ACCORDO PER L’ESECUZIONE DELLA RICERCA CORRENTE ANNO 2020
ACCORDO PER L’ESECUZIONE DELLA RICERCA CORRENTE ANNO 2020
TITOLO: “Ecosistema microbico nell’industria alimentare, caratterizzazione del microbioma di filiere produttive territoriali con metodiche di sequenziamento di nuova generazione.” IZSLT 04/20.
Numero identificativo del progetto: IZSLT 04/20
Codice CUP: G86I20000040001
TRA
l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana “X. Xxxxxxxx” - con sede legale in Roma, via Appia Nuova n.1411, 00178 - Partita IVA 00887091007, di seguito denominato “Istituto Capofila”, rappresentato dal Direttore Generale, Dott. Xxx Xxxxx Xxxxx
E
L’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio - ARSIAL con sede e domicilio fiscale in Roma, via Xxxxxxx Xxxxxxxx, 38 – C.F. e Partita IVA 04838391003, rappresentata dal Presidente xxx. Xxxxx Xxxxxx che, ai fini dello svolgimento della ricerca, costituisce l’Unità Operativa n. EMS 6, indicata nel progetto di cui in oggetto;
PREMESSO CHE
- il Ministero della Salute – Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari con nota prot. n. 25239 del 23/11/2020 ha approvato i progetti di Ricerca Corrente 2020, incluso il progetto dal titolo “Ecosistema microbico nell’industria alimentare, caratterizzazione del microbioma di filiere produttive territoriali con metodiche di sequenziamento di nuova generazione.” IZSLT 04/20, d’ora in avanti semplicemente “Progetto”;
- alla realizzazione del Progetto, articolato in più fasi, partecipa, coordinata dall’Istituto Capofila, l’Unità Operativa;
- l’art. 15 della L n. 241/1990 prevede che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art.1 (Oggetto)
1. L’Istituto Capofila affida all’Unità Operativa - che accetta - lo svolgimento delle fasi di ricerca meglio e più esaustivamente esplicitate nel programma di ricerca e nel connesso piano esecutivo economico di cui al Progetto, tramesso dall’Istituto Capofila all’Unità Operativa tramite Posta Elettronica Certificata di cui l’Unità Operativa medesima dichiara di avere piena e completa conoscenza.
Art.2 (Programma di ricerca)
1. Le parti condividono e accettano il contenuto del programma di ricerca di cui al Progetto (d’ora in avanti semplicemente “programma di ricerca”) riguardo alle finalità, agli obiettivi, alla direzione, al coordinamento e al finanziamento dei singoli sottoprogetti che lo costituiscono, ribadendo l'impegno alla conduzione, nei tempi e nei modi stabiliti, nei sottoprogetti medesimi, ognuna per quanto di propria pertinenza.
2. I tempi di realizzazione dei compiti da svolgersi a cura dell’Unità Operativa sono quelli indicati nelle fasi previste dal programma di ricerca.
Art.3 (Relazioni tecnico scientifiche conclusive e intermedie)
1. L’Unità Operativa si impegna a far pervenire al Responsabile Scientifico della ricerca, entro 30 giorni dal termine dell’ultima fase di competenza, la relazione tecnico scientifica conclusiva sull’attività svolta ed i risultati conseguiti. Tale elaborato dovrà riportare una dettagliata relazione sui criteri di indagine seguiti, sulle metodiche utilizzate, sui soggetti esaminati e sui complessivi risultati ottenuti, sia in formato cartaceo che su supporto informatico e dovrà essere redatto secondo le specifiche indicazioni fornite dal Responsabile scientifico della ricerca.
2. Nel caso in cui la ricerca abbia avuto una proroga tale relazione deve essere inoltrata trenta giorni prima della scadenza del progetto.
3. L’Unità Operativa si impegna a far pervenire tale relazione, per la parte di ricerca effettivamente realizzata, anche nell’ipotesi in cui, per causa di forza maggiore sopraggiunta, diventasse impossibile concludere il programma di ricerca.
4. Il Responsabile Scientifico della ricerca può richiedere in qualsiasi momento relazioni tecnico scientifiche intermedie sullo stato di avanzamento delle attività di ricerca. L’Unità Operativa si impegna ad inviare dette relazioni, debitamente sottoscritte, entro 20 giorni dalla data della richiesta.
Art.4 (Responsabili scientifici)
1. Il Responsabile Scientifico della ricerca coordinerà tutte le fasi e gli adempimenti previsti dal programma di ricerca.
2. Il Responsabile Scientifico dell’Unità Operativa 6 si impegna a collaborare fattivamente con il responsabile di cui al comma 1.
Art.5 (Durata)
1. Il presente accordo è valido ed efficace dalla data di registrazione dello stesso al protocollo generale dell’ultimo firmatario e ha la durata del programma di ricerca, sino alla completa conclusione delle attività in esso previste.
2. Il programma di ricerca avrà durata di 24 mesi a decorrere dal 30/12/2020.
3. La durata della ricerca potrà essere prorogata, nelle modalità e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni ministeriali in materia di ricerca corrente.
Art.6 (Finanziamento)
1. Il Capofila non eroga alcun finanziamento o contributo per l’esecuzione della parte di ricerca affidata all’Unità Operativa i cui costi, pertanto, sono coperti con finanziamento ministeriale e/o a carico dell’Unità Operativa stessa secondo quanto stabilito nel piano di spesa del Progetto.
2. L’Unità Operativa al termine della ricerca rendiconterà le spese sostenute direttamente al Ministero ove imputate al finanziamento ministeriale, inviando, al termine della ricerca, apposita nota al Capofila.
Art.7 (Clausola risolutiva espressa)
1. Nel caso in cui l’Unità Operativa non invii le relazioni tecnico scientifiche di cui all’art. 3 del presente accordo nei termini previsti o nel caso in cui tali elaborati non contengano una completa e regolare attuazione del programma di ricerca di competenza dell’Unità Operativa stessa, l’Istituto Capofila ha la facoltà di risolvere immediatamente il presente accordo mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo Posta Elettronica Certificata.
2. Contestualmente alla risoluzione di cui sopra, l’Istituto Capofila si riserva sia il diritto di agire per il risarcimento dei danni subiti che la facoltà di assegnare l’attività di ricerca di competenza dell’Unità Operativa ad altro Ente, compatibilmente con lo stadio e la tipologia della ricerca e previa autorizzazione del Ministero della Salute.
Art. 8 (Utilizzazione e pubblicazione dei risultati)
1. L’Istituto Capofila potrà liberamente utilizzare le relazioni e/o i risultati derivanti dall’attività affidata all’Unità Operativa.
2. L’Unità Operativa, nella persona del Responsabile scientifico, potrà liberamente e gratuitamente utilizzare, ma solo per proprio uso interno, detti risultati.
3. In ogni pubblicazione autorizzata dovrà essere indicato che la ricerca è avvenuta con la partecipazione del Ministero della Salute e dell’Istituto Capofila.
Art. 9 (Proprietà industriale)
1. Ferma restando la disciplina applicabile ai rapporti fra le Parti del presente accordo ed il Ministero finanziatore, i risultati conseguiti nell’ambito del Progetto (compresi i diritti di brevettazione) saranno di proprietà delle Parti che hanno concorso alla loro realizzazione, proporzionalmente al contributo realizzativo prestato.
Art. 10 (Cessione)
1. Il presente accordo non potrà in nessun modo essere ceduto o conferito dall’Unità Operativa, parzialmente o interamente, a terzi, senza previo assenso dell’Istituto Capofila e del Ministero della Salute.
Art. 11 (Assicurazione)
1. Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa di legge del proprio personale strutturato e non strutturato che, in applicazione del presente accordo, verrà chiamato, eventualmente, a frequentare la sede di esecuzione delle attività presso l’altra Parte.
2. Il personale di ciascuna Parte, che si rechi presso l’altra Parte per attività relative alla ricerca, è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nei laboratori e locali dell’altra parte.
3. Ciascuna delle due parti è tenuta a provvedere per il rispettivo personale ad inoltrare direttamente la denuncia di infortunio o malattia professionale alla propria Compagnia di Assicurazione/INAIL. Analogo obbligo di segnalazione sussiste a carico di entrambe le Parti in caso di evento che possa comportare una richiesta di risarcimento di danni procurati a terzi. Nell’ipotesi che l’Ente ospitante venga a conoscenza dell’avvenuto infortunio o malattia professionale o evento che possa comportare responsabilità civile verso terzi provvederà tempestivamente a darne comunicazione all’Ente di appartenenza ai seguenti indirizzi:
Unità Operativa - via Lanciani 38 Roma - PEC xxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx
Ente Capofila - via Appia Nuova n.1411, 00178 Roma - Fax 0000000000 – Email PEC xxxxx@xxxxxxxxx.xx.
Art. 12 (Salute e sicurezza sul lavoro)
1. Ciascuna della Parti garantisce, per gli aspetti di pertinenza, l’adempimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i., prevedendo in particolare:
- messa a disposizione di locali ed attrezzature idonee e rispondenti ai requisiti di sicurezza;
- valutazione dei rischi per le attività svolte nelle proprie sedi dal personale (compresi tirocinanti, studenti, e collaboratori di ciascuna tipologia) di appartenenza dell’altro Ente;
- attuazione delle misure di prevenzione e protezione individuale necessarie in rapporto ai rischi evidenziati;
- formazione ed addestramento del personale dell’altro Ente in funzione dei rischi specifici evidenziati dal Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- messa a disposizione di eventuali Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) necessari alle attività di ricerca da svolgersi;
- sorveglianza sanitaria per i rischi specifici individuati dal DVR;
2. La formazione e informazione, nonché la sorveglianza sanitaria sui rischi generali dell’attività è in capo, relativamente al proprio personale, a ciascuna delle Parti in qualità di datore di lavoro.
Art.13 (Imposta di bollo e imposta di registro)
1. Il presente accordo è soggetto all’imposta di bollo fin dall’origine, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre
1972, n.642 – Allegato A – Tariffa parte I - articolo 2. Il pagamento dell’imposta complessiva è assolto dall’Istituto Capofila in modo virtuale, ai sensi dell’articolo ex art. 15 del D.P.R. 642 del 1972” autorizzazione del 28/07/2016 n. 100801 Ufficio Territoriale di Roma. L’Unità Operativa si impegna a corrispondere all’Istituto Capofila – entro il termine di 90 giorni dalla data di validità del presente accordo - un importo pari alla metà dell’imposta complessiva.
2. Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986,
n.131 – Tariffa – parte II, articolo 4.
Articolo 14 (Sottoscrizione)
1. Il presente accordo - redatto in un unico esemplare - è stipulato in esecuzione dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed ai sensi del comma 2 bis del predetto articolo è sottoscritto con firma digitale. Ogni singola clausola del presente accordo è stata oggetto di apposita trattativa fra le parti.
Letto, confermato e sottoscritto
PER L’ENTE CAPOFILA
Il Direttore Generale Dott. Xxx Xxxxx Xxxxx
PER UNITA’ OPERATIVA 6
Il Presidente (Xxx. Xxxxx Xxxxxx)
"imposta di bollo assolta in modo virtuale ex art. 15 del D.P.R. 642 del 1972” autorizzazione del 28/07/2016 n. 100801