Salute e sicurezza sul lavoro. 1. Ciascuna della Parti garantisce, per gli aspetti di pertinenza, l’adempimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i., prevedendo in particolare: - messa a disposizione di locali ed attrezzature idonee e rispondenti ai requisiti di sicurezza; - valutazione dei rischi per le attività svolte nelle proprie sedi dal personale (compresi tirocinanti, studenti, e collaboratori di ciascuna tipologia) di appartenenza dell’altro Ente; - attuazione delle misure di prevenzione e protezione individuale necessarie in rapporto ai rischi evidenziati; - formazione ed addestramento del personale dell’altro Ente in funzione dei rischi specifici evidenziati dal Documento di Valutazione dei Rischi (DVR); - messa a disposizione di eventuali Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) necessari alle attività di ricerca da svolgersi; - sorveglianza sanitaria per i rischi specifici individuati dal DVR;
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Samples: Accordo Per L’esecuzione Della Ricerca Corrente Anno 2020, Accordo Per L’esecuzione Della Ricerca Corrente Anno 2016
Salute e sicurezza sul lavoro. 1. Ciascuna della Parti garantisce, per gli aspetti di pertinenza, l’adempimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i., prevedendo in particolare: - messa -messa a disposizione di locali ed attrezzature idonee e rispondenti ai requisiti di sicurezza; - valutazione -valutazione dei rischi per le attività svolte nelle proprie sedi dal personale (compresi tirocinanti, studenti, e collaboratori di ciascuna tipologia) di appartenenza dell’altro EnteEnte convenzionato; - attuazione -attuazione delle misure di prevenzione e protezione individuale necessarie in rapporto ai rischi evidenziati; - formazione ed addestramento del personale dell’altro Ente convenzionato in funzione dei rischi specifici evidenziati dal Documento di Valutazione dei Rischi (DVR); - messa -messa a disposizione di eventuali Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) D.P.I. necessari alle attività di ricerca da svolgersi; - sorveglianza -sorveglianza sanitaria per i rischi specifici individuati dal DVR;; Si osserva che la formazione e informazione, nonché la sorveglianza sanitaria sui rischi generali dell’attività è in capo, relativamente al proprio personale, a ciascuna delle Parti in qualità di datore di lavoro.
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Samples: Accordo Di Collaborazione Scientifica Per L’esecuzione Della Ricerca Corrente Anno 2019
Salute e sicurezza sul lavoro. 1. Ciascuna della delle Parti garantisce, per gli aspetti di pertinenza, l’adempimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i., prevedendo in particolare: - messa a disposizione di locali ed attrezzature idonee e rispondenti ai requisiti di sicurezza; - valutazione dei rischi per le attività svolte nelle proprie sedi dal personale (compresi tirocinanti, studenti, e collaboratori di ciascuna tipologia) di appartenenza dell’altro Ente; - attuazione delle misure di prevenzione e protezione individuale necessarie in rapporto ai rischi evidenziati; - formazione ed addestramento del personale dell’altro Ente in funzione dei rischi specifici evidenziati dal Documento di Valutazione dei Rischi (DVR); - messa a disposizione di eventuali Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) necessari alle attività di ricerca da svolgersi; - sorveglianza sanitaria per i rischi specifici individuati dal DVR;
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