Diritto alle prestazioni Clausole campione

Diritto alle prestazioni. In caso di disdetta della Convenzione da parte del Contraente resta salvo per ogni Impresa il diritto alle prestazioni già acquisite che verranno regolarmente corrisposte nei tempi con le modalità previste dalle condizioni di seguito indicate che regolano le singole garanzie assicurate.
Diritto alle prestazioni. Per far valere il diritto alla prestazione assicurativa la persona assicurata deve utilizzare i formulari di richiesta a ciò preposti, i quali possono essere richiesti dalla persona assicurata all'assicuratore all'indirizzo indicato in calce. Il formulario compilato poi deve essere trasmesso all'assicuratore (vedi l'indirizzo alla fine del presente Art. 10). Per la verifica di un obbligo alla prestazione l'assicuratore può chiedere tutti i certificati che lui ritenga necessari per la rispettiva verifica del diritto (compreso il diritto di presa visione degli atti onde verificare se la persona assicurata abbia adempiuto alle condizioni di accettazione al momento dell'adesione all'assicurazione). Si tratta soprattutto di: Nel caso di inabilità totale al lavoro oppure malattia grave • Prova dell’attività autonoma (x.xx. estratto dal Registro delle imprese, conferma della cassa di compensazione oppure di un documento simile rilasciato nel caso di una professione libera); • certificato o referto medico che dia informazioni (a) sulla causa e le caratteristiche della malattia oppure della lesione fisica nonché sulla rispettiva prognosi e (b) definisca la presumibile durata dell'incapacità al lavoro; • in caso di incidente: una copia del protocollo della polizia (se presente). Nel caso di incapacità totale al guadagno • Prova dell’attività autonoma (x.xx. estratto dal Registro delle imprese, conferma della cassa di compensazione oppure di un documento simile rilasciato nel caso di una professione libera); • certificato o referto medico che dia informazioni (a) sulla causa e le caratteristiche della malattia oppure della lesione fisica nonché sulla rispettiva prognosi e (b) definisca la presumibile durata dell'incapacità totale al guadagno secondo l'Art. VI.1 I referti o certificati medici devono essere stati rilasciati in tutti i casi da un medico di base della Svizzera, della Francia, dell'Italia, della Germania oppure del Principato di Liechtenstein. Tutti i documenti vanno presentati in una delle lingue ufficiali della Svizzera. I costi relativi ai certificati di cui sopra sono a carico della persona assicurata. L'assicuratore può inoltre procurare o richiedere a proprie spese altri certificati e chiedere altri esami medici che ritenga necessari per la decisione circa la determinazione del diritto. In questo contesto l'assicuratore ha il diritto di contattare direttamente i medici curanti. La persona assicurata pertanto esonera con la presente tutti i medici cu...
Diritto alle prestazioni. Il diritto alle prestazioni permane per la durata dell’assicurazione.
Diritto alle prestazioni. In caso di disdetta della presente Polizza Collettiva da parte della Contraente resta salvo per ogni Assicurato il diritto alle prestazioni già acquisite che verranno regolarmente corrisposte nei tempi e con le modalità previste dalle condizioni di seguito indicate che regolano le singole garanzie assicurate.
Diritto alle prestazioni. Per avere diritto alle prestazioni le persone assicurate di cui al punto 5.2 devono:
Diritto alle prestazioni. 4.1 Le prestazioni sono computate alla somma delle presta- zioni assicurate per anno civile, secondo le date di tratta- mento risp. di esecuzione. I costi che si verificano dopo l’esaurimento del diritto non possono essere riportati all’anno successivo.
Diritto alle prestazioni. In caso di disdetta della Convenzione sottoscritta dalla Società e dalla Banca di credito cooperativo di Arborea Soc. Xxxx.xx, resta salvo per ogni Assicurato il diritto alle prestazioni già acquisite, che verranno regolarmente corrisposte nei tempi e con le modalità previste dalle presenti Condizioni di Assicurazione.
Diritto alle prestazioni. Le prestazioni del piano sociale a cui le collaboratrici e i collaboratori hanno diritto aumentano in corrispondenza agli anni di servizio e all'età (tabelle alla cifra 6).
Diritto alle prestazioni. Nel caso in cui l’impresa non sia temporaneamente in regola con i contributi ma sia stata regolare per almeno 5 anni, si chiede che il lavoratore mantenga il diritto alle prestazioni Cassa Edile almeno per un anno, purché il lavoratore sia in costanza del rapporto di lavoro. Si conferma la fornitura di scarpe antinfortunistiche e vestiario a tutti i lavoratori iscritti in Cassa Edile per due volte l’anno (estive ed invernali) con l’istituzione d’apposito Fondo vestiario. Tale Fondo è istituito dal 1/10/2002 in Cassa Edile con la seguente contribuzione per un totale dello 0,60 % così composto: - 0,44 % spostamento da Fondo APE dal 1° ottobre 2002- - 0,10 % spostamento da Fondo APES - 0,05 % spostamento da Fondo Sicurezza - aumento contributi da imprese esterne da portare allo 0,80 % e spostare al Fondo Vestiario - più eventuali sponsorizzazioni da banche, eventuali contributi da Ente Scuola Nell’attesa che tale Fondo sia operativo, le Parti concordano che la fornitura estiva 2003 sia posta a carico del Fondo APES, dal quale verrà attinta una eventuale differenza, per la fornitura invernale 2003.
Diritto alle prestazioni. In caso di disdetta della Convenzione che regola la presente Polizza Collettiva, da parte del Contraente o della Compagnia, resta salvo per ogni Aderente il diritto alle prestazioni per le adesioni già perfezionate. Queste ultime verranno regolarmente corrisposte nei tempi e con le modalità previste dalle Condizioni di Assicurazione.