MARCELLO CEVOLI
Firmato digitalmente da
XXXXXXXX XXXXXX
CN = XXXXXX
XXXXXXXX
C = IT
CONVENZIONE QUADRO PER TIROCINI DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO TRA
L’Ente di Formazione Centro per gli Studi Criminologici, Giuridici e Sociologici nella persona del Presidente Xxxxxxxx Xxxxxx nella sua qualità di legale rappresentante, nato a Napoli, il 28 settembre 1974, domiciliato per la carica che riveste presso il Centro per gli Sudi Criminologici, Giuridici e Sociologici, in Viterbo a Xxxxxx Xxx Xxxxxxxxx x. 0, di seguito denominato “CSC”
E
DIPARTIMENTO REGIONALE PER I BENI CULTURALI E IDENTITA' SICILIANA,
con sede legale in PALERMO (Provincia di PALERMO) in Xxxxx xxxxx Xxxxx 0, 00000 (x.x. 80012000826 / X.Xxx 02711070827), d'ora in poi denominato "soggetto ospitante" rappresentata da Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx nata a Caltanissetta il 20/01/1959, in qualità di Rappresentante Legale ivi domiciliata per la carica
premesso che
al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti d'alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24.6.1997 n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in enti pubblici ed aziende private a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico;
il regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero della Pubblica Istruzione e con il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica con decreto del 25 marzo 1998, n. 142, all'art. 4 prevede che i tirocini sono svolti sulla base di convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati;
i due soggetti sopra indicati intendono instaurare un rapporto di continuativa e reciproca collaborazione, al fine di porre in essere e realizzare iniziative congiunte;
si conviene quanto segue: Art. 1
Ambito applicativo
La presente convenzione quadro regola i rapporti tra il "CSC" ed il "soggetto ospitante" concernenti l'attivazione di tirocini di formazione e di orientamento, a favore degli allievi della Scuola Biennale di Alta Formazione in ‘Archeologia Giudiziaria e Crimini contro il Patrimonio culturale. Il "soggetto ospitante" si impegna ad accogliere presso le proprie strutture soggetti per tirocini formativi e di orientamento, ai sensi dell'art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196.
La presente convenzione potrà altresì essere utilizzata nei Corsi del “CSC” afferenti lo studio di Beni Culturali (L1, LM2/LM89, LMR02) per le esigenze esclusive degli stessi.
Art. 2 Oggetto tirocinio
I programmi di tirocinio formativo e di orientamento concordati da entrambe le parti hanno come oggetto l'acquisizione nella pratica della conoscenza di realtà afferenti la tutela e la valorizzazione del Patrimonio Culturale al fine di integrare il percorso di alta formazione dell’allievo.
Art. 3
Natura giuridica del tirocinio e progetto formativo
I tirocini formativi e di orientamento, attivati ai sensi dell'art 18, comma 1, lettera d) della legge 196/97, non possono configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro. L'attività di formazione del tirocinante durante il periodo di permanenza presso il "soggetto ospitante" è seguita e controllata da un tutor aziendale, cui il tirocinante si rivolgerà per ogni necessità e al quale risponderà senza vincoli gerarchici per la parte organizzativa e formativa dello stage, nonché da un tutor del “CSC”. Per ciascun tirocinante, inserito nel "soggetto ospitante" in base alla presente convenzione, verrà predisposto un progetto formativo e di orientamento, (Facsimile Allegato A ), contenente: il nominativo del tirocinante; i nominativi del tutor e del responsabile del "soggetto ospitante"; il nominativo del tutor del “CSC”, obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza nel "soggetto ospitante"; le strutture del "soggetto ospitante" (sedi, reparti e uffici) presso cui si svolge il tirocinio; gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.
Per la durata del tirocinio si fa riferimento a quanto previsto negli articoli 7 del Decreto Interministeriale 25.03.1998 n. 142 e 11 del Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138.
Art. 4
Limite di accoglienza tirocinanti
Ai sensi dell'art. 18 della legge 24.6.1997, n. 196 e del suo regolamento attuativo, DM 25 marzo 1998 n 142, il "soggetto ospitante" si impegna ad accogliere presso le sue strutture tirocinanti nei limiti di seguito indicati:
a) aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, un tirocinante;
b) con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove, non più di due tirocinanti contemporaneamente;
c) con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti.
Art. 5 Sicurezza
Il "soggetto ospitante" si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza.
Art. 6
Obblighi dei tirocinanti e dell’ente ospitante
Durante lo svolgimento dei tirocini formativi e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a: svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento; rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; mantenere, nel rispetto del decreto legislativo 30.06.2003 n. 196, la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.
La struttura ospitante, a conclusione del tirocinio, è tenuta alla compilazione del questionario di valutazione predisposto dal “CSC” e reperibile nel sito del medesimo “CSC” all’indirizzo web che verrà comunicato all’attivazione del tirocinio.
Art. 7
Proprietà intellettuale e riproduzione delle immagini
Tutti i risultati parziali e finali direttamente o indirettamente derivanti dal presente accordo saranno di proprietà del soggetto ospitante.
Per quanto concerne la riproduzione di immagini si rimanda alla disciplina di cui all’art. 108 d.lgs. 42/04.
Art. 8 Assicurazioni a carico del “CSC”
Il “CSC” assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile verso terzi per danni a persone e beni, oggetto di convenzione, che dovessero verificarsi negli spazi utilizzati per tutta la durata della convenzione. Copia delle polizze dovrà essere consegnata al “soggetto ospitante” 15 (quindici) giorni prima dell’inizio del tirocinio.
In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il "soggetto ospitante" si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al “CSC”.
Art. 9 Comunicazioni obbligatorie
Il “CSC”, nel caso di promozione di tirocini formativi e di orientamento curriculari, non ha l’obbligo di effettuare le comunicazioni obbligatorie, secondo le direttive emanate dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con nota prot. 13/SEGR/0004746 del 14/02/2007.
Art. 10 Dati personali
Le parti acconsentono che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati ” GDPR” emanato il 25 maggio 2018 e dal D.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e/o integrazioni ,esclusivamente per la finalità della convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Le parti dichiarano infine di essere informate sulle disposizioni dettate dal D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 “Codice Privacy” e Regolamento UE n. 2016/679 “GDPR”
Art. 11 Durata
La presente Convenzione ha la durata di due anni dalla data della firma e potrà essere rinnovata tacitamente, salvo disdetta da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata entro i tre mesi precedenti la scadenza annuale.
Art. 12
Risoluzione anticipata della Convenzione
Qualora il “CSC” accerti delle irregolarità nello svolgimento del tirocinio riconducibili ad attività del “soggetto ospitante”, la presente convezione si risolve di diritto con effetto dalla data della dichiarazione espressa ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.
La convenzione potrà ugualmente risolversi ai sensi dell’art. 1456 c.c. in caso in cui il “soggetto ospitante” accerti l’inadempimento degli obblighi assunti dai tirocinanti o dal “CSC”
Art. 13 Controversie
La Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure per il conseguimento degli obiettivi, e a definire consensualmente eventuali controversie, che possano sorgere nell’ adempimento di obblighi che non siano specificati nel presente Accordo in quanto resi necessari per un ottimale corso del rapporto di collaborazione.
Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in tal modo l'accordo, le parti convengono di risolvere ogni eventuale controversia presso l'autorità giudiziaria competente secondo le disposizioni del codice di procedura civile.
Per qualsiasi controversia connessa all’interpretazione, esecuzione o scioglimento dal presente accordo è competente in via esclusiva il foro di Viterbo.
Art. 14
Spese contrattuali e di registrazione
Il presente accordo, non avendo per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, sarà registrato solo in caso d’uso, ai sensi dell'articolo 6 DPR 26 aprile 1986 n. 131. La relativa imposta sarà assolta interamente dalla parte inadempiente che darà luogo al presupposto del caso d'uso, con esclusione della solidarietà passiva e con esclusione del diritto di regresso nei confronti dell'altra parte.
Art. 15 Norme finali
Il presente accordo è impegnativo per le parti contraenti in conformità delle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, riguardo ai rapporti tra le parti si applicano le disposizioni del Codice Civile, in quanto compatibili.
Xxxxx, approvato e sottoscritto dalle Parti. Palermo, lì
Il Presidente del CSC
Xxxxxxxx Xxxxxx
Firmato digitalmente da
XXXXXXXX XXXXXX
CN = XXXXXX XXXXXXXX C = IT
Il Dirigente Generale ad Interim
Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx
XXXXX XXXXXXXX
Firmato digitalmente da XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXXX
Data: 2021.07.30 10:46:26
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