Ultimazione del servizio Clausole campione

Ultimazione del servizio. 1. Ai sensi del comma 5 dell’art. 107 del Codice dei contratti, l’ultimazione del servizio, appena avvenuta, deve essere comunicata dall’Operatore Economico per iscritto al DEC , il quale procede alle necessarie verifiche in contraddittorio con l’Operatore Economico redigendo, nel caso constati che le attività sono effettivamente terminate, apposito verbale in duplice copia. Una delle due copie del verbale deve essere trasmesso dal DEC al responsabile del procedimento.
Ultimazione del servizio. Alla scadenza del tempo di durata contrattuale del servizio, fatta salva la previsione di cui all’art. 12, l’Amministrazione provvederà alla nomina del soggetto collaudatore ai sensi dell’art. 102 commi 6 e 7d el D.Lgs. n. 50/2016. Il soggetto collaudatore provvederà alla verifica di conformità di cui al co. 1 del predetto art. 102 che dovrà essere conclusa entro 6 (sei) mesi dalla scadenza del contratto di servizio. All’esito positivo della verifica di conformità il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 102 co. 4 del D.Lgs. n. 50/2016, provvederà ad emettere il certificato di pagamento della rata di saldo. Alla scadenza del contratto l’Appaltatore: • -consegnerà gratuitamente alla stazione appaltante tutti gli eventuali beni strumentali • -trasmetterà tutti i dati relativi al Servizio, acquisiti a qualunque titolo durante la gestione dello stesso e che sono di proprietà dell’Ente, su supporto informatico ed in formato aperto al fine di consentire l’utilizzo degli stessi da parte del soggetto chesubentrerà nella gestione del servizio stesso.
Ultimazione del servizio. 1. Ai sensi del comma 5 dell’art. 107 del Codice dei contratti, l’ultimazione del servizio, appena avvenuta, deve essere comunicata dall’Appaltatore per iscritto al DEC, il quale procede alle necessarie verifiche in contraddittorio con l’Appaltatore redigendo, nel caso constati che il servizio in oggetto sia effettivamente terminato, apposito verbale in duplice copia. Una delle due copie del verbale deve essere trasmesso dal DEC al RUP.
Ultimazione del servizio. L’Aggiudicatario è tenuto a riconsegnare le strutture, gli impianti e le attrezzature nelle medesime condizioni di conservazione e funzionamento in cui si trovavano all’atto dell’avvio della gestione dell’impianto come sancito dal certificato di regolare esecuzione dei lavori di ripristino, adeguamento e completamento di cui all’Art.6), salvo la normale usura dovuta all’utilizzo. Pertanto, ad avvenuta ultimazione del servizio di gestione ordinaria si procederà, in contradditorio con l’Aggiudicatario all’accertamento dello stato delle strutture, impianti e attrezzature della Stazione Appaltante, redigendo un apposito verbale di ultimazione che farà parte integrante dei documenti di verifica conformità di cui all’Art. 34). In casi di esito negativo si rileveranno e verbalizzeranno gli eventuali vizi e danni, che l’Aggiudicatario è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dalla Stazione Appaltante, fatto salvo il risarcimento del danno subito. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista nel presente C.S.A., proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino. Contestualmente alla redazione del verbale di ultimazione, l’Aggiudicatario fornirà una dichiarazione attestante l'esecuzione o meno di interventi, debitamente autorizzati, di manutenzione riparativa o di ripristino sugli impianti e consegnerà le relative dichiarazioni di conformità ove prescritte. L’Aggiudicatario consegnerà le relative dichiarazioni di conformità anche per eventuali interventi di ripristino, imputabili al proprio operato, disposti successivamente al verbale di ultimazione.
Ultimazione del servizio. Il Direttore dell’Esecuzione, alla data prevista di scadenza del servizio, redigerà apposito "verbale di ultimazione del servizio" contenente eventuali annotazioni. Nel "verbale di ultimazione del servizio" deve essere indicato che le aree d’intervento vengono riconsegnate all’Amministrazione Comunale così come alla consegna. Tale atto, dopo le opportune verifiche, sarà sottoscritto dalle parti. Al termine del servizio, e dopo l’emissione del verbale di ultimazione del servizio, il DEC, dopo avere effettuato le opportune verifiche sul soddisfacimento di tutti gli obblighi ed oneri prescritti dal contratto e dalle leggi vigenti, emetterà il “Certificato di verifica di conformità” di cui all'art. 102 del D.L.vo 50/2016 e s.m.i.. L’emissione del “Certificato di verifica di conformità” avverrà entro 3 mesi dal verbale di ultimazione del servizio. Con l’emissione della suddetta attestazione, dopo l’avvenuta esecutività del provvedimento di approvazione dello stesso certificato, potranno essere svincolate le ritenute a garanzia.
Ultimazione del servizio. 30 ART. 38 –
Ultimazione del servizio. Il conto finale sarà compilato entro tre mesi dalla data del Verbale di ultimazione del servizio. Il certificato di pagamento della rata di saldo, verrà emesso in seguito all’approvazione da parte dell’Azienda dello Stato finale e del Certificato di verifica di conformità.
Ultimazione del servizio. Ai sensi dell’art.309 del Regolamento, alla data di scadenza del termine contrattuale, a seguito di apposita comunicazione dell’intervenuta ultimazione delle prestazioni, il responsabile del procedimento/direttore dell’esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l’avvenuta ultimazione del servizio, con le modalità previste dall’art. 304, c. 2 del Regolamento. ------------------------------------------------------------
Ultimazione del servizio. 1. Al termine del servizio il Direttore dell’esecuzione del contratto redige il Certificato di ultimazione. Entro trenta giorni dalla data del Certificato di ultimazione del servizio il Direttore dell’esecuzione del contratto pro- cede all’accertamento sommario della regolarità del servizio reso.
Ultimazione del servizio. 41 Art 55. Conto finale 42