Istruttoria Clausole campione

Istruttoria. Con lettera circolare del 21 gennaio 2015 della Direzione generale dell’Attività Ispettiva del Ministero del lavoro, si è già precisato come la trattazione della prima fase istruttoria dei ricorsi è attribuita agli uffici territoriali aventi sede nei capoluoghi di Regione diversi da quelli su cui insistono gli Ispettorati interregionali del lavoro che viceversa trattano i ricorsi provenienti dagli Ispettorati territoriali ubicati nelle quattro Regioni sedi dei medesimi Ispettorati interregionali. Le nuove disposizioni trovano immediata applicazione ai ricorsi che, al 1° gennaio 2017, non risultano ancora decisi o per i quali non si sia formato il silenzio rigetto; in relazione a ciò il dies a quo per impugnare eventualmente avanti al Tribunale le ordinanze ingiunzioni oggetto di ricorso amministrativo coincide con la data di efficacia delle nuove norme; in sintesi: - i ricorsi amministrativi che, alla data di operatività dell’Ispettorato, sono stati decisi o per i quali è decorso il termine per la formazione del silenzio rigetto, restano disciplinati dalle vecchie disposizioni e il termine per proporre opposizione all’ordinanza ingiunzione decorre dalla notificazione della decisione amministrativa o dalla scadenza del termine fissato per la decisione; - i ricorsi amministrativi che, alla data di operatività dell’Ispettorato, non sono stati ancora decisi o per i quali non è trascorso il termine fissato per la decisione diventano improcedibili, in quanto non possono più essere trattati in base alla precedente disciplina. Il termine per proporre opposizione ad ordinanza ingiunzione decorre dal 1°gennaio 2017; - i ricorsi amministrativi presentati successivamente al 1° gennaio 2017 sono inammissibili, in quanto non previsti dalla nuova disciplina. In tale ipotesi non essendosi prodotto alcun effetto interruttivo a seguito della presentazione del ricorso il termine per proporre opposizione all’ordinanza ingiunzione decorre dalla data di notificazione dell’ordinanza.
Istruttoria. 1) La Commissione di Conciliazione dovrà esperire il tentativo di conciliazione, con libertà di forme e, laddove fosse necessario, anche con più riunioni.
Istruttoria. La Commissione di Conciliazione dovrà esperire il tentativo di conciliazione, con libertà di forme e, laddove fosse necessario, anche con più riunioni. All’esito della convocazione delle parti e dell’istruttoria, il procedimento si conclude con la definizione di un accordo tra le parti, anche parziale, ovvero con la constatazione da parte della Commissione di Conciliazione del mancato raggiungimento in tale sede di un accordo ovvero di un rinvio qualora le parti necessitino di ulteriori riflessioni.
Istruttoria media 6 gg Attività del sistema EXPORT PLUS Principali Caratteristiche
Istruttoria. L’istruttoria delle operazioni, di competenza di qualsiasi organo ovvero di qualsiasi struttura, ufficio o responsabile della Banca, deve avvenire in modo da soddisfare le necessarie esigenze di correttezza sostanziale e trasparenza. Nel caso in cui l’istruttoria concluda che l’operazione presenti condizioni economiche equivalenti a quelle di mercato praticate nei confronti di soggetti non collegati di corrispondente natura e rischio, la documentazione da acquisire necessariamente nel corso dell’istruttoria contiene gli elementi di idoneo riscontro. In ogni altro caso, pur operandosi nell’ambito di condizioni di reciproca convenienza per la Banca e per i contraenti, vengono indicate le condizioni applicate e le motivazioni e le ragioni della loro convenienza e correttezza, tenuto conto del complesso delle circostanze, delle caratteristiche delle operazioni e dell’interesse della Banca. Qualora non sia riscontrabile l’equivalenza a condizioni di mercato, dovranno essere adottate tutte le cautele istruttorie per giustificare, in ogni caso, la correttezza dell’operazione e la salvaguardia del patrimonio della Banca. I Responsabili dell’Operazione che intendono proporre un’operazione sono responsabili della fase istruttoria e, in particolare, responsabili della raccolta dell’intera documentazione necessaria per procedere alla deliberazione dell’operazione. Qualora l’Operazione coinvolga un Soggetto Collegato, il Responsabile dell’Operazione avrà cura di raccogliere la documentazione in precedenza indicata e di predisporre una relazione nella quale indicare, quantomeno:
Istruttoria. La fase istruttoria è funzionale “all’accertamento della sussistenza dei requisiti imposti dalla legge per le operazioni di indebitamento dei soggetti richiedenti, nonché di eventuali altre condizioni fissate dalla CDP per categorie omogenee” (articolo 11, comma 3, D.M. 6/10/04) ed alla valutazione della sostenibilità del debito da parte dell’Ente. La fase istruttoria ha inizio con la presentazione da parte dell’Ente della domanda di prestito, contenente la quantificazione del fabbisogno finanziario, nonché l’indicazione dell’investimento da finanziare e delle caratteristiche del prestito richiesto (tipologia e durata), il cui importo non può essere, in ogni caso, inferiore a cinquemila euro. La CDP acquisisce, nella fase istruttoria, la documentazione che ritiene necessaria al fine di verificare: - la riconducibilità dell’investimento da finanziare all’ambito oggettivo della presente Circolare, di cui alla parte I, Sez. 2; - il processo deliberativo dell’investimento; - la sussistenza delle condizioni previste per il ricorso all’indebitamento da parte dell’Ente dalla normativa di legge e regolamentare; - la sostenibilità del debito da parte dell’Ente. L’elenco dettagliato della documentazione necessaria per l’istruttoria, suddiviso in apposite schede con riferimento alle singole tipologie di intervento, è disponibile nella relativa sezione del sito internet della CDP. In ogni caso, la CDP si riserva di acquisire eventuali ulteriori documenti o attestazioni funzionali allo svolgimento dell’istruttoria. L’istruttoria concerne, tra l’altro, l’analisi e la valutazione della situazione finanziaria ed economico-patrimoniale dell’Ente, estesa quantomeno al biennio precedente, con particolare riguardo alla situazione debitoria. In caso di esito positivo, la fase istruttoria si conclude con la deliberazione del prestito da parte del Consiglio di Amministrazione della CDP ovvero dell’Organo della CDP delegato dal Consiglio medesimo (“Affidamento”). L’Affidamento è comunicato all’Ente mediante l’invio da parte della CDP, della “Comunicazione di fine istruttoria”, con la quale si richiede la documentazione necessaria per il perfezionamento del contratto di prestito. Sez. 3. Di norma, entro 21 giorni effettivi dalla data di inoltro della Perfezionamento Comunicazione di fine istruttoria, mediante telefax o gli altri strumenti
Istruttoria. Per gli scarichi con potenzialità inferiore a 100 abitanti equivalenti il competente ufficio comunale istruisce la pratica, verificando la completezza della documentazione presentata e la congruità con quanto stabilito nel presente regolamento, nel decreto, nella legge regionale e nel regolamento regionale. Nel caso in cui il sistema di trattamento dei reflui proposto non rientri tra le tipologie impiantistiche adottabili come trattamenti appropriati così come definite nella tabella 1 dell'allegato 2 al regolamento regionale, verrà valutato caso per caso, secondo i principi di cui al capo VI del regolamento regionale stesso, se il trattamento sia comunque da ritenersi appropriato. Per gli scarichi con potenzialità superiore a 100 abitanti equivalenti, oltre alle verifiche di cui ai commi precedenti, viene richiesto un parere tecnico all'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (Arpat), con oneri a carico del richiedente. Tale parere potrà essere richiesto anche per scarichi con potenzialità inferiore a 100 AE, su espressa indicazione motivata da parte del responsabile del procedimento, ogni volta che nell'istruttoria sia ravvisata la necessità di avvalersi delle specifiche competenze dell'Agenzia per valutare nel merito la congruità della soluzione tecnica proposta. Nei casi previsti dal comma precedente il responsabile del procedimento avvisa il richiedente, e contestualmente chiede il pagamento dei diritti ARPAT e la presentazione di una ulteriore copia degli allegati. Nel caso in cui la soluzione tecnica proposta non sia considerata idonea, la domanda è respinta con provvedimento motivato. Nel caso di idoneità dello scarico l'autorizzazione viene rilasciata con l'indicazione, per quanto attiene la gestione dello scarico, del rispetto delle prescrizioni di carattere generale di cui al successivo art.8 e di eventuali prescrizioni particolari. Dell'atto di autorizzazione fa parte integrante e sostanziale la documentazione tecnica allegata alla domanda. Dell’avvento rilascio ne sarà data comunicazione mediante pubblicazione all’albo pretorio dell’Ente e copia dell’Autorizzazione verrà inviata all’Ufficio Ambiente per quanto di propria competenza.
Istruttoria. 1. L’istruttoria del procedimento di alienazione è eseguita dall’Area Tecnica che provvede a richiedere agli altri uffici comunali eventuali pareri necessari. L’assenza di riscontro a detta richiesta di parere entro il termine di 30 giorni viene considerata come parere favorevole. In caso di pratiche complesse o di motivate esigenze d’ufficio, tale termine potrà essere prorogato, previa comunicazione all’Area tecnica, per ulteriori 30 giorni.
Istruttoria. La fase istruttoria è curata, entro 30 giorni dalla scadenza del bando, da una Commissione Intersettoriale di valutazione che verrà nominata con successivo provvedimento. La Commissione valuterà le richieste di assegnazione pervenute e formerà la graduatoria provvisoria di assegnazione.
Istruttoria. L’istruttoria di ammissibilità formale sarà effettuata da Finlombarda S.p.A. ed è finalizzata a verificare: