Indennità sostitutiva del preavviso Clausole campione

Indennità sostitutiva del preavviso. Ai sensi del secondo comma dell'art. 2118 cod. civ. in caso di mancato preavviso al lavoratore sarà corrisposta un'indennità equivalente all'importo della retribuzione di fatto di cui all'art. 72 corrispondente al periodo di cui all'articolo precedente, comprensiva dei ratei di tredicesima mensilità.
Indennità sostitutiva del preavviso. (1) Il datore di lavoro, in luogo del preavviso, potrà dare al personale licenziato, per l'intero periodo di preavviso stesso, la normale retribuzione.
Indennità sostitutiva del preavviso. Ai sensi del secondo comma dell'articolo 2118 del Codice civile, in caso di mancato preavviso, la parte inadempiente dovrà corrispondere all'altra una indennità equivalente all'importo della retribuzione globale di fatto corrispondente al periodo di cui all'articolo precedente comprensiva dei ratei di tredicesima mensilità e quattordicesima mensilità. Su richiesta del lavoratore dimissionario il datore di lavoro può rinunciare al preavviso, facendo in tal caso cessare subito il rapporto di lavoro. Ove invece il datore di lavoro intenda di sua iniziativa far cessare il rapporto prima della scadenza del preavviso, ne avrà facoltà, ma dovrà corrispondere al lavoratore l'indennità sostitutiva per il periodo di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro.
Indennità sostitutiva del preavviso. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza del periodo di preavviso, di cui all'articolo precedente, è tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennità sostitutiva come previsto al precedente art. 72. L'azienda ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al dipendente, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato. E' in facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro di risolvere il rapporto stesso, sia all'inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il consenso dell'altra parte senza effettuazione, nè compensazione con indennità sostitutiva, totale o parziale del periodo di preavviso. L'azienda deve sempre corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso nei casi di cui alla lettera c) dell'art. 70. In caso di morte del lavoratore, l'indennità è corrisposta in base a quanto previsto dall'articolo 2122 cod. civ. A1 A1 A2 A2 A3 A3 + A4 B1 B1 + B2 B2 B3 + B4 B3 B5 + B6 C1 C1 + C2 C2 C3 C3 C4 D1 D1 + D2 D2 D3 + D4 D3 D5 B C D Q N.d.R.: L'accordo 21 marzo 2005 prevede quanto segue: Equiparazione primo inserimento nella nuova classificazione - Personale proveniente dagli EE.LL. A B C D Q 100,00 2.059.000 1063,38 101,60 2.092.000 1080,42 105,39 2.170.000 1120,71 106,99 2.203.000 1137,75 113,31 2.333.000 1204,89 116,71 2.403.000 1241,04 120,79 2.000.000 0000,42 124,19 2.557.000 1320,57 128,56 2.647.000 1367,05 136,23 2.805.000 1448,65 157,84 3.250.000 1678,48 166,10 3.420.000 1766,27 175,33 3.610.000 1864,40 206,90 4.260.000 2200,10 A1 X0 X0 X0 X0 X0 C1 C2 C3 D1 D2 D3 Q1 Q2 N.d.R.: Per i periodi successivi al 2000 si veda la nota in calce alla Tab. 5. Lire 500.000 Euro 258,23 Lire 1.000.000 Euro 516,45 A1 Tabella incrementi retributivi biennio 2000-2001 1º aprile 2000 1º aprile 2001 Lire Euro Lire Euro 100,00 24.710 12,76 22.930 11,84 101,60 25.110 12,97 23.290 12,03 105,39 26.040 13,45 24.160 12,48 106,99 26.440 13,66 24.530 12,67 113,31 28.000 14,46 25.980 13,42 116,71 28.840 14,89 26.760 13,82 120,79 29.850 15,42 27.690 14,30 124,19 30.690 15,85 28.470 14,70 128,56 31.770 16,41 29.470 15,22 136,23 33.660 17,38 31.230 16,13 157,84 39.000 20,14 36.180 18,69 166,10 41.040 21,20 38.080 19,67 175,33 43.320 22,37 40.190 20,76 206,90 51.120 26,40 47.430 24,50 X0 X0 X0 C1 C2 C3 D1 D2 D3 N.d.R.: L'accordo 21 marzo 2005 prevede quanto segue: X0 X0 X0 X0 X0 X0 C1 C2 C3 D1 D2 D3 Q1 Q2 Aumento retribuzioni tabellari 100 1.142,39 67,89 1.166,15 1.189...
Indennità sostitutiva del preavviso. 1. Durante il preavviso, l'Ente può dispensare il dipendente dall’attività, corrispondendogli una indennità sostitutiva pari alla retribuzione che il medesimo avrebbe percepito du- rante tale periodo.
Indennità sostitutiva del preavviso. In caso di morte del dipendente, nel caso di cessazione del rapporto di cui alla lettera d) dell’art. 109 nonché nell’ipotesi d’inosservanza dei termini di cui all’articolo precedente, il Consorzio è obbligato a corrispondere ai sensi degli articoli 2118 e 2122 c.c., indipendentemente dal trattamento di quiescenza da corrispondere, una indennità pari all’importo della retribuzione spettante per il periodo di preavviso. Lo stesso obbligo incombe al dipendente nel caso di mancato rispetto dei termini di preavviso ai sensi dell’art. 111.
Indennità sostitutiva del preavviso. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l’osservanza del periodo di preavviso, di cui all’articolo precedente, è tenuta a corrispondere all’altra parte un’indennità sostitutiva. L’Ente ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato, senza pregiudizio per l’esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza il rispetto del termine di preavviso, deve corrispondere all’altra parte l’indennità sostitutiva, calcolata secondo le disposizioni dell'art. 2121 c.c., così come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297. In caso di morte del lavoratore l’indennità è corrisposta in base a quanto previsto dall’art. 2122 C.C.
Indennità sostitutiva del preavviso. Ai sensi del secondo comma dell'art. 2118 cod. civ. in caso di mancato preavviso al lavoratore sarà corrisposta un'indennità equivalente all'importo della retribuzione di fatto di cui all'art.156 corrispondente al periodo di cui all'articolo precedente, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità. Ove il dipendente non abbia dato il preavviso, il datore di lavoro avrà facoltà di ritenergli dalle competenze nette una somma pari all'importo della retribuzione di fatto di cui all'art. 156 corrispondente al periodo di cui all'articolo precedente, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità. Su richiesta del dimissionario, il datore di lavoro può rinunciare al preavviso, facendo in tal caso cessare subito il rapporto di lavoro.
Indennità sostitutiva del preavviso. In caso di morte del dipendente, nel caso di cessazione del rapporto di cui alla lett. d) dell'art. 109 nonché nell'ipotesi d'inosservanza dei termini di cui all'articolo precedente, il Consorzio è obbligato a corrispondere ai sensi degli artt. 2118 e 2122 cod. civ., indipendentemente dal trattamento di quiescenza da corrispondere, una indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di preavviso. Lo stesso obbligo incombe al dipendente nel caso di mancato rispetto dei termini di preavviso ai sensi dell'art. 111. Tranne il caso di morte, il periodo di preavviso, sostituito dalla corrispondente indennità, è considerato come servizio effettivo per il calcolo dell'anzianità utile ai fini del trattamento di pensione spettante in caso di cessazione del rapporto per infortunio o malattia per causa di servizio.
Indennità sostitutiva del preavviso. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l’osservanza del periodo di preavviso di cui all’articolo precedente è tenuta a corrispondere all’altra parte un’indennità sostitutiva, come previsto dall’articolo precedente. L’Agenzia ha diritto di trattenere, su quanto eventualmente dovuto al dipendente, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di mancato preavviso. La parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro ha facoltà di risolvere il rapporto stesso, sia all’inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il consenso dell’altra parte, senza effettuazione, né compensazione con indennità sostitutiva, totale o parziale del periodo di preavviso. In caso di morte del lavoratore, l’indennità è corrisposta in base a quanto previsto dall’art. 2122 del codice civile.