Ambito applicativo Clausole campione

Ambito applicativo. La possibilità di esperire la conciliazione è espressamente riservata al caso del licenziamento “dei lavoratori di cui all’articolo 1”, cioè dei lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto n. 23/2015. Quindi l’offerta di conciliazione riguarda i lavoratori subordinati (con esclusione dei dirigenti) assunti dopo il 7 marzo 2015. Il richiamo integrale all’art. 1 consente di includere in questo ambito anche quei contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato che derivano dalla stabilizzazione di rapporti di apprendistato e/o conversione di contratti a tempo determinato, anche se già in vigore alla data di entrata in vigore del decreto sulle “tutele crescenti”. L’operatività della norma ricomprende, giusto il terzo comma dell’art. 1 del d.lgs. n. 23/2015, anche tutti quei lavoratori che, pur assunti precedentemente all’entrata in vigore delle nuove norme, vi rientrano per effetto del raggiungimento della soglia del requisito occupazionale di cui all’art. 18 dello Statuto dei lavoratori da parte del datore di lavoro, grazie alle assunzioni effettuate in vigenza delle nuove norme. Lo strumento deflativo in discorso è destinato, con le modalità e i termini previsti dall’art. 6, ad evitare il giudizio in caso di licenziamento. Gli effetti del raggiungimento dell’accordo si limitano al potenziale conflitto relativo alla contestazione della legittimità del licenziamento, con l’esclusione di qualsiasi altra pretesa del lavoratore, il quale aderendo all’offerta conciliativa potrà comunque rivendicare gli altri diritti scaturenti dal rapporto di lavoro (se non esplicitamente ricompresi nell’accordo transattivo). Il legislatore, infatti, nell’introdurre la disposizione in esame, fa salva “la possibilità per le parti di addivenire a ogni altra modalità di conciliazione prevista dalla legge” e conferma che “le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa conciliativa a chiusura di ogni altra pendenza derivante dal rapporto di lavoro sono soggette al regime fiscale ordinario”. Entrambe le disposizioni confermano la natura “aggiuntiva” dell’offerta di cui all’art. 6, che non preclude le soluzioni alternative già conosciute (arbitrati, conciliazioni nelle diverse sedi) né l’introduzione di altre questioni controverse nell’accordo transattivo definitivo, ma che, in assenza di apposita pattuizione, circoscrive la particola...
Ambito applicativo. Premessa La presente Circolare rende note le condizioni generali dei prestiti di scopo della gestione separata della CDP, ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del D.M. 6/10/2004, destinati agli enti locali di cui al TUEL ed ai consorzi di enti locali di cui alla successiva sezione 1 (di seguito anche denominati “Enti”). La presente Xxxxxxxxx sostituisce integralmente le precedenti Circolari della CDP n. 1255, 1263 (e s.m.i.) e 1273. Sez. 1. La presente Circolare si applica ai prestiti destinati ai comuni, alle Ambito province, alle città metropolitane, alle comunità montane, alle soggettivo comunità isolane e alle unioni di comuni, nonché ai consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono i servizi pubblici locali, ed ai consorzi per la gestione dei servizi sociali, ai quali, ai sensi del proprio statuto, si applichi il TUEL. Gli enti locali di nuova costituzione possono essere finanziati a seguito dell’approvazione del primo bilancio di previsione e, di norma, successivamente alla definizione, mediante apposita delibera consiliare, delle passività eventualmente acquisite a seguito della costituzione. Gli Enti beneficiari dei prestiti, ai quali sono destinate le erogazioni, possono essere diversi dagli Enti che assumono l’onere di rimborso dei prestiti medesimi (“Enti debitori”).
Ambito applicativo. La presente convenzione quadro regola i rapporti tra il "CSC" ed il "soggetto ospitante" concernenti l'attivazione di tirocini di formazione e di orientamento, a favore degli allievi della Scuola Biennale di Alta Formazione in ‘Archeologia Giudiziaria e Crimini contro il Patrimonio culturale. Il "
Ambito applicativo. Il presente CCNL si applica ai dipendenti delle Aziende dei Settori del Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi che, nelle diverse forme societarie, a titolo esemplificativo, operano negli ambiti di seguito precisati, con la riserva che, qualora emergessero aree applicative particolari, vi potrà anche essere un rinnovo anticipato per il relativo ambito con la sottoscrizione di uno specifico CCNL.
Ambito applicativo. Il Disciplinare, unitamente all’Allegato 1, ha valore di disciplina generale, che si pone a corredo dell’offerta nella presente procedura sotto soglia, pertanto, dovrà essere sottoscritto digitalmente per accettazione e caricato sulla piattaforma del su MePA - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione Consip, entro il termine perentorio stabilito da questa stazione appaltante.
Ambito applicativo. L’Amministrazione intende stipulare un accordo quadro con un solo operatore economico, ai sensi dell’ art. 54 comma 3 del d.lgs. 50/2016, sulla base del quale affidare con successivi atti le forniture di materiale elettrico per manutenzione degli immobili e impianti di illuminazione pubblica, per i quantitativi di prodotti di beni che riterrà necessario od opportuno acquistare nel periodo indicato al successivo art. 9. Dette forniture non predeterminate, in questa fase, né nel numero, né nell’esatta consistenza in termini economici, ma individuabili, sulla base delle priorità e della necessità rilevate dall’Amministrazione comunale nell’arco di tempo di validità contrattuale, sono definite per caratteristiche e modalità esecutive nel presente capitolato ed in particolare nell’art.3 del presente capitolato. Con l’Accordo quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell’Amministrazione a fornire i beni del presente Atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità richieste. L’aggiudicazione e la stipula dell’Accordo quadro non sono fonte di alcuna obbligazione per l’Amministrazione nei confronti del Fornitore. Conseguentemente l’Amministrazione non è tenuta a formalizzare Ordinativi di fornitura applicativi del presente Accordo Quadro, escludendosi espressamente che il Fornitore possa avanzare diritti o pretese di sorta.
Ambito applicativo. Le presenti Condizioni d’uso disciplinano:
Ambito applicativo. Il presente CCNL si applica ai dipendenti degli Studi Professionali e Agenzie di Assicurazione che, nelle diverse forme societarie, a titolo esemplificativo, operano negli ambiti di seguito precisati, con la riserva che, qualora emergessero aree applicative particolari, vi potrà anche essere un rinnovo anticipato per il relativo ambito con la sottoscrizione di uno specifico CCNL.
Ambito applicativo. La possibilità di esperire la conciliazione è espressamente riservata al caso del licenziamento “dei lavoratori di cui all’articolo 1”, cioè dei lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto n. 23/2015. Quindi l’offerta di conciliazione riguarda i lavoratori subordinati (con esclusione dei dirigenti) assunti dopo il 7 marzo 2015. Il richiamo integrale all’art. 1 consente di includere in questo ambito anche quei contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato che derivano dalla stabilizzazione di rapporti di apprendistato e/o conversione di contratti a tempo determinato, anche se già in vigore alla data di entrata in vigore del decreto sulle “tutele crescenti”. L’operatività della norma ricomprende, giusto il terzo comma dell’art. 1 del d.lgs. n. 23/2015, anche tutti quei lavoratori che, pur assunti precedentemente all’entrata in vigore delle nuove norme, vi rientrano per effetto del raggiungimento della soglia del requisito occupazionale di cui all’art. 18 dello Statuto dei lavoratori da parte del datore di lavoro, grazie alle assunzioni effettuate in vigenza delle nuove norme. Lo strumento deflativo in discorso è destinato, con le modalità e i termini previsti dall’art. 6, ad evitare il giudizio in caso di licenziamento.
Ambito applicativo. Il Sistema di Qualificazione è rivolto a specifici ambiti merceologici individuati nell’Allegato 1 “Gruppi Merceologici in regime di qualificazione”. Terna si riserva la facoltà di integrare/variare in qualsiasi momento il numero e la denominazione dei Gruppi Merceologici in relazione alle proprie esigenze, dandone opportuna pubblicità. Qualora intenda effettuare gare per l’affidamento di lavori, servizi e forniture avvalendosi del proprio Sistema di Qualificazione, Terna invita solo gli Operatori Economici qualificati attingendo dall’Albo fornitori qualificati.