Le Società
Le Società
Art. 2247 c.c.: con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili.
Le società che hanno per oggetto un’attività:
• non commerciale si dicono semplici;
• commerciale si distinguono in:
1. società di persone: hanno autonomia patrimoniale imperfetta; i soci rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali:
♣ i soci garantiscono il pagamento dei debitori sociali anche con il proprio patrimonio personale;
♣ il socio è tenuto a pagare per tutti gli altri soci;
2. società di capitali: sono fornite di personalità giuridica e i soci hanno responsabilità limitata per le obbligazioni sociali.
Sono società di persone:
1. la società in nome collettivo;
2. la società in accomandita semplice.
Sono società di capitali:
1. la società per azioni;
2. la società in accomandita per azioni;
3. la società a responsabilità limitata.
Con riferimento alla forma di costituzione, le società personali si distinguono in:
a) società irregolari. Sono costituite mediante atto scritto che deve essere depositato presso l’ufficio del registro delle imprese per l’iscrizione nel registro stesso;
b) società irregolari. Sono società di persone costituite senza la prescritta forma di pubblicità e cioè senza l’iscrizione nel registro delle imprese:
♣ il creditore particolare del socio può chiedere in qualsiasi momento la liquidazione della quota del debitore;
♣ anche prima dell’escussione del patrimonio sociale i creditori della società possono agire contro i soci per soddisfare i loro crediti;
♣ ogni socio, che agisce per la società, si presume ne abbia la rappresentanza;
c) società di fatto. Sono caratterizzate dalla mancanza di un atto costitutivo, ma in esse i soci tengono un comportamento tale da far ritenere che tra loro esiste una società.
La società occulta esiste, ma le operazioni sono compiute come se si trattasse di un’impresa individuale; di fronte ai terzi rispondono tutti i soci occulti se si prova l’esistenza della società.
Nelle società apparenti due o più persone agiscono nei confronti dei terzi come se fossero soci.
Le società di comodo sono costituite formalmente per l’esercizio di un’attività economica, ma in realtà al fine del solo godimento dei beni, prive di effettiva gestione economica.
Società semplice
Costituzione
La società semplice svolge solo attività non commerciali e i soci rispondono personalmente e solidalmente per le obbligazioni sociali. La società semplice può costituirsi:
− con tacita dichiarazione di volontà, a seguito di comportamento univoco;
− con accordo verbale;
− con atto scritto, il quale:
1. è obbligatorio quando si conferisce la proprietà o il godimento di beni immobili;
2. la modifica può essere effettuata con il consenso di tutti i soci;
Conferimento
I soci sono obbligati a eseguire i conferimenti stabiliti nel contratto e, in mancanza di determinazione, a conferire in parti uguali quanto è necessario per il conseguimento dell’oggetto sociale.
Il conferimento può essere effettuato in:
• denaro;
• beni:
1. a titolo di proprietà;
2. in godimento;
• crediti.
Amministrazione
L’amministrazione:
• spetta a tutti i soci disgiuntamente, ma ogni socio può opporsi alle operazioni che un altro voglia compiere e la maggioranza decide sull’opposizione;
• se viene, invece, affidata congiuntamente a più soci, è necessario il consenso di tutti gli amministratori per il compimento degli affari sociali.
L’amministratore nominato con il contratto sociale può essere nominato solo per giusta causa. I soci, che non partecipano all’amministrazione, hanno diritto:
1. di essere informati sull’andamento degli affari sociali;
2. di consultare i documenti concernenti l’amministrazione;
3. di ottenere il rendiconto annuale, se la società dura più di un anno o il rendiconto finale, se la società dura meno di un anno.
Utile d’esercizio
Gli utili o le perdite:
• sono ripartiti fra i soci in proporzione al valore dei conferimenti;
• sono ripartiti in parti uguali, se non è specificato nel contratto sociale;
• per i soci d’opera se non è determinato in contratto, è stabilito dal giudice;
• è nullo il patto leonino.
Scioglimento del rapporto con un socio
Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio può avvenire per i seguenti motivi:
1) morte del socio;
2) recesso del socio
3) esclusione del socio:
− per grave inadempienza;
− per interdizione o inabilitazione;
− per condanna a una pena che comporta l’interdizione dai pubblici uffici;
− per sopravvenuta inidoneità a svolgere l’opera, se il socio ha conferito la propria opera;
− per il perimento della cosa di cui il socio ha conferito il godimento o la proprietà;
− di diritto.
Scioglimento della società
La società si scioglie:
1) per il decorso del termine;
2) per il conseguimento dell’oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;
3) per la volontà di tutti i soci;
4) quando viene mancare la pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita;
5) per le altre cause previste dal contratto sociale.
Liquidazione
I liquidatori devono prendere in consegna i beni e i documenti sociali e redigere, insieme con gli amministratori, l’inventario dal quale risulta il patrimonio sociale.
I liquidatori:
1) possono compiere gli atti necessari alla liquidazione;
2) se i soci non hanno disposto diversamente, possono vendere anche in blocco i beni sociali e fare transazioni e compromessi;
3) rappresentano la società anche in giudizio;
4) non possono intraprendere nuove operazioni;
5) non possono ripartire tra i soci i beni sociali, finché non siano pagati i creditori della società o non siano accantonate le somme necessarie per pagarli.
Società in nome collettivo
Nozione
La società in nome collettivo è società di persone. Secondo la normativa civilistica:
- può costituirsi per scrittura privata o per atto pubblico;
- ha autonomia patrimoniale imperfetta;
- agisce sotto una ragione sociale composta del nome di uno o più soci con indicazione del rapporto sociale.
Costituzione
L’atto costitutivo deve indicare:
1. il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza dei soci;
2. la ragione sociale;
3. i soci che l’amministrazione e la rappresentanza della società;
4. la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
5. l’oggetto sociale;
6. i conferimenti di ogni socio, il valore a essi attribuito e il modo di valutazione;
7. le prestazioni a cui sono obbligati i soci d’opera;
8. le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite;
9. la durata della società.
L’atto costitutivo, redatto su carta bollata, deve essere:
- registrato entro venti giorni dalla data della stipulazione;
- depositato entro trenta giorni per l’iscrizione nel registro delle imprese. La formalità è di competenza degli amministratori che devono allegare:
1.copia autentica dell’atto costitutivo, oppure originale della scrittura privata, debitamente registrato;
2.comunicazione dei dati relativi a ciascun amministratore;
- nel termine di tre mesi deve essere denunciata la costituzione all’ufficio delle imposte dirette competente mediante l’invio dell’atto costitutivo;
- nel termine di trenta giorni dalla costituzione all’ufficio Iva.
La mancata registrazione nel registro delle imprese i rapporti tra la società e i terzi sono regolati dalle disposizioni relative alla società semplice.
La dichiarazione all’ufficio Iva di inizio attività è presentata in duplice copia e in conformità ad apposito modello approvato con decreto del ministro delle finanze. Dalla dichiarazione di inizio dell’attività devono risultare:
1) per le persone fisiche, il cognome e nome, il luogo e la data di nascita, la residenza, il domicilio fiscale e la eventuale ditta;
2) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la natura giuridica, la denominazione, ragione sociale o ditta, la sede legale, o in mancanza quella amministrativa, e il domicilio fiscale.
3) Per i soggetti residente all’estero, anche l’ubicazione della stabile organizzazione;
4) Il tipo e l’oggetto dell’attività e il luogo in cui viene esercitata l’attività e il luogo in cui sono tenuti i libri contabili;
5) Ogni altro elemento richiesto dal modello.
Anteriormente alla stipulazione dell’atto costitutivo bisogna presentare domanda per l’attribuzione del numero di codice fiscale.
Amministrazione
Vigono le norme per la società semplice, salvo quanto segue:
1) Le limitazione ai poteri di rappresentanza degli amministratori non sono opponibile ai terzi, se non vengono iscritte presso il registro delle imprese;
2) Gli amministratori con rappresentanza sociale hanno l’obbligo di depositare le loro firme presso l’ufficio del registro delle imprese; l’autenticazione delle firma autografata deve essere effettuata da un notaio;
3) Gli amministratori devono tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti per gli imprenditori commerciali;
4) Le violazioni dei doveri accollati agli amministratori sono soggette a sanzioni penali.
Contabilità generale
Utile d’esercizio: se non è convenuto nell’atto costitutivo, si ripartisce fra i soci in proporzione ai conferimenti, e ogni socio ha diritto di percepire quanto gli spetta dopo l’approvazione del bilancio. Non può farsi luogo a ripartizione di somme fra i soci, se non per utili realmente conseguiti.
Perdita d’esercizio: non può farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente. Per ripianare la perdita si può:
1) Utilizzare la riserva se esistente;
2) Rinviare la perdita all’esercizio successivo;
3) Diminuzione del capitale sociale;
4) Reintegrazione da parte dei soci.
Ingresso di nuovi soci: qualora entrino a far parte della società nuovi soci, il sovrapprezzo dovuto a titolo di avviamento, s’intende comprensivo anche dell’utile che si ritiene presumibilmente maturato a tale data.
Soci d’opera: possono essere remunerati con una quota fissa integrata da una partecipazione agli utili.
Modificazione dell’atto costitutivo: possono avere per oggetto cambiamenti riguardanti la ragione sociale, i soci che hanno l’amministrazione e la rappresentanza della società, la sede, l’oggetto, il capitale, la proroga della società ecc…. La modifica deve risultare da scrittura privata o da atto pubblico, e redatte su carta bollata. Entro trenta giorni gli amministratori devono richiederne l’iscrizione nel registro delle imprese.
Fra i motivi che possono determinare l’aumento di capitale di una società in nome collettivo si ricordano:
- insufficienza del capitale sociale di costituzione per il raggiungimento dei fini sociali;
- bisogno di nuovi finanziamenti per sviluppare l’attività dell’impresa;
- necessità di reintegrare il capitale sociale ridotto.
L’aumento del capitale sociale può essere:
a) Reale o effettivo quando ad esso corrisponde un aumento dei mezzi sociali;
b) Virtuale quando non corrisponde un aumento dei mezzi sociali:
- capitalizzazione della riserva sociale;
- capitalizzazione dei saldi attivi di rivalutazione monetaria;
- capitalizzazione di precedenti versamenti dei soci.
Fra le diverse cause che possono determinare la diminuzione del capitale sociale si ricordano le seguenti:
a) copertura di perdite di esercizi precedenti;
b) eccedenza di capitale a disposizione dell’impresa;
c) recesso di un socio:
- quando questa è costituita a tempo indeterminato o per tutta la vita di un socio;
- nei casi previsti dal contratto sociale;
- quando sussiste una giusta causa;
- in caso proroga tacita della società.
Il versamento dei soci si possono effettuare:
a) senza obbligo di restituzione:
- in conto capitale, se destinati ad un futuro aumento del capitale sociale;
- a fondo perduto, per copertura di perdite.
b) Versamenti con obbligo di restituzione:
- infruttiferi;
- fruttiferi sulla quale sono gravati da ritenuta d’acconto del 12,5%.
Imposte dell’esercizio
Le società in nome collettivo sono assoggettate:
a) all’Irap in capo alla società stessa, esso rappresenta un costo di competenza dell’esercizio in sede di scritture di assestamento;
b) all’Irpef in capo a ciascun socio per gli utili di sua competenza.
Società in accomandita semplice
Nozioni
Nella società in accomandita semplice vi sono due categorie di soci:
- gli accomandatari che rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali;
- gli accomandanti che rispondono limitatamente alla quota conferita
la società agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome di almeno un socio accomandatario; l’accomandante, il quale consente che il suo nome sia compreso nella ragione sociale oppure partecipa alla gestione dell’azienda, risponde illimitatamente e solidalmente con i soci accomandatari.
Amministrazione
L’amministrazione:
- può essere conferita solo ai soci accomandatari;
- la revoca o la nomina degli amministratori, che non sono stati designati nell’atto costitutivo, devono avvenire con il consenso di tutti i soci accomandatari e l’approvazione di tanti soci accomandanti che rappresentino la maggioranza del capitale da essi sottoscritto;
- l’amministratore può essere revocato per giusta causa;
- i soci accomandanti hanno diritto di avere comunicazione dei bilanci e di controllare l’operare degli amministratori.
Scioglimento
La società si scioglie:
- per le cause prevista per la S.n.c.;
- quando rimangono una sola tipologia di soci:
a) sempreché nel termine di sei mesi non viene sostituito il socio;
b) se vengono a mancare tutti i soci accomandatari, gli accomandanti nominano un amministratore provvisorio per gli atti di ordinaria amm.
Proroga
La proroga della società può essere:
- espressa: il creditore particolare del socio può fare opposizione entra tre mesi dalla iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese e ottenere la liquidazione della quota del socio;
- tacita: ciascun socio può recedere con un preavviso di almeno tre mesi;
Società per azioni
Nozioni
Le caratteristiche della società per azioni sono:
1) responsabilità limitata dei soci;
2) quote di partecipazione rappresentate da azioni;
3) la denominazione sociale può essere formata in qualunque modo;
4) capitale sociale non inferiore a duecentomilioni.
Atto costitutivo
La società deve costituirsi per atto pubblico. L’atto costitutivo deve indicare:
1) dati personali dei soci e il numero delle azioni sottoscritte da essi;
2) la denominazione, con l’indicazione di società per azioni;
3) la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
4) l’oggetto sociale;
5) l’ammontare del capitale sottoscritto e versato;
6) il valore nominale e il numero delle azioni;
7) il valore dei crediti e dei beni conferiti in natura;
8) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti;
9) la partecipazione agli utili degli eventuali promotori o ai soci fondatori;
10) il numero degli amministratori e i loro poteri e l’eventuale rappresentanza;
11) il numero dei componenti del collegio sindacale;
12) la durata della società;
13) l’importo globale delle spese di costituzione.
Costituzione
Per procedere alla costituzione della società è necessario:
a) che sia sottoscritto per intero il capitale sociale;
b) che siano versati presso una banca almeno i tre decimi dei conferimenti in denaro:
- i tre decimi non possono essere consegnati agli amministratori se non provano l’avvenuta iscrizione nel registro delle imprese;
- se entro un anno dal deposito l’iscrizione non ha avuto luogo, le somme predette devono essere restituite;
- la restituzione può avvenire o in contanti a fronte di quietanza, o con assegno circolare.
c) che sussistano le autorizzazioni governative.
Lo Statuto anche se forma oggetto di atto separato, si considera parte integrante dell’atto costitutivo. Il notaio, che ha ricevuto l’atto costitutivo, deve depositarlo entro trenta giorni presso l’ufficio del registro delle imprese. Ad essi devono essere allegati:
- i documenti comprovanti l’avvenuto versamento dei decimi in denaro;
- la relazione giurata di un esperto del tribunale per i conferimenti in natura;
- le eventuali autorizzazioni richieste per la costituzione della società.
Se il notaio o gli amministratori non provvedono al deposito dell’atto costitutivo e degli allegati, ciascun socio può provvedere a spese della società o far condannare gli amministratori ad eseguirlo.
La società può essere costituita anche per pubblica sottoscrizione:
- stipulazione del programma;
- deposito del programma e delle firme autenticate dei promotori presso un notaio prima che venga reso pubblico il programma stesso;
- raccolte le sottoscrizioni, i promotori assegnano un termine per il versamento dei tre decimi;
- nei venti giorni successivi, alla sottoscrizione, i promotori devono convocare l’assemblea per la stipulazione dell’atto costitutivo;
- coloro che nella costituzione simultanea o in quella per pubblica sottoscrizione stipulano l’atto costitutivo, si dicono soci fondatori;
- i soci fondatori ed i promotori possono riservarsi nell’atto costitutivo una partecipazione agli utili non superiore ad un decimo degli ultimi stessi per un periodo massimo di cinque anni.
Conferimenti
I conferimenti possono avvenire:
• in denaro:
a) se il socio non esegue il pagamento delle quote dovute, gli amministratori possono far vendere a suo rischio e per suo conto;
b) in mancanza di compratori gli amministratori possono dichiarare decaduto il socio.
• in beni in natura e crediti:
a) il socio deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal presidente del tribunale;
b) nel termine di sei mesi dalla costituzione della società, gli amministratori devono controllare le valutazioni contenute nella relazione e, se sussistono fondati motivi, devono procedere alla stima;
c) se il valore dei beni risulta inferiore oltre a un quinto, la società deve ridurre il capitale sociale, almeno che il socio non compensi la differenza.
Azioni
Le azioni rappresentano le quote di partecipazione al capitale sociale:
• non possono essere emesse per somma inferiore al loro valore nominale;
• sono indivisibili;
• hanno tutte lo stesso valore nominale e conferiscono ai loro possessori eguali diritti;
• sono inscindibili.
Le azioni devono indicare:
1) la denominazione, la sede e la durata della società;
2) la data dell’atto costitutivo, della sua iscrizione e numero d’iscrizione;
3) l’ufficio del registro delle imprese dove la società è iscritta;
4) il loro valore nominale e l’ammontare del capitale sociale;
5) l’ammontare dei versamenti parziali sulle azioni non interamente liberamente;
6) i diritti e gli obblighi particolari ad esse inerenti;
7) la denominazione di azioni di risparmio.
Le azioni si possono distinguere in:
• Azioni di compendio: vengono assegnate ai possessori di obbligazioni convertibili;
• Azioni di godimento: possono essere attribuite ai possessori delle azioni rimborsate. Hanno le seguenti caratteristiche:
1) Non danno diritto al voto;
2) Concorrono alla ripartizione degli utili e nel rimborso del patrimonio sociale;
• Azioni di lavoro: sono emesse a favore dei prestatori di lavoro;
• Azioni di risparmio: sono emesse dalle società quotate in borsa o in sede di aumento del capitale sociale, per un ammontare non superiore alla metà del capitale sociale. Sono privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale;
• Azioni privilegiate: possono essere privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale allo scioglimento della società;
Le azioni ordinarie attribuiscono agli azionisti il diritto di:
- partecipare alle assemblee e votare;
- verbalizzare le proprie dichiarazioni con un riassunto di quanto dichiarato;
- candidarsi alle cariche sociali;
- adire l’autorità giudiziaria per tutelare i diritti personali;
- impugnare le deliberazioni illegali dell’assemblea;
- denunciare il collegio sindacale i fatti censurabili di coloro che prestano la loro opera per la società;
- esaminare il libro dei soci e delle deliberazioni delle assemblee;
- prendere visione del bilancio e delle relazioni nei quindici giorni che precedono l’assemblea;
- riscuotere i dividendi;
- esercitare l’opzione sulle azioni di nuova emissione e sulle obbligazioni convertibili;
- ottenere una parte proporzionale del patrimonio netto risultante dalla liquidazione della società.
La società può possedere azioni proprie fino al massimo del dieci per cento del valore nominale del capitale sociale. L’acquisto deve essere autorizzato dall’assemblea ordinaria che fissa:
1) il numero massimo delle azioni da acquistare;
2) la durata, non superiore a diciotto mesi, per la quale l’autorizzazione è accordata;
3) il corrispettivo minimo e il corrispettivo massimo.
In caso di violazione le azioni devono essere alienate entro un anno dall’acquisto. Tali limitazioni non si applicano quando l’acquisto di azioni proprie avviene:
1) in esecuzione di una delibera dell’assemblea di riduzione del capitale;
2) a titolo gratuito;
3) per effetto di successione universale o di fusione;
4) in occasione di esecuzione forzata per il soddisfacimento di un credito della società. In nessun caso la società può sottoscrivere azioni proprie.
ASSEMBLEA
L’assemblea è l’organo supremo della volontà sociale; è convocata dagli amministratori e può essere:
1) ordinaria;
2) straordinaria;
3) speciale.
Assemblea ordinaria :
1) approva il bilancio;
2) nomina gli amministratori, i sindaci e il presidente del collegio;
3) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;
4) delibera sugli altri oggetti riguardanti la gestione della società riservati alla sua competenza, nonché sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.
L’assemblea straordinaria delibera sui seguenti oggetti:
a) modificazione dell’atto costitutivo;
b) emissione di obbligazioni;
c) nomina e poteri dei liquidatori in caso di scioglimento e di liquidazione.
L’assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio delibera:
1) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;
2) sull’approvazione delle deliberazioni dell’assemblea della società che pregiudicano i diritti della categoria;
3) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo;
4) sugli altri soggetti d’interesse comune.
L’assemblea viene convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e l’ordine del giorno. L’avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale almeno quindici giorni (trenta giorni per le società quotate in borsa) prima di quello fissato per l’adunanza. Inoltre:
1) ogni azione ordinaria attribuisce il diritto a un voto;
2) i soci possono farsi rappresentare anche da un non socio;
3) la rappresentanza deve essere conferita per iscritto e soltanto per singole assemblee;
4) in mancanza del numero legale nella prima convocazione, gli amministratori convocano una seconda convocazione.
AMMINISTRATORI
L’amministrazione della società può essere affidata anche a non soci, quando ne sono incaricate più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione in seno al quale viene nominato il presidente. Gli amministratori :
- non possono essere nominati per un periodo superiore a tre anni;
- sono rieleggibili;
- entro quindici giorni dalla notizia della nomina devono chiederne l’iscrizione nel registro delle imprese;
- che hanno la rappresentanza, entro quindici giorni dalla notizia della nomina devono depositare presso l’ufficio del registro delle imprese le loro firme
autografate.
- La cessazione deve essere iscritta entro quindici giorni nel registro delle imprese a cura del collegio sindacale.
Relazioni:
• In sede di approvazione del bilancio, gli amministratori devono riferire all’assemblea sull’andamento della gestione nei vari settori in cui la società ha operato;
• Entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell’esercizio, gli amministratori delle società quotate in borsa devono comunicare al collegio sindacale una relazione sull’andamento della società;
• Entro quattro mesi dalla fine del primo semestre dell’esercizio, la relazione semestrale deve essere comunicata alla Consob.
Compensi e rimborsi spese
• I compensi e le partecipazioni agli utili spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti nell’atto costitutivo o dall’assemblea;
• La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilito dal consiglio di amministrazione;
• Sono previsti anche i rimborsi spese di viaggio e soggiorno sostenute dagli amministratori nell’esercizio del loro incarico.
Disposizioni penali: sono puniti con la reclusione e/o con pene pecuniarie gli amministratori che:
1) In mancanza di bilancio approvato o in difformità di esso;
2) Eseguono una riduzione di capitale in violazione alle disposizione di legge;
3) Restituiscono ai soci i conferimenti o liberano dall’obbligo di eseguirli;
4) Impediscono il controllo della gestione da parte del collegio sindacale;
5) Omettono le indicazioni obbligatorie negli atti e nella corrispondenza;
6) Esagerano fraudolentemente la valutazione dei conferimenti in natura;
7) Emettono azioni per somma minore del loro valore nominale;
8) Xxxxxxx le disposizioni sull’acquisto di azioni proprie;
9) Influiscono sulla formazione della maggioranza dell’assemblea utilizzando mezzi illeciti;
10) Percepiscono compensi non dovuti;
11) Omettono di convocare l’assemblea dei soci nei termini prescritti dalla legge;
12) assumono per conto della società partecipazioni in altre imprese, che importino una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale determinato dall’atto costitutivo;
13) non si astengono dal partecipare alla deliberazione del consiglio di amministrazione quando abbiano interessi in conflitto con quelli della società;
14) emettono irregolarmente titoli azionari o obbligazionari;
15) non effettuano o effettuano fraudolentemente le comunicazioni da inviare alla Consob.
COLLEGIO SINDACALE
Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci, e di due supplenti.
• I sindaci devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili
• Il presidente del collegio sindacale è nominato dall’assemblea;
• Non possono essere eletti alla carica di sindaco, e, se eletti, decadono dall’ufficio, l’interdetto, l’inabilitato o il fallito, o chi è stato condannato a una pena detentiva che importa l’interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;
• I sindaci sono nominati la prima volta nell’atto costitutivo e successivamente dall’assemblea;
• Essi restano in carica per un triennio;
• Non possono essere revocati se non per giusta causa;
• La retribuzione annuale dei sindaci, se non è stabilita nell’atto costitutivo, deve essere determinata dall’assemblea all’atto della nomina;
I principali doveri dei sindaci sono i seguenti:
a) controllare l’amministrazione della società;
b) vigilare sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo;
c) accertare la regolare tenuta della contabilità sociale;
d) accertare almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e dei titoli;
e) riunirsi ogni trimestre e redigere il processo verbale della riunione;
f) assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione e delle assemblee;
g) convocare l’assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da parte degli amministratori;
h) indagare sui fatti denunciati da tanti soci che rappresentano un ventesimo del capitale sociale;
i) riferire all’assemblea sui risultati dell’esercizio sociale;
l) conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
I sindaci delle società quotate in borsa devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti con regolamento dal ministro del tesoro, sentite la Consob, la Banca d’Italia e l’Isvap.
I compiti sono limitati alla vigilanza su:
• osservanza della legge e dell’atto costitutivo;
• rispetto dei principi di corretta amministrazione;
• adeguatezza della struttura organizzativa della società;
• adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società alle società controllate;
Obbligazioni
Le società per azioni possono emettere obbligazioni quando hanno bisogno di finanziamenti, esse possono essere al portatore o nominative per somma non eccedente il capitale versato ed esistente secondo l’ultimo bilancio approvato.
• L’emissione deve essere deliberata dall’assemblea straordinaria, verbalizzata dal notaio, deve essere depositata entro trenta giorni presso l’ufficio del registro delle imprese;
• Le società quotate in borsa devono trasmettere alla Consob, entro trenta giorni dalla delibera dell’assemblea, il verbale di assemblea, oltre alla deliberazione adottata e al bilancio approvato;
• La società non può ridurre il capitale sociale, se non in proporzione delle obbligazioni rimborsate.
Le obbligazioni devono indicare:
1) la denominazione, l’oggetto e la sede della società, con l’indicazione dell’ufficio del registro delle imprese presso il quale la società è iscritta;
2) il capitale sociale versato ed esistente al momento dell’emissione;
3) la data della deliberazione dell’assemblea e della sua iscrizione nel registro;
4) l’ammontare complessivo delle obbligazioni emesse, il valore nominale di ciascuna, il saggio degli interessi e il modo di pagamento e di rimborso;
5) le garanzie da cui sono assistite.
Gli obbligazionisti possono riunirsi in assemblea per deliberare sugli oggetti di interesse comune e, in particolare:
a) sulla nomina e sulla revoca di un proprio rappresentante;
b) sulle modificazioni delle condizioni del prestito;
c) sulla proposta di amministrazione controllata e di concordato;
d) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei propri interessi e sul rendiconto relativo.
L’emissione può avvenire:
- sotto la pari, ossia ad un prezzo inferiore al valore nominale; in questo caso la società ha una perdita (disaggio di emissione);
- alla pari, se il prezzo di emissione è uguale al valore nominale delle obbligazioni;
- sopra la pari, ovvero a un prezzo maggiore del valore nominale (aggio di emissione).
Il prestito obbligazionario può essere estinto mediante:
a) estrazione a sorte e rimborso delle obbligazioni;
b) rimborso graduale del valore nominale di ogni titolo;
c) rimborso totale alla scadenza;
d) acquisto sul mercato e successivo annullamento delle obbligazioni;
e) conversione delle obbligazioni in azioni.
Le obbligazioni si possono distinguere in:
- obbligazioni indicizzate: consentono l’adeguamento automatico in tempi di inflazione. I parametri di indicizzazione usati sono:
• monetari, collegati al costo del denaro sul mercato monetario;
• finanziari, collegati al costo del denaro sul mercato finanziario;
• valutari, collegati alla parità di cambio;
• reali, collegati al prezzo di un paniere di beni o servizi.
- obbligazioni cum warrant: consentono, in un periodo di tempo prestabilito, l’acquisto di un certo quantitativo di titoli azionari. Il buono (warrant) può circolare indipendentemente dall’obbligazione;
- obbligazioni zero coupon: sono titoli privi di cedola che fruttano un interesse esclusivamente in base alla differenza tra il loro valore di acquisto e quello di rimborso a scadenza;
- obbligazioni drop lock: sono titoli senza cedola minima garantita; tuttavia, se la cedola scende al di sotto di un tasso prefissato, il prestito viene convertito in un debito fisso che rimane costante per la restante durata;
- obbligazioni hell and heaven: sono caratterizzate da una scadenza variabile tra un minimo e un massimo;
- obbligazioni bull and bear: sono caratterizzate dal fatto che, per la quota interessi, assicurano un rendimento fisso in base al tasso stabilito dall’emittente, mentre, per la quota capitale, collegano il rimborso all’andamento di un indice di performance del mercato borsistico;
- eurobonds: si tratta di obbligazioni emesse in eurovalute;
- floating rate notes: sono titoli di credito a interesse variabile il cui credito che rappresentano è espresso in valuta estera;
- obbligazioni riverse floater: sono titoli a tasso variabile che consentono di trarre profitto da un calo dei tassi;
- obbligazioni riverse convertible: si tratta di titoli collegati a un’azione quotata.
Obbligazioni convertibili
L’assemblea straordinaria può decidere l’emissione di obbligazioni convertibili in azioni, determinando il rapporto di cambio e il periodo e le modalità della conversione;
- la deliberazione non può essere adottata, se il capitale sociale non è stato interamente versato;
- le obbligazioni non possono essere emesse per somma inferiore al loro valore nominale;
- la società deve decretare l’aumento del capitale sociale per un ammontare pari al valore nominale delle azioni da attribuire in conversione;
- nel primo mese di ciascun semestre gli amministratori provvedono alla conversione;
- fino alla scadenza dei termini fissati per la conversione, la società non può né ridurre il capitale sociale né modificare il metodo di ripartizione degli utili;
- le obbligazioni convertibili devono essere offerte in opzione ai soci.
Utile di esercizio
Non possono essere pagati dividendi sulle azioni se non per utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato.
La ripartizione degli utili viene deliberata dall’assemblea ordinaria dietro proposta del consiglio di amministrazione con il consenso del collegio sindacale.
- dagli utili netti devono essere dedotti una somma pari a un ventesimo di essi per la costituzione della riserva legale;
- deve essere dedotta la parte spettante ai promotori, ai soci promotori e agli amministratori;
- non si possono ripartire utili fino a che le perdite di esercizi precedenti non sono state reintegrate;
- i dividendi erogati in violazione delle disposizioni vigenti non sono ripetibili, se i soci li hanno riscossi in buona fede;
La distribuzione di acconti sui dividendi è consentita solo alle società il cui bilancio è assoggettato per legge alla certificazione da parte di società di revisione iscritte nell’apposito albo tenuto dalla Consob.
- la distribuzione di acconti sui dividendi deve essere prevista dallo statuto ed è deliberata dagli amministratori;
- non è consentita la distribuzione degli acconti sui dividendi quando dall’ultimo bilancio risultano perdite degli esercizi precedenti;
- l’ammontare degli acconti sui dividendi non può superare la minor somma tra l’importo degli utili conseguiti dalla chiusura dell’esercizio precedente e quello delle riserve disponibili;
- gli amministratori deliberano la distribuzione degli acconti sulla base di un prospetto contabile e di una relazione dai quali risulta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società.
Perdita di esercizio
Entro i quattro mesi successivi alla riapertura dell’esercizio, l’assemblea può deliberare di:
1) fronteggiare la perdita con la riserva;
2) portare a carico degli esercizi futuri tutta la perdita o una parte di essa;
3) ridurre corrispondentemente il capitale sociale: se in conseguenza della perdita il capitale è diminuito oltre un terzo e se entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, il capitale deve essere ridotto in proporzione. Se il capitale si riduce al di sotto del minimo legale, è necessario procedere alla riduzione e al contemporaneo aumento del capitale a una cifra non inferiore detto minimo o alla trasformazione della società.
Modificazione dell’Atto Costitutivo
Le modificazioni dell’atto costitutivo vengono deliberate dall’assemblea straordinaria e depositate entro trenta giorni presso l’ufficio del registro delle imprese.
• dopo ogni variazione, il testo integrale ed emendato dell’atto deve essere depositato presso l’ufficio del registro delle imprese;
• almeno quarantacinque giorni prima del giorno fissato per l’assemblea, le società con azioni quotate in borsa devono comunicare alla Consob le proposte di modificazione ed entro trenta giorni dalla delibera dell’assemblea devono trasmettere il verbale dell’assemblea notificando le deliberazioni adottate;
• i soci che dissentono dalle deliberazioni della maggioranza hanno diritto di recesso nei casi di cambiamento dell’oggetto sociale, trasformazione della società, trasferimento della sede sociale all’estero.
L’aumento del capitale sociale può essere:
1) reale, quando si emettono nuove azioni a pagamento;
2) gratuito, quando si imputano a capitale le riserve disponibili.
Gli amministratori devono provvedere, entro trenta giorni dalla omologazione del tribunale, a chiederne l’iscrizione nel registro delle imprese.
Per le società quotate, gli amministratori devono comunicare entro quarantacinque giorni prima del giorno fissato per l’assemblea, comunicare le proposte alla società di revisione che darà il proprio parere che sarà depositato quindici giorni prima del giorno fissato per l’assemblea.
Emissione di azione a pagamento:
1) la società studia la possibilità di collocamento e le modalità di emissione;
2) l’operatore avveduto valuta la convenienza a effettuare l’operazione;
3) non si possono emettere nuove azioni fino a che quelle emesse non siano interamente versate;
4) all’atto della costituzione devono essere versati presso la società almeno i tre decimi dei nuovi conferimenti in denaro;
5) se l’aumento avviene mediante l’apporto di beni in natura, è necessaria la relazione di stima;
6) l’aumento di capitale a pagamento è soggetto a imposta fissa di registro di L. 250.000.
Le azioni di nuova emissione devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute.
• se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste sulla base del rapporto di cambio;
• il diritto di opzione non spetta alle azioni di nuova emissione che devono essere liberate mediante conferimenti in natura o per esigenze della società;
• per l’esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine di trenta giorni dalla pubblicazione;
• le motivazioni dell’esclusione o limitazione del diritto di opzione devono essere illustrate dagli amministratori in un’apposita relazione;
• gli azionisti che non intendono esercitare tale diritto, possono venderlo in borsa;
• coloro che non hanno tale diritto devono acquistare i necessari diritti di opzione; L’istituto giuridico del diritto di opzione consente ai vecchi soci:
a) di acquistare nuove azioni a un prezzo di emissione che è inferiore al loro prezzo corrente;
b) di sottoscrivere tante nuove azioni quante sono necessarie per mantenere proporzionalmente invariata la loro partecipazione al capitale sociale;
c) di vendere i diritti di prelazione che loro competano nel caso in cui non intendano acquistare le nuove azioni, e di evitare così la perdita dovuta alla riduzione di valore che subiranno le azioni.
Il godimento delle nuove azioni può coincidere:
• con il giorno della loro emissione;
• con il giorno d’inizio dell’esercizio sociale: il loro prezzo di emissione dovrebbe comprendere il conguaglio del dividendo dal giorno di godimento al giorno del versamento.
Le possono essere emesse:
• alla pari;
• sopra la pari.
Il collocamento delle nuove azioni può essere effettuato:
a) direttamente dalla società;
b) per mezzo di una o più banche;
c) per mezzo di un sindacato bancario che sottoscrive le azioni.
L’aumento gratuito del capitale sociale è attuato mediante imputazione a capitale di riserve disponibili. La società provvede o ad aumentare gratuitamente il valore nominale delle azioni esistente o a emettere nuove azioni.
Gli aumenti gratuiti del capitale possono avvenire a causa del diminuito potere d’acquisto della moneta. I procedimenti sono:
1) procedimento analitico o diretto: si rivaluta ciascun bene per un ammontare massimo pari alla differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo medesimo moltiplicato per il coefficiente consentito;
2) procedimento sintetico o indiretto: si rivalutano i beni per l’importo massimo consentito dall’applicazione di determinate percentuali sul capitale proprio.
In riferimento all’aumento del capitale sociale, si precisa che:
1) l’imputazione della riserva al capitale sociale non concorre a formare il reddito imponibile della società;
2) il saldo attivo di rivalutazione può essere utilizzato anche per la copertura di perdite d’esercizio;
3) il costo sul quale calcolare la quota di ammortamento s’intende comprensivo della rivalutazione;
4) le riduzione di capitale hanno innanzi tutto per oggetto la parte del capitale formata con la riserva.
Altri aumenti di capitale possono riguardare:
a) la conversione in azioni di obbligazioni convertibili;
b) la distribuzione di utili in azioni;
c) l’assegnazione di azioni alla generalità dei dipendenti o a particolari categorie di essi a un prezzo inferiore a quello di borsa;
d) la trasformazione di tutto o parte del trattamento di fine rapporto.
Il codice civile contempla due ipotesi nel caso di riduzione del capitale sociale:
a) riduzione del capitale esuberante: la deliberazione può essere eseguita soltanto dopo tre mesi dal giorno dell’iscrizione nel registro delle imprese, purché entro questo termine nessun creditore anteriore all’iscrizione abbia fatto opposizione. La diminuzione avviene mediante:
• liberazione dei soci dall’obbligo dei versamenti ancora dovuti;
• rimborso ai soci dei versamenti già versati;
• estrazione a sorte e rimborso di un certo numero di azioni;
• acquisto e annullamento di proprie azioni.
b) riduzione del capitale per perdite;
Recesso dei soci: gli azionisti dissenzienti dalle deliberazioni sociali riguardanti il cambiamento dell’oggetto sociale o il tipo di società o il trasferimento della sede sociale all’estero hanno diritto di ottenere il rimborso delle proprie azioni. Il rimborso può avvenire:
- alla pari;
- sopra la pari.
In caso di distribuzione di riserve di utili, la differenza che eccede il valore nominale è fiscalmente considerata come dividendo e, pertanto, è assoggettata a ritenuta fiscale del 12,50% ovvero a tassazione separata.
Soci finanziatori: la delibera del CICR del 3/3/94 delinea l’ambito dell’attività di raccolta di fondi presso i soci, precisando quanto segue:
- la raccolta può essere rivolta esclusivamente a soggetti iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci;
- i soci finanziatori devono detenere una partecipazione di almeno il due per cento del capitale sociale;
- la possibilità di acquisizione di fondi tra i soci deve essere prevista dallo statuto societario;
- la modifica dello statuto per l’inserimento della clausola che consenta l’acquisizione tra i soci di capitale di finanziamento deve essere operata con assemblea straordinaria;
- la delibera è soggetta a omologazione del Tribunale e a pubblicità legale.
Società in accomandita per azioni
Nozioni
La società in accomandita per azioni è una società di capitali in cui sono presenti soci accomandatari con responsabilità solidale e illimitata e soci accomandanti con responsabilità limitata.
La denominazione sociale è costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari.
Società a responsabilità limitata
Nozione
Le società a responsabilità limitata, secondo quanto stabilito dal codice civile:
1) per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio
2) il capitale non può essere inferiore a venti milioni;
3) le quote di partecipazione dei soci non sono rappresentate da azioni e non possono essere inferiori a lire mille;
4) se nell’atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in denaro;
5) la denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di società a responsabilità limitata;
6) la costituzione deve avvenire per atto pubblico.
Atto costitutivo
La società deve costituirsi per atto pubblico. L’atto costitutivo deve indicare:
1) dati personali dei soci;
2) la denominazione, la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
3) l’oggetto sociale;
4) l’ammontare del capitale sottoscritto e versato;
5) la quota di conferimento di ogni socio e il valore dei crediti e dei beni conferiti in natura;
6) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti;
7) il numero degli amministratori e i loro poteri e l’eventuale rappresentanza;
8) il numero dei componenti del collegio sindacale;
9) la durata della società;
10) l’importo globale delle spese di costituzione.
COSTITUZIONE
Per la costituzione della società sono necessari:
- la sottoscrizione integrale del capitale;
- il versamento di almeno i tre decimi dei conferimenti in denaro;
- la relazione giurata di un esperto per la stima degli apporti in natura;
- le eventuali autorizzazioni governative;
- il deposito dell’atto costitutivo presso l’ufficio del registro delle imprese;
- omologazione del tribunale;
- l’iscrizione nel registro delle imprese, entro trenta giorni dall’omologazione, dell’atto costitutivo.
Socio moroso
In caso di morosità di un socio:
a) se il socio non esegue il pagamento delle quote dovute nel termine di trenta giorni, gli amministratori possono far vendere le quote a suo rischio e per suo conto;
b) in mancanza di compratori gli amministratori possono dichiarare decaduto il socio e trattenere le somme riscosse, salvo il risarcimento dei maggiori danni.
Trasferimento della quota
Le quote sono trasferibili:
- per atto tra vivi;
- per mortis causa.
Il trasferimento con sottoscrizione autenticata va depositato per l’iscrizione nel registro delle imprese a cura del notaio entro trenta giorni dall’atto.
Nei trenta giorni dal deposito, su richiesta di una controparte, ha luogo l’iscrizione nel libro dei soci.
Assemblea
L’assemblea è l’organo supremo della volontà sociale; è convocata dagli amministratori con raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell’adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci.
Nella lettera devono essere indicati:
- il giorno dell’adunanza;
- il luogo dell’adunanza;
- l’ora dell’adunanza;
- l’elenco delle materie da trattare.
Assemblea ordinaria :
- approva il bilancio;
- nomina gli amministratori, i sindaci e il presidente del collegio;
- determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;
- delibera sugli altri oggetti riguardanti la gestione della società riservati alla sua competenza, nonché sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- deve essere convocata almeno una volta l’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio;
- delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale;
L’Assemblea straordinaria delibera sui seguenti oggetti:
- modificazione dell’atto costitutivo;
- nomina e poteri dei liquidatori in caso di scioglimento e di liquidazione.
Amministratori
L’amministrazione della società può essere affidata anche a non soci, quando ne sono incaricate più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione in seno al quale viene nominato il presidente. Gli amministratori :
- che hanno la rappresentanza, possono compiere tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale;
- sono tenuti a convocare l’assemblea quando ne fanno richiesta tanti soci che rappresentano almeno un quinto del capitale sociale;
- devono adempiere i propri doveri con la diligenza del mandatario;
- La nomina e la cessazione deve essere iscritta entro quindici giorni nel registro delle imprese a cura del collegio sindacale.
Collegio sindacale
La nomina del collegio sindacale è obbligatoria, se il capitale sociale non è inferiore a duecento milioni di lire o è stabilita nell’atto costitutivo o in due esercizi consecutivi sono stati superati due dei seguenti limiti:
a) Totale dell’attivo dello stato patrimoniale pari a 4.700 milioni di lire;
b) Ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a 9.500 milioni di lire;
c) Dipendenti occupati in media durante l’esercizio pari a cinquanta unità.
Le modificazioni dell’atto costitutivo devono essere depositate presso la Camera di commercio, omologate dal tribunale, iscritte nel registro delle imprese. I soci dissenzienti dalle deliberazioni riguardanti il cambiamento dell’oggetto sociale o il trasferimento della sede all’estero hanno il diritto di recedere dalla società.
Aumento del capitale, secondo il codice civile:
a) È vietato fino a quando non sono completamente versate le quote sottoscritte;
b) I soci devono versare i tre decimi dei conferimenti in denaro;
c) per gli apporti in natura deve presentarsi la relazione giurata di un esperto;
d) le quote di nuova emissione devono essere date in opzioni ai quotasti;
Diminuzione del capitale ha luogo nei casi e nei modi previsti per le società per azioni:
a) quando risulti esuberante per il conseguimento dell’oggetto sociale;
b) per perdite. Se la perdita oltre un terzo riduce il capitale al di sotto del limite minimo legale, gli amministratori devono convocare l’assemblea;
c) se il valore dei beni conferiti è inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, la società deve ridurre proporzionalmente il capitale.
Unipersonale
La società a responsabilità limitata unipersonale viene costituita con atto pubblico, comprendente anche lo statuto. L’atto deve essere depositato entro trenta giorni per l’iscrizione nel registro delle imprese, alla quale si perviene dopo l’omologazione da parte del tribunale.
In caso di costituzione della società con atto unilaterale:
1) il conferimento in denaro deve essere interamente versato;
2) il socio mantiene il beneficio della responsabilità limitata;
3) negli atti e nella corrispondenza della società deve essere indicato se ha un unico socio;
4) i contratti devono essere redatti in forma scritta e conservati presso la sede della società;
5) gli amministratori devono depositare per l’iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente le generalità dell’unico socio;
6) anche se ha un unico socio, l’assemblea rimane obbligatoria;
7) la cessazione può avvenire in seguito al passaggio alla pluralità dei soci.
In caso d’insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le quote sono appartenute ad un solo socio, questi risponde illimitatamente:
a) quando sia persona giuridica ovvero sia socio unico di altra società di capitale;
b) quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto in precedenza previsto;
c) fino a quando non sia stata attuata la pubblicità prevista.
Società Cooperative
Generalità
Le società cooperative hanno scopo mutualistico e possono costituirsi come:
- società cooperative a responsabilità illimitata, se per le obbligazioni sociali risponde la società con il suo patrimonio; in caso di liquidazione coatta amministrativa o di fallimento, rispondono in via sussidiaria i soci solidalmente e illimitatamente;
- società cooperative a responsabilità limitata, se per le obbligazioni sociali risponde la società con il suo patrimonio. Le quote di partecipazione possono essere rappresentate da azioni. L’atto costitutivo può stabilire che, in caso di liquidazione coatta amministrativa o di fallimento della società, ciascun socio risponda sussidiariamente e solidalmente per una somma multipla della propria quota.
Il capitale non è determinato in un ammontare prestabilito, e le variazioni del numero e delle persone non richiede modifica dell’atto costitutivo.
Atto Costitutivo
La società deve costituirsi per atto pubblico e deve indicare:
1) dati personali dei soci;
2) la denominazione, la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
3) l’oggetto sociale;
4) se la società è a responsabilità limitata o illimitata;
5) l’ammontare del capitale sottoscritto da ciascun socio, i versamenti eseguiti e, se il capitale è ripartito in azioni;
6) il valore dei crediti e dei beni conferiti in natura;
7) le condizioni per l’ammissione o il recesso di un socio;
8) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti;
9) forme di convocazione dell’assemblea;
10) il numero degli amministratori e i loro poteri e l’eventuale rappresentanza;
11) il numero dei componenti del collegio sindacale;
12) la durata della società;
13) l’importo globale delle spese di costituzione.
Formalità di Costituzione
Sono le seguenti:
1) deposito entro trenta giorni dell’atto costitutivo per l’iscrizione nel registro delle imprese;
2) omologazione e successiva iscrizione nel registro delle imprese;
3) registrazione entro venti giorni;
4) denuncia alla Camera di commercio, all’ufficio distrettuale delle imposte dirette e all’ufficio Iva;
5) iscrizione nel registro prefettizio e nello schedario generale della cooperazione. Tale iscrizione non obbligatoria è richiesta allo scopo di ottenere le agevolazioni tributarie e gli altri benefici previsti dalla legge.
Quote e Azioni
¬ nessun socio può avere una quota ( o azioni) superiore a lire ottanta milioni;
¬ il valore nominale di ogni azione non può essere inferiore a cinquantamila lire, e non può essere superiore a lire un milione;
¬ i conferimenti dei beni in natura non sono considerati ai fini del calcolo del limite massimo;
¬ l’atto costitutivo può autorizzare gli amministratori ad acquistare o a rimborsare quote o
azioni della società, purché sia fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili;
¬ le quote non possono essere cedute con effetto verso la società senza autorizzazione degli amministratori.
Soci
Nelle cooperative, in genere, il numero dei soci non può essere inferiore a nove; nelle cooperative di produzione e di lavoro ammissibili ai pubblici appalti il limite è di venticinque soci e in quelle di consumo di cinquanta.
I soci si distinguono in:
- ordinari: partecipano direttamente agli scopi mutualistici e possono essere persone fisiche, coniugi in comunione legale di beni, società di capitali;
- sovventori: non partecipano agli scopi mutualistici, bensì perseguono un fine lucrativo. Essi possono apportare capitali senza limiti, possono partecipare all’amministrazione della società ed hanno diritto al voto (massimo cinque per non più di un terzo dei voti)
Non sono, invece, soci i possessori di azioni di partecipazione cooperativa.
L’ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell’interessato, annotata nel libro dei soci. Il nuovo socio, oltre l’importo della quota, deve versare una quota per ciascun esercizio sociale.
La dichiarazione di recesso del socio deve essere comunicata con raccomandata alla società e deve essere annotata, a cura degli amministratori, nel libro dei soci.
In caso di morte del socio, salvo che l’atto costitutivo disponga la continuazione della società con gli eredi, questi hanno diritto alla liquidazione della quota.
Azioni di partecipazione cooperativa
Le azioni di partecipazione cooperative, possono essere emesse dalle società che abbiano adottato procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all’ammodernamento aziendale. Esse:
1) possono essere emesse per un ammontare non superiore al patrimonio netto risultato dall’ultimo bilancio certificato e depositato presso il ministero del lavoro e della previdenza sociale;
2) devono contenere la denominazione “azioni di partecipazioni cooperative”
3) possono essere al portatore, purché interamente liberati;
4) devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori, che possono sottoscriverle anche superando il limite (80 milioni);
5) ai possessori spetta una remunerazione maggiorata del due per cento rispetto a quelle dei soci;
6) la riduzione del capitale per perdite non comporta la riduzione del valore nominale dell’azione;
7) all’atto dello scioglimento della società detti titoli hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale per l’intero valore nominale.
È prevista l’assemblea speciale dei possessori delle azioni predette che delibera:
a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;
b) sull’approvazione delle deliberazioni dell’assemblea della società che pregiudica i diritti della categoria;
c) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;
d) sugli altri oggetti di interesse comune.
L’assemblea speciale è convocata dagli amministratori o dal rappresentante comune o quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei possessori.
Assemblee
Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.
- ogni socio ha un voto, o più voti con un massimo di cinque se stabilito dall’atto costitutivo;
- il socio non può farsi rappresentare nelle assemblee se non da un altro socio;
- l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando sia presente la metà dei soci iscritti da almeno tre mesi e delibera con il voto favorevole della metà più uno dei soci presenti ;
- l’assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci iscritti da almeno tre mesi;
Gli Amministratori e i Sindaci: devono essere soci o mandatari di persone giuridiche socie. Sono nominati dall’assemblea dei soci e sono tenuti a redigere la relazione al bilancio (e non la nota integrativa).
Distribuzione degli utili:
- la quinta parte degli utili è destinata alla riserva legale;
- una quota ai fondi mutualistici;
- la quota che non è assegnata e che non è utilizzata per la rivalutazione delle quote e delle azioni, o assegnata ad altre riserve, o distribuita ai soci, deve essere destinata a fini mutualistici.
Rivalutazione delle quote o delle azioni: le società cooperative possono destinare una quota degli utili di esercizio ad aumento gratuito del capitale sociale, superando i limiti della legge, purché nei limiti delle variazioni dell’indice nazionale dei prezzi al consumo calcolato dall’Istat. Tale quota non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette.
Solidarietà e Fondi mutualistici
La legge prevede l’obbligo di destinare una quota degli utili netti annuali, pari al tre per cento, in fondi mutualistici.
• nella base imponibile devono includere anche le plusvalenze da iscrizione, che sono soggette al prelievo da destinare ai fondi mutualistici indipendentemente dalla loro eventuale non imponibilità fiscale;
• la mancata destinazione del tre per cento degli utili comporta la decadenza per la società dai benefici fiscali goduti e di altra natura;
• i fondi possono anche essere alimentati da contributi erogati da soggetti privati. I versamenti effettuati a favore dei fondi da parte dei soggetti ricompresi nell’art. 87, lettera a) TUIR sono esenti da imposte e sono deducibili, nel limite del tre per cento, dalla base imponibile del soggetto che effettua 1’erogazione. Agli stessi fondi deve essere devoluto il patrimonio residuo delle cooperative in liquidazione.
• Se la società non aderisce ad alcun’associazione riconosciuta, il versamento viene effettuato a favore del ministero del lavoro. Se, al contrario, vi aderisce viene destinato alla costituzione di fondi mutualistici gestiti senza scopo di lucro da società per azioni o da associazioni, il cui bilancio annuale viene certificato.
• Oggetto dei predetti fondi è quello di promuovere e finanziare nuove imprese e iniziative di sviluppo della cooperazione, assumere partecipazioni in cooperative o in società da queste controllate, organizzare e gestire corsi di formazione, promuovere studi e ricerche. Se il gestore dei fondi è una società per azioni, almeno 1’ottanta per cento del capitale deve essere sottoscritto dall’associazione riconosciuta che ne promuove la costituzione. Se, invece, il gestore è un’associazione, di questa fanno parte di diritto le cooperative e i consorzi aderenti.
Vigilanza sulle cooperative
Sono soggette a ispezione ordinaria annuale le società cooperative:
- che abbiano un fatturato superiore a trenta miliardi di lire;
- che detengano partecipazioni di controllo in società a responsabilità limitata.
Sono soggetti alla certificazione annuale dei bilanci le società cooperative:
- che abbiano un fatturato superiore a ottanta miliardi di lire;
- che detengano partecipazioni di controllo in società per azioni;
- che dispongano di riserve indivisibili;
- che raccolgono prestiti da soci finanziatori superiori a tre miliardi di lire.
Scioglimento e Liquidazione
Le società cooperative si sciolgono:
1) per le cause previste per le società per azioni, esclusa quella della riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale;
2) perché, a giudizio dell’autorità governativa, non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono state costituite;
3) perché per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale, o non hanno compiuto atti di gestione;
4) quando il numero dei soci scende al di sotto di nove ( o quindici o cinquanta) e non è reintegrato nel termine massimo di un anno.
Al socio uscente spetta la quota di liquidazione comprensiva del rimborso del sovrapprezzo che il socio ha versato al momento della sua ammissione nella società.
Obblighi civilistici, fiscali e di controllo
Bilancio: entro quattro mesi dalla fine dell’esercizio i soci approvano il bilancio annuale, che trova la sua pubblicità, unitamente alla relazione dei sindaci, mediante il deposito presso il registro delle imprese, l’ufficio del lavoro, se la cooperativa è iscritta.
Dichiarazioni fiscali:
1) dichiarazione Iva;
2) dichiarazione dei redditi entro un mese dall’approvazione del bilancio;
3) dichiarazione modello 770, quando abbia effettuato ritenute a professionisti e collaboratori ovvero ai dipendenti o soci.
Ispezione biennale (1577/47): le cooperative sono sottoposte a ispezione biennale da parte dei revisori inviati dal ministero del lavoro.
Agevolazioni Fiscali
Imposte dirette: la legge prevede la riduzione di un quarto dell’Irpeg per le cooperative diverse da quelle agricole o di produzione e lavoro alla quale spettano esenzioni e riduzioni diverse. Non concorrono a formare reddito imponibile le somme destinate alle riserve indivisibili, a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuirle fra i soci sotto qualsiasi forma. Agli effetti tributari i requisiti della mutualità si ritengono sussistenti quando nello statuto delle cooperative sono contenute le seguenti clausole:
a) divieto di distribuzione dei dividendi superiore alla ragione dell’interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato;
b) divieto della distribuzione delle riserve fra i soci durante la vita sociale;
c) devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell’intero patrimonio sociale a scopi di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico.
Imposte indirette: sono concesse esenzioni e agevolazioni per l’imposta sul valore aggiunto e per le imposte ipotecarie e catastali.
Relativamente all’imposta di bollo:
- solo alle cooperative edilizie e loro consorzi si applica l’esenzione assoluta da bollo per atti costitutivi e modificativi, ammissione e recesso dei soci, documenti e registri relativi a operazione statutarie;
- per tutte le altre cooperative, l’esenzione da bollo si applica solo per le copie degli atti, quali bilanci, per il deposito in prefettura.
Relativamente all’imposta di registro:
- per le cooperative edilizie e loro consorzi, gli atti costitutivi e modificativi sono soggetti a registrazione gratuita;
- per tutte le altre cooperative non vi è l’obbligo di richiedere la registrazione per gli atti riguardanti le nomine di amministratori e liquidatori, e variazione del capitale. Gli atti costitutivi sono soggetti all’imposta in misura fissa.
Piccola società cooperativa
La piccola società cooperativa rappresenta una forma semplificata di società cooperativa a responsabilità limitata. Essa:
- è composta da persone fisiche in numero non inferiore a tre e non superiore a otto soci;
- sono escluse dalla base sociale le persone giuridiche pubbliche e private;
- la denominazione sociale deve contenere l’indicazione di “piccola società cooperativa”;
- si applicano le norme relative alla società cooperativa;
- il potere di amministrazione può essere attribuito dallo statuto unicamente a un consiglio di amministrazione o all’assemblea dei soci con nomina del presidente al quale spetta la rappresentanza legale;
- il collegio sindacale diviene obbligatorio solo per previsione statutaria o con superamento dei limiti previsti per la società a responsabilità limitata;
- per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio;
- la società deve obbligatoriamente trasformarsi in cooperativa ordinaria, ricorrendone i presupposti.
Associazioni in partecipazioni
Nozioni
La partecipazione del capitalista al risultato netto di un’impresa può essere attuata quando:
- l’associante debba far fronte a una pesante situazione finanziaria, oppure intenda ampliare la sua attività e non ne abbia i mezzi. Ovviamente l’associato dovrà avere piena fiducia nell’associante e sapere esercitare un efficace controllo sullo svolgimento della gestione;
- date particolari circostanze, l’associante consideri la partecipazione del capitalista meno onerosa di altre strutture di finanziamento;
- l’associato ritenga la partecipazione più lucrosa di altri tipi d’investimento dei suoi capitali;
- l’associato non voglia prendere parte pubblicamente a una certa impresa;
- la breve durata dell’associazione sconsigli la costituzione di una società.
Disciplina giuridica
La disciplina giuridica prevede:
- salvo patto contrario, l’associante non può attribuire partecipazioni per la stessa impresa ad altre persone senza il consenso dei precedenti associati;
- l’associante ha la libera disponibilità di quanto conferitogli dall’associato;
- il contratto può determinare quale controllo l’associato possa esercitare sull’impresa. In ogni caso egli ha diritto al rendiconto dell’affare compiuto;
- in caso di insolvenza dell’associante causa il fallimento, l’associato ha diritto di insinuare il suo credito per quella parte del conferimento che non è assorbita dalle perdite a suo carico.
Associazioni in partecipazioni
Il codice disciplina le associazioni in partecipazione nello stesso “Libro del lavoro” in cui tratta delle società commerciali, ma le une e le altre hanno precisi caratteri distintivi:
1. per la costituzione delle associazioni in partecipazione non sono richiesti né un contratto scritto né particolari forme di pubblicità, poiché l’associazione crea un rapporto puramente interno fra associante e associato;
2. nelle società commerciali due o più persone effettuano dei conferimenti per l’esercizio in comune di un’attività economica; nelle associazioni in partecipazione la gestione dell’impresa spetta all’associante;
3. nelle associazioni in partecipazione manca il fondo sociale, perché l’apporto dell’associato passa in proprietà dell’associante;
4. le associazioni in partecipazione non hanno né un patrimonio proprio né una propria personalità giuridica.
Partecipazioni reciproche
Le partecipazioni si dicono reciproche quando sono attuate:
1) fra due o più imprese all’intera gestione;
2) fra due o più imprese a uno o più affari.
La partecipazione fra due o più imprese sono reciproche nel senso che non si ha una netta distinzione fra associante e associato, poiché tutte le aziende operano per la partecipazione e ognuna può avere l’una o l’altra natura.
Imposizioni tributarie
• Imposta sul reddito delle persone fisiche:
1) l’associante dovrà dedurre la quota di utile spettante all’associato dall’utile complessivo d’esercizio;
2) per l’associato la quota di utile rappresenta reddito di lavoro autonomo da tassare secondo il principio di cassa senza dedurre le spese sostenute per eventuali perdite sopportate.
• Irap: quando l’apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro, gli utili erogati agli associati in partecipazione non sono ammessi in deduzione.
• Imposta sul valore aggiunto:
- Il conferimento dell’associato rientra nelle cessioni di beni e costituisce imponibile;
- Le assegnazioni di beni all’associato sono tassabili;
- L’associante e l’associato, che siano imprenditori commerciali, sono singolarmente soggetti passivi per le cessioni di beni o le prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio della loro impresa, e devono adempiere gli obblighi inerenti al regime ordinario o semplificato secondo il proprio volume di affari;
- La quota di utili spettante all’associato d’opera è esclusa dal campo di applicazione dell’Iva.
• Imposta di registro: per i contratti con apporto di beni diversi da immobili, imbarcazioni, natanti vige l’imposta fissa di L. 250.000.
• Imposta di bollo:
- Il contratto sottoscritto sia dall’associante sia dall’associato deve essere redatto in carta bollata;
- Il contratto, che risulta da scambio di lettere tra associante e associato, è soggetto a bollo in caso d’uso;
- I certificati rappresentativi delle quote parti dell’associato sono esenti dall’imposta di bollo.