Indennità di reperibilità Clausole campione

Indennità di reperibilità. 1. In relazione alle esigenze di servizio, l’azienda può richiedere al lavoratore di essere reperibile (senza vincolo di rimanere nella propria abitazione ma con l’obbligo, in tal caso, di fornire all’impresa le notizie atte a rintracciarlo) al fine di svolgere eventuali immediate prestazioni oltre il normale orario di lavoro. L’obbligo della reperibilità deve sempre risultare da precedente disposizione scritta e l’azienda, nel richiederla, seguirà di norma il criterio della rotazione tra il personale interessato.
Indennità di reperibilità. Per le aree di pronto intervento individuate dagli enti, può essere istituito il servizio di pronta reperibilità; in caso di chiamata l’interessato deve, di norma, raggiungere il posto di lavoro assegnato nell’arco di 30 minuti. La reperibilità è prevista per un massimo di n. 6 giorni al mese, elevabili a 7. L’indennità di reperibilità è prevista all’art. 24 comma 1 del CCNL 21.5.2018 ed è remunerata con la somma di € 10,50 per 12 ore al giorno e, in caso di particolare necessità, fino a 17 ore massime; per la relativa spesa si fa fronte in ogni caso con le risorse di cui all’art. 67 del CCNL 21.5.2018. Il compenso è raddoppiato in caso di reperibilità cadente in giornata festiva, anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno assegnato. In caso di chiamata, le ore di lavoro prestate vengono retribuite come lavoro straordinario o compensate, a richiesta, con equivalente recupero orario; per le stesse ore è esclusa la percezione dell’indennità. Anche questa indennità viene corrisposta ai lavoratori individuati dai Dirigenti responsabili dei Servizi autorizzati. Questi ultimi predispongono mensilmente un prospetto preventivo e, successivamente, un consuntivo, mediante apposito applicativo, nei quali sono indicati la data e l’entità delle prestazioni rese dai singoli dipendenti. Tali prospetti sono autorizzati dall’Area Risorse Umane, Organizzazione e Servizi Strumentali, che ne convalida la trasmissione ai Servizi Finanziari per la liquidazione. I Settori autorizzati sono i seguenti: Servizi Generali Polizia Metropolitana Protezione Civile Istituzione Idroscalo Sistemi informativi e di Supporto presenti nell’Area Infrastrutture – Affari Generali - Risorse Umane Edilizia scolastica (tecnici) Personale tecnico del Settore Strade, personale cantoniere e capocantonieri in categoria D (ad esaurimento) Risorse idriche ed attività estrattive Rifiuti, bonifiche e autorizzazioni integrate ambientali L’elenco dei servizi è suscettibile di adeguamento, in relazione alle eventuali mutate esigenze organizzative.
Indennità di reperibilità. L'indennità di reperibilità viene confermata come segue:
Indennità di reperibilità. 1. Si applica la disciplina prevista dall’articolo 20 del CCNL sottoscritto dall'ARAN e dalle XX.XX del comparto Funzioni Centrali il 12.02.2018, con le modifiche e integrazioni indicate ai successivo comma 2
Indennità di reperibilità. L’indennità di reperibilità viene corrisposta nelle misure e con le modalità previste dall’art. 23 del CCNL 14/9/2000. Il dipendente non può essere messo in reperibilità per più di sei volte al mese. Il personale interessato, in caso di chiamata, deve raggiungere il posto di lavoro assegnato nell’arco di trenta minuti. L’ente deve assicurare la rotazione tra più soggetti, anche volontari. L’indennità di reperibilità non compete durante l’orario di servizio a qualsiasi titolo prestato. In caso di chiamata le ore di lavoro prestate vengono retribuite come lavoro straordinario o compensate con equivalente recupero orario, a richiesta del dipendente e compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio. Il servizio di pronta reperibilità è remunerato con la corresponsione di una somma pari a euro 10,32 per 12 ore di reperibilità ed è quindi suscettibile di aumento o diminuzione in base al numero di ore ulteriori rispetto alle 12 prese a base di calcolo. Per quote inferiori alle 12 ore, l’indennità di reperibilità è frazionata in misura non inferiore a 4 ore (quindi anche per periodi inferiori dovrà essere corrisposto il minimo rappresentato da 1/3 dell’indennità) ed è corrisposta in dodicesimi con maggiorazione del 10%. L’importo, inoltre, è raddoppiato in caso di reperibilità cadente in giornata festiva, anche infrasettimanale, o di riposo settimanale secondo il turno assegnato. L’Ente individua le aree di pronto intervento presso le quali può essere istituito il servizio di pronta reperibilità e il personale da assegnare a tale servizio.
Indennità di reperibilità. (art. 7, comma 4, lett. i) e k), e art. 24, comma 4, CCNL)
Indennità di reperibilità. 1. La reperibilità è una prestazione di carattere strumentale ed accessorio che consiste nell’obbligo del lavoratore di porsi in condizione di essere prontamente rintracciabile, fuori dall’ordinario orario di servizio, per poter eseguire in un breve lasso di tempo la prestazione richiesta, qualora si presenti un’effettiva ragione di necessità.
Indennità di reperibilità. 1. Al fine di soddisfare esigenze di servizio aventi carattere di straordinarietà o emergenza non programmabili preventivamente, anche attinenti alla sicurezza degli impianti e delle attrezzature non presidiati per l'intera giornata, l'azienda può disporre l'attivazione del servizio di reperibilità anche per tutti i giorni dell'anno, stabilendone la durata giornaliera.
Indennità di reperibilità. Ai sensi dell’art. 55 del CCRL 01/08/2002, si confermano, in attesa di una revisione globale dell’istituto, le aree di pronto intervento individuate dall’Amministrazione con le apposite deliberazioni giuntali e secondo la procedura di cui all’art. 7 comma 2 del CCRL 01/08/2002.
Indennità di reperibilità. 1. Si dà atto che l’indennità di reperibilità di cui all’art. 23 del CCNL 14/09/2000 viene corrisposta nell’ambito delle strutture individuate in apposito disciplinare.