Common use of Cauzioni Clause in Contracts

Cauzioni. Cauzione provvisoria per partecipare alla gara. L’offerta presentata per la partecipazione alla gara deve essere corredata, ai sensi, per gli effetti e secondo le modalità di cui all’art. 93, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., da una garanzia provvisoria pari al 2% (due per cento) dell’importo a base di gara, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente. L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 103 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., qualora l’offerente risultasse affidatario. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Area della Ricerca CNR di Palermo. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni (180) dalla data di presentazione dell'offerta. • Garanzia contrattuale per la stipula del contratto. L’esecutore del contratto è obbligato a costituire, prima della stipula del contratto, una garanzia fideiussoria definitiva, ai sensi e per gli effetti e secondo le modalità di cui all’art.103, D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficiario della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’accezione di cui all’art.1957, secondo comma, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Area della Ricerca CNR di Palermo.

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Samples: Disciplinare Di Gara

Cauzioni. Cauzione Oltre alla cauzione provvisoria per partecipare alla garada presentarsi quale documento di gara ai sensi dell'art. L’offerta presentata per la partecipazione alla gara deve essere corredata93 del d. lgs. 50/16, ai sensi, sensi dell’art. 103 del medesimo decreto l’impresa aggiudicataria deve costituire un'idonea garanzia per gli effetti e secondo le modalità mezzo di cui all’art. 93, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., da una garanzia provvisoria fidejussione bancaria o assicurativa definitiva pari al 210% (due per cento) dell’importo a base di gara, sotto forma di cauzione o di fideiussionedell'importo contrattuale, a scelta dell’offerente. L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria copertura degli oneri per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 103 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., qualora l’offerente risultasse affidatarioil mancato o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, all'art. 1957 c. 2 c.c. nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Area della Ricerca CNR di Palermostazione appaltante. La garanzia deve avere efficacia validità temporale almeno pari alla durata del contratto e rimarrà vincolata fino alla scadenza del periodo contrattuale; sarà svincolata dopo la constatazione della regolarità degli adempimenti contrattuali, la non esistenza di azioni in corso e dopo che le operazioni di riscontro del servizio avranno dato esito positivo. In caso di associazioni temporanee di imprese, le garanzie sono presentate dalla capogruppo in nome e per almeno centottanta giorni (180) dalla data conto di presentazione dell'offertatutti i concorrenti. • Garanzia contrattuale per L’appaltatore ha l’obbligo di reintegrare la stipula cauzione di cui il Comune abbia dovuto avvalersi in tutto o in parte durante l’esecuzione del contratto. L’esecutore del contratto è obbligato a costituire, prima La mancata costituzione della stipula del contratto, una garanzia fideiussoria definitiva, ai sensi determina la revoca dell’affidamento e per gli effetti e secondo le modalità la l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’art.103, D.Lgs.50/2016 all'art. 93 del Codice e ss.mm.ii. La garanzia deve prevedere espressamente determina la rinuncia possibilità per la stazione appaltante di aggiudicare il servizio al beneficiario della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’accezione di cui all’art.1957, secondo comma, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Area della Ricerca CNR di Palermoconcorrente che segue in graduatoria.

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Samples: halleyweb.com

Cauzioni. a) Cauzione provvisoria per partecipare alla gara. L’offerta presentata per la partecipazione alla gara deve essere corredata, ai sensi, per gli effetti e secondo le modalità di cui all’art. 9375, D.LgsD.lgs. n. 50/2016 163/2006 e ss.mm.ii.smi, da una garanzia provvisoria pari al 2% (due per centoduepercento) dell’importo a base di garagara per ciascun lotto, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente; detta cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice, ovvero mediante fideiussione bancaria o assicurativa, ovvero rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno trecentosessantacinque giorni dalla data di presentazione dell’offerta ed essere corredata – a pena di esclusione – dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, per un ulteriore anno, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto di appalto. L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 103 113 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.D.Lgs.. 163/06, qualora l’offerente risultasse affidatario. La SA, nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957alla presente lettera a), secondo commatempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione, del codice civile, nonché l'operatività anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Area della Ricerca CNR di Palermo. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni (180) dalla data di presentazione dell'offerta. • Garanzia contrattuale per la stipula del contratto. L’esecutore del contratto è obbligato a costituire, prima della stipula del contratto, una garanzia fideiussoria definitiva, ai sensi e per gli effetti e secondo le modalità di cui all’art.103, D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficiario della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’accezione di cui all’art.1957, secondo comma, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Area della Ricerca CNR di Palermogaranzia.

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Samples: Disciplinare Di Gara

Cauzioni. Cauzione provvisoria per partecipare alla gara. L’offerta presentata per la partecipazione alla gara deve dovrà essere corredata, ai sensi, per gli effetti e secondo le modalità di cui all’art. 93, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.pena l’esclusione dalla gara, da una garanzia cauzione provvisoria pari al 2% (due per centopercento) dell’importo presunto, equivalente a base euro 3.400,00 (tremilaquattrocento/00), costituita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di gara, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente. L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 103 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., qualora l’offerente risultasse affidatariopresentazione dell’offerta. La garanzia deve fidejussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principaleprincipale di cui all’art. 1944 del Codice Civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo commacomma 2, del codice civile, nonché l'operatività civile e l’impegno del Garante a pagare l’importo dovuto entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Area della Ricerca CNR di Palermostazione appaltante. La garanzia Si precisa che la cauzione provvisoria deve avere efficacia per almeno centottanta giorni (180) dalla data di presentazione dell'offertaessere prestata nella misura del 2% dell’importo presunto ai sensi dell’art.75 del D.Lgs. • Garanzia contrattuale per la stipula del contratton.163/06. L’esecutore del contratto è obbligato a costituire, prima della stipula del contratto, una garanzia fideiussoria definitivaL’aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi e dell’art.113 D.Lgs. n.163/06, una cauzione definitiva pari al 10% (dieci per gli effetti e secondo le modalità cento) dell’importo di aggiudicazione, avente validità per l’intera durata della convenzione. La S.A. si riserva di chiedere all’aggiudicatario una proroga della cauzione stessa nel caso di proroga della Convenzione. In espressa deroga alle previsioni di cui all’art.103all’art. 75, D.Lgs.50/2016 e ss.mm.iicomma 3 del D.Lgs. 163/06, non sono ammesse fideiussioni rilasciate da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.107 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n.385. La cauzione definitiva è posta a garanzia deve prevedere espressamente di qualsiasi danno che possa derivare dall’inadempimento degli obblighi contrattuali nonché del pagamento delle penali previste dal presente capitolato. La cauzione provvisoria copre e verrà escussa: ⮚ in caso di mancata sottoscrizione della Convenzione per fatto dell'aggiudicatario; ⮚ in caso di false dichiarazioni nella documentazione presentata ovvero qualora non venga fornita la rinuncia al beneficiario prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti; ⮚ in caso di mancata produzione della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’accezione di cui all’art.1957, secondo comma, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Area della Ricerca CNR di Palermocauzione definitiva.

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Samples: www.publiacqua.it

Cauzioni. Cauzione provvisoria per partecipare alla gara. L’offerta presentata per la partecipazione alla gara dei concorrenti deve essere corredata, ai sensi, per gli effetti e secondo le modalità di cui all’art. 93, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., corredata da una garanzia cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell’importo a base complessivo dell’appalto, costituita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa ai sensi dell'art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., come meglio descritto nella parte III^ “Disposizioni relative alla procedura di gara, sotto forma ”. L'aggiudicatario dovrà costituire ai sensi dell'art 113 del D.Lgs n. 163 / 2006 e s.m.i. una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo di cauzione aggiudicazione dell'appalto che copra gli oneri per il mancato o inesatto adempimento di fideiussione, a scelta dell’offerente. L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione tutte le obbligazioni del contratto, contratto da prestare con le modalità di cui all’articolo 103 all'art 75 comma 3 del D. Lgs D.Lgs. n. 50/2016 163 /2006 e ss.mm.ii., qualora l’offerente risultasse affidatarios.m.i. La garanzia deve e che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principaleprincipale , la rinuncia all'eccezione all'accezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, all'art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima civile e la sua operatività entro quindici giorni, 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Area del committente. Tale cauzione che verrà resa solo al termine del contratto a seguito di verifica dell'esatta esecuzione del servizio ed in assenza di controversie , è prestata a garanzia di ogni adempimento della Ricerca CNR ditta assunto con la sottoscrizione del contratto ai sensi dell'art. 113 del X.X.xx. n. 163 /2006 e s.m.i. con facoltà di Palermorivalsa del Comune per ogni qualsiasi inadempienza contrattuale, nonché per danni di qualsiasi natura provocati per effetto della prestazione . La garanzia Nel caso in cui il deposito cauzionale subisse riduzioni a seguito di incameramento parziale di somme da parte dell'Ente appaltante, la ditta deve avere efficacia per almeno centottanta giorni provvedere al reintegro entro 30 (180trenta) dalla data giorni. In caso di presentazione dell'offerta. • Garanzia contrattuale per inadempimento, l'Ente appaltante procederà d'ufficio al reintegro prelevando l'importo necessario dal corrispettivo dell'appalto, salva ed impregiudicata la stipula risoluzione del contratto. L’esecutore del contratto è obbligato a costituire, prima della stipula del contratto, una garanzia fideiussoria definitiva, ai sensi e per gli effetti e secondo le modalità di cui all’art.103, D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficiario della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’accezione di cui all’art.1957, secondo comma, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Area della Ricerca CNR di Palermo.

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Samples: comune.jesi.an.it

Cauzioni. Cauzione provvisoria per partecipare alla gara. L’offerta presentata per la Ai fini della partecipazione alla gara deve essere corredata, ai sensi, per gli effetti e secondo le modalità di cui all’art. 93, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., da una garanzia è richiesta cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell’importo a base d’asta della concessione e pertanto pari ad € 300,00 da prodursi con le modalità e termini di garacui all’art. 93 del decreto legislativo 50/2016. A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte, sotto forma di cauzione o di fideiussioneil concessionario dovrà produrre, a scelta dell’offerente. L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione prima della stipula del contratto, cauzione definitiva, di cui all’articolo all’art. 103 del D. Lgs n. decreto legislativo 50/2016 e ss.mm.ii.nella misura del 10% dell’importo di aggiudicazione, qualora l’offerente risultasse affidatario. La garanzia deve prevedere espressamente la contenente le seguenti clausole: - rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima contraente ai sensi art. 1944 c.c.; - sua operatività entro quindici giorni, 15 gg. a semplice richiesta scritta dell’Area dell’ente concedente; - durata fino alla data di scadenza della Ricerca CNR concessione ovvero sino alla data di Palermoemissione del certificato di verifica di conformità se successivo; - impossibilità di opporre all’Ente concedente il mancato pagamento del premio da parte del concessionario; - rinuncia del garante all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 c.c. La garanzia deve avere efficacia cauzione definitiva è mantenuta nell'ammontare stabilito per almeno centottanta giorni (180) dalla data di presentazione dell'offerta. • Garanzia contrattuale per tutta la stipula durata del contratto. L’esecutore Essa, pertanto, andrà reintegrata a mano a mano che su di essa il Comune opererà prelevamenti per fatti connessi con l'esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga entro il termine di quindici giorni dalla lettera di comunicazione inviata al riguardo dal Comune, quest'ultimo avrà la facoltà di risolvere il contratto, con le conseguenze previste per i casi di risoluzione dal presente capitolato speciale. La cauzione definitiva sarà svincolata e restituita al contraente soltanto dopo la conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali. L’autorizzazione allo svincolo sarà rilasciata dietro presentazione di richiesta scritta al Comune di Tadasuni. In caso di risoluzione del contratto è obbligato per inadempimento del concessionario, la cauzione verrà incamerata dal Comune a costituiretitolo di risarcimento, prima salva la facoltà del Comune di richiedere il risarcimento dei maggiori danni. La mancata costituzione della stipula del contratto, una garanzia fideiussoria definitiva, ai sensi cauzione definitiva determina la decadenza dell’affidamento e per gli effetti e secondo le modalità l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’art.103, D.Lgs.50/2016 e ss.mm.iiall’art. La garanzia deve prevedere espressamente 93 del D.Lgs 50/2016 da parte del Comune che aggiudica la rinuncia gara al beneficiario della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’accezione di cui all’art.1957, secondo comma, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Area della Ricerca CNR di Palermoconcorrente che segue nella graduatoria.

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Samples: www.sardegnaambiente.it

Cauzioni. Cauzione  Garanzia provvisoria per partecipare alla garae impegno a rilasciare la garanzia definitiva. L’offerta Ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, l’offerta presentata per la partecipazione alla gara dai concorrenti deve essere corredata, ai sensi, per gli effetti e secondo le modalità di cui all’art. 93, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., corredata da una garanzia provvisoria provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell’importo a base di gara, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente. L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione con le modalità previste dai commi 2 e 3 del contratto, di cui all’articolo 103 medesimo articolo 93 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., qualora l’offerente risultasse affidatarioD.Lgs 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione all’eccezione di cui all'articolo all’articolo 1957, secondo commacomma 2, del codice civile, nonché l'operatività l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Area della Ricerca CNR di Palermostazione appaltante. La garanzia deve avere efficacia validità per almeno centottanta giorni (180) dalla data di presentazione dell'offertadell’offerta. Trovano applicazione le disposizioni contenute nell’articolo 93 del D.Lgs. 50/2016 in ordine alla riduzione dell’importo della garanzia per gli operatori economici in possesso delle certificazioni ivi indicate. della A tal fine l’impresa dovrà produrre la certificazione prescritta dalle disposizioni sopra richiamate, in originale o in copia autentica, inserendola nella busta contenente la documentazione amministrativa. La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, per fatto dell’affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai sensi dell’articolo 93, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, l’offerta deve altresì essere corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto di cui all’articolo 103 del medesimo decreto.  Garanzia contrattuale definitiva. Ai sensi dell’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicatario per la stipula del contratto. L’esecutore sottoscrizione del contratto è obbligato deve costituire una garanzia, denominata “garanzia definitiva” a costituire, prima della stipula del contratto, una garanzia fideiussoria definitiva, ai sensi e per gli effetti e secondo sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’art.103all’articolo 93, D.Lgs.50/2016 commi 2 e ss.mm.ii3, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficiario beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’accezione all’eccezione di cui all’art.1957all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Area della Ricerca CNR stazione appaltante. Alla garanzia definitiva si applicano le disposizioni in materia di Palermoriduzione previste dall’articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria. 8  Assicurazioni L’aggiudicatario è tenuto a presentare una polizza di responsabilità civile verso terzi, a garanzia di eventuali a copertura dei danni che possano derivare a bambini e a terzi durante la frequenza della struttura. Il massimale assicurato ammonterà a € 2. 500.000,00. Copia delle polizze e delle quietanze di pagamento del premio relativo alle scadenze annuali successive, per tutta la durata della gestione, dovranno essere consegnate al comune, prima della stipula del contratto. Nelle polizze deve essere espressamente indicato che il Comune sia considerato “terzo” a tutti gli effetti.

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Samples: www.unionecinquecitta.it

Cauzioni. Cauzione provvisoria per partecipare alla garaL’affittuario è tenuto a prestare, a garanzia del pagamento del canone di affitto d’azienda e dell’esatta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato, apposita cauzione di importo pari al canone annuale oltre IVA. L’offerta presentata per la partecipazione alla gara La cauzione sarà svincolata al termine del contratto. Il Comune di Aglientu provvede allo svincolo della cauzione all’avente diritto soltanto quando sono stati pienamente regolarizzati e liquidati fra il Comune stesso e l’affittuario i rapporti di qualsiasi specie derivanti dall’affitto dell’azienda. La cauzione deve essere corredatadepositata prima della decorrenza dell’affidamento, ai sensi, per gli effetti e secondo le modalità di cui all’art. 93, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., da una garanzia provvisoria attraverso polizza fideiussoria bancaria o assicurativa che deve avere durata pari al 2% (due per cento) dell’importo a base contratto di gara, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerenteaffitto dell’azienda. L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 103 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., qualora l’offerente risultasse affidatario. La garanzia deve Deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione da parte del debitore principaleprincipale e deve essere escutibile da parte del Comune di Aglientu a prima domanda entro trenta giorni. In caso di risoluzione non consensuale del contratto la cauzione sarà escussa per intero. In caso di violazioni agli obblighi di cui al presente capitolato che non comportino la risoluzione contrattuale, la rinuncia all'eccezione cauzione sarà escussa nella misura del 10% per ogni violazione contestata. In caso di mancato pagamento dei canoni di affitto si procederà all’escussione parziale o totale della cauzione, fino a concorrere al raggiungimento delle somme dovute. Il Comune di Aglientu ha diritto di valersi in qualsiasi momento della cauzione per reintegrare crediti e obbligazioni da questa garantita. L’affittuario è tenuto a ricostituirne l’importo per intero entro dieci giorni, pena la risoluzione contrattuale. L’avvio del procedimento nei confronti dell’affittuario è sempre assolto a norma delle disposizioni vigenti sul procedimento amministrativo, di cui all'articolo 1957alla Legge 7 agosto 1990, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Area della Ricerca CNR di Palermo. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni (180) dalla data di presentazione dell'offerta. • Garanzia contrattuale per la stipula del contratto. L’esecutore del contratto è obbligato a costituire, prima della stipula del contratto, una garanzia fideiussoria definitiva, ai sensi e per gli effetti e secondo le modalità di cui all’art.103, D.Lgs.50/2016 n. 241 e ss.mm.ii. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficiario della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’accezione di cui all’art.1957, secondo comma, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Area della Ricerca CNR di Palermo.

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Samples: www.comune.aglientu.ot.it

Cauzioni. Cauzione provvisoria per partecipare alla gara. L’offerta presentata per la partecipazione alla gara deve dovrà essere corredata, ai sensi, per gli effetti e secondo le modalità di cui all’art. 93, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.pena l’esclusione dalla gara, da una garanzia cauzione provvisoria pari al 2% (due per centopercento) dell’importo presunto, equivalente a base euro 2.240,00 (duemiladuecentoquaranta/00), costituita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di gara, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente. L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 103 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., qualora l’offerente risultasse affidatariopresentazione dell’offerta. La garanzia deve fidejussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principaleprincipale di cui all’art. 1944 del Codice Civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo commacomma 2, del codice civile, nonché l'operatività civile e l’impegno del Garante a pagare l’importo dovuto entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Area della Ricerca CNR di Palermostazione appaltante. La garanzia Si precisa che la cauzione provvisoria deve avere efficacia per almeno centottanta giorni (180) dalla data di presentazione dell'offertaessere prestata nella misura del 2% dell’importo presunto ai sensi dell’art.75 del D.Lgs. • Garanzia contrattuale per la stipula del contratton.163/06. L’esecutore del contratto è obbligato a costituire, prima della stipula del contratto, una garanzia fideiussoria definitivaL’aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi e dell’art.113 D.Lgs. n.163/06, una cauzione definitiva pari al 10% (dieci per gli effetti e secondo le modalità cento) dell’importo di aggiudicazione, avente validità per l’intera durata della convenzione. La S.A. si riserva di chiedere all’aggiudicatario una proroga della cauzione stessa nel caso di proroga della Convenzione. In espressa deroga alle previsioni di cui all’art.103all’art. 75, D.Lgs.50/2016 e ss.mm.iicomma 3 del D.Lgs. 163/06, non sono ammesse fideiussioni rilasciate da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.107 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n.385. La cauzione definitiva è posta a garanzia deve prevedere espressamente di qualsiasi danno che possa derivare dall’inadempimento degli obblighi contrattuali nonché del pagamento delle penali previste dal presente capitolato. La cauzione provvisoria copre e verrà escussa: ⮚ in caso di mancata sottoscrizione della Convenzione per fatto dell'aggiudicatario; ⮚ in caso di false dichiarazioni nella documentazione presentata ovvero qualora non venga fornita la rinuncia al beneficiario prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti; ⮚ in caso di mancata produzione della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’accezione di cui all’art.1957, secondo comma, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Area della Ricerca CNR di Palermocauzione definitiva.

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Samples: www.publiacqua.it

Cauzioni. Cauzione provvisoria per partecipare alla gara. L’offerta presentata per la Ai fini della partecipazione alla gara deve essere corredata, ai sensi, per gli effetti e secondo le modalità di cui all’art. 93, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., da una garanzia è richiesta cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell’importo a base d’asta della concessione e pertanto pari ad €. 360,00 da prodursi con le modalità e termini di garacui all’art. 93 del decreto legislativo 50/2016. A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte, sotto forma di cauzione o di fideiussioneil concessionario dovrà produrre, a scelta dell’offerente. L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione prima della stipula del contratto, cauzione definitiva, di cui all’articolo all’art. 103 del D. Lgs n. decreto legislativo 50/2016 e ss.mm.ii.nella misura del 10% dell’importo di aggiudicazione, qualora l’offerente risultasse affidatario. La garanzia deve prevedere espressamente la contenente le seguenti clausole: − rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima contraente ai sensi art. 1944 c.c.; − sua operatività entro quindici giorni, 15 gg. a semplice richiesta scritta dell’Area dell’ente concedente; − durata fino alla data di scadenza della Ricerca CNR concessione ovvero sino alla data di Palermoemissione del certificato di verifica di conformità se successivo; − impossibilità di opporre all’Ente concedente il mancato pagamento del premio da parte del concessionario; − rinuncia del garante all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 c.c. La garanzia deve avere efficacia cauzione definitiva è mantenuta nell'ammontare stabilito per almeno centottanta giorni (180) dalla data di presentazione dell'offerta. • Garanzia contrattuale per tutta la stipula durata del contratto. L’esecutore Essa, pertanto, andrà reintegrata a mano a mano che su di essa il Comune opererà prelevamenti per fatti connessi con l'esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga entro il termine di quindici giorni dalla lettera di comunicazione inviata al riguardo dal Comune, quest'ultimo avrà la facoltà di risolvere il contratto, con le conseguenze previste per i casi di risoluzione dal presente capitolato speciale. La cauzione definitiva sarà svincolata e restituita al contraente soltanto dopo la conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali. L’autorizzazione allo svincolo sarà rilasciata dietro presentazione di richiesta scritta al Comune di Neoneli. In caso di risoluzione del contratto è obbligato per inadempimento del concessionario, la cauzione verrà incamerata dal Comune a costituiretitolo di risarcimento, prima salva la facoltà del Comune di richiedere il risarcimento dei maggiori danni. La mancata costituzione della stipula del contratto, una garanzia fideiussoria definitiva, ai sensi cauzione definitiva determina la decadenza dell’affidamento e per gli effetti e secondo le modalità l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’art.103, D.Lgs.50/2016 e ss.mm.iiall’art. La garanzia deve prevedere espressamente 93 del D.Lgs 50/2016 da parte del Comune che aggiudica la rinuncia gara al beneficiario della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’accezione di cui all’art.1957, secondo comma, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Area della Ricerca CNR di Palermoconcorrente che segue nella graduatoria.

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Samples: www.regione.sardegna.it

Cauzioni. a) Cauzione provvisoria per partecipare alla gara. L’offerta presentata per la partecipazione alla gara deve essere corredata, ai sensi, per gli effetti e secondo le modalità di cui all’art. 9375, D.LgsD. Lgs. n. 50/2016 163/2006 e ss.mm.ii., da una garanzia provvisoria pari al 2% (due per centoduepercento) dell’importo triennale a base di garagara per i Lotti per i quali la Ditta partecipa, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente; detta cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Amministrazione aggiudicatrice, ovvero mediante fideiussione bancaria o assicurativa, ovvero rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107, del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno trecentosessantacinque giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto di appalto. L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del Sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale Sistema. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. L’offerta è altresì è, altresì, corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 103 113, del D. Lgs n. 50/2016 Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., qualora l’offerente risultasse affidatario. La SA, nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957alla presente lettera a), secondo commatempestivamente e, del codice civilecomunque, nonché l'operatività entro un termine non superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Area della Ricerca CNR di Palermo. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni (180) dalla data di presentazione dell'offerta. • Garanzia contrattuale per la stipula del contratto. L’esecutore del contratto è obbligato a costituire, prima della stipula del contratto, una garanzia fideiussoria definitiva, ai sensi e per gli effetti e secondo le modalità di cui all’art.103, D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficiario della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’accezione di cui all’art.1957, secondo comma, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Area della Ricerca CNR di Palermogaranzia.

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Samples: Contratto Di Fornitura Di Beni

Cauzioni. Cauzione provvisoria per partecipare alla gara. L’offerta presentata per Per la partecipazione alla gara deve essere corredatad’appalto è dovuta una cauzione provvisoria pari a € 24.322,03 (Euro ventiquattromilatrecentoventidue/03), ai sensisensi dell’art. 75 del Codice dei Contratti Pubblici, per gli effetti e secondo le modalità costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da compagnia di cui all’art. 93assicurazione debitamente autorizzata, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., da una garanzia provvisoria pari corrispondente al 2% dell’importo a base d’asta, con validità e scadenza non inferiore a 180 giorni dalla data indicata per la presentazione delle offerte e contenente la dichiarazione di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore e l’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. La cauzione provvisoria può essere costituita mediante versamento in contanti presso la Tesoreria Comunale del Comune di Seregno con Fideiussione Bancaria o Assicurativa, in Titoli di stato. Le cauzioni prestate dalle Imprese partecipanti saranno svincolate dopo la sottoscrizione di tutti i contratti con i singoli Comuni appaltanti. A titolo di cauzione definitiva l'Appaltatore sarà tenuto a versare, prima della stipula di ciascun contratto con i singoli Comuni contraenti e per le loro quote di servizi, la somma pari al 10% (due dieci per cento) dell’importo dell'importo contrattuale complessivo al netto dell’ I.V.A. di Legge a base garanzia dell'osservanza delle obbligazioni derivanti dal contratto, dell'eventuale risarcimento di garadanni, sotto forma di cauzione o di fideiussionenonché del rimborso delle somme che le Amministrazioni dovessero eventualmente sostenere durante la gestione appaltata per fatto dell'Appaltatore, a scelta dell’offerentecausa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio. L’offerta Tale cauzione è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare da costituirsi mediante versamento in contanti presso la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, Tesoreria Comunale oppure con polizza assicurativa o fidejussione bancaria o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 103 107 del D. Lgs decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 50/2016 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del bilancio e ss.mm.ii., qualora l’offerente risultasse affidatariodella programmazione economica. La garanzia deve fidejussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima sua operatività entro quindici giorni, 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Area della Ricerca CNR stazione appaltante. Resta salvo per le singole Amministrazioni comunali, il diritto di Palermoesperire ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. In caso di inadempienza, la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese dell'Appaltatore, prelevandone l'importo dal canone di appalto e previo avviso scritto da comunicare all’Impresa. La garanzia deve avere efficacia somma verrà comunque svincolata al completo esaurimento del rapporto contrattuale e dopo che sia stata accertata la sussistenza di tutti i presupposti di legge per almeno centottanta giorni (180) dalla data procedere. La cauzione dovrà essere controfirmata dal legale rappresentante. In caso di presentazione dell'offerta. • Garanzia contrattuale per la stipula del contratto. L’esecutore del contratto è obbligato a costituire, prima della stipula rinnovo del contratto, la stessa sarà subordinata alla presentazione da parte dell’Appaltatore di una garanzia fideiussoria ulteriore fideiussione per il corrispondente periodo. Le suddette cauzioni, provvisoria e definitiva, possono essere dimezzate per gli operatori ai quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En 45000 e per gli effetti e secondo le modalità di cui all’art.103, D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficiario della preventiva escussione del debitore principaleserie Uni Cei En Iso/Iec 17000, la rinuncia all’accezione certificazione del sistema di cui all’art.1957qualità conforme alle norme europee della serie Uni Cei Iso 9000, secondo commaUni En Iso 9001:2000, ai sensi dell’art. 75 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Area della Ricerca CNR di PalermoD.Lgs. 163/06.

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Samples: Accordo Di Programma