Definizione di Congedo parentale

Congedo parentale il periodo di congedo per maternità o paternità cui il ricercatore ha diritto in base alla legislazione di cui all'articolo III.3, paragrafo 1, lettera c).
Congedo parentale. La lavoratrice madre, o in alternativa il padre, ha diritto, per un periodo continuativo o frazionato, a 6 mesi, di permessi per i primi 8 anni di età del bambino elevabili a 10 nel caso di un solo genitore. Qualora il padre usufruisca per più di 3 mesi di detta astensione, il limite massimo complessivo salirà a 11 mesi. Il congedo parentale (astensione facoltativa) è anche frazionabile per consentire al lavoratore/genitore di scegliere i periodi più idonei, secondo la sua discrezionalità, alle necessità del bambino.
Congedo parentale si intende l'astensione facoltativa della lavoratrice o del lavoratore, nei primi 12 mesi di vita del bambino nel limite massimo individuale pari a 6 mesi per la madre, a 7 mesi per il padre; il limite complessivo tra i genitori è pari a 11 mesi, fermi restando i limiti massimi individuali. Tale diritto è riconoscibile per ogni figlio nato e può essere esercitato da entrambi i genitori anche contemporaneamente per lo stesso bambino;

Examples of Congedo parentale in a sentence

  • Congedo parentale: (ex maternità facoltativa) 6 mesi continuativi o frazionati, 10 mesi in caso di un solo genitore, con periodo di godimento nei primi 12 anni di vita del bambino e indennità economica pari al 30% per massimo 6 mesi goduti nei primi 6 anni di vita del bambino.

  • Congedo parentale: (ex maternità facoltativa) 6 mesi continuativi o frazionati, 10 mesi in caso di un solo genitore, con periodo di godimento nei primi 8 anni di vita del bambino e indennità economica pari al 30% per massimo 6 mesi goduti nei primi 3 anni di vita del bambino, per i restanti se soddisfatta condizione di reddito richiesta.

  • Congedo parentale: può essere fruito anche in forma oraria o giornaliera, su richiesta presentata con un preavviso di almeno 2 giorni (salvo casi di oggettiva impossibilità).

  • Congedo parentale per un periodo massimo di 6 mesi entro i primi 3 anni di vita del bambino - prima erano 3 mesi entro un anno.

  • Portogallo Congedo parentale iniziale di diciassette o ventun settimane, congedo aggiuntivo di tredici settimane per ciascun genitore.


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Congedo parentale. Ai sensi dell'art. 1, comma 788 della legge n. 296/2006, ai lavoratori che hanno diritto all'indennità di maternità, per gli eventi di parto verificatisi successivamente al 1º gennaio 2007 è corrisposto un trattamento economico per congedo parentale per un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino, in misura pari al 30% del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell'indennità di maternità. Tale disposizione si applica anche in caso di adozione o affidamento per ingressi in famiglia con decorrenza dal 1º gennaio 2007. In caso di parto plurimo il diritto ai periodi di congedo è riconoscibile per ogni bambino, nel rispetto del limite temporale previsto per tale categoria di lavoratori in relazione all'età del neonato (fino a 3 mesi per ciascun figlio, entro il primo anno di vita). A decorrere dal 1º gennaio 2012 viene esteso il diritto al congedo parentale retribuito ex art. 1, comma 788 della legge n. 296/2006 anche ai professionisti iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, L. n. 335/1995, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (art. 24, comma 26, D.L. n. 201/2011). La domanda di congedo parentale deve essere presentata in data anteriore all'inizio del congedo stesso, essendo indennizzabili, in caso contrario, solo i periodi successivi alla domanda (INPS circ. n. 137/2007). Dal 1º aprile 2012 la domanda di congedo parentale deve essere presentata solo in via telematica (INPS determinazione n. 277/2011; INPS circc. n. 110/2011; n. 53/2012). Ai fini dell'indennità è necessaria la sussistenza di un rapporto di lavoro ancora in corso di validità nel periodo in cui si colloca il congedo parentale e l'effettiva astensione dall'attività lavorativa. Hanno diritto all'indennità per congedo parentale soltanto quei soggetti (madri/padri biologici, adottivi e affidatari) per i quali sia riscontrato l'accreditamento di almeno tre mensilità della contribuzione maggiorata nei 12 mesi presi a riferimento ai fini dell'erogazione dell'indennità di maternità/paternità. In caso di adozione o affidamento di minore il congedo parentale, in analogia con quanto previsto per i lavoratori dipendenti dall'art. 36 del decreto legislativo n. 151/2001, spetta alle madri adottive o affidatarie a prescindere dall'età del minore all'atto dell'adozione o dell'affidamento e comunque entro il compimento del diciottesimo anno di età dello stesso (INPS circ. n. 77/2013). In tale ipotesi il requisito mini...
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Congedo parentale. Ciascun genitore lavoratore ha diritto per ogni bambino, a 6 mesi di permessi secondo le norme vigenti, per i primi 12 anni di età del bambino ovvero 12 anni dall’ingresso del minore in famiglia, elevabili a 10 nel caso di un solo genitore, usufruibili come periodo continuativo o frazionato. Il congedo parentale dovrà essere richiesto all’azienda per iscritto con un preavviso non inferire a 5 giorni lavorativi contenente indicazione della data di inizio e di conclusione del congedo. Qualora il padre usufruisca per più di 3 mesi di astensione, il limite massimo complessivo salirà a 11 mesi. L'indennità, fino a 6 anni del bambino ovvero entro i sei anni dall’ingresso del minore in famiglia, è anticipata dall’impresa ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 33/1980 ed è posta a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2 dell’anzidetta Xxxxx. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minore con handicap – entro il compimento del 12° anno di età del figlio - in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 4, comma 1 della Legge n. 104/1992, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni fruibili in modo continuativo o frazionato del congedo parentale, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati e fatta salva l’ipotesi nella quale sia richiesta la presenza del genitore da parte dei sanitari. In alternativa al congedo possono essere fruiti i riposi di cui all’art. 42, comma 1 della Legge n. 53/2000. Ai sensi dell’art.42 del D.lgs. n. 151/2001 così come modificato dalla L. n. 183/2010, dopo il compimento dei tre anni da parte del bambino portatore di handicap, il diritto a fruire dei permessi di cui all’art.33 della L. n. 104/1992 è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, in maniera alternativa, pur se continuativa, nell’ambito del mese. Il diritto a fruire dei permessi di cui all’art.33 della L. n. 104/1992 per i lavoratori itineranti può essere utilizzato solo usufruendo di una giornata intera e non frazionato a ore o mezze giornate. I permessi di cui al precedente comma non sono cumulabili con quelli previsti per l’assistenza alle persone con handicap di cui all’art.33 della L.n.104/1992 e ss.mm.ii. È demandata alla contrattazione aziendale la definizione delle modalità di fruizione del congedo su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. In...