Common use of Salute e sicurezza sul lavoro Clause in Contracts

Salute e sicurezza sul lavoro. Al fine di garantire la salute e la sicurezza del lavoro del Dipendente, l’Amministrazione, oltre a provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, consegna allo stesso, che la sottoscrive per presa visione, copia dell’informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile ai sensi dell’art. 22, comma 1, l. 81/2017, pubblicata a tal uopo dall’INAIL. L’Amministrazione, inoltre, provvede all’adeguata informazione del Dipendente circa il corretto utilizzo delle apparecchiature, l’idoneità della postazione di lavoro prescelta, i rischi generali e specifici, nonché le modalità ottimali di svolgimento dell’attività con riferimento alle misure di prevenzione e protezione della sua integrità psico-fisico-sociale. Il Dipendente è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione predisposte dalla Amministrazione per fronteggiare i pericoli e i rischi connessi all’esecuzione della prestazione in modalità di lavoro agile. A tal fine, il Dipendente ha l’obbligo di rispettare le direttive impartite dall’Amministrazione, di individuare il luogo e le modalità di svolgimento della prestazione agile in maniera tale da evitare o ridurre la propria esposizione a fonti di pericolo e rischio a lui note. L’Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità per quanto attiene eventuali infortuni riconducibili a un uso improprio delle apparecchiature ovvero a situazioni di rischio procurate dall’utilizzo degli strumenti o da comportamenti inidonei e/o negligenti adottati. Nella eventualità che si verifichi un infortunio durante lo svolgimento della prestazione in modalità agile, il Dipendente dovrà fornire tempestiva e dettagliata informazione all’Amministrazione. L’Informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile costituisce parte integrante del presente accordo.

Appears in 1 contract

Samples: www.comune.agrigento.it

Salute e sicurezza sul lavoro. Al fine di garantire L’azienda garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro del Dipendenteagile, l’Amministrazioneprovvedendo, oltre tra l’altro, ad aggiornare tempestivamente il documento di valutazione dei rischi di cui al D.Lgs n. 81/2008 a provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigenteseguito di eventuali evoluzioni normative, consegna allo stesso, che la sottoscrive per presa visione, copia dell’informativa sulla assicurarne l’adeguatezza e l’efficacia nel tempo. I lavoratori continueranno regolarmente ad essere informati dal datore di lavoro circa le politiche aziendali in materia di salute e sicurezza nel sul lavoro. I lavoratori interessati da Smart Working continueranno ad applicare correttamente le Direttive aziendali in materia di sicurezza. A tale fine, il lavoratore riceve preventiva e adeguata formazione e informazione riguardo al rispetto delle disposizioni contenute all’interno del D.Lgs n. 81/2008, in merito all’individuazione tutti i rischi generali e specifici correlati alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro agile ai sensi dell’artsmart working. 22Verrà inoltre consegnata al lavoratore, comma 1per ciascun anno solare, l. 81/2017un’apposita informativa scritta, pubblicata a tal uopo dall’INAILdestinata anche agli RLS, nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. L’AmministrazioneIn particolare, inoltrel’azienda fornirà adeguata informazione circa l’utilizzo delle attrezzature, provvede all’adeguata informazione del Dipendente circa il corretto utilizzo delle apparecchiature, l’idoneità della la corretta postazione di lavoro presceltalavoro, il rispetto delle pause compensatorie, i rischi generali e specifici, le informazioni utili per poter scegliere correttamente il luogo in cui svolgere la propria attività lavorativa ed adottare comportamenti e modalità di impiego idonei ad assicurare la salvaguardia della salute e della sicurezza sia nell’ambiente di lavoro prescelto che nell’eventuale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione, nonché le ottimali modalità ottimali di svolgimento dell’attività con riferimento alle misure alla protezione della persona. All’avviarsi inoltre del programma di lavoro agile verranno lanciati specifici interventi formativi riguardo l’ambito della prevenzione e protezione della sua integrità psico-fisico-socialesicurezza sul lavoro in prestazione smart working. Tali interventi verranno erogati esclusivamente all’avvio del programma e potranno essere aggiornati in caso di una importante variazione e comunque allo spirare dei 5 anni dall’avvio del programma, nel caso in cui la presente organizzazione dovesse trovare conferma anche allo spirare del presente Accordo. Il Dipendente è tenuto a lavoratore, anche durante la modalità di prestazione in lavoro agile, deve cooperare con diligenza all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione predisposte dalla Amministrazione disposte dal datore di lavoro e rispettarne integralmente le disposizioni preventive ricevute. Il dipendente avrà in particolare l’obbligo di utilizzare da remoto correttamente le attrezzature fornitegli per fronteggiare i pericoli l’esecuzione dell’attività in conformità con le istruzioni tecniche che saranno fornite, così come di prendersi cura della propria salute e i rischi connessi all’esecuzione sicurezza nello svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori dei locali dell’ azienda. A titolo di mero esempio, il lavoratore dovrà assicurare, che il luogo di lavoro prescelto sia conforme a tutti gli effetti con lo svolgimento della particolare prestazione lavorativa e rispettoso della normativa vigente in tema di sicurezza. Il lavoratore potrà, qualora lo ritenga necessario, rivolgersi al proprio Responsabile, al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione o al Rappresentante per la sicurezza dei Lavoratori al fine di chiedere eventuali pareri in merito alla corretta applicazione delle norme di sicurezza. L’azienda garantisce la continuità della copertura assicurativa INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali anche derivanti dall’uso dei videoterminali, anche con riguardo alle giornate di lavoro svolte con modalità di lavoro agile. A tal fineIl lavoratore fornirà tempestiva informazione circa l’infortunio all’azienda, che provvede ad attivare le relative procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia di infortuni. Le medesime procedure saranno applicate agli infortuni occorsi durante il Dipendente ha l’obbligo normale percorso di rispettare le direttive impartite dall’Amministrazione, andata e ritorno dal luogo di individuare il luogo e le modalità di svolgimento della prestazione agile in maniera tale da evitare o ridurre la propria esposizione abitazione a fonti di pericolo e rischio a lui note. L’Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità quello prescelto per quanto attiene eventuali infortuni riconducibili a un uso improprio delle apparecchiature ovvero a situazioni di rischio procurate dall’utilizzo degli strumenti o da comportamenti inidonei e/o negligenti adottati. Nella eventualità che si verifichi un infortunio durante lo svolgimento della prestazione in modalità agile, il Dipendente dovrà fornire tempestiva e dettagliata informazione all’Amministrazione. L’Informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile costituisce parte integrante del presente accordolavorativa all’esterno dei locali aziendali.

Appears in 1 contract

Samples: Verbale Di Accordo

Salute e sicurezza sul lavoro. Al fine di Il Patto assume come obiettivo prioritario un impe- gno straordinario per garantire la il diritto alla salute e alla sicurezza sul lavoro, prevenendo i contagi da Covid-19 nell’emergenza in corso e riducendo strutturalmente infortuni e incidenti sul lavoro. Il Patto stabilisce che sarà approvato il nuovo Piano di Prevenzione Regionale, rafforzando i Dipartimenti di Sanità Pubblica e gli SPALS e confermando il lavoro congiunto con gli organismi paritetici a partire dalla “cabina di regia per il piano amianto”. Società della legalità e contrasto alla criminalità organizzata Il Patto per il Lavoro e per il Clima riconosce nella legalità un valore irrinunciabile e fondativo, nonché la sicurezza precondizione per raggiungerne gli obiettivi. Rispetto alle principali gravi emergenze presenti in questa regio- ne, il Patto prevede l’impegno alla piena applicazione della L.R. 18/2016, a rafforzare il ruolo della Consulta regionale per la legalità e la cittadinanza responsabile, a sottoscrivere nuovi accordi di programma e, laddove necessarie, a mettere in atto le azioni di innovazione legislativa. Le ingenti risorse che deriveranno dagli investimenti del Next Generation EU dovranno essere governate impedendo ogni tentativo di infiltrazione della crimina- lità organizzata attraverso tutti gli strumenti previsti dal Testo Unico regionale per la legalità, a partire dal rafforzamento dal sistema delle white list. Occorre, inoltre, potenziare i servizi ispettivi del lavoro, coadiuvati dalle forze dell’ordine, per rafforzare il con- trasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo. Uguaglianza di genere e contrasto ad ogni forma di violenza e discriminazione Il Patto individua come priorità l’uguaglianza di genere e il contrasto ad ogni forma di discriminazione, mettendo in campo l’obiettivo di progettare politiche innovative che promuovano la qualità del lavoro fem- minile, l’eliminazione del Dipendentegender gap, l’Amministrazionela parità delle possibilità di carriera, oltre la formazione, l’imprenditoria femminile, la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro anche rafforzando i servizi, interventi in materia di orari e tempi delle città, il contrasto a provvedere tutte le discriminazioni e alla violenza di genere e omobitransfobica. Tutte le parti sottoscrittrici hanno inoltre condiviso di rafforzare attraverso la contrattazione collettiva gli strumenti di conciliazione (come ad esempio i congedi parentali) che rispondono ai bisogni di flessibilità di lavoratori e lavoratrici. Un Patto per una nuova stagione di partecipazione Il Patto regionale per il Lavoro e per il Clima confer- ma la centralità del confronto democratico e ricono- scimento del ruolo delle parti sociali come strumento di orientamento delle scelte di governo per la tenuta sociale e lo sviluppo dei territori, ove nella cornice del patto regionale potranno svilupparsi ulteriori coerenti intese. Il Patto è stato sottoscritto alle porte del fondamentale processo di progettazione e programmazione dell’utiliz- zo dei fondi strutturali europei e delle risorse straordi- narie che deriveranno dal Next Generation Eu. A tal fine il Patto stabilisce l’impegno della Regione a realizzare il confronto preventivo a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, consegna allo stesso, atti operativi e i programmi attuativi che la sottoscrive per presa visione, copia dell’informativa sulla salute deriveranno dalle scelte e sicurezza nel lavoro agile ai sensi dell’art. 22, comma 1, l. 81/2017, pubblicata a tal uopo dall’INAIL. L’Amministrazione, inoltre, provvede all’adeguata informazione del Dipendente circa il corretto utilizzo delle apparecchiature, l’idoneità della postazione di lavoro prescelta, i rischi generali e specifici, nonché le modalità ottimali di svolgimento dell’attività con riferimento alle misure di prevenzione e protezione della sua integrità psico-fisico-socialedagli obiettivi individuati. Il Dipendente è tenuto Patto definisce, per l’appunto, gli obiettivi strategici per lo sviluppo dell’Xxxxxx-Romagna e consegna stru- menti utili alla contrattazione collettiva aziendale e territoriale. Tutte le parti firmatarie hanno sottoscritto l’impegno a cooperare all’attuazione estendere ulteriormente il sistema delle misure relazioni indu- striali per accompagnare i processi di prevenzione transizione verso la digitalizzazione, l’innovazione tecnologica e protezione predisposte dalla Amministrazione per fronteggiare i pericoli e i rischi connessi all’esecuzione della prestazione in modalità di lavoro agile. A tal fine, il Dipendente ha l’obbligo di rispettare le direttive impartite dall’Amministrazione, di individuare il luogo e le modalità di svolgimento della prestazione agile in maniera tale da evitare o ridurre la propria esposizione a fonti di pericolo e rischio a lui note. L’Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità per quanto attiene eventuali infortuni riconducibili a un uso improprio delle apparecchiature ovvero a situazioni di rischio procurate dall’utilizzo degli strumenti o da comportamenti inidonei e/o negligenti adottati. Nella eventualità che si verifichi un infortunio durante lo svolgimento della prestazione in modalità agile, il Dipendente dovrà fornire tempestiva e dettagliata informazione all’Amministrazione. L’Informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile costituisce parte integrante del presente accordososte- nibilità dei processi produttivi.

Appears in 1 contract

Samples: www.cislemiliaromagna.it

Salute e sicurezza sul lavoro. Al fine di garantire la salute e la sicurezza del lavoro del Dipendente, l’Amministrazione, oltre a provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, consegna allo stesso, che la sottoscrive per presa visione, copia dell’informativa sulla salute e sicurezza un’informativa nella quale sono fornite puntuali indicazioni circa il corretto svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile nel lavoro agile ai sensi dell’art. 22, comma 1, l. 81/2017, pubblicata a tal uopo dall’INAILperiodo emergenziale. L’Amministrazione, inoltre, provvede all’adeguata informazione del Dipendente circa il corretto utilizzo delle apparecchiature, l’idoneità della postazione di lavoro prescelta, i rischi generali e specifici, nonché le modalità ottimali di svolgimento dell’attività con riferimento alle misure di prevenzione e protezione della sua integrità psico-fisico-sociale. Il Dipendente è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione predisposte dalla Amministrazione per fronteggiare i pericoli e i rischi connessi all’esecuzione della prestazione in modalità di lavoro agile. A tal fine, il Dipendente ha l’obbligo di rispettare le direttive impartite dall’Amministrazione, di individuare il luogo e le modalità di svolgimento della prestazione agile in maniera tale da evitare o ridurre la propria esposizione a fonti di pericolo e rischio a lui note. L’Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità per quanto attiene eventuali infortuni riconducibili a un uso improprio delle apparecchiature ovvero a situazioni di rischio procurate dall’utilizzo degli strumenti o da comportamenti inidonei e/o negligenti adottati. Nella eventualità che si verifichi un infortunio durante lo svolgimento della prestazione in modalità agile, il Dipendente dovrà fornire tempestiva e dettagliata informazione all’Amministrazione. L’Informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile (all. 1) costituisce parte integrante del presente accordo.

Appears in 1 contract

Samples: www.comune.turi.ba.it

Salute e sicurezza sul lavoro. Al fine di garantire la salute e la sicurezza del lavoro del Dipendentedipendente, l’Amministrazione, oltre a provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, consegna allo stesso, che la sottoscrive per presa visione, copia dell’informativa sulla salute e sicurezza un’informativa nella quale sono fornite puntuali indicazioni circa il corretto svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile nel lavoro agile ai sensi dell’art. 22, comma 1, l. 81/2017, pubblicata a tal uopo dall’INAILperiodo emergenziale. L’Amministrazione, inoltre, provvede all’adeguata informazione del Dipendente dipendente circa il corretto utilizzo delle apparecchiature, l’idoneità della postazione di lavoro prescelta, i rischi generali e specifici, nonché le modalità ottimali di svolgimento dell’attività con riferimento alle misure di prevenzione e protezione della sua integrità psico-fisico-sociale. Il Dipendente dipendente è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione predisposte dalla Amministrazione per fronteggiare i pericoli e i rischi connessi all’esecuzione della prestazione in modalità di lavoro agile. A tal fine, il Dipendente dipendente ha l’obbligo di rispettare le direttive impartite dall’Amministrazione, di individuare il luogo e le modalità di svolgimento della prestazione agile in maniera tale da evitare o ridurre la propria esposizione a fonti di pericolo e rischio a lui note. L’Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità per quanto attiene eventuali infortuni riconducibili a un uso improprio delle apparecchiature ovvero a situazioni di rischio procurate dall’utilizzo degli strumenti o da comportamenti inidonei e/o negligenti adottati. Nella eventualità che si verifichi un infortunio durante lo svolgimento della prestazione in modalità agile, il Dipendente dipendente dovrà fornire tempestiva e dettagliata informazione all’Amministrazione. L’Informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile (all. 2) costituisce parte integrante del presente accordo.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Individuale Di Lavoro Agile

Salute e sicurezza sul lavoro. Al fine di garantire la salute e la sicurezza del lavoro del Dipendentedipendente, l’Amministrazione, oltre a provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, consegna allo stesso, che la sottoscrive per presa visione, copia dell’informativa sulla salute e sicurezza oltre all'informativa sul trattamento dei dati personali, un allegato tecnico, che sarà redatto dal competente Servizio innovazione Tecnologica, nel lavoro quale sono fornite puntuali indicazioni circa il corretto svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile ai sensi dell’art. 22, comma 1, l. 81/2017, pubblicata a tal uopo dall’INAILnel periodo emergenziale. L’Amministrazione, inoltre, provvede all’adeguata informazione del Dipendente dipendente circa il corretto utilizzo delle apparecchiature, l’idoneità della postazione di lavoro prescelta, i rischi generali e specifici, nonché le modalità ottimali di svolgimento dell’attività con riferimento alle misure di prevenzione e protezione della sua integrità psico-fisico-sociale. Il Dipendente dipendente è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione predisposte dalla Amministrazione per fronteggiare i pericoli e i rischi connessi all’esecuzione della prestazione in modalità di lavoro agile. A tal fine, il Dipendente dipendente ha l’obbligo di rispettare le direttive impartite dall’Amministrazione, di individuare il luogo e le modalità di svolgimento della prestazione agile in maniera tale da evitare o ridurre la propria esposizione a fonti di pericolo e rischio a lui note. L’Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità per quanto attiene eventuali infortuni riconducibili a un uso improprio delle apparecchiature ovvero a situazioni di rischio procurate dall’utilizzo degli strumenti o da comportamenti inidonei e/o negligenti adottati. Nella eventualità che si verifichi un infortunio durante lo svolgimento della prestazione in modalità agile, il Dipendente dipendente dovrà fornire tempestiva e dettagliata informazione all’Amministrazione. L’Informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile sul trattamento dei dati personali (all. 2) costituisce parte integrante del presente accordo.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Individuale Di Lavoro Agile

Salute e sicurezza sul lavoro. Al fine di garantire la salute e la sicurezza del lavoro del Dipendente, l’Amministrazione, oltre a provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, consegna allo stesso, che la sottoscrive per presa visione, copia dell’informativa sulla salute e sicurezza un’informativa nella quale sono fornite puntuali indicazioni circa il corretto svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile nel lavoro agile ai sensi dell’art. 22, comma 1, l. 81/2017, pubblicata a tal uopo dall’INAILperiodo emergenziale. L’Amministrazione, inoltre, provvede all’adeguata informazione del Dipendente circa il corretto utilizzo delle apparecchiature, l’idoneità della postazione di lavoro prescelta, i rischi generali e specifici, nonché le modalità ottimali di svolgimento dell’attività con riferimento alle misure di prevenzione e protezione della sua integrità psico-fisico-sociale. Il Dipendente è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione predisposte dalla Amministrazione per fronteggiare i pericoli e i rischi connessi all’esecuzione della prestazione in modalità di lavoro agile. A tal fine, il Dipendente ha l’obbligo di rispettare le direttive impartite dall’Amministrazione, di individuare il luogo e le modalità di svolgimento della prestazione agile in maniera tale da evitare o ridurre la propria esposizione a fonti di pericolo e rischio a lui note. L’Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità per quanto attiene eventuali infortuni riconducibili a un uso improprio delle apparecchiature ovvero a situazioni di rischio procurate dall’utilizzo degli strumenti o da comportamenti inidonei e/o negligenti adottati. Nella eventualità che si verifichi un infortunio durante lo svolgimento della prestazione in modalità agile, il Dipendente dovrà fornire tempestiva e dettagliata informazione all’Amministrazione. L’Informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile costituisce parte integrante del presente accordo.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Individuale Di Lavoro Agile

Salute e sicurezza sul lavoro. Al fine di garantire la salute e la sicurezza del lavoro del Dipendente, l’Amministrazione, oltre a provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, consegna allo stesso, che la sottoscrive per presa visione, copia dell’informativa sulla salute e sicurezza un’informativa nella quale sono fornite puntuali indicazioni circa il corretto svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile nel lavoro agile ai sensi dell’art. 22, comma 1, l. 81/2017, pubblicata a tal uopo dall’INAILperiodo emergenziale. L’Amministrazione, inoltre, provvede all’adeguata informazione del Dipendente circa il corretto utilizzo delle apparecchiature, l’idoneità della postazione di lavoro prescelta, i rischi generali e specifici, nonché le modalità ottimali di svolgimento dell’attività con riferimento alle misure di prevenzione e protezione della sua integrità psico-fisico-sociale. Il Dipendente è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione predisposte dalla Amministrazione per fronteggiare i pericoli e i rischi connessi all’esecuzione della prestazione in modalità di lavoro agile. A tal fine, il Dipendente ha l’obbligo di rispettare le direttive impartite dall’Amministrazione, di individuare il luogo e le modalità di svolgimento della prestazione agile in maniera tale da evitare o ridurre la propria esposizione a fonti di pericolo e rischio a lui note. L’Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità per quanto attiene eventuali infortuni riconducibili a un uso improprio delle apparecchiature ovvero a situazioni di rischio procurate dall’utilizzo degli strumenti o da comportamenti inidonei e/o negligenti adottati. Nella eventualità che si verifichi un infortunio durante lo svolgimento della prestazione in modalità agile, il Dipendente dovrà fornire tempestiva e dettagliata informazione all’Amministrazione. L’Informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile (All. C) costituisce parte integrante del presente accordo.

Appears in 1 contract

Samples: www.comune.matera.it