deve, sotto pena del risarcimento del danno, denunziare la controversia al depositante, e può ottenere di essere estromesso (Cod. Proc. Civ. 109) dal giudizio indicando la persona del medesimo (1586). In questo caso egli può anche
44 Per un maggior approfondimento sulla rappresentanza, aprire il seguente collegamento on-line xxxxx://xxxxxxxxxx.xxx/0000/00/00/ la - rappresentanza-e-la-procura/
45 Gazzoni
46 Per un maggior approfondimento sulla rivendica, aprire il seguente collegamento on-line xxxxx://xxxxxxxxxx.xxx/0000/00/00/xx-xxxxx i-a- difesa-della-proprieta-rivendicazione-negatoria-regolamento-di- confini-apposizione-dei-termini/
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liberarsi da l’obbligo di restituire la cosa, depositandola, nei modi stabiliti dal giudice, a spese del depositante.
art. 109 c.p.c. estromissione dell’obbligato
se si contende a quale di più parti spetta una prestazione e
l’obbligato si dichiara pronto a eseguirla a favore di chi ne ha diritto,
il giudice può ordinare il deposito della cosa o de la somma dovuta e, dopo il deposito, può estromettere l’obbligato dal processo.
Soggetto attivo de l'obbligazione di restituzione insita nel contratto di deposito è il depositante, senza che il depositario possa esigere la prova de la proprietà de la cosa depositata47.
In tema di deposito, l'erede di uno dei depositanti di un complesso di beni indivisi che agisce per la restituzione é tenuto a provare solo la sua qualità di erede e non anche che i beni sono stati attribuiti, nella divisione, al suo dante causa perché, ai sensi de l'art. 1777 c.c., il depositario ha l'obbligo di restituire la cosa depositata al depositante (o a la persona indicata per riceverla), che non é, conseguentemente, tenuto a provare anche di esserne il proprietario48
47 Xxxxx xx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx 0 civile, sentenza 18 aprile 2006, n. 8934
48 Xxxxx xx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx 0 civile, sentenza 28 luglio 1993, n. 8401
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Luogo della restituzione
art. 1774 c.c. luogo di restituzione e spese relative
salvo diversa convenzione, la restituzione de la cosa deve farsi nel luogo in cui doveva essere custodita.
Le spese per la restituzione sono a carico del depositante.
I frutti
art. 1775 c.c. restituzione dei frutti
il depositario è obbligato a restituire i frutti de la cosa che egli abbia percepiti.
Liberazione
art. 1780 c.c. perdita non imputabile della detenzione della cosa
se la detenzione de la cosa è tolta al depositario in conseguenza di un
fatto a lui non imputabile, egli è liberato dall’obbligazione di restituire la cosa, ma deve, sotto pena del risarcimento del danno, denunziare immediatamente al depositante il fatto per cui ha perduto la detenzione.
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Il depositante ha diritto di ricevere ciò che in conseguenza del fatto stesso, il depositario abbia conseguito, e subentra nei diritti spettanti a quest’ultimo.
art. 1779 c.c. cosa propria del depositario
il depositario è liberato da ogni obbligazione, se risulta che la cosa gli appartiene e che il depositante non ha su di essa alcun diritto.
art. 1778 c.c. cosa proveniente da reato
il depositario se scopre che la cosa proviene da un reato e gli è nota la persona a la quale è stata sottratta, deve denunziare il deposito fatto presso di sé.
Il depositario è liberato se restituisce la cosa al depositante decorsi dieci giorni da la denunzia senza che gli sia stata notificata opposizione (2906).
In linea generale, come affermato anche da recente sentenza di merito49, la disciplina dettata da l'art. 1780 c.c. deve trovare integrale
49 Tribunale Perugia, Sezione 1 civile, sentenza 29 maggio 2017, n. 2905. Sulla stessa linea anche altra sentenza di merito Tribunale di Milano Sentenza 22 luglio 2016, n. 9269, secondo la quale, appunto, Il disposto di cui all'art. 1780 c.c., in virtù del quale il depositario, per ottenere la liberazione dalla propria obbligazione, è tenuto a fornire la prova che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile, trova applicazione anche quando l'obbligazione della custodia e della riconsegna formi parte di un contratto misto nel quale confluiscano le cause del deposito e di altro contratto, come nel caso del contratto concluso dall'autoriparatore, in cui l'obbligo di custodia e di restituzione assume
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applicazione anche quando l'obbligazione de la custodia e della riconsegna é necessariamente compresa nel contenuto del contratto diverso dal deposito, ovvero qualora concerne un contratto misto (come nel caso di specie, ove trattasi di contratto concluso con autoriparatore, in cui l'obbligo di custodia e di restituzione assume funzione accessoria, in quanto finalizzato a l'adempim ent o de l'obbligazione principale). Dunque, in caso di sottrazione de la cosa depositata, il depositario, per ottenere la liberazione da la propria obbligazione, é tenuto a fornire la prova che l'inadempimento é dipeso
funzione accessoria, in quanto finalizzata all'adempimento dell'obbligazione principale. La norma in parola ripete, dunque, la regola generale dell'art. 1218 c.c., di talché il soggetto tenuto alla custodia non si libera da tale obbligo, in caso di sottrazione del bene da parte di terzi, se non provando che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile, non essendo sufficiente la prova di aver usato la diligenza del buon padre di famiglia. Tra i fatti non imputabili rientrano, in particolare, quelli che risultino evitabili solo con costi umani o economici talmente elevati da non potere essere richiesti ad un debitore che sia tenuto a comportarsi con l'anzidetta diligenza. (Nel caso concreto le precauzioni adottate dalla convenuta non sono idonee ad integrare la prova liberatoria richiesta dall'art. 1218 c.c., con la conseguenza che la stessa deve essere condannata al risarcimento del danno in favore dell'assicurazione, pari all'indennizzo erogato al proprio assicurato per il furto subito).
In merito alla circostanza secondo la quale l'art. 1780 c.c. è destinato a trovare applicazione anche quando l'obbligazione della custodia e della riconsegna sia necessariamente compresa nel contenuto del contratto diverso dal deposito, come il contratto d'opera, o formi parte di un contratto misto nel quale confluiscano le cause del deposito e di altro contratto, vedi, Cassazione civile, Sez. III, sentenza 19 luglio 2004, n. 13359, la quale ha anche precisato che, in caso di sottrazione della cosa depositata, il depositario, per ottenere la liberazione dalla propria obbligazione, è tenuto a fornire la prova che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.
Successivamente cfr Xxxxx xx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx 0 civile, sentenza 12 aprile 2006, n. 8629
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da causa a lui non imputabile; il custode, pertanto, é tenuto ad offrire la prova liberatoria consistente ne la imprevedibilit à ed inevitabilità de la perdita de la cosa (prova ne la specie fornita).
Per ultima Cassazione50, ne l'ipotesi in cui l'obbligo di custodia sia accessorio e strumentale a l'adempimento di una prestazione relativ a ad un altro contratto, ne la specie, di prestazione d'opera, l'omessa immediata denuncia da parte del depositario de la perdita della detenzione de la cosa ancorché per fatto a lui non imputabile espone quest'ultimo, secondo il paradigma indicato da l'art. 1780 primo comma c.c., a l'obbligo del risarcimento dei danno, da individua rs i, anche in questa peculiare ipotesi, nei danni che siano conseguenza immediata e diretta de la perdita del bene, i quali possono consistere nel suo valore, avuto riguardo a tutte le circostanze, ciò anche in considerazione del diritto di surroga stabilito ne l'art. 1780, secondo comma, c.c.
Pluralità di depositanti e di depositari
art. 1772 c.c. pluralità di depositanti e depositari
se più sono i depositanti di una cosa ed essi non si accordano circa la restituzione, questa deve farsi secondo modalità stabilite dall’autorità giudiziaria.
50 Xxxxx xx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx 0 civile, ordinanza 19 gennaio 2018, n. 1246
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La stessa norma si applica quando ad un solo depositante succedono più eredi, se la cosa non è divisibile.
Se più sono i depositari, il depositante ha facoltà di chiedere la restituzione a que lo tra essi che detiene la cosa. Questi deve darne pronta notizia agli altri.
Terzo interessato al deposito
art. 1773 c.c. terzo interessato al deposito
se la cosa è stata depositata anche nell’interesse di un terzo e questi ha comunicato al depositante e al depositario la sua adesione, il depositario non può liberarsi restituendo la cosa al depositante senza il consenso del terzo.
Si distinguono in generale 2 diverse ipotesi:
a) la cosa deve essere restituita al depositante ma previo consenso del terzo, cosicché il depositante sarà sempre l’unico creditore della prestazione restitutoria dovuta dal depositario
b) la cosa deve essere restituita al terzo ed a xxxx sarà stato concluso un contratto a favore del terzo51 con conseguente applicabilità de la relativa disciplina.
51 Per un maggior approfondimento sul contratto a favore del terzo, aprire il seguente collegamento on-line xxxxx://xxxxxxxxxx.xxx/0000/00/00/ il- contratto-a-favore-del-terzo/
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Obblighi dell’erede del depositario
Si discute in ordine ad una eventuale alienazione a titolo gratuito o di distruzione, che renderebbe inoperante il rimedio de la restituzione del corrispettivo incassato o de la surroga nel diritto di riscuoterlo.
Secondo alcuni autori52: applicazione dell’art 2038, I comma, nella sua
ultima parte (nel caso di alienazione a titolo gratuito, il terzo acquirente è obbligato, nei limiti del suo arricchimento, verso colui che ha pagato l’indebito).
Ma in senso contrario può obiettarsi che la norma non è applicabile in caso di successione a titolo universale, perché presuppone avvenuta una solutio e quindi una alienazione a titolo particolare, né la norma, sicuramente eccezionale, ammette un’estensione analogica e ciò vale anche per il richiamo all’art. 2037, III comma (chi ha ricevuto la cosa in buona fede (c.c. 1147) non risponde del perimento o del deterioramento di essa, ancorché dipenda da fatto proprio, se non nei limiti del suo arricchimento) in caso di distruzione, parimenti proposto. Pertanto, l’erede risponderà per inadempimento contrattuale e dovrà risarcire l’intero danno subito dal depositante.
art. 1776 c.c. cosa propria del depositario
l’erede del depositario, il quale ha alienato in buona fede la cosa che ignorava essere tenuta in deposito, è obbligato soltanto a restituire il
52 Dalmartello e Portale
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corrispettivo ricevuto. Se questo non è stato ancora pagato, il depositante subentra nel diritto dell’alienante.
b) Obbligazioni del depositante
art. 1781 c.c. diritti del depositario: il depositante è obbligato a rimborsare il depositario de le spese fatte per conservare la cosa, a tenerlo indenne de le perdite cagionate dal deposito e a pagargli il compenso pattuito (1802, 2761).
I crediti del depositario sono assistiti da privilegi su le cose da lui detenute (2761 c.c.), anche in pregiudizio dei terzi che abbiano diritto su la cosa, se il depositario sia stato in buona fede.
L’accipiens è, inoltre, titolare di un diritto di ritenzione su le cose e potrà sospenderne la restituzione fino a quando il tradens non abbia ottemperato ai suoi doveri (art. 2756, c.c. che rinvia all’art. 2761, c.c.). Difatti, per la S.C.53 nel deposito a titolo oneroso il depositario conserva il diritto al compenso anche per il periodo durante il quale esercita il diritto di ritenzione su le cose depositate, a norma degli articoli art. 2756 e 2761 c.c., fino a la soddisfazione del suo credito, atteso il protrarsi de la prestacustodia e tenuto conto che, altrimenti, l'esercizio di una facoltà riconosciuta da l'ordinamento al depositario, quale
53 Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, sentenza 16 luglio 1997, n. 6520
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creditore insoddisfatto, ed imposta da l'esigenza di conservare il privilegio su le cose depositate a tutela dei crediti nascenti dal deposito, si risolverebbe in pregiudizio per lo stesso creditore.
L'indennità di custodia deve essere ritenuta comprensiva anche delle spese relative a la normale e corrente manutenzione de la "res" affidata al custode. Qualora siano state sostenute spese particolari per la conservazione de la cosa, queste, se provate, devono essere rimborsate54.
Inoltre, il principio secondo cui, venuta a mancare, per fatto imputabile al depositario, la restituzione de la cosa, sorge, a carico di quest'ultim o, l'obbligazione del risarcimento del danno, intesa a rimettere il depositante ne la stessa condizione economica in cui si sarebbe trovato se la restituzione in natura fosse stata eseguita, non esclude che le parti, ne l'ambito de la loro autonomia contrattuale, possano, sin dal momento de la conclusione del contratto, convenire la misura del risarcimento spettante al depositante, indicando ne la ricevuta di custodia (o in altro documento) il valore de le cose depositate al momento de la consegna. Tale valore non opera come limite a l'obb ligo del risarcimento gravante sul depositario – avendo diritto il danneggiato a conseguire la rivalutazione monetaria su la somma indicata come valore de la cosa – ma costituisce una delimitaz ione de l'oggetto del contratto55.
54 Corte di Cassazione, Sezione 4 penale, sentenza 20 aprile 1993, n. 1577
55 Xxxxx xx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx 0 civile, sentenza 1 agosto 1995, n. 8389
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Infine, in tema di compenso del depositario di veicoli sottoposti a sequestro penale od amministrativo, il rimborso per le opere di conservazione, previsto da l'art. 1781 c.c., è dovuto ne la misura in cui siano provati specifici costi di conservazione, essendo invece insita ne la funzione del deposito e conseguentemente non separatamente indennizzabile l'attività di custodia e conservazione del bene, in quanto necessaria a l'assolv imento del primario obbligo di restituzione in natura. (Ne la specie la S.C.56 ha accolto il ricorso del Ministero de l'Interno secondo cui erroneamente la Corte di merito aveva riconosciuto al depositario di veicoli sottoposti a sequestro amministrativo l'ulteriore compenso per l'attività di conservazione dei mezzi, per aver approntato apposita area recintata per il ricovero degli stessi).
56 Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, sentenza 16 giugno 2008, n. 16208
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B) FIGURE PARTICOLARI DI DEPOSITO
Ambito
art. 1786 x.x. xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx di questa sezione si applicano anche agli imprenditori di case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari, pensioni, trattorie, carrozze letto e simili.
Il nostro Codice civile non fornisce una espressa disciplina del contratto d'albergo, pertanto la sua definizione nasce da la elaborazio ne giurisprudenziale e dottrinale.
Il contratto di albergo non può in sé considerarsi un contratto tipico, non trovando alcuna specifica regolamentazione nel codice civile (il quale agli artt. 1783 e 1785 disciplina solo il deposito de le cose portate in albergo o consegnate a l’albergatore), né ne la legislazione speciale. Esso é, invece, un contratto atipico o, al più, misto, con cui l’albergatore si obbliga a prestazioni, molteplici ed eterogenee, che vanno da la locazione de l’alloggio, a la fornitura di servizi, al deposito, senza che la preminenza riconoscibile a la locazione de l’alloggio possa
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valere, sotto il profilo causale, a far assumere a le altre prestazioni carattere meramente accessorio
Strettamente connessa al contratto di albergo è la disciplina codicist ica del deposito in albergo disciplinato dagli artt. 1783 ss. c.c., il cui regime di responsabilità diverge da que lo del deposito ordinario.
La disciplina del Codice del 1942 è stata modificata da la legge 10 giugno 1978, n. 316 con cui è stata ratificata e data esecuzione alla Convenzione europea su la responsabilità degli albergatori per le cose portate dai clienti in albergo, firmata a Parigi dagli Stati membri del Consiglio d'Europa nel 1962.
Agli alberghi sono assimilati le case di cura, i campeggi57, gli stabilimenti di pubblico spettacolo, que li balneari, nonché le pensioni, le trattorie, carrozze letto e simili.
57 Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, sentenza 8 febbraio 1990, n. 882. Poiché i campeggi turistici organizzati vanno inclusi tra gli stabilimenti e locali assimilabili agli alberghi, al deposito di cose all’interno di essi e quindi anche al deposito di veicoli e roulotte prima delle modifiche introdotte dall’art. 3 della legge 10 giugno 1978 n. 316 di esecuzione della convenzione di Parigi del 17 dicembre 1962 che esclude l’operatività della disciplina del deposito alberghiero per i veicoli e le cose in esse lasciate si applicano le norme sul deposito in albergo dato che per i campeggi si verifica una situazione analoga a quella che si instaura fra cliente ed albergatore, tanto con riguardo all’esigenza di tutelare l’utente te del campeggio per le cose che abbia necessità di introdurre nel suo recinto e nei suoi locali quanto in relazione all’opportunità di limitare la responsabilità del gestore del campeggio in considerazione del carattere peculiare e sussidiario della sua attività di custode, con la conseguenza che tale responsabilità del gestore del campeggio cessa con l’estinzione, per scadenza del termine, del rapporto, cui quello di custodia accede. (Nella specie, la C.S., in base all’enunciato principio, ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la responsabilità per danni del gestore di un campeggio turistico per il furto avvenuto su cose esistenti
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Per una sentenza di merito58 l’art. 2082 c.c. definisce l'imprend itore come colui che esercita un'attività economica organizzata al fine della produzione o de lo scambio di beni e servizi. Il carattere de l'im prenditorialità prescinde dal perseguimento de lo scopo di lucro. La disciplina di cui agli artt. 1783-1786 c.c. è applicabile anche ai circoli sportivi.
Ancora, per altra sentenza di merito59 la disposizione normativa di cui a l'art. 1786 c.c., ne l'estendere la disciplina relativa al contratto di deposito in albergo agli imprenditori di case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari, pensioni, trattorie, carrozze letto e simili, deve intendersi chiaramente esemplificativa ed ampliata fino a considerarvi compresa, in genere, ogni attività imprenditor ia le di tale natura da implicare, avuto riguardo a l'uso, la necessità di liberare il cliente da la cura di custodire direttamente le cose che porta con sé, al fine di agevolare il godimento del servizio. La predetta normativa, in particolare, deve ritenersi applicabile al contratto concluso con il titolare di un impianto sportivo, in quanto tale negozio, di natura complessa, implica in capo al predetto gestore, l'obbligo principale, di far utilizzare agli avventori le attrezzature sportive, le docce e gli spogliatoi, nonché que lo accessorio di far loro
all’interno di una roulotte, lasciata all’interno del campeggio dopo la scadenza del termine per l’utilizzazione dello spazio e nonostante che il proprietario del mezzo fosse stato invitato a ritirarlo.
58 Tribunale Torino, Sezione 1 civile, sentenza 20 settembre 2017, n. 4429
59 Tribunale Firenze, Sezione 3 civile, sentenza 7 luglio 2014, n. 2240
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utilizzare gli armadietti atti a riporre gli abiti ed i cassetti ove custodire gli oggetti personali, fino al termine de l'esercizio de l'attiv ità sportiv a; mentre il cliente si obbliga al pagamento dei servizi principale ed accessori resigli, sia con un abbonamento, sia con un singolo ingresso giornaliero. Ne consegue la invalidità, ex art. 1785 quater c.c. della clausola del contratto che esclude la responsabilità del gestore de l'im pianto sportivo per sottrazione, perdita o deterioramento di qualsiasi oggetto portato nei locali da chiunque, anche se custoditi negli appositi armadietti o cassettiere. La responsabilità del gestore de l'im pianto sportivo, ex art. 1783 c.c., per ogni deterioramento, distruzione o sottrazione de le cose portate ne l'impianto stesso da parte dei clienti e custodite negli armadietti ed ex art. 1784 c.c. nel caso di affidamento di beni in custodia sotto la diretta vigilanza del gestore, per gli oggetti di valore riposti ne le apposite cassette, tuttavia, deve ritenersi limitata a que le che normalmente una persona porta con sé quando è fuori casa e di cui è opportuno liberarsi per il miglior godimento de la prestazione (quali ce lulare, borsa e portafoglio). (Ne consegue, ne la specie, la non risarcibilità della considerevole somma di denaro, in contati ed assegni, sottratta al cliente del centro sportivo e da esso custodita ne l'armadietto degli spogliatori).
Rientra in tale ambito chiaramente anche la casa di cura.
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Infatti, secondo il tribunale Capitolino60 la casa di cura presso la quale si è rivolto un cliente per eseguire una seduta di fisioterapia, è responsabile del furto degli effetti personali che il medesimo aveva custodito a l'interno di un armadietto prima di ricevere la prestazione medica. Tale responsabilità sussiste anche in presenza di un apposito servizio di cassette di sicurezza fornito da la casa di cura ed opportunamente segnalato con appositi avvisi e pure nel caso di comunicazioni del tipo «la direzione declina ogni responsabilità per furti o danni». Alla fattispecie in esame, infatti, si applicano ai sensi de l'art. 1786 x.x. xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, con la conseguenza che il cliente non ha l'obbligo di affidare gli oggetti di valore di sua proprietà in custodia al soggetto che esegua la prestazione, mancando una specifica previsione normativa in tale senso. Pertanto, ove il cliente stesso non si avvalga di tale facoltà, corre solo il rischio di non poter ottenere, in caso di sottrazione, l'integrale risarcimento del danno a norma de l'art. 1783 c.c., a meno che non provi la colpa de la controparte ai sensi de l'art. 1785 bis c.c. Infine, per una non recente sentenza de la Cassazione61 le disposizion i del codice civile sul deposito in albergo (artt. da 1783a 1785 bis nel testo modificato da la legge 3 giugno 1978 n. 316) sonoapplicabili, in virtù del rinvio operato da l'art. 1786 c.c., anche ai rapporti con le imprese di produzione ed esercizio dei teatri pubblici oprivati che, in
60 Tribunale Roma, Sezione 9 civile, sentenza 20 luglio 2007, n. 15989
61 Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, sentenza 7 novembre 1992, n. 12051
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quanto responsabili de la custodia, rispondono, pertanto, del deterioramento, de la distruzione o de la sottrazione del materialedestinato a la esecuzione de la rappresentazione teatrale secondo i principidella responsabilità "ex recepto" (nel caso specifico, trattavasi de lasottrazione di materiale scenico depositato nel teatro di proprietà delComune).
Mentre, ai fini de la responsabilità de l'albergatore per la sottrazione de le cose portate nel locale (art 1784 cod civ), rientrano nella ampia accezione di "cliente", come indicata a l'art 1783 cod civ, non solo coloro che abbiano stipulato un contratto con l'albergato re per godere personalmente dei beni e dei servigi, ma anche i loro ospiti od invitati che, a differenza del semplice visitatore od accompagnatore, hanno la posizione di terzi beneficiari della prestazione assunta da l'albergatore, a norma de l'art 1411 cod civ. 62
Natura
Attaulamente è generalmente sostenuto63 che tra le parti siano stipulati due distinti contratti, autonomi, ma co legati64 da un vincolo di accessorietà.
62 Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, sentenza 8 luglio 1981, n. 4468
63 Cassazione del 14.2.’76, n. 473 e in dottrina per tutti De Xxxxxxx
64 Per un maggior approfondimento sul collegamento negoziale, aprire il seguente collegamento on-line xxxxx://xxxxxxxxxx.xxx/0000/00/00/ il- collegamento-negoziale/
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Gli obblighi inerenti a la custodia e la conseguente responsabilità ex recepto a carico de l'albergatore scaturiscono da la conclusione del contratto d'albergo, a la quale le parti possono addivenire anche per facta concludentia, quali, salva prova contraria, la richiesta di custodia di cose e la loro traditio ne le mani e ne la disponibilità de l'albergat ore, indipendentemente da l'assegnazione di una camera al cliente, che può avvenire anche successivamente65.
Responsabilità
art. 1783 c.c. responsabilità per le cose portate in albergo gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione de le cose portate dal cliente in albergo.
Sono considerate cose portate in albergo:
1) le cose che si trovano durante il tempo nel quale il cliente
dispone de l’alloggio;
2) le cose di cui l’albergatore, un membro de la sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia, fuori de l’albergo, durante
il periodo di tempo in cui il cliente dispone de l’alloggio;
3) le cose di cui l’albergatore, un membro de la sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia sia ne l’albergo, sia fuori
de l’albergo, durante un periodo di tempo ragionevole,
65 Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, sentenza 29 gennaio 1981, n. 690
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precedente o successivo a que lo in cui il cliente dispone de l’alloggio.
La responsabilità di cui al presente articolo è limitata al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino a l’equivalente di cento volte il prezzo di locazione de l’alloggio per giornata.
art. 1784 c.c. responsabilità per le cose consegnate e
obblighi dell’albergatore
La responsabilità de l’albergatore è ilim itata:
1) quando le cose gli sono state consegnate in custodia;
2) quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva
l’obbligo di accettare.
L’albergatore ha l’obbligo di accettare le carte-valori, il danaro contante e gli oggetti di valore; egli può rifiutarsi di riceverli soltanto se si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto de l’im portanza e de le condizioni di gestione de l’albergo, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante.
L’albergatore può esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucro chiuso o sigillato.
Differenze tra contratto di deposito in albergo e deposito ordinario
Il regime di responsabilità del deposito in albergo diverge da que lo del deposito ordinario.
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Infatti, la responsabilità ex recepto , vale a dire la responsabilità dettata in tema di deposito in albergo, si distingue da la comune responsabilità per inadempimento, in quanto, mentre il depositario ordinario può fornire la prova liberatoria circa le cause a lui non imputabili che gli hanno reso impossibile, in tutto o in parte, l'esecuzione de la prestazione, nel caso di deposito in albergo, invece, il depositario-albergatore non può eccepire, a discarico de la propria responsabilità, che una de le cause estintive tipiche, tassativamente indicate da la legge agli artt. 1785 e 1787 c.c. Ciò non significa, però, che la responsabilità ex recepto sia più gravosa di que la ordinaria ; infatti, tale responsabilità esonera non soltanto ne le ipotesi di caso fortuito, ma anche di vizio de la cosa depositata; al contrario, in base a le regole ordinarie del deposito, il debitore non potrebbe limitarsi a provare i predetti vizi e difetti, ma dovrebbe fornire la più difficile prova circa la causa che, rendendo inevitabile il danno, ne escluda la colpa. Al contrario, nel deposito in albergo, sono state previste legislativamente limitazioni di responsabilità a favore de l'albergatore.
La responsabilità ell’albergatore è graduata in relazione alle
circostanze di fatto.
Si distingue a seconda
a) che la cosa danneggiata sia stata solamente portata in albergo : in questo caso non esiste un contratto di deposito che, in quanto contratto reale, presuppone la consegna vera e propria
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della cosa. La responsabilità dell’albergatore è dunque una responsabilità accessoria che discende dall’inadempimento ad una obbligazione parimenti accessoria a que la principa le assunta con il contratto alberghiero, applicandosi così l’art 1785 bis in punto di colpa (l’albergatore è responsabile, senza che egli possa invocare il limite previsto da l’ultimo comma de l’art. 1783, quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione de le cose portate dal cliente in albergo sono dovuti a colpa sua, dei membri de la sua famiglia e dei suoi ausiliari)
Per la S.C.66 in tema di responsabilità per le cose portate in albergo, il cliente non ha l'obbligo di affidare in custodia a l'albergatore gli oggetti di valore di sua proprietà, mancando una specifica previsione normativa in tal senso; se, tuttavia, il cliente non si avvalga di tale facoltà e le cose vengano sottratte, egli può ottenere il ristoro non del danno integrale ma solamente entro il limite massimo stabilito da l'art. 1783, terzo comma, c.c., salvo che non provi la colpa de l'albergatore o degli altri soggetti a lui legati da rapporto di parentela o di co laborazione, ai sensi de l'art. 1785 bis c.c.
Per altra sentenza del Tribunale Felsineo67 in merito alla responsabilità de l'albergatore, per lo smarrimento o la distruzione de la cose portate dal cliente in albergo, opera una
66 Xxxxx xx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx 0 civile, sentenza 4 marzo 2014, n. 5030
67 Tribunale Bologna, Sezione 2 civile, sentenza 4 luglio 2011, n. 1752
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presunzione iuris tantum relativamente a l'an, con distingu o però, relativamente al quantum, tra l'ipotesi in cui il cliente consegni le cose in custodia a l'albergatore, in cui la responsabilità di quest'ultim o è ilim itata e que la per le cose che il cliente porti con se in albergo in cui la responsabilità è ilim itata se il cliente prova la colpa de l'albergatore ovvero limitata nel caso contrario salvo l'esonero da responsabilità ove l'albergatore prova la colpa del cliente, la forza maggiore o la riconducibilità del danno a la natura de la cosa. Tuttavia sul cliente non grava alcun obbligo di affidare gli oggetti di valore di sua proprietà in custodia a l'albergatore ed in tal caso corre il rischio di non poter ottenere, in caso di sottrazione, l'integra le risarcimento del danno salvo il caso in cui prova la colpa
de l'albergatore o degli altri soggetti a lui legati da rapporti di parentela o co laborazione.
Ai fini risarcitori68, in caso di sottrazione di cose portate in albergo, la disposizione di cui a l'articolo 1783 del c.c. non pone a carico de l'albergatore l'obbligo di pagare tout court l'equivalente di cento volte il prezzo giornaliero di locazione de l'alloggio, ma limita la responsabilità a somma non superiore a tale cifra. Ne deriva, pertanto, che in caso di sottrazione (o deterioramento o distruzione) di bene di valore inferiore deve essere corrisposta somma equivalente a tale minore valore che,
68 Xxxxx xx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx 0 civile, sentenza 24 ottobre 2002, n. 15004
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pertanto, deve essere, in ogni caso (e, quindi anche se superiore a l'importo sopra indicato) provato da l'attore.
Poi, secondo la S.C.69, sorge, a carico del depositario, l'obbligazione del risarcimento del danno, intesa – trattandosi di obbligazione di valore – a rimettere il depositante ne la stessa condizione economica in cui si sarebbe trovato se la restituzione in natura fosse stata eseguita, il che implica la rivalutaz ione de l'equivalente pecuniario del bene sottratto fino a la data della decisione definitiva; qualora invece la cosa depositata in albergo costituisca una somma di danaro, l'inadempim ent o de l'obbligo contrattuale di custodire e restituire la stessa somma di denaro non trasforma una tipica obbligaz ione pecuniaria in un'obbligazione di valore, sicché il regime del risarcimento dei danni è regolato da l'art. 122 c.c., a norma del quale sono dovuti i soli interessi legali, mentre il maggior danno rispetto a detti interessi (eventualmente da svalutazione) è dovuto solo se provato e nei limiti in cui ecceda quanto coperto dagli interessi legali.
b) Che la cosa sia stata consegnata in deposito all’albergatore, all’interno dell’albergo: in questo caso, invece, le parti stipulano un vero e proprio contratto di deposito del tutto
69 Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, sentenza 23 dicembre 2003, n. 19769
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autonomo, sebbene co legato a que lo alberghiero ed è quindi inevitabile che l’albergatore risponda secondo gli ordinari principi in materia d’inadempimento contrattuale.
Per il Tribunale Capitolino70 in merito a la responsabilità de l'albergatore, per le cose sottratte ai clienti, l'art. 1784 c.c. prevede un'ipotesi di responsabilità ilim itata nel caso di cose consegnate a l'albergatore e per le quali questi, avendo l'obbligo di custodirle, abbia rifiutato di riceverle e nel caso in cui le cose, sebbene non consegnate, siano state distrutte, sottratte o deteriorate per colpa de l'albergatore o dei suoi familiari. Si configura, invece, una responsabilità limitata de l'albergatore, pari a cento volte il prezzo de la locazione giornaliera, in relazione al deterioramento, a la distruzione o a la sottrazione de le cose portate in albergo. Infatti, seppur in capo al cliente non sussista un obbligo di consegnare tutte le cose di sua proprietà in custodia a l'albergatore, ove non si avvalga di tale facoltà corre il rischio di non poter ottenere, in caso di sottrazione, l'integrale risarcimento del danno, salvo che non provi la colpa de l'albergatore o degli altri soggetti a lui legati da rapporto di parentela o co laborazione.
Per il Tribunale Monzese71 ai fini de la configurabilità della responsabilità de l'albergatore (o del titolare di esercizi
70 Tribunale Roma, Sezione 12 civile, sentenza 24 ottobre 2013, n. 21237
71 Tribunale Monza, Sezione 1 civile, sentenza 1 dicembre 2008, n. 3273
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assimilati) per i beni che gli siano stati consegnati (nello specifico un cappotto di pe liccia) - ex art. 1784 C.c. - è sufficiente provare l'avvenuta consegna del bene a l'albergato re medesimo o al personale ivi presente, a prescindere dal fatto che sia stata richiesta o dichiarata la custodia e dal fatto che il bene sia stato riposto in un luogo adibito a locale guardaroba o sia stato appeso in un luogo appositamente deputato a lo scopo e comunque al di fuori de la sfera di custodia del proprietario.
art. 1785 c.c. limiti di responsabilità
l’albergatore non è responsabile quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione sono dovuti:
1) al cliente, a le persone che l’accompagnano, che sono al suo servizio o che gli rendono visita;
2) a forza maggiore;
3) a la natura de la cosa.
In tale ottica, ad esempio in analogia a quanto si verifica in tema di responsabilità del vettore per la perdita de le cose consegnategli per il trasporto qualora le stesse vengano sottratte a causa di una rapina, anche la sottrazione con violenza o minaccia de le cose depositate dal cliente in albergo può imputarsi a la forza maggiore, idonea ad escludere la responsabilità de l'albergatore, solo quando le comprovate
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circostanze di tempo e di luogo in cui la sottrazione stessa ebbe a verificarsi siano state tali da renderla assolutamente imprevedibile ed inevitabile72.
Ancora, il mancato utilizzo, da parte del cliente di un albergo, di una cassaforte per la custodia di valori situata a l'interno de la singola camera porta ad escludere la responsabilità de l'albergatore per furto dei valori ai sensi de l'art. 1785 c.c., giacché il cliente, usando l'ordinaria diligenza imposta da l'art. 1227 c.c. (vale a dire, riponendo i valori ne la cassaforte), avrebbe evitato l'insorgere del danno73.
Mentre, in tema di contratto di xxxxxxxxxx, con riguardo agli alberghi ed ai ristoranti, la norma di cui all’art. 1785 quinqies c.c. esclude l’applicabilità dell’art. 1783 e ss c.c. per i veicoli e le cose lasciate all’interno dei parcheggi. Pertanto, i titolari di dette attività, rispondono dei danni arrecati a le vetture parcheggiate a l'interno de le loro strutture unicamente in caso di stipulazione di un distinto contratto di parcheggio che, può ritenersi stipulato anche per facta concludentia e mediante una ficta traditio, a lorquando una vettura venga parcheggiata in un'area appositamente predisposta da l' albergatore per la custodia di veicoli74.
72 Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, sentenza 5 dicembre 2003, n. 18651
73 Tribunale Como, civile, sentenza 14 gennaio 2005, n. 69
74Tribunale Roma, Sezione 11 civile, sentenza 24 febbraio 2016, n. 3811
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art. 1785 bis c.c. responsabilità per colpa dell’albergatore l’albergatore è responsabile, senza che egli possa invocare il limite previsto da l’ultimo comma de l’art. 1783, quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione de le cose portate dal cliente in albergo sono dovuti a colpa sua, dei membri de la sua famiglia e dei suoi ausiliari.
L'albergatore risponde, ai sensi de l'art. 1785-bis c.c., del furto di un oggetto di valore sottratto da la camera del cliente, qualora il furto si verifichi ne le ore di indisponibilità del servizio di custodia gestito da l'albergatore stesso, e non sia stata assicurata una adeguata sorveglianza dei locali e de le chiavi de le camere. Per liberarsi da tale responsabilità, l'albergatore ha l'onere di provare che la prevenzione del furto avrebbe richiesto l'adozione di misure dal costo sproporzionato ed inesigibile in rapporto a la natura ed al prezzo delle prestazioni alberghiere fornite al cliente, nonché in relazione al rischio concreto del verificarsi di eventi del genere75.
art. 1785 ter c.c. obbligo di denuncia del danno
fuori del caso previsto da l’art. 1785-bis, il cliente non potrà valersi de le precedenti disposizioni se, dopo aver constatato il
75 Xxxxx xx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx 0 civile, sentenza 7 maggio 2009, n. 10493
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deterioramento, la distruzione o la sottrazione, denunci il fatto a l’albergatore con ritardo ingiustificato.
art. 1785 quater c.c. nullità
sono nu li i xxxxx o le dichiarazioni tendenti ad escludere o a limitare preventivamente la responsabilità de l’albergatore
art. 1785 quinquies c.c. limiti di applicazione
le disposizioni de la presente sezione non si applicano ai veicoli, a le cose lasciate negli stessi, né agli animali vivi.
2) DEPOSITO NEI MAGAZZINI GENERALI
La loro attività deve essere previamente autorizzata dal ministero dell’industria e la disciplina relativa è fissata con leggi speciali.
Struttura
Contratto reale ad effetti obbligatori a forma libera e ad esecuzione continuata, avente ad oggetto la custodia di una cosa mobile e a titolo oneroso.
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Responsabilità
la stessa del vettore di cose art. 1693 c.c.76
art. 1787 c.c. responsabilità dei magazzini generali
i magazzini generali sono responsabili, de la conservazione de le merci depositate, a meno che si provi che la perdita, il calo o l’avaria è derivata da caso fortuito, da la natura de le merci ovvero da vizi di esse o dell’imballaggio.
Nel deposito nei magazzini generali, il cui fine precipuo è que lo - proprio del deposito - de la custodia, conservazione e restituzione delle merci, il rapporto tra i contraenti in materia di responsabilità per inadempimento e di colpa presunta ex recepto è disciplinat o essenzialmente da le norme generali sul deposito, come integrate e modificate dagli artt. 1787 e ss. c.c., derivando da ciò che il titolare de l'azione risarcitoria per la perdita, la distruzione o il deterioram ento de le cose depositate nei confronti del depositario è - quale che sia il proprietario de le stesse cose - il depositante ovvero il terzo legittim at o a la restituzione per essere intestatario o possessore de la fede di deposito o de la nota di pegno giusta la speciale disciplina di cui alle sopracitate disposizioni codicistiche77.
76 Per un maggior approfondimento sul contratto di trasporto, aprire il seguente collegamento on-line xxxxx://xxxxxxxxxx.xxx/0000/00/00/xx-xxxxxxxxx- di-trasporto/
77 Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, sentenza 27 maggio 2010, n. 12972
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Per altra non recente sentenza78 in tema di deposito nei magazzini generali, il caso fortuito, che libera il depositario da la responsabilità "ex recepto" (salvo che si tratti di danni evitabili, nonostante il fortuito, mediante tempestivo e diligente ripristino de l’idoneità dei locali o recupero de le merci), è configurabile, rispetto ad eventi naturali, solo quando essi siano imprevedibili. Pertanto, con riguardo ad a lagam ent i provocati da intense precipitazioni atmosferiche, il suddetto fortuito non è invocabile in relazione a la mera eccezionalità del fenomeno, dato che il carattere saltuario e non frequente del verificarsi di un accadimento non ne esclude la prevedibilità, secondo la comune esperienza.
art. 1788 c.c. diritti del depositante
il depositante ha diritto d’ispezionare le merci depositate e di ritirare i campioni d’uso.
Vendita forzata
art. 1789 c.c. vendita delle cose depositate
i magazzini generali, previo avviso al depositante, possono procedere a la vendita de le merci, quando, al termine del contratto, le merci non sono ritirate e non è rinnovato il deposito, ovvero trattandosi di deposito a tempo indeterminato, quando è decorso un anno da la
78 Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, sentenza 11 maggio 1991, n. 5267
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data del deposito, e in ogni caso quando le merci sono minacciate di
deperimento. Per la vendita si osservano le modalità stabilite dall’art.
1515.
Il ricavato de le vendite, dedotte le spese e quanto altro spetta ai magazzini generali, deve essere tenuto a disposizione degli aventi diritto.
Titoli rappresentativi di merci
Fede di deposito
art. 1790 c.c. fede di deposito
i magazzini generali a richiesta del depositante, devono rilasciare una fede di deposito de le merci depositate.
La fede di deposito deve indicare
1) il cognome e il nome o la ditta e il domicilio del depositante;
2) il luogo del deposito
3) la natura e la quantità di cose depositate e gli altri estremi atti ad individuarle;
4) se per la merce sono stati pagati i diritti doganali e se essa è stata assicurata.
Nota di pegno
art. 1791 c.c. nota di pegno
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a la fede di deposito è unita la nota di pegno, su la quale sono
ripetute le indicazioni richieste dall’art. prec..
La fede di deposito e la nota di pegno devono essere staccate da un unico registro a matrice, da conservarsi presso i magazzini.
Intestazione e circolazione dei titoli
art. 1792 c.c. intestazione e circolazione dei titoli
la f.d.d. e la n.d.p. possono intestarsi al nome del depositante o di un terzo da questo designato, e sono trasferibili, sia congiuntamente sia separatamente mediante girata.
Diritti del possessore
art. 1793 c.c. diritti del possessore
il possessore de la fede di deposito unita a la nota di pegno ha diritto a la riconsegna de le cose depositate; egli ha altresì diritto di richiedere che, a sue spese le cose depositate siano divise in più partite e che per ogni partita gli sia rilasciata una fede di deposito distinta con la nota di pegno in sostituzione del titolo complessivo.
Il possessore de la sola nota di pegno ha diritto di pegno su le cose depositate.
Il possessore de la sola fede di deposito non ha diritto a la riconsegna delle cose depositate se non osserva le condizioni indicate dall’art 1795; egli può valersi della facoltà concessa dall’art 1788
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Prima girata de la nota di pegno
art. 1794 c.c. prima girata della nota di pegno
la prima girata [2009] de la sola nota di pegno deve indicare l'ammontare del credito e degli interessi [1282] nonché la scadenza.
La girata corredata de le dette indicazioni deve essere trascritta su la fede di deposito e controfirmata dal giratario.
La girata de la nota di pegno che non indica l'ammontare del credito vincola, a favore del possessore di buona fede79 [ 1147, 1994], tutto il valore de le cose depositate. Rimane tuttavia salva al titolare o al terzo possessore de la fede di deposito, che abbia pagato una somma non dovuta, l'azione di rivalsa nei confronti del diretto contraente e del possessore di mala fede de la nota di pegno [1791].
Diritti del possessore de la sola fede di deposito
art. 1795 c.c. diritti del possessore della sola fede di
deposito
Il possessore de la sola fede di deposito può ritirare le cose depositate anche prima de la scadenza del debito per cui furono
79 Per un maggior approfondimento sul possesso aprire il seguente collegamento on-line xxxxx://xxxxxxxxxx.xxx/0000/00/00/xx-xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx- e-le-azioni-a-tutela-del-possesso/
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costituite in pegno, depositando presso i magazzini generali la somma dovuta a la scadenza al creditore pignoratizio
Sotto la responsabilità dei magazzini generali, quando si tratta di merci fungibili, il possessore de la sola fede di deposito può ritirare anche parte de le merci, depositando presso i magazzini generali una somma proporzionale a l'ammontare del debito garantito da la nota di pegno e a la quantità de le merci ritirate.
Diritti del possessore de la nota di pegno insoddisfatto
art. 1796 c.c. diritti del possessore della nota di pegno
insoddisfatto
II possessore de la nota di pegno [1791], che non sia stato soddisfatto a la scadenza e che abbia levato il protesto a norma de la
legge cambiaria, può far vendere le cose depositate in conformità
de l'articolo 1515, decorsi otto giorni da que lo de la scadenza.
Il girante che ha pagato volontariamente il possessore de la nota di pegno è surrogato nei diritti di questo, e può procedere a la vendita de le cose depositate decorsi otto giorni da la scadenza [1515; disp.att. 83].
Azione nei confronti dei giranti
art. 1797 c.c. azione nei confronti dei giranti
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II possessore de la nota di pegno non può agire contro il girante, se prima non ha proceduto a la vendita del pegno [1796, 2012].
I termini per esercitare l'azione di regresso contro i giranti sono queli stabiliti da la legge cambiaria e decorrono dal giorno in cui è
avvenuta la vendita de le cose depositate [I.camb. 94].
II possessore de la nota di pegno decade da l'azione di regresso contro i giranti, se a la scadenza non leva il protesto o se, entro
quindici giorni dal protesto, non fa istanza per la vendita de le cose depositate [1796].
Egli conserva tuttavia l'azione contro i giranti de la fede di deposito [1790] e contro il debitore. Quest'azione si prescrive in tre anni [2934].
Ricorre tale figura ogni qualvolta che, per assicurare l’adempimento di un’obbligazione o il recupero di ciò che s’intende prestare, il debitore de la prestazione procede al deposito dell’oggetto presso un terzo e il suo creditore vi acconsente, di modo che il depositario non potrà restituire la res affidatagli se non con l’approvazione del terzo creditore.
Per la S.C. 80 la qualifica di "acconto sul prezzo" attribuita a una somma di denaro corrisposta (ne la specie, al mediatore) al momento della
80 Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, sentenza 1 aprile 1995, n. 3823
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sottoscrizione di una proposta di acquisto é di per sé equivoca, poiché, in detto momento, nessun prezzo é ancora dovuto. Più adeguatamente può opinarsi che la corresponsione sia fatta in simili casi a titolo di deposito cauzionale, da valere quale acconto sul prezzo una volta che la proposta sia accettata, potendosi a lora verificare due distinte ipotesi: a) che la persona interposta (mediatore) riceva la dazione per il destinatario de l'offerta, agendo quale suo rappresentante; b) che il deposito cauzionale sia "versato" a sue mani fino a quando non si perfezioni il contratto (sia pur questo un contratto prelim inare) con l'accettazione de la controparte (assumendo i profili del deposito anche ne l'interesse del terzo, ex articolo 1773 del c.c.). Non può peraltro escludersi una terza ipotesi; e cioé che la consegna de la somma venga fatta a mani di un terzo, a titolo di deposito cauzionale, a l'esclus ivo fine di garantire la serietà de la promessa o de le obbligazioni assunte, nel quale ultimo caso il depositario non può comunque liberars i, restituendo la cosa al depositante, senza il consenso del terzo, a norma de l'articolo 1773 citato.
Il deposito cauzionale, poi, differisce dal sequestro convenzionale in quanto non è causato da una controversia relativa a la cosa depositata; pertanto non ha natura cautelare, ma assolve ad una precipua funzione di garanzia e la riconsegna de la cosa consegue unicamente all’obbligazione tipica cui il deposito è finalizzato e non a la soluzione di una lite peraltro inesistente.
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C) FIGURE AFFINI – MISTE – DIFFERENTI
Mentre il deposito attribuisce la mera detenzione del bene, il contratto estimatorio, attribuisce un vero e proprio potere di disposizione, in quanto in esso la custodia è solo strumentale ad una funzione di scambio, perché diretto a realizzare una vendita de la res tradita nell’interesse di ambedue le parti.
Parte la differenza strutturale per la quale il deposito è tipicamente un contratto reale che si presume gratuito, mentre il trasporto è un contrattoi consensuale solo eccezionalemnet gratuito, è evidente come in quest’ultima, la prestazione di custodia è strumentale rispetto a que la di trasferimento del bene da un luogo ad un altro.
81 Per un maggior approfondimento sul contratto estimatorio, aprire il seguente collegamento on-line xxxxx://xxxxxxxxxx.xxx/0000/00/00/xx-xxxxxxxxx- estimatorio/
82 Per un maggior approfondimento sul contratto di trasporto, aprire il seguente collegamento on-line xxxxx://xxxxxxxxxx.xxx/0000/00/00/xx-xxxxxxxxx- di-trasporto/
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L’obbligo del mandatario di custodire le cose affidategli è il presupposto per il compimento di un’attività giuridica futura, cui il depositario non è in alcun modo tenuto.
Per la S.C.84 il mandato (o la commissione) a vendere, con deposito de la cosa presso il mandatario (o il commissionario), comporta per quest'ultimo l'obbligo de la custodia ai sensi de l'art. 1177 c.c., concorrendo in tal caso la causa del mandato (o de la commissione) con que la del depositario, ancorché gli elementi di quest'ultim o contratto siano prevalenti, dovendo la disciplina de la responsabilità del depositario in caso di perdita non imputabile de la detenzione della cosa ex art. 1780 c.c. contemperarsi con que la del mandato. Ne consegue che la diligenza è que la del buon padre di famiglia e, in esplicazione del c.d. dovere di protezione, il custode è tenuto a predisporre tutto quanto necessario anche per prevenire fatti "esterni", quali il furto, che possano determinare la perdita de la cosa.
Mentre nel deposito il tradens solo eventualmente è obbligat o
remunerare l’accipiens per l’attività svolta, nella locazione ricorre
83 Per un maggior approfondimento sul contratto di mandato, aprire il seguente collegamento on-line xxxxx://xxxxxxxxxx.xxx/0000/00/00/xx-xxxxxxx/ 00 Xxxxx xx Xxxxxxxxxx, Sezione 3 civile, sentenza 24 maggio 2007, n. 12089
85 Per un maggior approfondimento sul contratto di locazione, aprire il seguente collegamento on-line xxxxx://xxxxxxxxxx.xxx/0000/00/00/xx-xxxxxxxxx/
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sempre, quale obbligazione corrispettiva a carico del locatario, l’obblig o
di pagare il canone a favore del locatore.
Il mutuo adempie tutt’altra funzione che quella di custodia, poiché è diretto al soddisfacimento di un bisogno di consumo dell’accipiens il quale riceve le cose mutuate per usarle e consumarle.
La causa del contratto di agenzia non è incompatibile con que la del deposito, e non è dunque inconcepibile che, nel medesimo contratto, si fondano gli elementi de l'uno e de l'altro, e che a l'agente -deposita r io sia riconosciuto il diritto a la rifusione de le spese di custodia.
In tema di contratto misto (ne la specie, di agenzia e deposito), la relativa disciplina giuridica va individuata in que la risultante dalle norme del contratto tipico nel cui schema sono riconducibili gli elementi prevalenti (cosiddetta teoria de l'assorbimento o de la prevalenza), senza escludere ogni rilevanza giuridica degli altri elementi, che sono voluti da le parti e concorrono a fissare il contenuto e l'ampiezza del vincolo contrattuale, ai quali si applicano le norme proprie del contratto cui essi appartengono, in quanto compatibili con que le del contratto prevalente86.
86 Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, sentenza 12 dicembre 2012, n. 22828
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7) Contratto d’opera e deposito
Il contratto d'opera mediante il quale taluno si impegna a tenere presso di sé una cosa determinata per ripararla, contiene in sé anche le obbligazioni de la custodia e de la riconsegna, proprie del contratto di deposito, con il conseguente dovere de la diligenza del buon padre di famiglia - da valutarsi in relazione a la natura de l'attiv ità esercitata - ne la custodia de la cosa affidata87.
Il contratto stipulato tra committente e riparatore assume le vesti di un contratto misto atipico, avente natura del contratto d'opera e del contratto di deposito, tale che, stante l'applicabilità de la discip lina propria de l'affidamento de la res al depositario, ne l'ipotesi in cui la medesima sia sottratta da terzi (ovvero come ne la specie vada distrutta) il depositario è gravato da l'onere di provare la inevitabilità de l'evento nonostante l'uso de la diligenza propria del buon padre di famiglia. Ne la specie, invero, la consegna del veicolo da parte del committente affinché fosse sottoposto a riparazione, pur avendo funzione strumentale rispetto a l'adempimento de la prestazione d'opera, ha indiscutibilmente determinato il sorgere ne l'accip ie ns de l'obbligo di custodire e restituire il mezzo. Né in simili circostanze fattuali può dirsi operante il disposto di cui a l'art. 1768 c.c., a norma del quale la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore ne l'ipotesi di deposito gratuito, stante la sussistenza di un deposito strumentale ad una obbligazione onerosa, quale quella
87 Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, sentenza 17 novembre 1993, n. 11333
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de l'autoriparatore. Secondo i principi che regolano la ripartiz ione de l'onere probatorio in tema di inadempimento contrattuale, al fine di evitare di incorrere ne la colpa il depositario è gravato dall'onere di provare di avere posto in essere tutte le attività protettive suggerite da l'ordinaria diligenza per evitare la distruzione del bene88. Ciò posto, ne la specie, nessuna prova ha fornito parte convenuta in ordine alla messa in opera di tutte le cautele volte ad evitare, non solo l'incend io del veicolo con la predisposizione di efficaci sistemi antincendio, ma anche la introduzione di terzi nel cortile de la rimessa, predisponend o i relativi sistemi di contro lo, né la sua responsabilità può dirsi esclusa da la eventuale natura dolosa de l'incendio da parte di ignoti (circostanza tra l'altro non accertata).
Principio generale rispreso da la S.C.89, secondo la quale il contratto col quale taluno si impegna a riparare una cosa (ne la specie un'autovettura) e a custodirla a pagamento fini a la riconsegna al proprietario, è un contratto misto atipico a struttura onerosa e complessa in quanto partecipa sia de la natura del contratto d'opera che de la natura del contratto di deposito, con la conseguenza che, essendo applicabile la disciplina propria de l'affidamento de la "res" al depositario, ove la cosa sia stata sottratta da xxxxx, quest'ultimo è tenuto a dimostrare l'inevitabiltà de l'evento nonostante l'uso della diligenza del buon padre di famiglia.
88 Tribunale Monza, Sezione 1 civile, sentenza 19 febbraio 2009, n. 566
89 Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, sentenza 28 maggio 2001, n. 7226
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Il comodato come il deposito ha ad oggetto una res individuata, ma mentre il deposito adempie ad una funzione di custodia, almeno di regola, nell’interesse del depositante, il comodato, assolve la funzione di soddisfare l’interesse dell’accipiens a la detenzione ed al godimento dle bene.
Per la Corte di Piazza Cavour91 il criterio discretivo tra le figure del comodato e del deposito, ne l'ipotesi in cui il depositante abbia consentito al depositario di servirsi de la cosa depositata ( art. 1770 c.c.), va ravvisato ne la funzione economica perseguita in concreto dai contraenti e oggettivata ne la dichiarazione negoziale, dovendosi ritenere la prima o l'altra fattispecie contrattuale a seconda che la funzione economica, precipua ed essenziale, del contratto sia il godimento ovvero la custodia de la cosa da parte de l'accipiente: a tal fine, l'accertamento del giudice di merito, che si traduce nella interpretazione del contratto, è insindacabile in sede di legittim ità, se sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici. (Ne la specie, si trattava di deposito di granturco nei magazzini generali con l'intesa che il depositario si sarebbe avvalso de la merce per il co laudo di un nuovo stabilimento, pattuendosi, come corrispettivo, l'esonero delle spese di magazzinaggio e del supplemento sul tiraggio).
90 Per un maggior approfondimento sul contratto di comodato, aprire il seguente collegamento on-line xxxxx://xxxxxxxxxx.xxx/0000/00/00/xx-xxxxxxxxx- di-comodato/
91 Xxxxx xx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx 0 civile, sentenza 24 agosto 1978, n. 3954
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È controverso se il contratto di parcheggio (rectius posteggio) configuri un'ipotesi particolare di deposito. Il principale aspetto che pare impedire la piena riconducibilità del contratto di parcheggio ne l'am bit o del deposito tipico è costituito dal fatto che, nel primo, sembra difettare l'elemento de la detenzione de la cosa depositata che, invece, caratterizza il secondo. Il contratto di deposito è, infatti, un contratto reale che si perfeziona con la consegna de la cosa.
L'elemento de la consegna non manca nel caso di parcheggio in autorimessa: in questo caso, dunque, non si esita a qualificare il contratto come deposito.
L'opinione assolutamente consolidata ne la giurisprudenza di legittim ità è nel senso di considerare sussistenti gli estremi del deposito anche ne le altre fattispecie di parcheggio, pur essendo presenti elementi di altri negozi tipici. A tale stregua, si qualifica il parcheggio come un contratto misto cui è applicabile la disciplina del deposito o, talora, come deposito tout court.
La tesi prevalente, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, riconduce il contratto atipico di parcheggio ne l'ambito de la discip lina dettata per il deposito. La dottrina minoritaria, condividend o l'orientamento meno recente de la giurisprudenza, riporta tale fattispecie contrattuale ne l'alveo de le norme dettate in tema di locazione di spazio adibito a parcheggio. Non mancano, difatti,
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decisioni che escludono lo schema del deposito e riconducono il contratto a la locazione d'area.
Decisiva sul punto si pone la sentenza n. 3863/2004 de la Corte di Cassazione che, superando definitivamente la tesi sviluppatasi circa la possibilità di ricondurre il contratto di parcheggio ne l'ambito delle norme dettate in tema di locazione di spazio adibito a parcheggio, ha enunciato il principio di diritto secondo cui il proprietario di un veicolo che lascia in sosta il mezzo in un parcheggio custodito è interessato anche a la custodia del veicolo e non vuole disporre soltanto di uno spazio per lasciare l'auto.
La Corte ha altresì puntualizzato che se non fosse così non vi sarebbe differenza con chi parcheggia l'auto in una strada o in un'area pubblica. Per una recente sentenza di merito92 il contratto di parcheggio di veicolo è una fattispecie atipica che va inquadrata ne lo schema generale del contratto di deposito che, ai sensi de l'art. 1766 c.c., si caratterizza per l’affidamento della cosa al depositario cui segue l'attribuzione al depositario medesimo della detenzione del veicolo, con l'obbligo di custodirlo e di restituirlo ne lo stato in cui è stato consegnato. Ne consegue che ove il veicolo venga sottratto grava sul depositario l'obbligo del risarcimento del danno ove non fornisca la prova su di lui incombente de la inevitabilità de l'evento nonostante l'uso de la diligenza del buon padre di famiglia.
92 Tribunale Bari, Sezione 2 civile, sentenza 8 aprile 2015, n. 1556
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Un orientamento ritiene che il rapporto che si instaura tra le parti debba inquadrarsi, per quanto concerne la sua genesi, negli schemi del contratto per adesione; un'altra parte, invece, negli schemi dell'offerta al pubblico ex art. 1336 c.c.
Secondo quest'ultimo assetto ne la predisposizione di un'apposita area per il parcheggio, e ne l'istallazione dei c.d. parchimetri con l'indicazione de la somma da pagare per fruire del servizio, si possono individuare gli elementi essenziali de la proposta di un contratto atipico di posteggio assimilabile, quanto a la sua disciplina, al contratto di deposito. A tale proposta può aderire, perfezionando il contratto stesso, la generalità de le persone interessate, mediante l'introduzio ne, ne l'apposito meccanismo, de la quantità di monete richieste per una certa durata de le prestazioni offerte. Per impedire la conclusione del contratto, e sottrarsi, quindi, agli obblighi giuridici che da esso derivano, il proponente deve, a norma del capov. de l'art. 1336 c.c. provvedere a la revoca de l'offerta ne le stesse forme o in forma equipollente.
Per la S.C.93 l'offerta al pubblico di parcheggio accessibile mediante ritiro di biglietto e superamento di una sbarra di accesso, ove a l'esterno del parcheggio non risulti apposto un avviso ai terzi che indichi trattarsi di parcheggio "non custodito", vale come proposta di conclusione di un contratto assimilabile al deposito e, quindi, determina l'insorgenza de l'obbligo di custodia e di restituzione a carico
93 Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, sentenza 20 dicembre 2005, n. 28232
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del gestore, senza che in contrario possa valere l'informazione circa l'assenza di custodia presente sul retro del biglietto, tenuto conto che la leggibilità di questa informazione sopravviene dopo la conclusio ne del contratto che avviene a l'atto de la presentazione de l'utente alla sbarra.
Atra Cassazione94, valorizza la tesi del contatto sociale. E invero proprio in relazione a la fattispecie de l'area di parcheggio con sistem a automatico a sbarre di ingresso e uscita con possibilità di preliev o de l'autovettura mediante l'utilizzazione del solo scontrino la Corte di Cassazione giunge a ritenere che si tratta di uno di quei contratti che si formano senza una preventiva contrattazione, ma attraverso la concreta utilizzazione dei servizi offerti. I giudici di legittim ità affermano: «In questi, per così dire, nuovi contratti il ruolo della volontà, che resta elemento costitutivo de l'accordo de le parti, si affievolisce, perché si standardizza in comportamenti automatici, oggettivamente valutabili secondo criteri di tipicità sociale. Il fenomeno de la tipicità sociale ricorre, sicuramente, ne la predisposizione di un'area di parcheggio, a la quale si accede attraverso sistem i automatici di accesso, di pagamento de la prestazione e di prelievo del veicolo. Il contratto che se ne ricava è del tipo di queli nei quali a l'offerta de la prestazione di parcheggio corrisponde l'accettazione de l'utente, manifestata attraverso l'immissione de l'auto ne l'area
94 Suprema Corte con sentenza n. 3863 del 26 febbraio 2004
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messa a disposizione. Da la combinazione di questi fattori nasce il vincolo contrattuale, il quale si realizza attraverso il contatto sociale ». Il Giudice de la legittim ità, peraltro, è tornato nuovamente e di recente a occuparsi de la tematica de qua, in relazione al furto di un autoveicolo avvenuto in un parcheggio con la sentenza n. 1957 del 27 gennaio 200995. Dopo aver ribadito che il contratto di parcheggio è un accordo
95 OBBLIGO DI CUSTODIA
Corte d'Appello Napoli, Sezione 4 civile, sentenza 12 settembre 2011, n. 2859.
Il contratto di parcheggio ha natura di contratto misto nel quale prevalgono i profili propri del contratto di deposito e, segnatamente, l'obbligo di custodia del veicolo di cui all'art. 1766 c.c. In presenza di apparecchiature meccaniche e modalità di delimitazione delle aree idonee ad ingenerare nell'utente l'affidamento della custodia del veicolo da parte del depositario, l'eventuale dicitura, sul biglietto rilasciato all'ingresso del parcheggio, di una formale esclusione della responsabilità quale custode, stante la natura vessatoria della clausola, è inidonea a raggiungere lo scopo, ove non accettata esplicitamente dall'utente. La regola dell'estensione dell'obbligo di custodia di cui all'art. 1766
c.c. al parcheggiatore, non trova, tuttavia, applicazione nelle aree di parcheggio create nei comuni (come quello di Napoli) ad alta densità abitativa, dove l'istituzione di tali aree costituisce una modalità di organizzazione della sosta. In simile contesto, la finalità di pubblico interesse (su cui poggia l'istituzione di aree destinate al parcheggio), esclude, infatti, il ricorso sia al criterio della buona fede sia a quello dell'affidamento incolpevole che sono, invece, i presupposti indispensabili per l'estensione al parcheggiatore del dovere di custodia. Nelle zone urbane ad alta densità in cui sussiste la finalità sociale e pubblica di snellire il traffico, la disciplina applicabile al contratto di parcheggio è, dunque, rimessa all'utente: se il suo interesse concreto prevalente è quello di concludere un contratto che gli assicura uno spazio per lo stazionamento del veicolo in prossimità di luoghi di interscambio con sistemi di trasporto collettivo a cui intende accedere velocemente e senza incorrere in divieti sanzionati dal codice della strada, senza trasferire la detenzione del veicolo al personale eventualmente preposto alla sorveglianza del parcheggio - e purché l'avviso dell'esclusione della custodia sul veicolo sia apposto in modo da essere adeguatamente percepibile prima della conclusione del contratto secondo le modalità predisposte dal
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proponente - si configura un contratto di parcheggio senza custodia, poiché in tal caso la funzione del contratto risiede proprio nella finalità di snellimento del traffico. Qualora, invece, l'utente intenda assicurarsi non solo l'utilizzazione dell'area, ma anche la conservazione e la restituzione del veicolo nello stesso stato in cui lo ha consegnato, si configura il contratto di parcheggio con custodia , cui è applicabile la disciplina sul deposito, perché in tal caso la funzione prevalente del contratto ed obbligazione caratteristica del gestore del parcheggio è l'espletamento della custodia dell'auto.
Cassazione civ., Sez. III, 27 gennaio 2009, n. 1957
Il contratto atipico di parcheggio può essere assimilato, sotto il profilo della disciplina giuridica, al contratto di deposito anche sotto il profilo dell'obbligo di custodia del depositario, ben potendo tale obbligo prescindere dalla presenza di persone addette specificatamente a ricevere il veicolo in consegna e a effettuare la connessa sorveglianza, bastando all'uopo diverse ed equipollenti modalità, quali, ad esempio, l'adozione di sistemi completamente automatizzati per la procedura di ingresso e di uscita dei veicoli dal parcheggio mediante schede magnetizzate. (www.ermeneutica. com.)
Tribunale di Venezia, Sez. III, 2 maggio 2007
Il contratto in virtù del quale un'autofficina si impegni a concedere uno spazio recintato per il parcheggio quotidiano di alcuni automezzi nonché a effettuare periodicamente le necessarie riparazioni e manutenzioni degli automezzi stessi, configura un contratto misto, in cui coesistono elementi del contratto d'opera e del contratto di parcheggio, dal quale scaturisce l'obbligo di custodia e la consequenziale responsabilità per il caso di perimento degli automezzi, laddove il custode non sia in grado di provare che l'evento pregiudizievole si sia verificato per causa a lui non imputabile, perché estranea alla sua sfera organizzativa. (Corriere del merito, 2007)
Cassazione civ., Sez. III, 13 marzo 2007, n. 5837
Nel caso di parcheggio di un automezzo nell'apposito piazzale gestito da una ditta privata, si verte in tema di contratto atipico per la cui disciplina occorre far riferimento alle norme relative al deposito. Infatti, l'offerta della prestazione di parcheggio, cui segue l'accettazione attraverso l'immissione del veicolo nell'area, ingenera l'affidamento che in essa sia compresa la custodia, restando irrilevanti eventuali condizioni generali di contratto predisposte dall'impresa che gestisce il parcheggio, che escludano un obbligo di custodia, poiché - per le modalità pressoché istantanee con cui il contratto si conclude - è legittimo ritenere che
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atipico «per la cui disciplina occorre fare riferimento a le norme re lativ e al contratto di “deposito oneroso” la Suprema Corte evidenzia come l'offerta de la prestazione di parcheggio, cui faccia seguito
tale conoscenza sfugga all'utente. Peraltro, dall'applicazione della disciplina generale del contratto di deposito deriva la conseguente responsabilità ex recepto del gestore, di modo che la eventuale clausola di esclusione della responsabilità di quest'ultimo nel caso di furto del veicolo, avendo carattere vessatorio, è inefficace, qualora non sia stata approvata specificamente per iscritto. (Giust. civ. mass., 2007; Arch. giur. circ., 2007)
Corte d'Appello di Milano 30 maggio 2000
Il contratto di posteggio o parcheggio di veicoli è un contratto atipico, in cui deve distinguersi la fattispecie del parcheggio custodito da quella del parcheggio incustodito e in cui deve applicarsi la disciplina del deposito di cui agli artt. 1766 ss. c.c. soltanto ove l'affidamento del veicolo costituisca l'unica o la prevalente finalità perseguita dalle parti. (Nuova giur. civ. commentata, 2001)
Cassazione civ., Sez. III, 14 giugno 1996, n. 5461
Nell'ambito del contratto di posteggio - contratto atipico che, pur essendo disciplinato, in via analogica, dalla normativa del contratto di deposito, manifesta proprie caratteristiche individualizzanti - va distinta l'ipotesi del c.d.“parcheggio a ore o a giornata”, nel quale l'asportazione del veicolo dal luogo in cui è custodito produce la scadenza contrattuale (con la necessità che si costituisca un nuovo contratto ogni volta che il mezzo venga riconsegnato), dal parcheggio a tempo indeterminato, o determinato in maniera tale che la sua durata non sia collegata al temporaneo asporto del mezzo (parcheggio a mese, ad anno ecc.), nel quale il contratto iniziale perdura, con il conseguente obbligo del posteggiatore di mantenere a disposizione un determinato spazio nell'ambito del parcheggio e del proprietario del mezzo di pagarne il corrispettivo. Ne consegue che, in questa seconda ipotesi, l'obbligo di custodia e la corrispondente responsabilità del posteggiatore sono strettamente collegati all'effettivo deposito e alla consegna del veicolo, mentre l'asportazione di quest'ultimo da parte del proprietario o di chiunque ne sia legittimato comporta la sospensione di quell'obbligo, con esclusione della responsabilità del posteggiatore per tutto il tempo corrispondente. (Danno e resp., 1997)
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l'accettazione mediante comportamento concludente ovvero, l'immissione de l'autoveicolo ne l'area, ingenera l'affidamento che in essa sia compresa la custodia».
Da ciò consegue, in primo luogo, che l'obbligo del parcheggiatore non sarebbe limitato a la semplice messa a disposizione di uno spazio libero per la sosta, ma si estenderebbe a la custodia e a la restituzione del veicolo ne le medesime condizioni in cui è stato consegnato.
Il contratto di deposito, infatti, trova la sua disciplina ne l'art. 1176 c.c. che lo definisce come «il contratto con il quale una parte ricev e da l'altra una cosa mobile con l'obbligo di custodirla e restituirla in natura». La diligenza del depositario è quindi variabile in relazione a l'oggetto e a uno standard minimo identificato con la locuzione “diligenza del buon padre di famiglia”. Ne deriva che l'avaria, il deterioramento o la distruzione del veicolo depositato costituisce fonte di responsabilità contrattuale e il depositario ex art. 1218 c.c. sarà tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento è dovuto a causa a lui non imputabile.
Va osservato come sempre nel 2009, un'altra sentenza (Cass. civ., Sez. III, 13 marzo 2009, n. 6169) ha diversamente opinato che il contratto di parcheggio non comporta l'esistenza di un obbligo di custodia del veicolo a carico del gestore del parcheggio, non trovando in tal caso applicazione, stante la portata derogatoria de la citata normativ a speciale, la disciplina generale dettata dagli artt. 1766 e ss. c.c. in materia di deposito e valendo, ne la specie, la circostanza che nel
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regolamento affisso a l'ingresso de l'area e in più punti di vista, richiamato ne la scheda di accesso, veniva espressamente esclusa la responsabilità “ex recepto” .
La soluzione del contrasto: Sezioni Unite n. 14319/2011 Stante l'evidente contrasto sorto in seno a la giurisprudenza di legittim ità, Cassazione civ., 19 gennaio 2010, n. 683, ne ha rimesso la composizione a le Sezioni Unite.
Queste si sono pronunciate nel senso che il contratto di parcheggio possa essere finalizzato esclusivamente a garantire la sosta temporanea del veicolo, in assenza di un corrispondente obbligo di custodia in capo al gestore; un siffatto obbligo potrà, per contro, ritenersi sussistente solo ove sia concretamente ricostruibile la volontà de l'utente di assicurarsi la conservazione e la restituzione del veicolo. Tale soluzione è del resto coerente con la disciplina legislativa di riferimento (legge n. 122/1989, c.d. legge Tonioli) che espressamente riconosce la rilevanza pubblicistica de le zone di parcheggio, ne la misura in cui esse consentono una migliore fluid ità de le comunicazioni con conseguente miglioramento de le condizioni di vita degli abitanti (in tal senso, particolarmente significativa è la previsione de l'art. 5, che incentiva la realizzazione di parcheggi volti a
«favorire il decongestionamento dei centri urbani mediante la creazione di parcheggi finalizzati a l'interscambio con sistemi di trasporto co lettivo»). Sul presupposto, quindi, de la rilevanza pubblicistica de la realizzazione di aree di sosta a pagamento destinate
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a lo smaltimento del traffico urbano, le Sezioni Unite segnano un deciso momento di rottura rispetto ai tradizionali orientam ent i giurisprudenziali che avevano affermato l'essenzialità de l'obbligo di custodia sul piano del contenuto del contratto di parcheggio. Pertanto, in presenza di clausole o avvisi che escludano in modo chiaro e
«adeguatamente percepibile prima de la conclusione del contratto» l'assunzione da parte del gestore di un obbligo di custodia non potrà trovare applicazione il rigoroso regime di responsabilità del depositario, dovendo piuttosto ricondursi la disciplina di tale fattispecie al paradigma del contratto di locazione. Le regole predicate per quest'ultimo troveranno, infatti, applicazione qualora l'interesse prevalente del cliente sia que lo di reperire velocemente un'area per lo stazionamento temporaneo del veicolo, dietro pagamento di un corrispettivo in denaro commisurato ai tempi de la sosta, senza trasferimento de la detenzione del veicolo al personale eventualmente addetto a la sorveglianza: si configura, infatti, in questa evenienza, un contratto di parcheggio senza custodia. Ai fini de l'esatta qualificaz ione del contratto di parcheggio, infine, le Sezioni Unite attribuiscono riliev o deciso a l'entità del prezzo pagato per la sosta. In particolare, si ritiene che, mentre un importo progressivo, differenziato e sostenibile costituisce il corrispettivo de la mera locazione di un'area per la sosta del veicolo, un prezzo maggiorato denota per contro l'assunzione del rischio di furti o danni ai veicoli da parte del gestore pubblico o privato, in esso dovendosi ritenere ricompreso il costo degli strumenti e dei
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meccanismi «di ordine tecnico, ambientale e strutturale» adottati per garantire la sicurezza de le autovetture.
Sul contratto di xxxxxxxxxx è degna di nota una recente sentenza di merito96, secondo la quale, atteso che ne l'alveo de lo schema generale del contratto di deposito si indiv idua anche il contratto atipico di parcheggio avente ad oggetto autoveicoli, e si perfeziona senza la necessaria consegna de la chiave al custode de la struttura ospitante, nel momento in cui il mezzo viene immesso e lasciato ne lo spazio apposito. Tale contratto, come riferisce la giurisprudenza costante anche di questa sezione, ingenera raffidamento che ne l'area di immissione e stazionamento del mezzo sia compreso la custodia, restando irrilevante eventuali condizioni di contratto Xxxx. Civ. sez. III, 26.2.2004, confermata da Xxxx. Civ. sez. III, 13.3.2007 n. 5837.
96 Tribunale Milano, Sezione 7 civile, Sentenza 6 marzo 2018, n. 2619, Data udienza 6 marzo 2018, in precdenza: Tribunale Milano, Sezione 7 civile, Sentenza
13 dicembre 2017, n. 9257. Data udienza 13 dicembre 2017. Il contratto atipico di parcheggio è soggetto all'applicazione delle norme relative al contratto di deposito, sicché il depositario assume verso il depositante l'obbligo di restituzione della cosa nello stato in cui è stata consegnata, nonché, in caso di sottrazione, quello di risarcimento del danno. Resta salva la prova della imprevedibilità ed inevitabilità della perdita, nonostante l'uso della diligenza del buon padre di famiglia, e dunque, la non imputabilità dell'inadempimento in capo al depositario. In particolare, in caso di sottrazione del bene in custodia da parte di un terzo, la perdita può dirsi non imputabile al depositario soltanto quando sia realizzata da un terzo con violenza o minaccia. (Nella fattispecie, rilevato che il depositario convenuto in giudizio nulla ha dimostrato in merito alla sottrazione fraudolenta con violenza e minaccia da parte di un terzo, la domanda risarcitoria proposta dal depositante deve ritenersi meritevole di accoglimento.)
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Ritenuto che al contratto di parcheggio si applica la disciplina del deposito, e che quindi in caso di furto grava sul gestore de l'area recintata adibita a posteggio Cass. Civ. sez. III, n. 1957/2009. Ritenuto che dai documenti e dagli atti di causa risulta che si è in tema di contratto atipico di posteggio che come ritenuto da questa sez ione, conformemente a l'indirizzo de la Cassazione " al contratto atipico di parcheggio si applicano le norme relative al contratto di deposito, sicché il depositario assume verso il depositante l'obbligo di restituzione de la cosa ne lo stato in cui è stata consegnata, nonché, in caso di sottrazione, que lo di risarcimento del danno, salvo che provi l'imprevedibilità e l'inevitabilità de la perdita, nonostante l'uso della diligenza del buon padre di famiglia, e dunque la non imputabilità de l'inadem pimento" (Cass. Civ. sez. III, 28 ottobre 2014 n. 22807).
Ritenuto che con riferimento a la sottrazione del bene in custodia, questa sezione si è uniformata al dettato de la Suprema Corte e quindi in caso di sottrazione da parte di un terzo (del bene in custodia) la perdita può dirsi non imputabile al depositario soltanto quando siano esercitati con violenza o minaccia da parte di un terzo" ( Xxxx. Civ. III, 19 luglio 2004 n. 13359).
Atteso che anche la giurisprudenza de la Cassazione più recente, Cass. Civ. n. 11221 del 9.5.17, ritiene che il cliente deve sempre essere risarcito anche se vi è esposto il carte lo " il garage non risponde per furto", ed ha evidenziato il principio che chi subisce il furto in un
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parcheggio a pagamento ha diritto al risarcimento del danno anche se il titolare o il gestore del parcheggio dimostra che ha predisposto un adeguato sistema di sorveglianza, in quanto l'unico motivo sarebbe che il furto derivi da una causa non imputabile al gestore. La Cassazione ha precisato che nel caso di furto il depositario non si libera della responsabilità ex recepto provando di aver usato opportune misure di custodia e diligenza (previste da l'art. 1768 c.c.) con adeguato servizio di vigilanza, ma deve poter provare che l'inadempimento non sia derivato da cause a lui non imputabili, circostanza non dimostrata dalla convenuta.
Non vi è dubbio che il contratto di ormeggio sia un contratto atipico, o meglio, un contratto socialmente tipico97, in quanto il ripetersi nella prassi de l'utilizzazione di tale mode lo contrattuale ne ha determinato una certa tipizzazione di fatto.
Come noto, di fronte ad un contratto atipico il problema che si pone agli operatori del diritto consiste ne l'indiv iduare la disciplina normativ a applicabile a la figura negoziale posta in essere da le parti, non essendo questa sussumibile in alcuno schema contrattuale tipizzato. L'atteggiamento assunto sul punto da la giurisprudenza, tanto di merito quanto di legittim ità, è stato caratterizzato da una continua
97 Corte di Cassazione, Sez. III, sentenza n. 8657/94
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oscilazione tra la sussunzione del contratto di ormeggio ora nello schema de la locazione, ora in que lo del deposito98.
In particolare, secondo l'orientamento prevalente, il discrimen tra le due figure contrattuali atipiche, denominate «ormeggio-locazione» e
«ormeggio deposito», risiederebbe ne la previsione o meno de l'obbligo di custodia in capo a l'ormeggiatore.
Ne l'ipotesi in cui oggetto del contratto sia la mera messa a disposizione de lo spazio acqueo da parte de l'ormeggiante, si configurerebbe un ormeggio-locazione, con conseguente applicaz ione de la relativa disciplina normativa, mentre qualora a l'oggetto del contratto acceda anche l'obbligo di custodia e vigilanza gravante sul concessionario, si rinverrebbe un ipotesi di ormeggio-depos ito, sussumibile negli artt. 1766 e ss. c.c. Si comprende quanto diverse siano le conseguenze giuridiche derivanti da l'applicazione al caso concreto de l'una o de l'altra normativa, specie in punto di responsabilità de l'ormeggiatore in caso di distruzione, furto o smarrimento dell'imbarcazione ormeggiata: non sussiste alcun obbligo di custodia in capo al locatore; obbligo sussistente per converso in capo al depositario ex art. 1766 c.c.
Per una sentenza di merito99 il contratto di ormeggio non trova alcuna
specifica regolamentazione né nel codice civile, né in que lo della
98 Corte di Cassazione, Sez. III, sentenza n. 10484/2004
99 Tribunale Milano, Sezione 1 civile, sentenza 14 marzo 2013, n. 3598.
Sulla sessa linea in precedenza la Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx x'Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx 0 civile, Sentenza 24 gennaio 2008. Il contratto di ormeggio non trova
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navigazione e viene riconosciuto quale contratto atipico, in quanto diretto a realizzare un interesse meritevole di tutela. Trattasi, in particolare, di un negozio comunque caratterizzato da una struttura minima essenziale, consistente ne la semplice messa a disposizione ed utilizzazione de le strutture portuali, con conseguente assegnazione di un delimitato e protetto spazio aereo. Il contenuto del contratto predetto, tuttavia, può legittimamente estendersi anche ad altre prestazioni, sina lagmaticamente co legate al corrispettivo, quali la
alcuna specifica regolamentazione né nel codice civile, né in quello della navigazione, sicché esso costituisce un contratto atipico che non può essere equiparato sic et simpliciter al deposito, sì da doversi ritenere applicabili analogicamente le disposizioni di cui agli articoli 1766 e seguenti del codice civile, potendo esso avere un oggetto più vario e articolato, in dipendenza delle attrezzature e dell'organizzazione del porto turistico e, alla fine, degli accordi intervenuti fra le parti. L'oggetto del contratto può, infatti, limitarsi alla messa a disposizione e alla utilizzazione delle strutture al solo fine dell'ormeggio e della sosta dell'imbarcazione, senza alcuna ulteriore prestazione e, in tal caso, esso presenta una sostanziale affinità con la locazione, senza che a tale qualificazione osti la presenza di personale del concedente, al fine di regolare gli arrivi e riscuotere i corrispettivi. Contemporaneamente, il contratto può dare anche luogo a un affidamento del natante agli addetti alla struttura, che comporta l'obbligo della sua custodia, sì da renderlo assimilabile al deposito e da rendere applicabili le relative disposizioni. Il contratto di ormeggio, comunque, pur rientrando nella categoria dei negozi atipici, è però sempre caratterizzato da una struttura minima essenziale, in mancanza della quale non può dirsi realizzata la detta convenzione negoziale, consistente nella semplice messa a disposizione e utilizzazione delle strutture portuali, con conseguente assegnazione di un delimitato spazio acqueo e il suo contenuto può poi estendersi anche ad altre prestazioni, quali la custodia . Deriva da quanto precede, pertanto, che incombe a colui, che fonda un determinato diritto o la responsabilità dell'altro contraente sulla struttura del contratto, dare la prova che il rapporto ha avuto a oggetto non la semplice utilizzazione delle strutture portuali, ai fini dell'attracco e della sosta, ma altresì la custodia dell'imbarcazione.
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custodia del natante e/o que la de le cose in esso contenute, con onere di fornire la prova l'oggetto e del contenuto del negozio a carico di chi fonda un determinato diritto o, come ne la specie, la responsabilità de l'altro contraente, su la struttura del contratto. Stante quanto innanzi e, dunque, che il contratto atipico di ormeggio non include necessariamente prestazioni di custodia del natante ormeggiato, rilevato che nel caso concreto la prospettata obbligazione di custodia de l'im barcazione, come dedotta da parte attrice, non trova riscontro nel contenuto de l'accordo, non può trovare accoglimento la proposta domanda di risoluzione del contratto, e conseguente risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, avente fondamento sulla dedotta, ma non provata, violazione, de l'obbligo incombente su parte convenuta di mettere a disposizione spazi idonei al ricovero de la barca e dei suoi componenti e di custodia di detti beni.
Sentenza di merito che prende spunto da la Cassazione100, la quale ha avuto modo di affermare che il contratto di ormeggio, pur rientrando ne la categoria dei contratti atipici, è sempre caratterizzato da una struttura minima essenziale, consistente ne la semplice messa a disposizione ed utilizzazione de le strutture portuali con conseguente assegnazione di un delimitato e protetto spazio acqueo. Il suo contenuto può, tuttavia, estendersi anche ad altre prestazioni, quali la custodia del natante o de le cose in esso contenute, nel qual caso spetta a chi fondi un determinato diritto, o la responsabilità de l'a ltro
100 Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, sentenza 13 febbraio 2013, n. 3554
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contraente, su lo specifico oggetto de la convenzione di fornire la relativa prova. (Ne la specie, in applicazione de l'enunciato principio, la
S.C. ha ritenuto incensurabile l'interpretazione operata dal giudice di merito, il quale, essendosi verificato il furto di un natante ormeggiato presso un circolo nautico, aveva escluso la sussistenza in capo a quest'ultimo di un'obbligazione di custodia, in ragione de la natura associativa del rapporto esistente tra le parti e de l'esistenza di un'apposita clausola di esonero da responsabilità contenuta nel modulo di adesione a l'associazione).
Per altra sentenza di merito101 nel contratto di ormeggio esiste sempre una struttura minima essenziale, consistente ne la messa a disposizione ed utilizzazione de le strutture portuali, con conseguente assegnazione di un delimitato spazio acqueo, ben potendo, tuttavia, il suo contenuto, espandersi oltre ed estendersi ad altre prestazioni. La circostanza, in particolare, è pacificamente intervenuta ne la fattispecie a l'esame de l'adito Giudice, in quanto il contratto stipulato tra il diportista e la struttura contempla, tra le altre previsioni, il servizio di sorveglianza de l'im barcazione, con previsione di responsabilità a carico de la struttura per i danni subiti da l'armatore, eccezione fatta per l'ipotesi in cui la prima dia prova che i propri dipendenti abbiano messo in atto tutte le misure che potevano essere ragionevolm e nte adottate a lo scopo di evitare il verificarsi de l'evento dannoso. In circostanze siffatte pare non contestabile che il contratto, ne la comune
101 Tribunale Trieste, civile, sentenza 1 febbraio 2011, n. 79
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intenzione de le parti, sia non già limitato a la mera messa a disposizione de lo spazio acqueo, bensì esteso anche a la prestazione di un'adeguata protezione de l'unità di diporto, solo genericamente rapportabile a que la del deposito, ma di fatto più ampia e pregnante a causa de le specifiche previsioni contrattuali. Stante, dunque, nel contratto atipico di ormeggio in posto turistico, assimilabile al contratto di deposito, l'obbligo, salvo patto contrario, a carico de la struttura di custodire il natante e le relative pertinenze e di restituirli nelle medesime condizioni in cui sono stati consegnati, deve concludersi per la responsabilità de la struttura in ordine ai danni deriv ati a l'imbarcazione ivi ormeggiata in seguito a la co lisione con essa di altra unità da diporto, ormeggiata accanto, a causa dei forti venti di bora, qualora (come ne la specie), la struttura non provi il corretto adempimento de la propria obbligazione, ovvero l'impossibi lità de l'adempimento per causa ad essa non imputabile.
Ancora, per altra pronuncia di merito102 l'esistenza di un obbligo di
custodia in capo al concessionario de l'ormeggio deve essere desunta dal concreto regolamento negoziale che le parti si sono date e dal contegno complessivo da le stesse assunto anche posteriormente alla conclusione de l'accordo.
Ove sussista in concreto tale obbligo e ne venga accertato l'inadempimento (nel caso de quo, sub specie di furto del natante di proprietà de l'attore), non è sufficiente, a fini liberatori, fornire la prova
102 Tribunale Torino, Sezione 4 civile, sentenza 10 giugno 2008, n. 4060
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ex art. 1768 c.c., essendo bensì necessario dimostrare, a mente de l'art. 1218 c.c., di aver adottato tutte le precauzioni suggerite da l'ordinaria diligenza. Qualora l'ormeggiatore si renda conto o comunque debba rendersi conto de la necessità di uno sforzo maggiore rispetto a que lo ordinario, è tenuto a prestarlo, versando altrimenti in colpa cosciente, ancorché abbia custodito il bene con la diligenza del buon padre di famiglia.
Il contratto misto e atipico di rimessaggio di un natante, in cui una parte si impegna a riparare la cosa ed a custodirla verso corrispettiv o fino a la riconsegna, partecipa de la natura del contratto di prestazione d'opera e del contratto di deposito, essendo ad esso applicabile la disciplina propria de l'affidamento de la "res" al depositario, con la conseguente configurabilità dei relativi obblighi riconducibili a la sua prestazione, consistenti ne l'uso de la diligenza del buon padre di famiglia e ne l'accollo de l'onere de la prova che l'evento dannoso eventualmente cagionato a la cosa non sia a lui imputabile. A tal fine, a nu la rileva l'esiguità del corrispettivo, rimesso a l'autonom a valutazione de le parti, che connota, proprio per la sua presenza, il contratto come oneroso, con l'effetto che si applica la disciplina di cui
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a l'art. 1766 c.c., senza che, al contrario, possa invocarsi l'operativ ità del regime normativo de la locazione di cui a l'art. 1571 c.c.103
Per ultima Cassazione104, nel caso in esame105, ovvero la consegna di un natante, dotato di una serie di accessori, per il rimessaggio invernale dovono essere tenute presenti le pronunce de la Corte nelle quali si é affrontato il diverso problema de la disciplina applicabile nel caso di consegna di un mezzo (roulotte, natante et similia) per il rimessaggio invernale.
In tal caso si applica la disciplina del deposito, con la conseguente responsabilità ex recepto del soggetto che riceve il bene in consegna, salvo che sia diversamente stabilito in sede di accordi contrattuali (v. sentenze 21 giugno 1993, n. 6866, 15 novembre 2002, n. 16079, 11
giugno 2008, n. 15490, 28 ottobre 2009, n. 22803).
Il contratto di logistica, diffuso ne la prassi commerciale, è il contratto mediante il quale si identificano una svariata quantità di funzioni, più o meno riconducibili a l'affidamento in outsourcing de l'inter o
103 Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, sentenza 28 ottobre 2009, n. 22803
104 Xxxxx xx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx 0 civile, ordinanza 10 maggio 2016, n. 9421
105 L’attore convenne in giudizio, davanti al Giudice di pace di Monza, la (OMISSIS) s.r.l. e - sulla premessa di aver consegnato alla società convenuta, in deposito per l'inverno, il proprio natante con una serie di oggetti in dotazione, natante che era stato oggetto di furto - chiese che la società convenuta fosse condannata al risarcimento dei danni, determinati in Euro 4.778, pari alla differenza tra il danno come determinato dalla compagnia assicuratrice dell'attore e la somma dalla medesima effettivamente rimborsata.
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procedimento logistico, o di alcune fasi di esso, e quindi a la gestione del processo dei flussi, fisici ed informativ i, de le materia prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti, in entrata ed in uscita, dagli stabilimenti del produttore o del distributore. Trattandosi di contratto atipico, deve procedersi a la individuazione de la disciplina applicab ile in base a l'esame de le prestazioni oggetto del contratto. Essendo costituita, l'obbligazione principale, da la conservazione e dalla successiva restituzione de la merce ne lo stato originario, il nucleo della disciplina giuridica applicabile va individuato nel contratto di deposito, dal momento che gli ulteriori servizi richiamati, pur presentando caratteristiche astrattamente riconducibili a la "locatio operis" ed alla "locatio rei", si pongono su un piano strumentale rispetto alla realizzazione de la causa tipica del contratto di deposito. Ne consegue che le norme del contratto di deposito disciplinano la responsabilità per inadempimento e di colpa presunta ed il depositario potrà liberarsi da responsabilità provando non solo di aver usato ne la custodia la diligenza del buon padre di famiglia ma anche in forza del disposto de l'art. 1218 c.c., dimostrando, cioè, che l'inadempimento sia derivato da causa a lui non imputabile106.
000 Xxxxx x'Xxxxxxx Xxxxxx, Sezione 3 civile, Sentenza 14 giugno 2016, n. 2389
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