Indennità di funzione Clausole campione

Indennità di funzione. A decorrere dalla data di attribuzione della categoria di Quadro, l’azienda corrisponderà mensilmente ai lavoratori interessati un'indennità di funzione pari a € 50,00 (cinquanta/00 uro) lordi per ciascuna mensilità. Per ciò che attiene al secondo livello, le parti firmatarie del presente accordo si impegneranno a perseguire l’obiettivo di caratterizzarlo per i seguenti aspetti: - valutazione delle prestazioni in relazione al conseguimento di obiettivi prefissati, concordati e correlati alle funzioni assegnate; - verifica periodica delle potenzialità professionali per una migliore utilizzazione; - definizione e revisione periodica di bilanci di carriera; - verifica periodica di qualità, quantità e tempestività dei flussi informativi; - modalità d’esercizio della formazione continua; - incentivazione della mobilità professionale e di carriera.
Indennità di funzione. A decorrere dal 1° luglio 1987 o se successiva, dalla data di attribuzione della categoria di quadro da parte dell'azienda, verrà mensilmente corrisposta ai lavoratori interessati un'indennità di funzione pari a euro 30,99 lordi per 14 mensilità, assorbibili al 40% da indennità similari, da eventuali superminimi individuali nonché da elementi retributivi concessi con clausole espresse di assorbimento ovvero a titolo di acconto o di anticipazione sul presente contratto. A decorrere dal 1° gennaio 1991 l'indennità di funzione è incrementata a euro 51,65 lordi per 14 mensilità. L'aumento di cui al precedente comma non è assorbibile. A decorrere dal 1° gennaio 1995 l'indennità di funzione è incrementata di euro 77,47 lordi per 14 mensilità assorbibili al 50% secondo le modalità di cui al 1° comma. A decorrere dal 1° gennaio 2000 l'indennità di funzione è incrementata di euro 51,65 lordi per 14 mensilità assorbibili al 50% secondo le modalità di cui al 1° comma. A partire dal 1° luglio 2008 l'indennità di funzione dei quadri è incrementata di 70,00 euro per 14 mensilità assorbibili al 50% secondo le modalità di cui al 1° comma. A partire dal 1° gennaio 2013 l'indennità di funzione dei quadri è incrementata di 10,00 euro per 14 mensilità.
Indennità di funzione. A decorrere dal 1° luglio 1987 o se successiva, dalla data di attribuzione della categoria di Quadro da parte dell’azienda, verrà mensilmente corrisposta ai lavoratori interessati un’indennità di funzione pari a euro 30,99 lordi per 14 mensilità, assorbibili al 40% da indennità similari, da eventuali superminimi individuali nonché da elementi retributivi concessi con clausole espresse di assorbimento ovvero a titolo di acconto o di anticipazione sul presente contratto. A decorrere dal 1° gennaio 1991 l’indennità di funzione è incrementata a euro 51,65 lordi per 14 mensilità. L’aumento di cui al precedente comma non è assorbibile. A decorrere dal 1° gennaio 1995 l’indennità di funzione è incrementata di euro 77,47 lordi per 14 mensilità assorbibili al 50% secondo le modalità di cui al primo comma. A decorrere dal 1° gennaio 2000 l’indennità di funzione è incrementata di euro 51,65 lordi per 14 mensilità assorbibili al 50% secondo le modalità di cui al primo comma.
Indennità di funzione. (Vedi accordo di rinnovo in nota)
Indennità di funzione. 1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 o, se successiva, dalla data di attribuzione della categoria di Quadro da parte del datore di lavoro, verrà corrisposta ai lavoratori interessati un'indennità di funzione di € 155,00 lordi per 13 mensilità, assorbibili da indennità similari, da eventuali superminimi individuali nonché da elementi retributivi concessi con clausole espresse di assorbimento.
Indennità di funzione. Al personale docente con incarico temporaneo di coordinamento e/o vice presidenza è corrisposta una indennità mensile per la durata dell'intero mandato pari alla quota oraria lorda dei livelli VIIIA e VIIIB per il numero delle ore settimanali allo scopo destinate, corrisposta a fronte del maggior carico orario settimanale.
Indennità di funzione. In relazione alle funzioni esercitate, ai lavoratori quadri viene attribuita una specifica indennità di funzione quadri prevista nel trattamento retributivo, corrisposta per tutte le mensilità e utile ai fini del TFR. Detta indennità assorbe ogni e qualsiasi prestazione lavorativa connessa all’esercizio del ruolo di quadri.
Indennità di funzione. 1. Gli enti possono erogare al personale inquadrato nelle categorie C e D, che non risulti incaricato di posizione organizzativa, una indennità di funzione per compensare l’esercizio di compiti di responsabilità connessi al grado rivestito.
Indennità di funzione. Alla categoria Quadri verrà corrisposta mensilmente, per 14 mensilità, una indennità di funzioni pari a €. 100,00 mensili lorde, valide ad ogni effetto di legge e di contratto. Alle lavoratrici ed ai lavoratori ai quali vengano formalmente attribuite per iscritto anche pro-tempore la funzione di coordinamento di figure professionali di pari e/o inferiore livello, anche per effetto di norme legislative o regolamentari regionali o nazionali, verrà riconosciuto un salario accessorio di € 41,32 mensili lorde per 14 mensilità, valide ad ogni effetto di legge e di contratto, per tutta la durata dell’incarico. Eventuali erogazioni in atto allo stesso titolo assorbiranno, fino a concorrenza, il salario accessorio di cui sopra.
Indennità di funzione. Alla categoria dei quadri come individuata nella precedente lettera a), spetta un’indennità mensile pari a 77,47 da corrispondersi per tutte le mensilità previste contrattualmente e da computarsi sul T.F.R. A decorrere dal 1° agosto 2002, alla categoria dei quadri come individuata nella precedente lettera a), spetta un’indennità mensile pari a € 103,00. Sono fatte salve eventuali condizioni di miglior favore in atto.