Posizioni organizzative Clausole campione

Posizioni organizzative. Nell'ambito delle politiche per lo sviluppo organizzativo dell'ente, funzionale alla piena valorizzazione delle risorse umane e al miglioramento quali-quantitativo dei servizi prodotti, le parti concordano sul particolare, strategico rilievo che assumono le posizioni di lavoro caratterizzate dalla diretta assunzione di elevata responsabilità di prodotto e di risultato, sinteticamente definite dal CCNL. Le parti ribadiscono che l’individuazione dei criteri generali di valutazione delle posizioni organizzative e relativa graduazione delle funzioni, per il conferimento degli incarichi è oggetto di concertazione ai sensi dell’art. 16 del CCNL 31/03/99, di revisione del sistema di classificazione del personale. L'individuazione delle posizioni organizzative e l'attribuzione degli incarichi deve avvenire nel rispetto di quanto previsto nei Regolamenti interni e nel CCNL 31/03/99. Al personale incaricato di posizione organizzativa verrà attribuita un'indennità di posizione che assorbe tutte le competenze accessorie ed un'indennità di risultato, nel limite delle risorse complessive destinate a tale fondo, secondo le disposizioni previste nel CCNL. Il personale inquadrato in categoria D dovrà essere assegnatario di Responsabilità di progetti o processi di particolare rilevanza o criticità; Ampia autonomia operativa e decisionale comprovata anche da specifiche deleghe. I criteri di conferimento delle posizioni terranno conto di particolari qualità professionali dimostrate quali: Orientamento al Problem Solving; Capacità di gestione dei conflitti; Capacità di organizzare e programmare l’attività assegnata; Capacità decisionale; Adattamento/flessibilità; Capacità di coordinamento e gestione delle risorse umane. Il personale individuato deve avere almeno un anno di esperienza lavorativa, dipendente o autonoma, in posizioni direttive. Il dipendente a cui sono assegnate formalmente specifiche deleghe che comportano l’emanazione di atti amministrativi sarà coperto da specifica assicurazione per la responsabilità contro i rischi connessi e conseguenti al proprio operato. L’incarico viene conferito con atto del Direttore, ha durata temporanea e può essere rinnovato ai sensi del CCNL, oppure revocato, in caso di valutazione negativa oppure di modifica delle responsabilità assegnate.
Posizioni organizzative. 1. Nell'ambito dell'area C le Amministrazioni, sulla base dei loro ordinamenti ed in relazione alle esigenze di servizio, possono conferire ai dipendenti ivi inseriti incarichi che, pur rientrando nell'ambito delle funzioni di appartenenza, richiedano lo svolgimento di compiti di elevata responsabilità, che comportano l'attribuzione di una specifica indennità.
Posizioni organizzative. La quota del FUA 2015, pari ad € 800.977,20 (a lordo degli oneri a carico dell’Amministrazione e dell’IRAP), è destinata a finanziare le posizioni organizzative, di cui all’art. 18 e 19 CCNL 1998/2001. Il contingente delle posizioni organizzative, formalmente conferite nell’ambito della terza area, è fissato in 342 unità, ripartite secondo le seguenti tipologie:
Posizioni organizzative. L'Azienda sulla base del proprio ordinamento e delle leggi regionali di organizzazione ed in relazione alle esigenze di servizio istituisce posizioni organizzative che richiedono lo svolgimento di funzioni con assunzione diretta di elevata responsabilità. I criteri di pesatura e le procedure di selezione per l'attribuzione delle posizioni organizzative sono disciplinate dal regolamento di cui l’allegato N.4 del presente accordo. Il titolare della posizione organizzativa è chiamato a lavorare per il raggiungimento degli obiettivi assegnati in sinergia con tutta la struttura organizzativa aziendale. In tale ottica e nel rispetto del dettato contrattuale che prevede l’assorbimento nell’indennità di posizione organizzativa del compenso per lavoro straordinario, eventuali ore eccedenti rispetto all’orario minimo contrattuale fino alle 100 annuali saranno azzerate. Eventuali ulteriori ore eccedenti fino al limite individuale annuale di 80, potranno essere oggetto di recupero o valorizzazione con un compenso corrispondente all’ora straordinaria, qualora vi sia disponibilità nei residui del fondo ex art. 29 del C.C.N.L. 2002/2005 come rilevato annualmente. Ulteriori ore eccedenti, saranno azzerate al primo gennaio dell’anno successivo.
Posizioni organizzative. 1. Gli enti con qualifiche dirigenziali possono istituire posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato, anche mediante adozione di atti espressivi di volontà con effetti esterni:
Posizioni organizzative. Le parti, a seguito del comune obiettivo di verificare, dopo la prima fase di applicazione, il sistema concordato per l’individuazione e la pesatura delle posizioni Organizzative, convengono sulla necessità di apportare al precedente sistema i seguenti correttivi, per le nuove posizioni da istituirsi dal 1 luglio 2007 e per quelle i cui incarichi verranno a scadere in data successiva.
Posizioni organizzative. 1. In relazione a quanto previsto dall'art. 18 del CCNL 1998/2001, nell’ambito della terza area, l’Amministrazione, sulla base della propria organizzazione ed in relazione alle proprie esigenze, può conferire ai dipendenti, ivi inseriti, le indennità di posizioni organizzative derivanti dall’attribuzione di incarichi di natura organizzativa o professionale che, pur rientrando nell’ambito delle funzioni di appartenenza, richiedano lo svolgimento di compiti di elevata responsabilità ed alta professionalità.
Posizioni organizzative. Le parti convengono che al personale titolare di incarico di posizione organizzativa compete, con effetto dal 1° gennaio 2018, la corresponsione dell’indennità nella misura prevista nella tabella riassuntiva di seguito riportata: ART.17 CCNL 2006/2009 Il conferimento, la valutazione, nonché la revoca degli incarichi avvengono, in linea con quanto previsto dagli artt. 16 e 17 del CCNL 2006/2009, come confermati dall’art. 96 del CCNL 2016/2018. In particolare detti incarichi possono essere revocati, con atto scritto e motivato, dal soggetto che li ha conferiti, anche prima della scadenza prevista per inosservanza delle direttive contenute nell’atto di conferimento, per risultati negativi, nonché per intervenuti mutamenti nell’assetto organizzativo che non rendono più funzionale alle esigenze dell’Automobile Club l’incarico conferito. La valutazione degli incarichi avviene con cadenza annuale, tenuto conto degli esiti della valutazione della performance dei dipendenti destinatari dell’incarico. I compensi sono corrisposti mensilmente per tredici mensilità. Le indennità di cui al presente articolo sono cumulabili con quelle previste dal successivo art. 3.
Posizioni organizzative. 1. Nell’ambito del nuovo sistema di classificazione di cui al presente titolo è riproposta, nel presente articolo e nell’art. 17, la disciplina in materia di posizioni organizzative già prevista dagli artt. 17 e 18 del CCNL del 16 febbraio 1999.